Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 13449/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Gentile;
e
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa della dott.ssa Paola Pesce;
a seguito della trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. Con ordinanza–ingiunzione prot. n. 74917 del 7.11.2022 l' visto il Parte_2 rapporto n. 15792/E pervenuto in data 21/02/2019 redatto dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di a seguito degli accertamenti iniziati in Pt_2 data 23/05/2018 e conclusi in data 5/12/2018, ha ingiunto all'odierno opponente nella qualità di Parte_1 rappresentate legale della società Controparte_1 e a quest'ultima società (in qualità di
[...] obbligata in solido) il pagamento della somma complessiva di
€ 2019,00 a titolo di sanzione amministrativa per aver infedelmente registrato sul l.u.l. somme a titolo di trasferta, anziché a titolo retribuzione, nel periodo da gennaio 2016 a marzo 2018 (14 mensilità), determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali ed relativamente ai lavoratori Parte_3 CP_3
,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 ; e (art. 39, comma 7,
[...] CP_7 Controparte_8 del d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008). Venendo all'esame dei motivi di contestazione sollevati dalle parti opponenti, queste ultime hanno contestato il
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… L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto [comma 6]”. Sul punto va richiamato quanto costantemente osservato dalla giurisprudenza, secondo cui: ““Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). Come l'art. 14, anche l'art. 201 del Codice della strada lega la decorrenza del termine decadenziale di 150 giorni (ora, novanta) all'accertamento dell'infrazione. Questo principio va applicato anche in ipotesi di illeciti amministrativi che, come quello di cui all'art. 180, comma 8, che si perfeziona con la mancata collaborazione del privato in un termine prefissato, siano di semplice identificazione. All'Amministrazione, già oberata di una pluralità di impegni, deve, in ogni caso, essere riconosciuto un lasso di tempo ragionevole per poter raccogliere e verificare la documentazione (ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento, decorrenza dei termini) dell'illecito stesso. Il sindacato sulla congruità del periodo impiegato per accertare l'illecito è rimesso al giudice di merito, che deve immancabilmente pronunciarsi sul punto” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 18574/2014). E' stato ancora puntualizzato che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione
2 immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 1043/2015). Ciò posto, quanto alla concreta identificazione del dies a quo per la contestazione dell'illecito agli odierni opponenti va evidenziato che l'accertamento delle infrazioni qui in argomento è originato dall'attività ispettiva intrapresa a seguito del primo accesso avvenuto in data 30.05.2019 e che, solo successivamente e, precisamente, in data 30.10.2018, venivano assunte le dichiarazioni dei sigg.ri e (appartenenti Parte_4 Persona_1 all'ufficio amministrazione della società) in relazione alle trasferte oggetto di contestazione e in data 5.11.2018 venivano ricevute le mail relative all'ultima parte di cedolini paga relativi ai lavoratori di cui innanzi. In ragione di tanto, è dal 5.11.2018 che può ritenersi intervenuta la conoscenza della violazione in capo alla P.A.. Così determinato il dies a quo del termine dei novanta giorni, va dunque osservato che la contestazione delle violazioni oggetto di giudizio è avvenuta attraverso la notifica, intervenuta in data 5.12.2018 (si veda in proposito quanto dichiarato dalla stessa parte opponente a pag. 9 del suo ricorso amministrativo) del verbale unico di accertamento e notificazione sicché alcuna inosservanza dell'art. 14, comma 2, legge 689/1981 può essere reputata sussistente. Ciò posto, con riferimento alle violazioni contestate va osservato che, innanzi agli ispettori, il responsabile dell'ufficio amministrazione e finanze della società ricorrente, sig. ha dichiarato che le Parte_4 incongruenze di cui gli si chiedeva delucidazioni riguardavano, appunto, le somme corrisposte dall'azienda a taluni dipendenti ed indicate in busta paga sotto la voce
“trasferta intera”. Sul punto il ha fatto presente Pt_4 che per alcuni dipendenti, dette somme, di fatto, non si riferivano a trasferte effettivamente svolte dagli stessi ma a compensi elargiti a titolo premiale, sulla base di specifiche disposizioni impartite dall'amministratore unico
Questo era il caso dei seguenti Parte_1 lavoratori (che svolgevano il loro lavoro prevalentemente in
3 ufficio): addetto alle vendite, CP_7 CP_6
, addetto alle vendite, coordinatore
[...] CP_5 commerciale, impiegato ufficio Controparte_4 acquisti, responsabile logistica, CP_3 CP_8
, responsabile commerciale area Nord. Il ha
[...] Pt_4 rappresentato anche che le dichiarazioni delle trasferte riferite ai citati lavoratori erano compilate da lui e dal suo collega sulla scorta delle disposizioni Persona_1 ricevute dal legale rappresentante In Parte_1 particolare, quest'ultimo comunicava mensilmente al Pt_4 e al l'importo da distribuire ai citati dipendenti Per_1 ed il o il compilavano manualmente i campi Pt_4 Per_1 presenti nel prestampato delle dichiarazioni per le
“trasferte effettuate”, inserendo arbitrariamente: - l'importo forfettario corrispondente alla giornata di trasferta;
- i giorni di ipotetica uscita;
- le località; - i nominativi dei clienti. Riguardo al lavoratore dipendente era lui a trasmettere personalmente Parte_3 direttamente tali dati al consulente del lavoro, dott.
. Testimone_1 Il citato sig. sempre innanzi agli Persona_1 ispettori, ha confermato quanto dichiarato dal Pt_4 Il lavoratore (citato all'interno CP_7 dell'ordinanza ingiunzione), sempre innanzi agli ispettori, ha dichiarato che le dichiarazioni riepilogative delle trasferte gli venivano sottoposte alla firma, ogni mese, già compilate, dall'impiegato ha riconosciuto di Persona_1 non essersi mai recato presso le località ed i clienti riportati nelle dichiarazioni riepilogative delle trasferte in quanto in quei periodi aveva svolto il suo lavoro esclusivamente in ufficio e che gli era stato riferito dall'amministratore che le somme Testimone_2 riguardanti le “finte trasferte” rappresentavano un premio riconosciuto dall'azienda ai lavoratori oltre alla retribuzione ordinaria. Quanto riferito dai soggetti appena indicati innanzi agli ispettori (e quindi anche il carattere fittizio delle trasferte) è corroborato dalla constatazione - palesata dalla GdF e documentata in atti - che nelle giornate indicate di trasferta all'interno delle dichiarazioni mensili riepilogative in atti, puntualmente sottoscritte dai lavoratori raffigurati nell'ordinanza impugnata, risulta che i medesimi dipendenti abbiano effettuato timbrature in entrata ed in uscita presso l'azienda (e quindi abbiano ivi lavorato). Ad esempio, risulta che il lavoratore - Controparte_4 raffigurato nell'ordinanza impugnata, sentito anche come teste nel presente giudizio e che ha riferito innanzi agli ispettori di lavorare giornalmente dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 senza espletare lavoro straordinario
- sebbene abbia dichiarato, nella dichiarazione mensile delle trasferte in atti, di aver effettuato trasferte il
4 12.03.2018 ed il 15.03.2018, ha timbrato in entrata ed in uscita presso l'azienda nei precitati orari di lavoro e comunque per le sue otto ore giornaliere. Ancora, risulta che il lavoratore – anche CP_5 raffigurato nell'ordinanza impugnata, sentito come teste nel presente giudizio e che ha riferito innanzi agli ispettori di lavorare giornalmente dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 senza espletare lavoro straordinario - sebbene abbia dichiarato, nella dichiarazione mensile delle trasferte in atti, di aver effettuato trasferte nei giorni 2.03.2018 e 12.03.2018, ha timbrato in entrata ed in uscita presso l'azienda nei precitati orari di lavoro e comunque per le sue otto ore e trenta giornaliere. Infine, in relazione al dipendente Parte_3 sebbene non siano state acquisite le dichiarazioni riepilogative delle trasferte, sono riscontrabili (come esposto dagli ispettori) presenze in ufficio in concomitanza con l'erogazione delle trasferte documentata nelle buste paga. Per altro verso, è doveroso osservare che sicuramente più attendibili risultano le dichiarazioni rese innanzi agli ispettori dai soggetti innanzi riportati al momento dell'accesso ispettivo rispetto alle contrastanti dichiarazioni rese dai testi escussi nel presente giudizio sia in quanto le prime sono state rese nell'immediatezza o a breve distanza temporale dai fatti, sia in quanto le prime sono state rese nella verosimile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro. A questo proposito non può essere assolutamente trascurato che il fatto che i testi e Controparte_4 CP_5
abbiano effettuato le trasferte indicate nelle
[...] rispettive dichiarazioni mensili è sconfessato dal fatto che risultano, per le stesse giornate (e come già innanzi illustrato), timbrature in entrata ed in uscita presso l'azienda e corrispondenti a tutto il loro orario di lavoro giornaliero (che peraltro hanno dichiarato agli ispettori di non aver mai espletato straordinario). L'evidenza di tutto quanto innanzi induce senz'altro a ritenere accertate tutte le violazioni di cui all'ordinanza impugnata, restando assorbito ogni ulteriore rilievo sollevato dagli opponenti, sicchè l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Le spese di lite - liquidate in applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione;
5 - condanna gli opponenti, in solido, alla corresponsione delle spese processuali che liquida in Euro 2100,80 oltre corresponsione delle spese generali al 15% ed I.V.A..
Bari, 4.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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