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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 949/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nel procedimento iscritto al n. 949/2025 R.G. promosso con ricorso in data 18 aprile 2025 da parte di:
, nato a [...], il [...] - Parte_1
c.f. CodiceFiscale_1
e
, nata a [...], il [...] - c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Ferrara, Corso della Giovecca, n. 140 presso lo studio dell'Avv. Antonio Finessi (fax 0532.241231 - p.e.c.:
), che li rappresenta e difende in forza di procura depositata Email_1
nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso cumulativo per separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. dato atto della indipendenza economica di entrambi i ricorrenti, entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e a
1 qualsivoglia altra reciproca pretesa di natura patrimoniale, dando altresì atto di aver già previamente definito ogni rapporto di tipo patrimoniale tra loro intercorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 giugno 2025.
In data 4 giugno 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando alla impugnazione della emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_2
21.11.1969, unitisi in matrimonio a Pretoria (Sud Africa) il 12 aprile 2014 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 111 Parte II Serie C - Anno 2014).
1) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nel procedimento iscritto al n. 949/2025 R.G. promosso con ricorso in data 18 aprile 2025 da parte di:
, nato a [...], il [...] - Parte_1
c.f. CodiceFiscale_1
e
, nata a [...], il [...] - c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Ferrara, Corso della Giovecca, n. 140 presso lo studio dell'Avv. Antonio Finessi (fax 0532.241231 - p.e.c.:
), che li rappresenta e difende in forza di procura depositata Email_1
nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso cumulativo per separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. dato atto della indipendenza economica di entrambi i ricorrenti, entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e a
1 qualsivoglia altra reciproca pretesa di natura patrimoniale, dando altresì atto di aver già previamente definito ogni rapporto di tipo patrimoniale tra loro intercorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 giugno 2025.
In data 4 giugno 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando alla impugnazione della emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_2
21.11.1969, unitisi in matrimonio a Pretoria (Sud Africa) il 12 aprile 2014 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 111 Parte II Serie C - Anno 2014).
1) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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