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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/09/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Damiani
Song, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3967 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giuseppe Pangallo, per procura Parte_1 in calce all'atto di opposizione;
-OPPONENTE - nei confronti di
(p.iva ), GI a seguito di cambio di ON P.VA_1 ON denominazione a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione con la
[...]
in persona del legale rappresentante pro - tempore, e - per essa quale E_ mandataria - la (C.F. ), GI a seguito di E_ P.VA_2 CP_3 cambio di denominazione con effetto dalla data di efficacia del conferimento di ramo d'azienda da parte di verbale a rogito Notaio rep. n. 84145/17165), in persona del legale ON rappresentante pro – tempore;
-OPPOSTA CONTUMACE –
(C.F. e IT VA , e per essa - giusta procura Controparte_4 P.VA_3 notarile del 02.03.2021, Rep. n. 30799 - Racc. n. 13217, registrato a Milano il 03.03.2021 al n.
17297 Serie 1T la mandataria (GI denominata E_ CP_3 giusto cambio di denominazione avvenuto per assemblea il 14.12.2020 Rep. n. 84145 - Racc. n.
1 17165), (C.F. e IT VA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.VA_2 P.VA_4
Antonio Christian Faggella Pellegrino, in virtù di procura notarile n. rep. 44582 racc. 16957 registrata l'8.11.2022 al n. 28565 S.1T in calce all'atto di intervento;
-INTERVENUTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo cessione crediti;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.09.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa
è stata trattenuta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo n. 568/2023, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 52.067,72, oltre interessi come richiesti in ricorso nonché spese e competenze del procedimento monitorio, in favore di cessionaria pro ON soluto del credito derivante dai finanziamenti concessagli dalla CP_5
A supporto dell'opposizione l'attore ha eccepito:
- l'omessa regolare notificazione della cessione del credito e la mancanza di prova certa sull'esistenza dell'atto di trasferimento del diritto di credito in capo alla ON
- che, sotto tale aspetto, la è onerata a produrre il contratto di cessione ON da cui ricavare con certezza che il credito ceduto è stato cartolarizzato, poiché la produzione della Gazzetta Ufficiale non è sufficiente all'assolvimento dell'onere probatorio sulla inclusione del credito domandato in quelli oggetto di cessione;
- che la pretesa creditoria è prescritta per decorso, dalle date stabilite per il pagamento delle ultime rate di rimborso dei finanziamenti concessi (09.06.2007 e 26.05.2005), del termine decennale di prescrizione per mancata interruzione dello stesso.
Con atto di intervento depositato in data 29/01/2024, si è costituita la Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, (breviter in prosieguo: ”) e
[...] CP_4 per essa - la mandataria , in persona del legale rappresentante pro tempore, E_ la quale ha chiesto: in via pregiudiziale, l'estromissione dal presente procedimento di
[...]
essendo l'unica titolare del credito per cui è causa;
in via ON CP_4 preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e del termine per l'attivazione del procedimento di mediazione delegata;
nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
vinte le spese.
2 In particolare, la ha contestato l'opposizione per i seguenti motivi: perché il CP_4 credito è stato ceduto da a (ora in seguito a CP_5 ON ON cambio di denominazione sociale), con atto di cessione del 06.12.2019 allegato agli atti;
poiché la cessione è stata notificata alla controparte ai sensi dell'art. 1264 c.c. mediante invio di lettera raccomandata, regolarmente ricevuta dall'opponente e con la pubblicazione di avviso nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 17.12.2019; in quanto, anche la cessione di credito successivamente intervenuta in data 21 luglio 2023 a favore di è stata comunicata CP_4 ai sensi dell'art. 58 TUB, mediante la pubblicazione di avviso nella G.U. n. 86 del 22 luglio 2023
- Parte II;
poiché, in ogni caso la cessione di credito è un atto bilaterale a forma libera e di natura consensuale, che si perfeziona con il semplice incontro delle volontà negoziali del cedente e del cessionario, in qualunque forma manifestate, mentre la mancata notifica della cessione rileva solo per la inopponibilità al debitore che abbia pagato al cedente quanto dovuto;
per genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice; perché il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento del passaggio a sofferenza dei rapporti nn.
23025170001 e 23025170002 intervenuto in data 10.02.2010.
Con ordinanza del 30.06.2024 è stata rigettata la domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e considerato l'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria per mancata partecipazione dell'opponente la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 15.09.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di la quale seppure ON regolarmente citata non si è costituita nel presente procedimento (cfr. all. ricevuta notificazione atto di citazione).
Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda di estromissione dal presente giudizio proposta da non sussistendo i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 CP_4
c.p.c.
Infatti, sul punto occorre osservare che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione
3 della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso
d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.” (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 22424 del 22/10/2009).
Nella fattispecie, la cessionaria è intervenuta nel processo nel corso del quale è CP_4 stato trasferito il diritto controverso, ma non è stato prestato il consenso da parte di Pt_1
all'estromissione della cedente Con la conseguenza che ai sensi
[...] ON dell'art. 111, comma 4, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, quindi, nei confronti della pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti del successore a ON titolo particolare.
In via ulteriormente preliminare, occorre esaminare l'eccezione sul difetto di titolarità attiva sollevata dall'opponente.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
L'opponente ha eccepito il difetto di prova sull'esistenza dell'atto traslativo del diritto di credito in capo alla e alla , l'omessa notificazione della cessione di ON CP_4 credito e la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito ceduto nelle plurime operazioni di cessione in blocco.
Nello specifico ha dedotto che l'opposta non avrebbe depositato alcuna lista dei debitori ceduti o un estratto notarile attestante l'inserzione del singolo nominativo in tali elenchi, deducendo, inoltre, che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario soltanto dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, non avendo efficacia probatoria circa la titolarità del credito quando non consente di verificare l'inclusione del singolo credito azionato o contestato.
Premesso ciò, occorre innanzitutto chiarire la differenza che sussiste tra la legittimazione ad agire e la titolarità della posizione soggettiva.
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del Giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare considerando esclusivamente la fattispecie giuridica prospettata dall'azione. Pertanto, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare
(v. in motivazione Cass. Sez. Un. sent. n. 2951/2016).
4 Ciò posto, occorre considerare che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza i precedenti della Corte che fanno riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa vanno correttamente intesi nel senso che una cosa è l'avviso di cessione, che diventa necessario ai fini dell'efficacia della cessione, un'altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. GI in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Quindi, ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione operata nei confronti del debitore ceduto, quantomeno quando quest'ultimo abbia sollevato una espressa e pacifica contestazione. Ciò in quanto la notificazione eseguita ad opera del cessionario in qualunque forma sia avvenuta configura una mera dichiarazione della parte interessata (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 17944/2023).
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha di recente affermato che: “E' stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto GI espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. GI in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso
5 nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso
è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra). (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 28790/2024).
Ebbene, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie emerge che non è stata fornita idonea prova delle plurime cessioni di credito succedutesi nel tempo e, in particolare, dell'inclusione del credito vantato nei confronti di da nelle operazioni Parte_1 CP_5 di cartolarizzazione.
Infatti, l'opposta in sede di monitorio si è limitata a produrre il ON contratto di cessione di credito del 05.12.2019 stipulato tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e in seguito denominata con l'allegato 1 nel quale è stato ON ON disposto che: “I crediti ceduti ai sensi del presente contratto sono stati selezionati sulla base della conformità degli stessi ai seguenti criteri alla data di riferimento, tali da assicurare l'omogeneità giuridico finanziaria del portafoglio oggetto di cessione: - crediti affidati alla gestione del elencati nella lista Controparte_6 notarizzata depositata in data 4 dicembre 2019 presso lo studio del Notaio in Via Persona_1
Cassiodoro 1, Roma, nonché presso la sede legale della cedente, consultabile per estratto dai debitori ceduti eventualmente interessati;
crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con la cedente;
crediti che derivano da rapporti denominati in Euro;
crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti – segnalati come tli alla Centrale dei Rischi della Banca
6 d'Italia; crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
crediti i cui debitori, all'atto di instaurazione del relativo rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
Sono comunque esclusi dalla cessione i crediti che, pur rispondendo ai criteri sopra elencati, siano: sorti in ragione di rapporti di finanziamento con riferimento ai quali sono pendenti procedimenti penali a carico della Cedente o di funzionari di essa;
sorti in ragione di finanziamenti concessi a personale dipendente (in servizio ovvero in pensione) della cedente;
e/o sorti in ragione di rapporti assistiti da agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o di altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni.”
(cfr. all. n. 4 al fascicolo monitorio).
Ebbene, dalla lettura del contratto di cessione deve rilevarsi che non risulta dimostrata la conformità del credito preteso dalla nei confronti di ai ON Parte_1 criteri indicati nell'allegato 1 al contratto, poiché non è stata allegata da quest'ultima la lista notarizzata dei crediti rientranti nella cessione espressamente richiamata tra i criteri di classificazione dei crediti.
Neanche la produzione documentale di ha consentito di individuare con certezza CP_4
l'inclusione del credito nella cessione stipulata tra la e la ON CP_5 poiché anche dalla lettura dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.148 del
17.12.2019 è stato reso noto che, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro ON soluto, di un portafoglio di crediti classificati a "sofferenza", individuabili in blocco, ma di titolarità di e individuati sulla base di criteri oggettivi come di seguito Controparte_7 indicati:” - crediti affidati alla gestione del team elencati nella lista notarizzata depositata in Controparte_6 data 4 dicembre 2019 presso lo studio del Notaio in Via Cassiodoro 1, Roma, nonche' Persona_1 presso la sede legale della Cedente, consultabile per estratto dai debitori ceduti eventualmente interessati;
- crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e successivamente ceduti a nell'ambito di un'operazione di cessioni di crediti in blocco ai sensi Controparte_7 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, di cui e' stata data pubblicità mediante pubblicazione di avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 22 giugno 2013, in virtu' di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 30 maggio 2013; - crediti che derivano da rapporti denominati in Euro;
- crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito - ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti -segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; - crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
apporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
Sono comunque esclusi dalla cessione i crediti che,
7 pur rispondendo ai criteri sopra elencati, siano: - sorti in ragione di rapporti di finanziamento con riferimento ai quali sono pendenti procedimenti penali a carico della Cedente o di funzionari di essa;
- sorti in ragione di finanziamenti concessi a personale dipendente(in servizio ovvero in pensione) della Cedente;
e/o - sorti in ragione di rapporti assistiti da agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni.”.
Quindi, dalla lettura dell'avviso pubblicato nella G.U. n. 148 del 17.12.2019 emerge, oltre al mancato deposito della lista notarizzata depositata in data 4 dicembre 2019 presso lo studio del
Notaio in Roma, quale criterio di classificazione dei crediti inclusi nella Persona_1 cessione, che i crediti ceduti ed elencati sono crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e successivamente ceduti a
[...] nell'ambito di un'operazione di cessioni di crediti in blocco ai sensi dell'articolo 58 CP_7 del Testo Unico Bancario, di cui è stata data pubblicità mediante pubblicazione di avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 22 giugno 2013, in virtu' di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 30 maggio 2013, per i quali non è stato prodotto né il contratto di cessione né l'avviso nella Gazzetta ufficiale citato. Pertanto, né ON
e né hanno dimostrato la presunta prima cessione del credito preteso nei
[...] CP_4 confronti di . Parte_1
Parimenti non dimostrata è la cessione del credito da parte di nei ON confronti di . CP_4
Infatti, l'opposta a fronte della specifica contestazione ad opera dell'opponente sul difetto di prova del contratto di cessione e dell'inclusione del credito nella cessione si è limitato a produrre un contratto di cessione redatto in lingua inglese, l'avviso dell'avvenuta cessione in
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 22.07.2023 e degli elenchi indicanti il credito preteso nei confronti di come ceduto, ma non anche l'elenco notarizzato (cfr. all. nn. 4, 5 e 6 all'atto Parte_1 di intervento).
Dalla lettura dell'avviso contenuto in Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti da
[...]
a non è possibile giungere in via presuntiva alla circostanza che ON CP_4 via sia stata la cessione del credito vantato nei confronti di . Parte_1
Infatti, nell'estratto della G.U. n. 86 del 22.07.2023 è riportato che: Ifis Npl 2021 ha concluso con un contratto di cessione di crediti, acquistando pro soluto e in ON blocco dal Cedente un ulteriore portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti (i “Contratti di
8 Finanziamento”), originati da terzi danti causa e in parte classificati come deteriorati individuabili in blocco ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti che alla data del 1° maggio 2023 soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione: a) derivano da contratti di finanziamento denominati in Euro;
b) derivano da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
c) derivano da contratti di finanziamento che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contributi da parte del governo o di amministrazioni pubbliche che comportano un diritto di rivendita, di proprietà o altri privilegi a favore di tali amministrazioni pubbliche;
d) non sono vantati nei confronti di debitori coinvolti in procedure di sovraindebitamento o in procedure concorsuali;
e) derivano da contratti di finanziamento che sono stati risolti o in base ai quali il diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine è stato fatto valere nei confronti dei relativi debitori ceduti;
f) sono inclusi nell'elenco depositato in data 18 luglio 2023 dal Cedente presso il notaio (Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile Persona_2 dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con studio in Via Masaccio n.187 - 50132
Firenze) e disponibile presso la sede legale della Società (cfr. all. n. 6 all'atto di intervento).
Ebbene, dall'esame dell'estratto della G.U. n. 86 del 22.07.2023 deve rilevarsi che rientrando nella cessione tra e i crediti che soddisfano ON CP_4 cumulativamente tutti i criteri indicati tra cui quello dell'inclusione nell'elenco depositato in data
18 luglio 2023 dal Cedente presso il notaio la legittimazione sostanziale di Persona_2
non può dirsi provata per difetto di allegazione dell'elenco citato. CP_4
Pertanto, considerata la specifica contestazione da parte dell'opponente dell'omessa prova della titolarità del credito da parte dell'opposta, sin dalla proposizione della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, del difetto di prova dell'inclusione del credito nella cessione e della carenza del compendio probatorio e indiziario come tale inidoneo a dimostrare l'intervenuta traslazione della titolarità del credito da a e da quest'ultima a CP_5 ON CP_4
la questione risulta assorbente e l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca
[...] del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, deve darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo di mediazione obbligatorio, sebbene con esito negativo per assenza dell'opponente invitata.
Orbene, la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente comporta ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010 la condanna dello
9 stesso al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, considerato che il procedimento di mediazione avrebbe potuto consentire alle parti di tentare il raggiungimento di un accordo di risoluzione stragiudiziale.
Le spese di lite tra l'opponente, la e la seguono la ON CP_4 soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, scaglione come da valore della causa con riduzione del 50% per la non complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 ON
(GI , in persona del legale rappresentante pro - tempore, e, per essa quale
[...] ON mandataria, la (GI , in persona del legale E_ CP_3 rappresentante pro – tempore, per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
-condanna (GI , in persona del legale ON ON rappresentante pro - tempore, e, per essa quale mandataria, la (GI E_
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, alla refusione delle spese di CP_3 lite in favore di che si liquidano in € 7.051,50 oltre rimborso forfetario, i.v.a. e Parte_1
c.p.a. come per legge;
- condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis del D.lgs n. 28/2010, al Parte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Catanzaro, lì 25 settembre 2029
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Damiani
Song, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3967 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giuseppe Pangallo, per procura Parte_1 in calce all'atto di opposizione;
-OPPONENTE - nei confronti di
(p.iva ), GI a seguito di cambio di ON P.VA_1 ON denominazione a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione con la
[...]
in persona del legale rappresentante pro - tempore, e - per essa quale E_ mandataria - la (C.F. ), GI a seguito di E_ P.VA_2 CP_3 cambio di denominazione con effetto dalla data di efficacia del conferimento di ramo d'azienda da parte di verbale a rogito Notaio rep. n. 84145/17165), in persona del legale ON rappresentante pro – tempore;
-OPPOSTA CONTUMACE –
(C.F. e IT VA , e per essa - giusta procura Controparte_4 P.VA_3 notarile del 02.03.2021, Rep. n. 30799 - Racc. n. 13217, registrato a Milano il 03.03.2021 al n.
17297 Serie 1T la mandataria (GI denominata E_ CP_3 giusto cambio di denominazione avvenuto per assemblea il 14.12.2020 Rep. n. 84145 - Racc. n.
1 17165), (C.F. e IT VA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.VA_2 P.VA_4
Antonio Christian Faggella Pellegrino, in virtù di procura notarile n. rep. 44582 racc. 16957 registrata l'8.11.2022 al n. 28565 S.1T in calce all'atto di intervento;
-INTERVENUTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo cessione crediti;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.09.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa
è stata trattenuta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo n. 568/2023, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 52.067,72, oltre interessi come richiesti in ricorso nonché spese e competenze del procedimento monitorio, in favore di cessionaria pro ON soluto del credito derivante dai finanziamenti concessagli dalla CP_5
A supporto dell'opposizione l'attore ha eccepito:
- l'omessa regolare notificazione della cessione del credito e la mancanza di prova certa sull'esistenza dell'atto di trasferimento del diritto di credito in capo alla ON
- che, sotto tale aspetto, la è onerata a produrre il contratto di cessione ON da cui ricavare con certezza che il credito ceduto è stato cartolarizzato, poiché la produzione della Gazzetta Ufficiale non è sufficiente all'assolvimento dell'onere probatorio sulla inclusione del credito domandato in quelli oggetto di cessione;
- che la pretesa creditoria è prescritta per decorso, dalle date stabilite per il pagamento delle ultime rate di rimborso dei finanziamenti concessi (09.06.2007 e 26.05.2005), del termine decennale di prescrizione per mancata interruzione dello stesso.
Con atto di intervento depositato in data 29/01/2024, si è costituita la Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, (breviter in prosieguo: ”) e
[...] CP_4 per essa - la mandataria , in persona del legale rappresentante pro tempore, E_ la quale ha chiesto: in via pregiudiziale, l'estromissione dal presente procedimento di
[...]
essendo l'unica titolare del credito per cui è causa;
in via ON CP_4 preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e del termine per l'attivazione del procedimento di mediazione delegata;
nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
vinte le spese.
2 In particolare, la ha contestato l'opposizione per i seguenti motivi: perché il CP_4 credito è stato ceduto da a (ora in seguito a CP_5 ON ON cambio di denominazione sociale), con atto di cessione del 06.12.2019 allegato agli atti;
poiché la cessione è stata notificata alla controparte ai sensi dell'art. 1264 c.c. mediante invio di lettera raccomandata, regolarmente ricevuta dall'opponente e con la pubblicazione di avviso nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 17.12.2019; in quanto, anche la cessione di credito successivamente intervenuta in data 21 luglio 2023 a favore di è stata comunicata CP_4 ai sensi dell'art. 58 TUB, mediante la pubblicazione di avviso nella G.U. n. 86 del 22 luglio 2023
- Parte II;
poiché, in ogni caso la cessione di credito è un atto bilaterale a forma libera e di natura consensuale, che si perfeziona con il semplice incontro delle volontà negoziali del cedente e del cessionario, in qualunque forma manifestate, mentre la mancata notifica della cessione rileva solo per la inopponibilità al debitore che abbia pagato al cedente quanto dovuto;
per genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice; perché il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento del passaggio a sofferenza dei rapporti nn.
23025170001 e 23025170002 intervenuto in data 10.02.2010.
Con ordinanza del 30.06.2024 è stata rigettata la domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e considerato l'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria per mancata partecipazione dell'opponente la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 15.09.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di la quale seppure ON regolarmente citata non si è costituita nel presente procedimento (cfr. all. ricevuta notificazione atto di citazione).
Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda di estromissione dal presente giudizio proposta da non sussistendo i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 CP_4
c.p.c.
Infatti, sul punto occorre osservare che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione
3 della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso
d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.” (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 22424 del 22/10/2009).
Nella fattispecie, la cessionaria è intervenuta nel processo nel corso del quale è CP_4 stato trasferito il diritto controverso, ma non è stato prestato il consenso da parte di Pt_1
all'estromissione della cedente Con la conseguenza che ai sensi
[...] ON dell'art. 111, comma 4, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, quindi, nei confronti della pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti del successore a ON titolo particolare.
In via ulteriormente preliminare, occorre esaminare l'eccezione sul difetto di titolarità attiva sollevata dall'opponente.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
L'opponente ha eccepito il difetto di prova sull'esistenza dell'atto traslativo del diritto di credito in capo alla e alla , l'omessa notificazione della cessione di ON CP_4 credito e la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito ceduto nelle plurime operazioni di cessione in blocco.
Nello specifico ha dedotto che l'opposta non avrebbe depositato alcuna lista dei debitori ceduti o un estratto notarile attestante l'inserzione del singolo nominativo in tali elenchi, deducendo, inoltre, che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario soltanto dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, non avendo efficacia probatoria circa la titolarità del credito quando non consente di verificare l'inclusione del singolo credito azionato o contestato.
Premesso ciò, occorre innanzitutto chiarire la differenza che sussiste tra la legittimazione ad agire e la titolarità della posizione soggettiva.
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del Giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare considerando esclusivamente la fattispecie giuridica prospettata dall'azione. Pertanto, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare
(v. in motivazione Cass. Sez. Un. sent. n. 2951/2016).
4 Ciò posto, occorre considerare che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza i precedenti della Corte che fanno riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa vanno correttamente intesi nel senso che una cosa è l'avviso di cessione, che diventa necessario ai fini dell'efficacia della cessione, un'altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. GI in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Quindi, ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione operata nei confronti del debitore ceduto, quantomeno quando quest'ultimo abbia sollevato una espressa e pacifica contestazione. Ciò in quanto la notificazione eseguita ad opera del cessionario in qualunque forma sia avvenuta configura una mera dichiarazione della parte interessata (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 17944/2023).
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha di recente affermato che: “E' stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto GI espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. GI in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso
5 nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso
è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra). (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 28790/2024).
Ebbene, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie emerge che non è stata fornita idonea prova delle plurime cessioni di credito succedutesi nel tempo e, in particolare, dell'inclusione del credito vantato nei confronti di da nelle operazioni Parte_1 CP_5 di cartolarizzazione.
Infatti, l'opposta in sede di monitorio si è limitata a produrre il ON contratto di cessione di credito del 05.12.2019 stipulato tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e in seguito denominata con l'allegato 1 nel quale è stato ON ON disposto che: “I crediti ceduti ai sensi del presente contratto sono stati selezionati sulla base della conformità degli stessi ai seguenti criteri alla data di riferimento, tali da assicurare l'omogeneità giuridico finanziaria del portafoglio oggetto di cessione: - crediti affidati alla gestione del elencati nella lista Controparte_6 notarizzata depositata in data 4 dicembre 2019 presso lo studio del Notaio in Via Persona_1
Cassiodoro 1, Roma, nonché presso la sede legale della cedente, consultabile per estratto dai debitori ceduti eventualmente interessati;
crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con la cedente;
crediti che derivano da rapporti denominati in Euro;
crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti – segnalati come tli alla Centrale dei Rischi della Banca
6 d'Italia; crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
crediti i cui debitori, all'atto di instaurazione del relativo rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
Sono comunque esclusi dalla cessione i crediti che, pur rispondendo ai criteri sopra elencati, siano: sorti in ragione di rapporti di finanziamento con riferimento ai quali sono pendenti procedimenti penali a carico della Cedente o di funzionari di essa;
sorti in ragione di finanziamenti concessi a personale dipendente (in servizio ovvero in pensione) della cedente;
e/o sorti in ragione di rapporti assistiti da agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o di altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni.”
(cfr. all. n. 4 al fascicolo monitorio).
Ebbene, dalla lettura del contratto di cessione deve rilevarsi che non risulta dimostrata la conformità del credito preteso dalla nei confronti di ai ON Parte_1 criteri indicati nell'allegato 1 al contratto, poiché non è stata allegata da quest'ultima la lista notarizzata dei crediti rientranti nella cessione espressamente richiamata tra i criteri di classificazione dei crediti.
Neanche la produzione documentale di ha consentito di individuare con certezza CP_4
l'inclusione del credito nella cessione stipulata tra la e la ON CP_5 poiché anche dalla lettura dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.148 del
17.12.2019 è stato reso noto che, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro ON soluto, di un portafoglio di crediti classificati a "sofferenza", individuabili in blocco, ma di titolarità di e individuati sulla base di criteri oggettivi come di seguito Controparte_7 indicati:” - crediti affidati alla gestione del team elencati nella lista notarizzata depositata in Controparte_6 data 4 dicembre 2019 presso lo studio del Notaio in Via Cassiodoro 1, Roma, nonche' Persona_1 presso la sede legale della Cedente, consultabile per estratto dai debitori ceduti eventualmente interessati;
- crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e successivamente ceduti a nell'ambito di un'operazione di cessioni di crediti in blocco ai sensi Controparte_7 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, di cui e' stata data pubblicità mediante pubblicazione di avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 22 giugno 2013, in virtu' di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 30 maggio 2013; - crediti che derivano da rapporti denominati in Euro;
- crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito - ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti -segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; - crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
apporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
Sono comunque esclusi dalla cessione i crediti che,
7 pur rispondendo ai criteri sopra elencati, siano: - sorti in ragione di rapporti di finanziamento con riferimento ai quali sono pendenti procedimenti penali a carico della Cedente o di funzionari di essa;
- sorti in ragione di finanziamenti concessi a personale dipendente(in servizio ovvero in pensione) della Cedente;
e/o - sorti in ragione di rapporti assistiti da agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni.”.
Quindi, dalla lettura dell'avviso pubblicato nella G.U. n. 148 del 17.12.2019 emerge, oltre al mancato deposito della lista notarizzata depositata in data 4 dicembre 2019 presso lo studio del
Notaio in Roma, quale criterio di classificazione dei crediti inclusi nella Persona_1 cessione, che i crediti ceduti ed elencati sono crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e successivamente ceduti a
[...] nell'ambito di un'operazione di cessioni di crediti in blocco ai sensi dell'articolo 58 CP_7 del Testo Unico Bancario, di cui è stata data pubblicità mediante pubblicazione di avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 22 giugno 2013, in virtu' di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 30 maggio 2013, per i quali non è stato prodotto né il contratto di cessione né l'avviso nella Gazzetta ufficiale citato. Pertanto, né ON
e né hanno dimostrato la presunta prima cessione del credito preteso nei
[...] CP_4 confronti di . Parte_1
Parimenti non dimostrata è la cessione del credito da parte di nei ON confronti di . CP_4
Infatti, l'opposta a fronte della specifica contestazione ad opera dell'opponente sul difetto di prova del contratto di cessione e dell'inclusione del credito nella cessione si è limitato a produrre un contratto di cessione redatto in lingua inglese, l'avviso dell'avvenuta cessione in
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 22.07.2023 e degli elenchi indicanti il credito preteso nei confronti di come ceduto, ma non anche l'elenco notarizzato (cfr. all. nn. 4, 5 e 6 all'atto Parte_1 di intervento).
Dalla lettura dell'avviso contenuto in Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti da
[...]
a non è possibile giungere in via presuntiva alla circostanza che ON CP_4 via sia stata la cessione del credito vantato nei confronti di . Parte_1
Infatti, nell'estratto della G.U. n. 86 del 22.07.2023 è riportato che: Ifis Npl 2021 ha concluso con un contratto di cessione di crediti, acquistando pro soluto e in ON blocco dal Cedente un ulteriore portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti (i “Contratti di
8 Finanziamento”), originati da terzi danti causa e in parte classificati come deteriorati individuabili in blocco ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti che alla data del 1° maggio 2023 soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione: a) derivano da contratti di finanziamento denominati in Euro;
b) derivano da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
c) derivano da contratti di finanziamento che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contributi da parte del governo o di amministrazioni pubbliche che comportano un diritto di rivendita, di proprietà o altri privilegi a favore di tali amministrazioni pubbliche;
d) non sono vantati nei confronti di debitori coinvolti in procedure di sovraindebitamento o in procedure concorsuali;
e) derivano da contratti di finanziamento che sono stati risolti o in base ai quali il diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine è stato fatto valere nei confronti dei relativi debitori ceduti;
f) sono inclusi nell'elenco depositato in data 18 luglio 2023 dal Cedente presso il notaio (Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile Persona_2 dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con studio in Via Masaccio n.187 - 50132
Firenze) e disponibile presso la sede legale della Società (cfr. all. n. 6 all'atto di intervento).
Ebbene, dall'esame dell'estratto della G.U. n. 86 del 22.07.2023 deve rilevarsi che rientrando nella cessione tra e i crediti che soddisfano ON CP_4 cumulativamente tutti i criteri indicati tra cui quello dell'inclusione nell'elenco depositato in data
18 luglio 2023 dal Cedente presso il notaio la legittimazione sostanziale di Persona_2
non può dirsi provata per difetto di allegazione dell'elenco citato. CP_4
Pertanto, considerata la specifica contestazione da parte dell'opponente dell'omessa prova della titolarità del credito da parte dell'opposta, sin dalla proposizione della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, del difetto di prova dell'inclusione del credito nella cessione e della carenza del compendio probatorio e indiziario come tale inidoneo a dimostrare l'intervenuta traslazione della titolarità del credito da a e da quest'ultima a CP_5 ON CP_4
la questione risulta assorbente e l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca
[...] del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, deve darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo di mediazione obbligatorio, sebbene con esito negativo per assenza dell'opponente invitata.
Orbene, la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente comporta ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010 la condanna dello
9 stesso al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, considerato che il procedimento di mediazione avrebbe potuto consentire alle parti di tentare il raggiungimento di un accordo di risoluzione stragiudiziale.
Le spese di lite tra l'opponente, la e la seguono la ON CP_4 soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, scaglione come da valore della causa con riduzione del 50% per la non complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 ON
(GI , in persona del legale rappresentante pro - tempore, e, per essa quale
[...] ON mandataria, la (GI , in persona del legale E_ CP_3 rappresentante pro – tempore, per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
-condanna (GI , in persona del legale ON ON rappresentante pro - tempore, e, per essa quale mandataria, la (GI E_
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, alla refusione delle spese di CP_3 lite in favore di che si liquidano in € 7.051,50 oltre rimborso forfetario, i.v.a. e Parte_1
c.p.a. come per legge;
- condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis del D.lgs n. 28/2010, al Parte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Catanzaro, lì 25 settembre 2029
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
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