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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 487/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio nonché nella sua qualità di legale rappresentante della società partita iva , con sede in Oristano, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Luca Casula, in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras, in virtù di procura generale alle liti conferita in data 23.01.2023, Rep. n. 37590,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Chiede che il Tribunale voglia annullare l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI - 001788073, notificata il 04.06.2024, nonché gli atti presupposti;
- con vittoria delle spese e competenze, del giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Nell'interesse di parte resistente: “Chiede che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.07.2024, notificato nei termini di legge, Parte_1
in proprio nonché sua qualità di legale rappresentante della Società ha Controparte_3
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 001788073, notificatale il 04.06.2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma € 4.116,28, oltre € 10,33 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n.
463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018 sulla base dell'atto di accertamento ivi richiamato, prot. CP_2
9500.21.08.2019.0068538 del 21.08.2019.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità del procedimento sanzionatorio e dell'ordinanza impugnata per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l' , in data 22.05.2023, CP_2 aveva notificato l'ordinanza ingiunzione recante lo stesso numero 001788073, che era stata tempestivamente opposta dall'odierna ricorrente, con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di
Oristano iscritto al R.G. 549/2023, che, con sentenza n. 50/2024 del 22.03.2024, aveva annullato l'ordinanza opposta.
La parte ricorrente ha altresì lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione sulla base dei seguenti motivi:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981;
b) per assenza di motivazione e per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2018, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata e avrebbe dovuto essere disapplicata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-
205/20;
d) era maturata la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, ex art. 28 della legge n.
689/81, stante il decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui sarebbe stata commessa la violazione.
Per tali ragioni la parte opponente ha pertanto concluso domandando l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 12.08.2024, dando CP_2 atto che le ordinanze ingiunzione riferite all'anno 2018 ed emesse e notificate alla legale
2 rappresentante e alla società erano state annullate a seguito della sentenza del Tribunale adito n. 50/2024 pubblicata il 22.03.2024. Ha concluso chiedendo che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
3. Con ordinanza assunta fuori udienza il 14.12.2024 è stato disposto un rinvio per la decisione al 18.12.2024, disponendo che l'udienza venisse sostituita ex art. 127 - ter c.p.c. dallo scambio di note scritte in via telematica, che le parti hanno ritualmente depositato.
§§§
4. Deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta n. 0017880731, notificata il 04.06.2024 a in proprio nonché sua qualità di legale Parte_1 rappresentante della Società che si fonda sull'atto di accertamento prot. Controparte_3
9500.21.08.2019.0068538 del 21.08.2019, posto alla base anche dell'identica ordinanza CP_2
n. 001788073, Prot. .9500.03/05/2023.0050010, notificata il 22.05.2023, che è stata CP_2
tempestivamente opposta dall'odierna ricorrente nel procedimento iscritto al R.G. n. 549/2023
e annullata con sentenza del Tribunale di Oristano n. 50/2024 del 22.03.2024.
Giova rilevare che la sentenza n. 50/24 ha disposto l'annullamento dell'ordinanza in quanto l' non aveva prodotto gli atti relativi all'accertamento a cui si riferiva l'ordinanza CP_2 ingiunzione opposta, come prescritto dall'art. 6, comma 8 del d. lgs. n. 150 del 2011.
Difatti, con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione era stato ordinato il pagamento della sanzione di cui all'art. 3, comma 6 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in conseguenza di asserite violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), in riferimento all'annualità 2018, sulla base degli atti di accertamento ivi richiamati prot. 9500.21.08.2019.0068538 e prot.
9500.21.08.2019.0068539 in data 11 settembre 2019.
Sennonché, l' resistente aveva omesso di produrre, nel giudizio R.G. n. 549/23, gli CP_2 atti dell'accertamento inerenti alle violazioni riferite all'annualità 2018, necessariamente prodromici all'emissione dell'ordinanza oggetto di causa.
Sicché l' non avrebbe potuto nuovamente procedere, dopo tale sentenza, a emettere e CP_2
notificare identica ordinanza in relazione alla stessa violazione.
Va precisato, per completezza, che, in materia di sanzioni amministrative in base alla legge
24.11.1981 n. 689, si è affermato che il principio del “ne bis in idem” non è applicabile al potere di reiterare un provvedimento sanzionatorio nel caso in cui il provvedimento precedente sia stato annullato per un vizio attinente all'iter procedimentale che ha condotto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, potendo tale vizio essere emendato dallo stesso organo pubblico
3 attraverso un nuovo procedimento correttamente svolto, purché questo giunga a conclusione nel termine quinquennale di prescrizione della pretesa sanzionatoria previsto dall'articolo 28 della medesima legge n. 689/1981 (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 2310 del 31.01.2008).
Tuttavia, nel caso qui esaminato, il vizio rilevato non è mai stato emendato e l' CP_2
convenuto non avrebbe potuto esercitare nuovamente il proprio potere sanzionatorio, attraverso l'ordinanza ingiunzione qui opposta, notificata nel giugno del 2024, dopo più di cinque anni dalle omissioni contestate.
Non può peraltro essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto non risulta che la seconda ordinanza n. 0017880731 notificata nel 2024 sia stata annullata in autotutela dall' resistente. CP_2
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia (scaglione di riferimento da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta, tenuto conto della particolare semplicità della stessa, stante la definizione della causa, non ulteriormente istruita, sulla base dell'unica questione esaminata, sicché si giustifica una liquidazione dei compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria attestata sui minimi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 0017880731 notificata il 4.06.2024;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_2 spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi euro
1.908,00, di cui euro 43,00 a titolo di rimborso del contributo unificato ed euro 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luca Casula, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 9/01/2025
Il Giudice
Consuelo Mighela
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