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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844/2019 N.R.G. 1010/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 844/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CE SA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI CARRACCI 1 00196 ROMApresso il difensore avv. CE SA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
e dell' LA ) VIA C.F._3
ALCIDE DE GASPERI 83 55100 LUCCA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI CARRACCI 1 00196 ROMApresso il difensore avv. CE SA FRANCA CC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4
TT GI UC e dell'a omiciliato in presso il difensore avv. TT GI UC
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._5 dell'avv. GERBI FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TOSCO ROMAGNOLA 2097/A 56023 NAVACCHIOpresso il difensore avv. GERBI FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. BERCHIELLI FRANCESCA e dell'avv. BENVENUTI ALESSANDRA
) VIA GRANDE 225 57123 LIVORNO;
, elettivamente C.F._6 domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 76 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. BERCHIELLI FRANCESCA
pagina 1 di 14 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_3 P.IVA_2 iciliat fensore avv.
APPELLATO
CONCLUSIONI
In data 16/01/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
RINUNCIANO parzialmente agli atti del giudizio R.G. 844/2019, segnatamente con esclusivo riferimento ai motivi di gravame e relative domande di riforma della sentenza di
I° grado illustrate, prima, con l'originario atto di citazione in appello, introduttivo sempre del giudizio R.G. 844/2019, e, poi, con l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio notificato nei confronti della
[...]
, della e dell'ing. Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(destinatari dell'odierna rinuncia parziale agli atti, assieme all'arch.
[...] ed anche, per quanto occorrer possa, alla Controparte_1 [...]
, motivi e domande di cui alle conclusioni da ultimo rassegnate col CP_2 citato atto d'integrazione del contraddittorio ed appresso testualmente trascritte:
< quanto di ragione e relativamente anche alla posizione dei tre odierni convenuti appellati, l'impugnata sentenza di I° grado, n° 500/2019, emessa dal Tribunale civile di Lucca a definizione del giudizio R.G. 1527/2017, accogliendo il capo 2), terzo capoverso, delle conclusioni rassegnate dagli appellanti principali sigg.ri e con l'atto di citazione in appello introduttivo Parte_2 Parte_1 del giudizio di II° grado R.G. 844/2019, conclusioni di seguito riproposte ed opportunamente, per un verso, adeguate (rispetto a quelle di cui al predetto atto di citazione in appello, originariamente rivolte nei soli confronti dell'appellato arch. in ragione della statuizione di accertamento Controparte_1 della sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale, in ordine a questo motivo d'impugnazione, resa dalla sentenza parziale, n° 1864/2023, pronunciata da codesta Ecc.ma Corte in data 12-18/9/2023, nonché, per altro verso, fatte pagina 2 di 14 oggetto di mera specificazione e chiarimento (rispetto appunto a quelle originariamente rassegnate dai sigg.ri col loro atto di appello) in Parte_3 ragione dell'invito in tal senso formulato dalla stessa Corte d'Appello con l'ordinanza, datata 16/9/2023, in forza di cui è stata da essa disposta l'integrazione del contraddittorio circa la < conclusioni di appello in relazione alla condanna alle spese di atp e ctu>>:
<
…
- In ogni caso, con condanna al pagamento, a solidale carico dell'arch.
[...]
della , in CP_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ing. e della CP_6 geom. NC CC ed a beneficio dei sigg.ri e Parte_2 Pt_1
delle spese tecniche sostenute dai medesimi sigg.ri
[...] Parte_3 nelle misure capitali di Euro 8.627,84= per onorari del CTP le spettanze del C.T.U. del procedimento ex art. 696bis Cpc, Ing. sostenute dai sigg.ri Persona_1
nonché nella misura fiscalmente di Euro 2.500,00=, oltre Parte_3 accessori di legge, per le spettanze del C.T.U. del giudizio ex art. 702bis Cpc,Ing.
; Persona_2
Con vittoria delle spese borsuali e dei compensi professionali tutti, maturati e maturandi, del doppio grado giudizio, rimborso forfettario delle spese generali di studio del 15% ai sensi del D.M. Giustizia n° 55/2014, IVA e CA come per legge. Salvis juribus>>.
Per parte convenuta,Arch. l'Avv. Francesca Controparte_1
BI si riporta alla comparsa di costituzione a seguito riassunzione depositata in data 26.11.2024ed insiste quindi nelle conclusioni di cui al citato atto pagina 3 di 14 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI In questa sede, l'esponente si riporta integralmente alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto depositata nei termini concessi e insiste nelle proprie conclusioni, come ivi precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, regolarmente notificato, e impugnavano Pt_1 Pt_2 la sentenza resa dal tribunale di Lucca 500- 2019 con la quale il tribunale aveva condannato , CC e in solido tra loro a versare agli attori la CP_7 CP_6 somma di euro 44.467,09 da compensare quanto alla con la somma di CP_7
100 € e quanto al con quella di 2.000 €, respinto la domanda di garanzia CP_6 della CC contro la , respinto la domanda nei confronti del CP_8 CP_1 respinto la domanda di garanzia del nei confronti di CP_1 CP_2 condannando in solido fra loro a rifondere agli attori le Controparte_9 spese di lite, condannando CC a rifondere a le spese di lite e CP_8 condannando infine gli attori a rifondere a e alla CP_1 Controparte_2 le spese di lite, ponendo le spese di CTU per 1/4 sugli attori e per 3/4 su e Controparte_9 CP_6
Trattavasi di causa avente ad oggetto la realizzazione da parte di CP_10
CC quale progettista e direttore dei lavori architettonici, quale CP_6 progettista e direttore dei lavori strutturali e quale collaudatore, CP_1 dell'ampliamento del fabbricato degli attori sito in Comune di Massarosa. Gli attori avevano sulla scorta di ATP previamente esperito, lamentato la presenza di vizi radicali nell'opera realizzata tali da richiedere demolizione e ricostruzione.
Avevano anche allegato di avere pagato l'intero importo concordato pari a 44.000
€ più iva tranne il saldo finale di 4.500 € trattenuto a titolo di penale per il ritardo nella consegna. Avevano chiesto la risoluzione dei contratti stipulati con i convenuti ed il risarcimento del danno o comunque la riduzione del prezzo in misura pari al costo delle opere necessarie per eliminare i vizi: in sede di conclusioni gli attori avevano poi chiesto unicamente la condanna al pagamento delle somme necessarie per le l'eliminazione dei vizi. avevano CP_9 CP_6
pagina 4 di 14 chiesto il rigetto della domanda quantificando gli importi ancora dovuti loro, in euro 8000 ed una somma richiesta rimessa alla liquidazione del giudice. La
CC contestava le risultanze dell'ATP chiedendo per il caso di soccombenza la chiamata in garanzia della . CP_8
Il aveva negato di avere assunto alcun incarico professionale nei confronti CP_1 degli attori poiché la richiesta di svolgere il collaudo gli era stata rivolta dal CP_6 dall'altro aveva sostenuto di non avere mai effettivamente dato luogo al collaudo ma di avere predisposto solo una bozza che avrebbe dovuto essere completata e presentata al genio civile solo a seguito delle necessarie verifiche e qualora queste avessero dato esito positivo. Aveva chiesto il rigetto della domanda e in subordine la chiamata in garanzia della propria compagnia . CP_2
Si erano costituite le due compagnie di assicurazione.
Il CTU aveva riscontrato non solo che il progetto era stato realizzato completamente in difformità dal progetto presentato, ma oltretutto che la struttura realizzata da un lato non era conforme alla normativa edilizia e che dall'altro poi che non era dato sapere il suo grado di sicurezza nei confronti dell'incolumità degli utilizzatori, conclusioni conformi a quanto già rilevato dal CTU in ATP. Dato il tipo di vizi essi dovevano essere ascritti tanto all'impresa quanto al
CC e al tutti soggetti che avevano pesantemente concorso alla CP_6 realizzazione di un'opera tanto radicalmente viziata.
Nessuna responsabilità poteva invece essere ascritta a A prescindere dal CP_1 problema della provenienza del suo incarico e dall'essere quella da lui redatta una mera bozza oppure un vero e proprio collaudo, era infatti evidente, essendo il suo compito limitato a quest'ultimo, che le eventuali mancanze del suo operato non inciderebbero sul danno subito dagli attori. Infatti, anche ammesso che egli abbia rilasciato un certificato di collaudo che non avrebbe dovuto essere rilasciato questo non modificherebbe sotto alcun profilo la situazione dell'immobile e non inciderebbe in alcun modo sulle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi. Le mancanze risultano cioè non causali rispetto al danno subito dagli attori. Né la situazione mutava in ragione del non avere gli svolto in corso d'opera l'attività propedeutica al rilascio del certificato di collaudo. Il CTU ha infatti ritenuto tale pagina 5 di 14 attività nella fattispecie non indispensabile. Decideva come in dispositivo. L'entità della condanna era pari a quanto quantificato dal CTU in euro 44.467,09.
Respingeva quindi la domanda di garanzia del nei confronti della CP_1 CP_2 ed anche quella della CC nei confronti della .
[...] CP_8
Impugnano e , contro e Pt_1 Pt_2 CP_1 Controparte_11
sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1- Palese responsabilità del collaudatore e conseguente obbligo del risarcimento dei danni. Il g.i. Aveva sorvolato circa la provenienza dell'incarico ma questa era stata ampiamente provata per tabulas.
Richiamava ed i doc a-4,26,27 già prodotti in atp oltre alla quietanza relativa al pagamento effettuato dalla committenza proprio a seguito del collaudo, doc lettera p depositato a verbale di udienza 20/10/2017.
Pertanto non vi era alcun dubbio circa la sussistenza di un contratto di prestazione d'opera, come evincibile dai documenti citati. L'incarico era stato depositato al genio civile contestualmente al deposito del progetto strutturale a conferma degli obblighi previsti in capo al collaudatore.
2- Quanto alle responsabilità derivanti dall'inadempimento del contratto di prestazione d'opera, l'architetto veniva considerato responsabile di CP_1 aver effettuato un collaudo statico senza nemmeno avere visionato le opere sia da parte del consulente in atp che dal CTU. Analoghe considerazioni venivano svolte dallo stesso CTU il quale tuttavia pur attribuendo palesi responsabilità al collaudatore ritenevano non necessario il collaudo in corso d'opera per il manufatto oggetto di causa per la sua esiguità e modeste dimensioni. La tesi era stata inopinatamente sostenuta dal giudice.
Ricapitolata i fatti: il 29/07/2013 veniva depositato il permesso di costruire il numero 27, 07/11/2013 veniva depositata la pratica sismica presso l'ufficio tecnico del genio civile di Lucca contestualmente all'incarico del collaudatore architetto il 18/02/2014 vi era la conclusione delle CP_1 opere con gravissimi ritardi rispetto ai tempi pattuiti. Rispetto ai fatti il giudice non aveva rilevato che il collaudatore era già stato incaricato antecedentemente alla data di inizio dei lavori strutturali proprio per il suo pagina 6 di 14 fondamentale ruolo di controllo punto non aveva pertanto valorizzata la data dell'incarico e non aveva considerato che il DM 14/01/2008 impone precisi obblighi di legge a carico del collaudatore sin dal controllo del progetto strutturale. Inoltre, il giudice aveva disapplicato il DM citato che imponeva l'obbligo a carico del collaudatore di effettuare collaudi in corso d'opera: la applicazione del chiaro disposto normativo portava a concludere per la totale responsabilità in solido con l'impresa e con gli altri tecnici coinvolti dell'architetto Richiamava l'articolo 9.1. Per giurisprudenza CP_1 pacifica con l'accettazione dell'incarico il collaudatore aveva assunto i precisi compiti e le responsabilità indicate nel predetto capitolo 9 del DM
14/01/2008. Pertanto, a lui spettava attuare ispezioni e controlli per garantire il rispetto delle procedure che disciplinano le opere strutturali e delle prescrizioni e dei livelli di prestazione previsti dalle norme tecniche stesse ed era suo obbligo confrontare il progetto depositato con quanto costruito in cantiere. In particolare, egli doveva esaminare il progetto dell'opera l'impostazione generale della progettazione, gli schemi di calcolo, doveva accertare la presenza della documentazione prevista dalla legge ed inoltre assicurarsi che il direttore dei lavori facesse rispettare quanto contenuto nel progetto dell'istruttore mettendo in atto tutti i controlli di accettazione dei materiali e le certificazioni. Appariva evidente quindi che dovendo il collaudatore esaminare il progetto delle strutture non avrebbe senso che l'eventuale messa in discussione di alcune impostazioni progettuali avvenisse al termine della realizzazione delle opere. Era chiaro che a fronte un'obbligazione così precisa il collaudatore doveva esprimere fin da subito il parere sulla collaudabilità dell'opera per consentire eventuali modifiche al progetto e se ciò non avviene deve intendersi che egli lo abbia accettato.
3- Era assente la liquidazione delle spese dell'atp.
4- In via subordinata in accoglimento dei precedenti punti lamentava la mancata compensazione delle spese di lite.
pagina 7 di 14 Si costituiva l'architetto eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 cpc e 348 bis cpc ed anche ai sensi dell'articolo 329 cpc.
La sentenza risultava già posta in esecuzione nei confronti di alcune delle parti soccombenti in primo grado e ciò era atto incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni.
Nei confronti poi di sia in virtù del vincolo di Controparte_12 solidarietà ma anche perché con l'atto di appello gli appellanti chiedevano la condanna al pagamento delle spese tecniche sostenute dagli attori e ciò imponeva due eccezioni: la sentenza oggetto di appello nulla aveva statuito in merito alle spese tecniche di parte e di ATP e pertanto gli attori non possono pretendere una riforma della sentenza appellata che prenda in considerazione detti ulteriori capi di spesa senza che siano convenute in giudizio tutte le parti. Quanto alle spese per la CTU la formula utilizzata dagli appellanti non consentiva di capire quale fosse la richiesta di riforma rispetto alla formula di condanna utilizzata dal giudice di prime cure che aveva del resto ripartito pro quota dette spese tra gli appellanti e le parti soccombenti.
Richiedeva altresì la riunione del procedimento avente ad oggetto l'appello avverso la medesima sentenza, procedimento promosso dalla geometra
CC.
Nel merito contestava la fondatezza dell'appello in fatto e in diritto.
Non vi era nessuna necessità ex lege di attività di collaudo in corso d'opera poiché non risultavano ragioni di difficoltà tecniche per le quali il collaudo in corso d'opera avrebbe dovuto essere richiesto ed altresì non risultava alcuna comunicazione sul punto. Nè era vero che il giudice avesse disatteso le conclusioni del ctu.
Rilevava come “ L'Arch. era entrato a far parte della schiera dei convenuti Controparte_1 unicamente per la richiesta, a lui rivolta dall'Ing. di svolgere un incarico, quello di CP_6
pagina 8 di 14 collaudatore, che lo stesso odierno esponente, tuttavia, non aveva potuto condurre a termine, sebbene si fosse posto, nei confronti dell'incarico ricevuto, utilizzando la diligenza e la professionalità richieste nel caso specifico, non essendo stato lo stesso mai informato dagli altri tecnici incaricati della direzione dei lavori, né dell'inizio dell'opera, né degli stati d'avanzamento della stessa, né tantomeno della sua ultimazione(in tal senso, di nuovo, i documenti agli atti della di primo grado). Pt_4
Nessun collaudo era stato effettuato dall'Arch. al quale quindi non potrà Controparte_1 essere attribuita, nemmeno in sede di appello, alcuna responsabilità.
Il documento che era circolato tra le parti e che era stato pretestuosamente qualificato come
“collaudo”, non presentava del resto le caratteristiche estrinseche ed intrinseche perché al documento medesimo potesse essere attribuita tale valenza.
In primis, il documento non era mai stato depositato al genio civile ed era stato reso pubblico e divulgato dalla Geom. NC CC –un'altra delle parti convenute nel giudizio di primo grado alla quale mai il documento è stato esibito né tanto meno consegnato dall'esponente-che lo aveva allegato, in maniera a dir poco imprudente alla pratica per la richiesta di abitabilità. Non solo quindi il documento non recava alcun timbro, numero di protocollo o attestazione di deposito, ma, appunto, non risultava e non risulta agli atti del genio civile. Ciò mentre in base alla normativa vigente, il collaudo di un'opera può dirsi realizzato solo quando, effettuate determinate verifiche e valutazioni, accertata la conformità dell'opera, lo stesso venga depositato dal professionista incaricato presso il genio civile. Deposito che costituisce non una mera formalità, bensì adempimento sostanziale, in assenza del quale, appunto, l'opera resta non collaudata. Con conseguente non imputabilità del professionista, anche eventualmente individuato per l'adempimento.
Il documento di cui si era parlato altro non era se non una mera bozza, imbastita per essere corretta e integrata all'esito dei necessari sopralluoghi e lo stesso documento, solo nel caso in cui gli accertamenti avessero avuto esito positivo, sarebbe stato corretto e depositato.
Sul punto hanno sorprendentemente trovato un'intesa entrambi i tecnici chiamati a svolgere le operazioni peritali e quindi sia l'Ing. –già consulente d'ufficio nel procedimento Persona_1 per accertamento tecnico preventivo-sia il CTU Ing. Persona_2
Il primo infatti chiaramente aveva affermato che il documento è “senza valenza di collaudo”. Il secondo ulteriormente aveva attestato che il documento definito erroneamente collaudo “non è stato presentato al competente ufficio regionale di tutela del territorio” e altresì aveva chiarito che “il documento di collaudo è da ritenere valido dal momento in cui lo stesso venga protocollato e presentato agli uffici del genio civile e non tramite semplice apposizione di firma o timbro del tecnico”.
pagina 9 di 14 Ma vi è di più, il CTU Ing. aveva in ogni caso ulteriormente chiarito la posizione Persona_2 dell'Arch. precisando come “vista l'esigua e modesta entità dell'opera non Controparte_1 era obbligatorio il collaudoin corso d'opera” e come conseguentemente “non si può quindi attribuire al
Collaudatore la mancanza di aver sorvegliato sui lavori durante la loro esecuzione”.
Il quadro che era emerso nel corso delle operazioni peritali era dunque assolutamente chiaro e peraltro in linea con i principi enunciati anche dal CTU intervenuto in sede di ATP(sebbene lo stesso avesse poi in qualche modo inficiato il proprio operato concludendo la propria perizia in maniera del tutto disarmonica rispetto al lavoro svolto) ed escludeva nella maniera più assoluta la responsabilità dell'Arch. ”. Controparte_1
Si costituiva la che si associava alla richiesta di Controparte_2 integrazione del contraddittorio e nel merito rilevava come l'appello dovesse essere respinto perché pretestuoso ed infondato. Richiamava il DM 14/01/2008 al capitolo 9 ed in generale le difese svolte dal proprio assicurato. Nel caso di ritenuta operatività della polizza richiamava i limiti stabiliti con applicazione dei massimali previsti per sinistro e per anno assicurativo, scoperti contrattualmente pattuiti, esclusioni e limiti di risarcimento convenuti.
In merito al rapporto assicurativo rilevava che la polizza non garantiva atti dannosi intenzionali essendo polizza per la responsabilità civile professionale.
Veniva disposta la riunione con il procedimento 1010/2019, derivante dall'appello avverso la medesima sentenza di NC CC su cui infra.
La Corte pronunciava sentenza non definitiva con la quale respingeva la eccezione di inammissibilità dell'appello della CC. Con separata ordinanza disponeva la integrazione del contraddittorio.
In corso di causa si dava atto della cancellazione della e veniva CP_12 dichiarata la interruzione della causa.
Il procedimento veniva riassunto dalle parti appellanti ma non da CC.
Rimanevano contumaci e . Controparte_9 CP_7
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta. pagina 10 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante nel procedimento 844/2019 ha rinunciato al giudizio nei confronti di in relazione alla domanda sub 2 svolta in Controparte_9 CP_7 atto di appello che aveva ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite e consulenze svolte nei confronti del e per le quali la Corte ha CP_1 rilevato una carenza di contraddittorio disponendone la integrazione.
Le dette parti non si sono costituite e pertanto deve ritenersi che, a prescindere dalla correttezza della notifica effettuata dagli appellanti, la rinunzia comporti nei confronti delle stesse la estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 306 c.p.c. o in ogni caso la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse alla pronuncia. Medesima considerazione deve essere espressa nei confronti del
Egli non ha preso espressa posizione in ordine alla rinuncia parziale e in CP_1 questo senso non la ha espressamente accettata. Tuttavia, non si comprende quale sia l'interesse concreto alla prosecuzione visto che si impugna un capo di sentenza per ottenere la condanna dello stesso alle spese;
e d'altra parte il comportamento della appellante può essere interpretato appunto come carenza di interesse alla pronuncia legittimando una declaratoria di cessazione della materia de contendere.
Nel resto la impugnazione è inammissibile. La pronuncia di I grado si è basata sull'assenza di prova del nesso di causalità tra il mancato collaudo e i danni subiti dalle parti appellanti .
Così decideva il Giudice di I grado pagina 11 di 14 pagina 12 di 14 In relazione alla posizione quindi egli ha motivato sulla non causalità della CP_1 attività di collaudo rispetto al danno causato agli attori.
Tale pronuncia non è stata attinta da censura. Nell'appello si discetta sulle responsabilità che gravano sul collaudatore ai sensi della specifica normativa e sul loro inadempimento da parte del collaudatore che si assume essere stato tempestivamente insignito dell'incarico, ma nulla viene osservato sulla pregnante motivazione addotta dal Giudice che rileva la assenza di prova sul nesso di causalità tra il collaudo prestato ( prescindendo dall'essere o meno effettivo,) e i danni subiti. Atteso che tale era l'adempimento conferito esso non aveva concorso alla determinazione del danno che prescindeva dallo stesso e lo anticipava. Tale affermazione, si ripete, non è stata espressamente censurata e sotto questo profilo l'appello è inammissibile.
Il rigetto dell'una ratione decidendi inibisce l'esame della seconda: nel caso di specie la affermazione relativa alla non indispensabilità delle opere propedeutiche al rilascio del collaudo ritenute non necessarie. Cfr Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
09/06/2025, n. 15353 Qualora una sentenza si fondi su più rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura nel ricorso per cassazione. In caso contrario, anche se una delle ragioni non viene censurata o la censura è respinta, il ricorso deve essere respinto interamente.
La domanda nei confronti di è assorbita dalla decisione. Parte_5
La contestazione sulla condanna alle spese non è fondata attesa la soccombenza delle parti attrici nei riguardi del e la conseguente applicabilità dell'art. 91 CP_1
c.p.c.
Quanto all'appello avanzato da CC essa non ha provveduto a riassumere l'appello nei termini di legge ed esso, pertanto, deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
Attesa la complessiva situazione processuale e fattuale, le spese di lite possono essere compensate per questo grado.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello avanzato da e contro la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Lucca 500/2019, lo dichiara estinto quanto alla <
2 delle conclusioni di appello in relazione alla condanna alle spese di atp e ctu>>
e comunque ne dichiara la cessazione della materia del contendere;
lo dichiara inammissibile nel resto delle conclusioni di appello e lo rigetta.
Quanto all'appello avanzato da NC CC avverso la medesima sentenza, lo dichiara estinto per mancata tempestiva riassunzione .
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Raddoppio del C.U. per entrambe le parti appellanti, principale ed incidentale.
Firenze, camera di consiglio del 30 settembre 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 844/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CE SA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI CARRACCI 1 00196 ROMApresso il difensore avv. CE SA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
e dell' LA ) VIA C.F._3
ALCIDE DE GASPERI 83 55100 LUCCA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI CARRACCI 1 00196 ROMApresso il difensore avv. CE SA FRANCA CC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4
TT GI UC e dell'a omiciliato in presso il difensore avv. TT GI UC
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._5 dell'avv. GERBI FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TOSCO ROMAGNOLA 2097/A 56023 NAVACCHIOpresso il difensore avv. GERBI FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. BERCHIELLI FRANCESCA e dell'avv. BENVENUTI ALESSANDRA
) VIA GRANDE 225 57123 LIVORNO;
, elettivamente C.F._6 domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 76 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. BERCHIELLI FRANCESCA
pagina 1 di 14 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_3 P.IVA_2 iciliat fensore avv.
APPELLATO
CONCLUSIONI
In data 16/01/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
RINUNCIANO parzialmente agli atti del giudizio R.G. 844/2019, segnatamente con esclusivo riferimento ai motivi di gravame e relative domande di riforma della sentenza di
I° grado illustrate, prima, con l'originario atto di citazione in appello, introduttivo sempre del giudizio R.G. 844/2019, e, poi, con l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio notificato nei confronti della
[...]
, della e dell'ing. Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(destinatari dell'odierna rinuncia parziale agli atti, assieme all'arch.
[...] ed anche, per quanto occorrer possa, alla Controparte_1 [...]
, motivi e domande di cui alle conclusioni da ultimo rassegnate col CP_2 citato atto d'integrazione del contraddittorio ed appresso testualmente trascritte:
< quanto di ragione e relativamente anche alla posizione dei tre odierni convenuti appellati, l'impugnata sentenza di I° grado, n° 500/2019, emessa dal Tribunale civile di Lucca a definizione del giudizio R.G. 1527/2017, accogliendo il capo 2), terzo capoverso, delle conclusioni rassegnate dagli appellanti principali sigg.ri e con l'atto di citazione in appello introduttivo Parte_2 Parte_1 del giudizio di II° grado R.G. 844/2019, conclusioni di seguito riproposte ed opportunamente, per un verso, adeguate (rispetto a quelle di cui al predetto atto di citazione in appello, originariamente rivolte nei soli confronti dell'appellato arch. in ragione della statuizione di accertamento Controparte_1 della sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale, in ordine a questo motivo d'impugnazione, resa dalla sentenza parziale, n° 1864/2023, pronunciata da codesta Ecc.ma Corte in data 12-18/9/2023, nonché, per altro verso, fatte pagina 2 di 14 oggetto di mera specificazione e chiarimento (rispetto appunto a quelle originariamente rassegnate dai sigg.ri col loro atto di appello) in Parte_3 ragione dell'invito in tal senso formulato dalla stessa Corte d'Appello con l'ordinanza, datata 16/9/2023, in forza di cui è stata da essa disposta l'integrazione del contraddittorio circa la < conclusioni di appello in relazione alla condanna alle spese di atp e ctu>>:
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- In ogni caso, con condanna al pagamento, a solidale carico dell'arch.
[...]
della , in CP_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ing. e della CP_6 geom. NC CC ed a beneficio dei sigg.ri e Parte_2 Pt_1
delle spese tecniche sostenute dai medesimi sigg.ri
[...] Parte_3 nelle misure capitali di Euro 8.627,84= per onorari del CTP le spettanze del C.T.U. del procedimento ex art. 696bis Cpc, Ing. sostenute dai sigg.ri Persona_1
nonché nella misura fiscalmente di Euro 2.500,00=, oltre Parte_3 accessori di legge, per le spettanze del C.T.U. del giudizio ex art. 702bis Cpc,Ing.
; Persona_2
Con vittoria delle spese borsuali e dei compensi professionali tutti, maturati e maturandi, del doppio grado giudizio, rimborso forfettario delle spese generali di studio del 15% ai sensi del D.M. Giustizia n° 55/2014, IVA e CA come per legge. Salvis juribus>>.
Per parte convenuta,Arch. l'Avv. Francesca Controparte_1
BI si riporta alla comparsa di costituzione a seguito riassunzione depositata in data 26.11.2024ed insiste quindi nelle conclusioni di cui al citato atto pagina 3 di 14 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI In questa sede, l'esponente si riporta integralmente alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto depositata nei termini concessi e insiste nelle proprie conclusioni, come ivi precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, regolarmente notificato, e impugnavano Pt_1 Pt_2 la sentenza resa dal tribunale di Lucca 500- 2019 con la quale il tribunale aveva condannato , CC e in solido tra loro a versare agli attori la CP_7 CP_6 somma di euro 44.467,09 da compensare quanto alla con la somma di CP_7
100 € e quanto al con quella di 2.000 €, respinto la domanda di garanzia CP_6 della CC contro la , respinto la domanda nei confronti del CP_8 CP_1 respinto la domanda di garanzia del nei confronti di CP_1 CP_2 condannando in solido fra loro a rifondere agli attori le Controparte_9 spese di lite, condannando CC a rifondere a le spese di lite e CP_8 condannando infine gli attori a rifondere a e alla CP_1 Controparte_2 le spese di lite, ponendo le spese di CTU per 1/4 sugli attori e per 3/4 su e Controparte_9 CP_6
Trattavasi di causa avente ad oggetto la realizzazione da parte di CP_10
CC quale progettista e direttore dei lavori architettonici, quale CP_6 progettista e direttore dei lavori strutturali e quale collaudatore, CP_1 dell'ampliamento del fabbricato degli attori sito in Comune di Massarosa. Gli attori avevano sulla scorta di ATP previamente esperito, lamentato la presenza di vizi radicali nell'opera realizzata tali da richiedere demolizione e ricostruzione.
Avevano anche allegato di avere pagato l'intero importo concordato pari a 44.000
€ più iva tranne il saldo finale di 4.500 € trattenuto a titolo di penale per il ritardo nella consegna. Avevano chiesto la risoluzione dei contratti stipulati con i convenuti ed il risarcimento del danno o comunque la riduzione del prezzo in misura pari al costo delle opere necessarie per eliminare i vizi: in sede di conclusioni gli attori avevano poi chiesto unicamente la condanna al pagamento delle somme necessarie per le l'eliminazione dei vizi. avevano CP_9 CP_6
pagina 4 di 14 chiesto il rigetto della domanda quantificando gli importi ancora dovuti loro, in euro 8000 ed una somma richiesta rimessa alla liquidazione del giudice. La
CC contestava le risultanze dell'ATP chiedendo per il caso di soccombenza la chiamata in garanzia della . CP_8
Il aveva negato di avere assunto alcun incarico professionale nei confronti CP_1 degli attori poiché la richiesta di svolgere il collaudo gli era stata rivolta dal CP_6 dall'altro aveva sostenuto di non avere mai effettivamente dato luogo al collaudo ma di avere predisposto solo una bozza che avrebbe dovuto essere completata e presentata al genio civile solo a seguito delle necessarie verifiche e qualora queste avessero dato esito positivo. Aveva chiesto il rigetto della domanda e in subordine la chiamata in garanzia della propria compagnia . CP_2
Si erano costituite le due compagnie di assicurazione.
Il CTU aveva riscontrato non solo che il progetto era stato realizzato completamente in difformità dal progetto presentato, ma oltretutto che la struttura realizzata da un lato non era conforme alla normativa edilizia e che dall'altro poi che non era dato sapere il suo grado di sicurezza nei confronti dell'incolumità degli utilizzatori, conclusioni conformi a quanto già rilevato dal CTU in ATP. Dato il tipo di vizi essi dovevano essere ascritti tanto all'impresa quanto al
CC e al tutti soggetti che avevano pesantemente concorso alla CP_6 realizzazione di un'opera tanto radicalmente viziata.
Nessuna responsabilità poteva invece essere ascritta a A prescindere dal CP_1 problema della provenienza del suo incarico e dall'essere quella da lui redatta una mera bozza oppure un vero e proprio collaudo, era infatti evidente, essendo il suo compito limitato a quest'ultimo, che le eventuali mancanze del suo operato non inciderebbero sul danno subito dagli attori. Infatti, anche ammesso che egli abbia rilasciato un certificato di collaudo che non avrebbe dovuto essere rilasciato questo non modificherebbe sotto alcun profilo la situazione dell'immobile e non inciderebbe in alcun modo sulle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi. Le mancanze risultano cioè non causali rispetto al danno subito dagli attori. Né la situazione mutava in ragione del non avere gli svolto in corso d'opera l'attività propedeutica al rilascio del certificato di collaudo. Il CTU ha infatti ritenuto tale pagina 5 di 14 attività nella fattispecie non indispensabile. Decideva come in dispositivo. L'entità della condanna era pari a quanto quantificato dal CTU in euro 44.467,09.
Respingeva quindi la domanda di garanzia del nei confronti della CP_1 CP_2 ed anche quella della CC nei confronti della .
[...] CP_8
Impugnano e , contro e Pt_1 Pt_2 CP_1 Controparte_11
sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1- Palese responsabilità del collaudatore e conseguente obbligo del risarcimento dei danni. Il g.i. Aveva sorvolato circa la provenienza dell'incarico ma questa era stata ampiamente provata per tabulas.
Richiamava ed i doc a-4,26,27 già prodotti in atp oltre alla quietanza relativa al pagamento effettuato dalla committenza proprio a seguito del collaudo, doc lettera p depositato a verbale di udienza 20/10/2017.
Pertanto non vi era alcun dubbio circa la sussistenza di un contratto di prestazione d'opera, come evincibile dai documenti citati. L'incarico era stato depositato al genio civile contestualmente al deposito del progetto strutturale a conferma degli obblighi previsti in capo al collaudatore.
2- Quanto alle responsabilità derivanti dall'inadempimento del contratto di prestazione d'opera, l'architetto veniva considerato responsabile di CP_1 aver effettuato un collaudo statico senza nemmeno avere visionato le opere sia da parte del consulente in atp che dal CTU. Analoghe considerazioni venivano svolte dallo stesso CTU il quale tuttavia pur attribuendo palesi responsabilità al collaudatore ritenevano non necessario il collaudo in corso d'opera per il manufatto oggetto di causa per la sua esiguità e modeste dimensioni. La tesi era stata inopinatamente sostenuta dal giudice.
Ricapitolata i fatti: il 29/07/2013 veniva depositato il permesso di costruire il numero 27, 07/11/2013 veniva depositata la pratica sismica presso l'ufficio tecnico del genio civile di Lucca contestualmente all'incarico del collaudatore architetto il 18/02/2014 vi era la conclusione delle CP_1 opere con gravissimi ritardi rispetto ai tempi pattuiti. Rispetto ai fatti il giudice non aveva rilevato che il collaudatore era già stato incaricato antecedentemente alla data di inizio dei lavori strutturali proprio per il suo pagina 6 di 14 fondamentale ruolo di controllo punto non aveva pertanto valorizzata la data dell'incarico e non aveva considerato che il DM 14/01/2008 impone precisi obblighi di legge a carico del collaudatore sin dal controllo del progetto strutturale. Inoltre, il giudice aveva disapplicato il DM citato che imponeva l'obbligo a carico del collaudatore di effettuare collaudi in corso d'opera: la applicazione del chiaro disposto normativo portava a concludere per la totale responsabilità in solido con l'impresa e con gli altri tecnici coinvolti dell'architetto Richiamava l'articolo 9.1. Per giurisprudenza CP_1 pacifica con l'accettazione dell'incarico il collaudatore aveva assunto i precisi compiti e le responsabilità indicate nel predetto capitolo 9 del DM
14/01/2008. Pertanto, a lui spettava attuare ispezioni e controlli per garantire il rispetto delle procedure che disciplinano le opere strutturali e delle prescrizioni e dei livelli di prestazione previsti dalle norme tecniche stesse ed era suo obbligo confrontare il progetto depositato con quanto costruito in cantiere. In particolare, egli doveva esaminare il progetto dell'opera l'impostazione generale della progettazione, gli schemi di calcolo, doveva accertare la presenza della documentazione prevista dalla legge ed inoltre assicurarsi che il direttore dei lavori facesse rispettare quanto contenuto nel progetto dell'istruttore mettendo in atto tutti i controlli di accettazione dei materiali e le certificazioni. Appariva evidente quindi che dovendo il collaudatore esaminare il progetto delle strutture non avrebbe senso che l'eventuale messa in discussione di alcune impostazioni progettuali avvenisse al termine della realizzazione delle opere. Era chiaro che a fronte un'obbligazione così precisa il collaudatore doveva esprimere fin da subito il parere sulla collaudabilità dell'opera per consentire eventuali modifiche al progetto e se ciò non avviene deve intendersi che egli lo abbia accettato.
3- Era assente la liquidazione delle spese dell'atp.
4- In via subordinata in accoglimento dei precedenti punti lamentava la mancata compensazione delle spese di lite.
pagina 7 di 14 Si costituiva l'architetto eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 cpc e 348 bis cpc ed anche ai sensi dell'articolo 329 cpc.
La sentenza risultava già posta in esecuzione nei confronti di alcune delle parti soccombenti in primo grado e ciò era atto incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni.
Nei confronti poi di sia in virtù del vincolo di Controparte_12 solidarietà ma anche perché con l'atto di appello gli appellanti chiedevano la condanna al pagamento delle spese tecniche sostenute dagli attori e ciò imponeva due eccezioni: la sentenza oggetto di appello nulla aveva statuito in merito alle spese tecniche di parte e di ATP e pertanto gli attori non possono pretendere una riforma della sentenza appellata che prenda in considerazione detti ulteriori capi di spesa senza che siano convenute in giudizio tutte le parti. Quanto alle spese per la CTU la formula utilizzata dagli appellanti non consentiva di capire quale fosse la richiesta di riforma rispetto alla formula di condanna utilizzata dal giudice di prime cure che aveva del resto ripartito pro quota dette spese tra gli appellanti e le parti soccombenti.
Richiedeva altresì la riunione del procedimento avente ad oggetto l'appello avverso la medesima sentenza, procedimento promosso dalla geometra
CC.
Nel merito contestava la fondatezza dell'appello in fatto e in diritto.
Non vi era nessuna necessità ex lege di attività di collaudo in corso d'opera poiché non risultavano ragioni di difficoltà tecniche per le quali il collaudo in corso d'opera avrebbe dovuto essere richiesto ed altresì non risultava alcuna comunicazione sul punto. Nè era vero che il giudice avesse disatteso le conclusioni del ctu.
Rilevava come “ L'Arch. era entrato a far parte della schiera dei convenuti Controparte_1 unicamente per la richiesta, a lui rivolta dall'Ing. di svolgere un incarico, quello di CP_6
pagina 8 di 14 collaudatore, che lo stesso odierno esponente, tuttavia, non aveva potuto condurre a termine, sebbene si fosse posto, nei confronti dell'incarico ricevuto, utilizzando la diligenza e la professionalità richieste nel caso specifico, non essendo stato lo stesso mai informato dagli altri tecnici incaricati della direzione dei lavori, né dell'inizio dell'opera, né degli stati d'avanzamento della stessa, né tantomeno della sua ultimazione(in tal senso, di nuovo, i documenti agli atti della di primo grado). Pt_4
Nessun collaudo era stato effettuato dall'Arch. al quale quindi non potrà Controparte_1 essere attribuita, nemmeno in sede di appello, alcuna responsabilità.
Il documento che era circolato tra le parti e che era stato pretestuosamente qualificato come
“collaudo”, non presentava del resto le caratteristiche estrinseche ed intrinseche perché al documento medesimo potesse essere attribuita tale valenza.
In primis, il documento non era mai stato depositato al genio civile ed era stato reso pubblico e divulgato dalla Geom. NC CC –un'altra delle parti convenute nel giudizio di primo grado alla quale mai il documento è stato esibito né tanto meno consegnato dall'esponente-che lo aveva allegato, in maniera a dir poco imprudente alla pratica per la richiesta di abitabilità. Non solo quindi il documento non recava alcun timbro, numero di protocollo o attestazione di deposito, ma, appunto, non risultava e non risulta agli atti del genio civile. Ciò mentre in base alla normativa vigente, il collaudo di un'opera può dirsi realizzato solo quando, effettuate determinate verifiche e valutazioni, accertata la conformità dell'opera, lo stesso venga depositato dal professionista incaricato presso il genio civile. Deposito che costituisce non una mera formalità, bensì adempimento sostanziale, in assenza del quale, appunto, l'opera resta non collaudata. Con conseguente non imputabilità del professionista, anche eventualmente individuato per l'adempimento.
Il documento di cui si era parlato altro non era se non una mera bozza, imbastita per essere corretta e integrata all'esito dei necessari sopralluoghi e lo stesso documento, solo nel caso in cui gli accertamenti avessero avuto esito positivo, sarebbe stato corretto e depositato.
Sul punto hanno sorprendentemente trovato un'intesa entrambi i tecnici chiamati a svolgere le operazioni peritali e quindi sia l'Ing. –già consulente d'ufficio nel procedimento Persona_1 per accertamento tecnico preventivo-sia il CTU Ing. Persona_2
Il primo infatti chiaramente aveva affermato che il documento è “senza valenza di collaudo”. Il secondo ulteriormente aveva attestato che il documento definito erroneamente collaudo “non è stato presentato al competente ufficio regionale di tutela del territorio” e altresì aveva chiarito che “il documento di collaudo è da ritenere valido dal momento in cui lo stesso venga protocollato e presentato agli uffici del genio civile e non tramite semplice apposizione di firma o timbro del tecnico”.
pagina 9 di 14 Ma vi è di più, il CTU Ing. aveva in ogni caso ulteriormente chiarito la posizione Persona_2 dell'Arch. precisando come “vista l'esigua e modesta entità dell'opera non Controparte_1 era obbligatorio il collaudoin corso d'opera” e come conseguentemente “non si può quindi attribuire al
Collaudatore la mancanza di aver sorvegliato sui lavori durante la loro esecuzione”.
Il quadro che era emerso nel corso delle operazioni peritali era dunque assolutamente chiaro e peraltro in linea con i principi enunciati anche dal CTU intervenuto in sede di ATP(sebbene lo stesso avesse poi in qualche modo inficiato il proprio operato concludendo la propria perizia in maniera del tutto disarmonica rispetto al lavoro svolto) ed escludeva nella maniera più assoluta la responsabilità dell'Arch. ”. Controparte_1
Si costituiva la che si associava alla richiesta di Controparte_2 integrazione del contraddittorio e nel merito rilevava come l'appello dovesse essere respinto perché pretestuoso ed infondato. Richiamava il DM 14/01/2008 al capitolo 9 ed in generale le difese svolte dal proprio assicurato. Nel caso di ritenuta operatività della polizza richiamava i limiti stabiliti con applicazione dei massimali previsti per sinistro e per anno assicurativo, scoperti contrattualmente pattuiti, esclusioni e limiti di risarcimento convenuti.
In merito al rapporto assicurativo rilevava che la polizza non garantiva atti dannosi intenzionali essendo polizza per la responsabilità civile professionale.
Veniva disposta la riunione con il procedimento 1010/2019, derivante dall'appello avverso la medesima sentenza di NC CC su cui infra.
La Corte pronunciava sentenza non definitiva con la quale respingeva la eccezione di inammissibilità dell'appello della CC. Con separata ordinanza disponeva la integrazione del contraddittorio.
In corso di causa si dava atto della cancellazione della e veniva CP_12 dichiarata la interruzione della causa.
Il procedimento veniva riassunto dalle parti appellanti ma non da CC.
Rimanevano contumaci e . Controparte_9 CP_7
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta. pagina 10 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante nel procedimento 844/2019 ha rinunciato al giudizio nei confronti di in relazione alla domanda sub 2 svolta in Controparte_9 CP_7 atto di appello che aveva ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite e consulenze svolte nei confronti del e per le quali la Corte ha CP_1 rilevato una carenza di contraddittorio disponendone la integrazione.
Le dette parti non si sono costituite e pertanto deve ritenersi che, a prescindere dalla correttezza della notifica effettuata dagli appellanti, la rinunzia comporti nei confronti delle stesse la estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 306 c.p.c. o in ogni caso la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse alla pronuncia. Medesima considerazione deve essere espressa nei confronti del
Egli non ha preso espressa posizione in ordine alla rinuncia parziale e in CP_1 questo senso non la ha espressamente accettata. Tuttavia, non si comprende quale sia l'interesse concreto alla prosecuzione visto che si impugna un capo di sentenza per ottenere la condanna dello stesso alle spese;
e d'altra parte il comportamento della appellante può essere interpretato appunto come carenza di interesse alla pronuncia legittimando una declaratoria di cessazione della materia de contendere.
Nel resto la impugnazione è inammissibile. La pronuncia di I grado si è basata sull'assenza di prova del nesso di causalità tra il mancato collaudo e i danni subiti dalle parti appellanti .
Così decideva il Giudice di I grado pagina 11 di 14 pagina 12 di 14 In relazione alla posizione quindi egli ha motivato sulla non causalità della CP_1 attività di collaudo rispetto al danno causato agli attori.
Tale pronuncia non è stata attinta da censura. Nell'appello si discetta sulle responsabilità che gravano sul collaudatore ai sensi della specifica normativa e sul loro inadempimento da parte del collaudatore che si assume essere stato tempestivamente insignito dell'incarico, ma nulla viene osservato sulla pregnante motivazione addotta dal Giudice che rileva la assenza di prova sul nesso di causalità tra il collaudo prestato ( prescindendo dall'essere o meno effettivo,) e i danni subiti. Atteso che tale era l'adempimento conferito esso non aveva concorso alla determinazione del danno che prescindeva dallo stesso e lo anticipava. Tale affermazione, si ripete, non è stata espressamente censurata e sotto questo profilo l'appello è inammissibile.
Il rigetto dell'una ratione decidendi inibisce l'esame della seconda: nel caso di specie la affermazione relativa alla non indispensabilità delle opere propedeutiche al rilascio del collaudo ritenute non necessarie. Cfr Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
09/06/2025, n. 15353 Qualora una sentenza si fondi su più rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura nel ricorso per cassazione. In caso contrario, anche se una delle ragioni non viene censurata o la censura è respinta, il ricorso deve essere respinto interamente.
La domanda nei confronti di è assorbita dalla decisione. Parte_5
La contestazione sulla condanna alle spese non è fondata attesa la soccombenza delle parti attrici nei riguardi del e la conseguente applicabilità dell'art. 91 CP_1
c.p.c.
Quanto all'appello avanzato da CC essa non ha provveduto a riassumere l'appello nei termini di legge ed esso, pertanto, deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
Attesa la complessiva situazione processuale e fattuale, le spese di lite possono essere compensate per questo grado.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello avanzato da e contro la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Lucca 500/2019, lo dichiara estinto quanto alla <
2 delle conclusioni di appello in relazione alla condanna alle spese di atp e ctu>>
e comunque ne dichiara la cessazione della materia del contendere;
lo dichiara inammissibile nel resto delle conclusioni di appello e lo rigetta.
Quanto all'appello avanzato da NC CC avverso la medesima sentenza, lo dichiara estinto per mancata tempestiva riassunzione .
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Raddoppio del C.U. per entrambe le parti appellanti, principale ed incidentale.
Firenze, camera di consiglio del 30 settembre 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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