CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCILLITANI ROBERTO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 984/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Maria Ripalta Difensore_2 Avvocato - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cerignola - Piazza Della Repubblica 71042 Cerignola FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00054710 48 502 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato CF_Ricorrente_1 , quale erede di Nominativo_1 , impugnava la cartella di pagamento sopra specificata per TARI maturata nell'anno di imposta 2016 chiedendone l'annullamento con vittoria di spese ed assumendo la mancata notifica dell'atto presupposto
(solo ipoteticamente notificato il 17.6.2019) e, di conseguenza, la decadenza dal potere di accertamento e la prescrizione del tributo.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre il Comune di Cerignola non si costituiva.
Con memoria integrativa la ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso rilevando che neppure all'esito del contraddittorio era stata prodotta la documentazione attestante la notifica dell'atto sotteso alla cartella impugnata e all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Invero, costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso dimora, cartella di pagamento, avviso di Ric. 2014 n. 06199 sez. SU - ud. 23-02-2021 -4- liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (cfr., Cass. Civ. 10012/2021; Cass. Civ. 1144/2018 e Cass. Civ., Sez U.,
5791/2008).
Nel caso di specie, allora, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa sul presupposto di una regolare notifica dell'atto n. 2388/2019 asseritamente avvenuta in data 17.6.2019.
Avendo allora la ricorrente rilevato la mancata notifica dell'atto presupposto sarebbe stato onere dei resistenti dimostrare tale corretta notifica, la cui documentazione non è invece stata prodotta.
Ora, in linea generale, come ha in materia contribuito a chiarire la giurisprudenza, “In tema di ICI, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”
(cfr., Cass. Civ. 352/2021).
In applicazione di tale condivisibile affermazione, da estendersi alla omogenea disciplina della TARI, deve allora rilevarsi che nell'una come nell'altra ipotesi il Comune di Cerignola è abbondantemente decaduto dalla possibilità di emettere il suddetto avviso di accertamento presupposto, che avrebbe potuto essere emesso al più entro tutto il 2022.
Dunque, alla data di notifica della cartella il Comune di Cerignola era già decaduto dall'accertamento, per cui il ricorso deve trovare accoglimento.
L'esito della lite, infine, impone la condanna del solo ente impositore al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, mentre in ragione delle particolarità del caso trattato si ravvisano i presupposti per compensare interamente tra le parti la stessa contribuente e l'ufficio della riscossione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso come da motivazione e condanna il Comune di Cerignola al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge;
compensa le spese di giudizio tra la contribuente e l'ufficio della riscossione.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCILLITANI ROBERTO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 984/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Maria Ripalta Difensore_2 Avvocato - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cerignola - Piazza Della Repubblica 71042 Cerignola FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00054710 48 502 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato CF_Ricorrente_1 , quale erede di Nominativo_1 , impugnava la cartella di pagamento sopra specificata per TARI maturata nell'anno di imposta 2016 chiedendone l'annullamento con vittoria di spese ed assumendo la mancata notifica dell'atto presupposto
(solo ipoteticamente notificato il 17.6.2019) e, di conseguenza, la decadenza dal potere di accertamento e la prescrizione del tributo.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre il Comune di Cerignola non si costituiva.
Con memoria integrativa la ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso rilevando che neppure all'esito del contraddittorio era stata prodotta la documentazione attestante la notifica dell'atto sotteso alla cartella impugnata e all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Invero, costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso dimora, cartella di pagamento, avviso di Ric. 2014 n. 06199 sez. SU - ud. 23-02-2021 -4- liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (cfr., Cass. Civ. 10012/2021; Cass. Civ. 1144/2018 e Cass. Civ., Sez U.,
5791/2008).
Nel caso di specie, allora, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa sul presupposto di una regolare notifica dell'atto n. 2388/2019 asseritamente avvenuta in data 17.6.2019.
Avendo allora la ricorrente rilevato la mancata notifica dell'atto presupposto sarebbe stato onere dei resistenti dimostrare tale corretta notifica, la cui documentazione non è invece stata prodotta.
Ora, in linea generale, come ha in materia contribuito a chiarire la giurisprudenza, “In tema di ICI, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”
(cfr., Cass. Civ. 352/2021).
In applicazione di tale condivisibile affermazione, da estendersi alla omogenea disciplina della TARI, deve allora rilevarsi che nell'una come nell'altra ipotesi il Comune di Cerignola è abbondantemente decaduto dalla possibilità di emettere il suddetto avviso di accertamento presupposto, che avrebbe potuto essere emesso al più entro tutto il 2022.
Dunque, alla data di notifica della cartella il Comune di Cerignola era già decaduto dall'accertamento, per cui il ricorso deve trovare accoglimento.
L'esito della lite, infine, impone la condanna del solo ente impositore al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, mentre in ragione delle particolarità del caso trattato si ravvisano i presupposti per compensare interamente tra le parti la stessa contribuente e l'ufficio della riscossione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso come da motivazione e condanna il Comune di Cerignola al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge;
compensa le spese di giudizio tra la contribuente e l'ufficio della riscossione.