Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 82-2/2025 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice rel. dott.ssa Davide Ciutto Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 82-2/2025 P.U. da
(C.F. ), con sede in Cassola (VI), via S. Giovanni Bosco Parte_1 P.IVA_1
n. 11, con l'avv. Gianluca Fantini ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 29.5.2025 il Tribunale ha fissato l'udienza ex artt. 44 comma 2 e 49 comma
2 CCII, vista l'informativa del Commissario Giudiziale in ordine al mancato deposito da parte della società entro il termine assegnatole, di alcuna domanda di procedura alternativa Parte_1
alla liquidazione giudiziale.
All'udienza la stessa società debitrice ha rappresentato di aver depositato domanda di apertura della liquidazione giudiziale dei propri beni.
Il Collegio, preso atto, ha dichiarato la chiusura del procedimento ex art. 44 CCII.
1
Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un'impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo all'apertura della liquidazione giudiziale.
La società debitrice, infatti, avendo depositato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione, oltre a dar conto del superamento delle soglie per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha palesato la propria situazione di crisi e l'esito negativo della procedura ex art. 44 CCII depone per l'irreversibilità di tale situazione e dunque per la sussistenza dello stato di insolvenza.
Alla luce della situazione rappresentata deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Parte_1
sede legale in Cassola (VI), via S. Giovanni Bosco n. 11, C.F. ; P.IVA_1
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Silvia Saltarelli;
nomina Curatore il rag. ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 2.10.2025, ore 10:45, dinanzi al
Giudice Delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, il termine di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII;
2 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 D.L. 78/2010;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ordina al debitore di presentare entro trenta giorni il bilancio dell'ultimo esercizio;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore a provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
- comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
- depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
- se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
- apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
- depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
3 - trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
- depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
- istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
- predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
dispone che le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII;
dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 05/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli dott. Giuseppe Limitone
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