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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 922/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott.ssa Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 922/2024 vertente
TRA
(c.f. , nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Longo, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sala Consilina, alla via G. Mezzacapo n. 17
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Fabio Longo, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sala Consilina, alla via G. Mezzacapo n. 17
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 23.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. del 12.09.2024 e , chiedevano di Parte_1 Parte_2
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sala Consilina il 19.06.2011, dal quale è nata la figlia (il 06.09.2016). Persona_1
I ricorrenti deducevano di essersi separati consensualmente in data 08.06.2022, giusta omologa del
Presidente del Tribunale di Lagonegro resa in data 29.06.2022 con decreto n. 359/2022 (r.g.n.
380/2022), e che da quel momento non vi era più stata alcuna riconciliazione tra loro né alcuna forma di comunione spirituale e materiale.
In data 13.09.2024, il Giudice, letto il ricorso, fissava, per la comparizione dei coniugi innanzi a sé,
l'udienza del 3 dicembre 2024.
All'udienza del 03.12.2024 le parti si riportavano al ricorso e alle conclusioni depositate chiedendone l'accoglimento, ed escludevano la possibilità di riconciliazione.
Il Giudice, preso atto che non era stato depositato accordo sottoscritto dalle parti, rinviava il procedimento al 23.12.2024 disponendo la sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta, onerando le parti del deposito entro tale data.
In data 05.12.2024 i ricorrenti, con note per di trattazione scritta relative all'udienza del 23.12.2024, si riportavano al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento e depositavano copia del ricorso, sottoscritto, contenente le condizioni concordate dagli stessi.
All'esito della trattazione cartolare del 23.12.2024, il Giudice, rilevato il deposito delle note di trattazione entro il termine assegnato, l'avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti, lette le conclusioni rassegnate assegnava la causa in decisione al Collegio.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria al PM, il in data 11.11.2024 apponeva il proprio visto.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 08.06.2022 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 29.06.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Sala Consilina il 19.06.2011 alle seguenti condizioni: A) affidare la figlia minore , nata a [...] il [...], congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa della medesima con la madre, presso
l'abitazione sita in Sala Consilina alla via San Giovanni;
B) assegnare la casa coniugale, sita in Sala Consilina (SA) alla via Corso Vittorio Emanuele
n.60, al SI. ; Parte_1
C) quanto alla regolamentazione del diritto di vista, il SI. potrà vedere e tenere Parte_1
con se la figlia nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19:00;
D) nel corso di ciascuna settimana potrà tenerle con sé per un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, e per due pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
E) durante le vacanze natalizie, il padre/la madre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre una settimana, anche non consecutiva, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e fino alle ore 20:00 del giorno del compleanno di pertinenza del padre
F) il SI. , si impegna a corrispondere un contributo nella misura di euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) mensili per il mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno
6 di ogni mese di competenza, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat al consumo, con accredito su carta Poste-Pay intestata alla SI.ra , codice iban: Parte_2
[...];
G) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ed extrascolastiche) da valutare e stabilire di comune accordo, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
H) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
I) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
L) le parti rinunciano sin da ora alla possibilità di proporre appello contro il provvedimento emesso dal tribunale.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e che non contrastano con il migliore interesse della prole, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedimento congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Sala Consilina il 19.06.2011 tra , nata a [...] Parte_2
15.10.1986 e , nato a [...] il [...] (ATTO n. 18, P. II, Serie A, anno Parte_1
2011 del Comune di Sala Consilina);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio del 6 febbraio 2025
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott.ssa Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 922/2024 vertente
TRA
(c.f. , nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Longo, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sala Consilina, alla via G. Mezzacapo n. 17
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Fabio Longo, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sala Consilina, alla via G. Mezzacapo n. 17
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 23.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. del 12.09.2024 e , chiedevano di Parte_1 Parte_2
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sala Consilina il 19.06.2011, dal quale è nata la figlia (il 06.09.2016). Persona_1
I ricorrenti deducevano di essersi separati consensualmente in data 08.06.2022, giusta omologa del
Presidente del Tribunale di Lagonegro resa in data 29.06.2022 con decreto n. 359/2022 (r.g.n.
380/2022), e che da quel momento non vi era più stata alcuna riconciliazione tra loro né alcuna forma di comunione spirituale e materiale.
In data 13.09.2024, il Giudice, letto il ricorso, fissava, per la comparizione dei coniugi innanzi a sé,
l'udienza del 3 dicembre 2024.
All'udienza del 03.12.2024 le parti si riportavano al ricorso e alle conclusioni depositate chiedendone l'accoglimento, ed escludevano la possibilità di riconciliazione.
Il Giudice, preso atto che non era stato depositato accordo sottoscritto dalle parti, rinviava il procedimento al 23.12.2024 disponendo la sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta, onerando le parti del deposito entro tale data.
In data 05.12.2024 i ricorrenti, con note per di trattazione scritta relative all'udienza del 23.12.2024, si riportavano al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento e depositavano copia del ricorso, sottoscritto, contenente le condizioni concordate dagli stessi.
All'esito della trattazione cartolare del 23.12.2024, il Giudice, rilevato il deposito delle note di trattazione entro il termine assegnato, l'avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti, lette le conclusioni rassegnate assegnava la causa in decisione al Collegio.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria al PM, il in data 11.11.2024 apponeva il proprio visto.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 08.06.2022 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 29.06.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Sala Consilina il 19.06.2011 alle seguenti condizioni: A) affidare la figlia minore , nata a [...] il [...], congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa della medesima con la madre, presso
l'abitazione sita in Sala Consilina alla via San Giovanni;
B) assegnare la casa coniugale, sita in Sala Consilina (SA) alla via Corso Vittorio Emanuele
n.60, al SI. ; Parte_1
C) quanto alla regolamentazione del diritto di vista, il SI. potrà vedere e tenere Parte_1
con se la figlia nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19:00;
D) nel corso di ciascuna settimana potrà tenerle con sé per un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, e per due pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
E) durante le vacanze natalizie, il padre/la madre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre una settimana, anche non consecutiva, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e fino alle ore 20:00 del giorno del compleanno di pertinenza del padre
F) il SI. , si impegna a corrispondere un contributo nella misura di euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) mensili per il mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno
6 di ogni mese di competenza, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat al consumo, con accredito su carta Poste-Pay intestata alla SI.ra , codice iban: Parte_2
[...];
G) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ed extrascolastiche) da valutare e stabilire di comune accordo, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
H) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
I) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
L) le parti rinunciano sin da ora alla possibilità di proporre appello contro il provvedimento emesso dal tribunale.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e che non contrastano con il migliore interesse della prole, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedimento congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Sala Consilina il 19.06.2011 tra , nata a [...] Parte_2
15.10.1986 e , nato a [...] il [...] (ATTO n. 18, P. II, Serie A, anno Parte_1
2011 del Comune di Sala Consilina);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio del 6 febbraio 2025
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco