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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3144/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 23.5.2023 da
(P.I. , Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in TREVISO, STRADA FELTRINA 20, presso l'Avv.
MASSIMO SONEGO, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
TREVISO, LARGO PORTA ALTINIA 6, presso l'Avv. GIOVANNI BONOTTO che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA nonché contro
Controparte_2
[...]
[...]
CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE nel merito in via principale: - accertarsi e dichiararsi l'avvenuta simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. dell'atto di donazione col quale la signora ha ceduto, con riserva a proprio favore dell'usufrutto vitalizio e in caso CP_1
di sua premorte per il coniuge la nuda proprietà alle figlie e Controparte_2 CP_2 CP_2
sugli immobili così di seguito descritti: per l'intero di nuda proprietà
Parte_3
Immobile n. 1
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub. 17,
Immobile n. 2
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.18
Immobile n. 3
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.15
Immobile n. 4
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.16 per la quota di 1/6 di nuda proprietà
Parte_3
Immobile n. 5
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 3;
Immobile n. 6
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 28; il tutto compreso di pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori e accessioni, servitù attive e passive oltre alle relative quote delle parti comuni ai sensi dei titoli di provenienza e dell'art. 1117 c.c., e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale, avente ad oggetto nello specifico la “PARTE SECONDA- DONAZIONE” e tutte le clausole negoziali da essa dipendenti, dell'atto pubblico a rogito notaio dott.
di Conegliano, rep. n. 20828 e racc. n. 9103 del 29/03/2019. Persona_1
Ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di procedere alle successive annotazioni e trascrizioni che gli verranno richieste, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.
Spese e compensi professionali rifusi. nel merito in via subordinata:
- accertata l'effettiva lesione alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. per effetto dell'atto negoziale suddetto, dichiararsi l'inefficacia parziale nei confronti di ai sensi dell'art. 2901 CP_4
c.c., dell'atto pubblico a rogito notaio dott. di Conegliano, rep. n. 20828 e racc. n. Persona_1
9103 del 29/03/2019 e nello specifico della “PARTE SECONDA-DONAZIONE” e così di tutte le clausole negoziali da essa dipendenti, avente ad oggetto gli immobili così di seguito descritti:
COMUNE Parte_3
Immobile n. 1
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub. 17,
Immobile n. 2
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.18
Immobile n. 3
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.15
Immobile n. 4
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.16 per la quota di 1/6 di nuda proprietà
COMUNE Parte_3
5 Parte_4
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 3; Immobile n. 6
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 28;
Il tutto compreso di pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori e accessioni, servitù attive e passive oltre alle relative quote delle parti comuni ai sensi dei titoli di provenienza e dell'art. 1117 c.c.
Ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di procedere alle successive annotazioni e trascrizioni che gli verranno richieste, con esonero dello stesso da ogni responsabilità a riguardo.
Spese ed onorari rifusi.
PER LA CONVENUTA
Vorrà il Tribunale, ogni deduzione ed eccezione avversa rimossa e rigettata, verificare la sussistenza della legittimazione attiva di alla luce del consolidato principio che in Pt_1
caso di cessione di crediti in blocco non sia sufficiente il richiamo alla pubblicazione in G.U. delle varie cessioni;
verificare la sussistenza in capo alla convenuta della qualità di consumatore, in relazione al contratto di fideiussione come sottoscritto, alla luce della recente giurisprudenza in materia di tutela di tale figura così come recepita dalla sentenza n. 9479/2023 del 6.04.2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, che impone ai giudici della cognizione e ai giudici dell'esecuzione di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.
E in tutti i casi respingere tutte le domande come svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese diritti e onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE premessa la propria qualità di Parte_5
creditrice – tra gli altri e per quanto qui di rilievo – di , ha convenuto CP_1
in giudizio la debitrice, nonché il di lei marito e le loro figlie Controparte_2
e (queste ultime in persona del CP_2 Controparte_2
procuratore speciale ) per sentire dichiarare, in principalità, la CP_3
simulazione assoluta e, in via subordinata, l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione posto in essere in data 29/03/19. Con il predetto atto, vennero conclusi contestualmente due negozi: il primo, tra i fratelli e , lo scioglimento della comunione tra loro esistente, CP_3 CP_1
mediante assegnazione a ciascuno di beni in proprietà esclusiva (negozio che non è oggetto di contestazione in questa sede); il secondo, la donazione da parte di , in CP_1
favore delle due figlie (nell'atto rappresentate dallo zio), della nuda proprietà dei beni divenuti di sua proprietà esclusiva per effetto della divisione, con riserva in proprio favore e - dopo la sua morte - in favore del marito , dell'usufrutto vitalizio Controparte_2
sui predetti beni.
Si è costituita in giudizio la sola , contestando in primo luogo la prospettata CP_1
natura simulata dell'atto: i fratelli addivenuti alla divisione dei beni da poco ereditati CP_1
dai genitori, intesero – secondo la prospettazione – semplicemente “anticipare” la futura ulteriore trasmissione per via ereditaria degli stessi alle figlie dell'attrice, per mantenerli all'interno del nucleo familiare, rivestendo essi un valore affettivo.
Quanto alla domanda di revocatoria, non nega di essere stata a conoscenza CP_1
della condizione di difficoltà economica del debitore principale VE & UL
S.r.l. (in favore della quale aveva rilasciato fideiussione), rivestendone ella la qualità di legale rappresentante, limitandosi tuttavia a rappresentare di aver agito senza alcuna malizia nel disporre del piccolo fabbricato, già abitazione di famiglia dei genitori, senza poter immaginare che anch'esso avrebbe potuto essere oggetto di iniziative recuperatorie da parte dei creditori, essendo alla data dell'atto in corso da anni azioni esecutive avviate su altri beni.
Evidenzia in particolare che la messa in mora e l'azione monitoria intraprese da Pt_1
(di cui si dirà infra) recano data successiva all'atto dispositivo.
Solo nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c., la convenuta ha chiesto di “verificare la sussistenza della legittimazione attiva di alla luce del consolidato principio che in caso di cessione Pt_1
di crediti in blocco non sia sufficiente il richiamo alla pubblicazione in G.U. delle varie cessioni”, nonché di “verificare la sussistenza in capo alla convenuta della qualità di consumatore, in relazione al contratto di fideiussione sottoscritto”, alla luce della pronuncia Cass. S.U. 9479/2023.
Sul primo punto si osserva che il rilievo non solo è stato tardivamente dedotto (non essendo stata sollevata alcuna specifica contestazione da parte della convenuta nella comparsa di costituzione), ma anche che, in ogni caso, la qualità di creditore in capo ad risulta dal decreto ingiuntivo n. 2143/22 del 30/08/22, emesso in suo favore, Pt_1
fondato su ricorso nel quale sono state ripercorse le vicende “successorie” che hanno portato infine all'acquisto della titolarità del credito in capo all'odierna attrice, oramai accertate in modo irretrattabile, non essendo stata proposta opposizione avverso il predetto decreto.
Quanto alla eventuale qualità di “consumatrice” di , è sufficiente ad CP_1
escluderla il rilievo che ella rivestisse la qualità di legale rappresentante della società debitrice principale.
***
Ciò posto, sostiene l'attrice, in principalità, che la donazione in data 29/03/19 sia affetta da simulazione assoluta, in quanto non sarebbe stata mossa dall'intento di CP_1
donare effettivamente la nuda proprietà alle figlie, perseguendo al contrario il fine di sottrarre i predetti beni alla garanzia generica ex art. 2740 c.c., attraverso un'intestazione solo fittizia degli stessi, di cui sarebbe indizio la riserva, in favore proprio e poi del marito, dell'usufrutto sui beni stessi.
L'infondatezza della domanda di simulazione si coglie nella stessa prospettazione attorea.
Nel rappresentare che l'intento della debitrice fosse quello di spogliarsi dei beni per renderli non aggredibili esecutivamente dai creditori - essendo ella tenuta a rispondere delle obbligazioni contratte con tutti i propri beni, presenti e futuri, ai sensi dell'art. 2740
c.c. - è infatti implicita l'affermazione che il loro trasferimento alle figlie sia stato realmente voluto, perché solo in questo modo la nuda proprietà dei beni, non essendo più ricompresa nel patrimonio della debitrice, sarebbe stata posta al riparo da eventuali iniziative del ceto creditorio.
E' invece fondata l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta in via subordinata.
E' innanzitutto pacifica l'anteriorità temporale della fideiussione prestata da CP_1
per le obbligazioni contratte dalla debitrice principale VE & UL S.r.l.
[...]
in favore dell'allora titolare del credito fideiussione risalente al Parte_6
13/03/07, rispetto alla donazione, perfezionata con rogito del 29/03/19. Non è rilevante la circostanza che l'accertamento giudiziale del credito sia intervenuto in epoca posteriore.
E' noto il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui «l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore
o successivo al sorgere del credito» (Cass. 20376/15, 3676/11, 8680/09).
Trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito e compiuto a titolo gratuito,
l'azione revocatoria richiede esclusivamente, da un lato, che l'atto arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) e dall'altro la consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore disponente (scientia damni).
Non rileva, invece, lo stato soggettivo dei terzi beneficiari del vincolo.
In ordine all'eventus damni, il pregiudizio derivante dall'atto è evidente ove si consideri che, per effetto di esso, la creditrice è stata privata della possibilità di aggredire i beni oggetto di donazione, se non limitatamente al diritto di usufrutto conservato in capo alla CP_1
con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio di quest'ultima.
E' evidente infatti che un'eventuale esecuzione condotta sul solo diritto di usufrutto avrebbe prospettive di realizzo molto meno vantaggiose rispetto a quelle potenzialmente ricavabili dalla piena proprietà dei beni, non solo per il minor valore in sé del diritto reale parziario, ma anche per la sua minore appetibilità sul piano commerciale.
Né la circostanza che, alla data dell'atto fossero già pendenti azioni esecutive su altri beni esclude il pregiudizio, stante l'incertezza in merito all'esito delle stesse quanto a capacità di soddisfare integralmente le ragioni del ceto creditorio. Infatti, per consolidata giurisprudenza, l'eventus damni “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 16221/2019).
Sarebbe stato per contro onere della convenuta, che non l'ha assolto, dimostrare l'eventuale esistenza nel proprio patrimonio di ulteriori cespiti ampiamente idonei a soddisfare le pretese della creditrice, circostanza neppure allegata.
In ordine alla scientia damni, va detto che non si richiede la prova di un intento fraudolento in capo al debitore, ma è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Nella specie , essendo stata legale rappresentante della società debitrice CP_1
principale e parte sia del contratto di fideiussione, sia dell'atto di donazione, non poteva ignorare la diminuzione della garanzia patrimoniale generica del proprio patrimonio derivante dal contratto di donazione, avendo conservato per effetto di essa il solo diritto di usufrutto sui beni immobili oggetto di disposizione, di minor valore commerciale rispetto a quello della piena proprietà esclusiva la cui titolarità le era pervenuta per effetto dello scioglimento della comunione esistente con il fratello, effettuata nel contesto del medesimo atto.
Per le ragioni esposte, deve dunque essere dichiarata l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto dispositivo cui si riferisce la domanda dell'attrice.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza dei convenuti, in solido, fatta eccezione per , intervenuto all'atto esclusivamente nella qualità di CP_3
curatore speciale delle nipoti minori di età.
Liquidazione come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, assumendo come valore della causa lo scaglione corrispondente all'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo (art. 5 D.M. 55/2014: entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta), ai minimi tariffari per ciascuna fase processuale e con esclusione di compenso per la fase istruttoria, trattandosi di causa di natura documentale che non ha presentato particolari profili di complessità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda di simulazione assoluta formulata in via principale;
2) in accoglimento della domanda formulata dall'attrice in via subordinata, dichiara l'inefficacia nei confronti di Parte_5
ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico a rogito notaio dott. Persona_1
di Conegliano, rep. n. 20828 e racc. n. 9103 del 29/03/2019 e nello specifico della
“PARTE SECONDA-DONAZIONE” e così di tutte le clausole negoziali da essa dipendenti, avente ad oggetto gli immobili così di seguito descritti:
COMUNE Parte_3
Immobile n. 1
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub. 17,
Immobile n. 2
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.18
Immobile n. 3
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.15
Immobile n. 4
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.16 per la quota di 1/6 di nuda proprietà
COMUNE Parte_3
5 Parte_4
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 3; Immobile n. 6
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 28;
Il tutto compreso di pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori e accessioni, servitù attive e passive oltre alle relative quote delle parti comuni ai sensi dei titoli di provenienza e dell'art. 1117 c.c.
3) ordina al Conservatore dei RR.II. di Treviso di provvedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 2655 c.c., nonché a tutti gli adempimenti di legge;
4) condanna , , e CP_1 Controparte_2 CP_2
, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
che liquida in euro 7.831,00 per onorari, Parte_5
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
5) nulla per le spese verso . CP_3
Treviso, 12 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3144/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 23.5.2023 da
(P.I. , Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in TREVISO, STRADA FELTRINA 20, presso l'Avv.
MASSIMO SONEGO, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
TREVISO, LARGO PORTA ALTINIA 6, presso l'Avv. GIOVANNI BONOTTO che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA nonché contro
Controparte_2
[...]
[...]
CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE nel merito in via principale: - accertarsi e dichiararsi l'avvenuta simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. dell'atto di donazione col quale la signora ha ceduto, con riserva a proprio favore dell'usufrutto vitalizio e in caso CP_1
di sua premorte per il coniuge la nuda proprietà alle figlie e Controparte_2 CP_2 CP_2
sugli immobili così di seguito descritti: per l'intero di nuda proprietà
Parte_3
Immobile n. 1
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub. 17,
Immobile n. 2
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.18
Immobile n. 3
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.15
Immobile n. 4
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.16 per la quota di 1/6 di nuda proprietà
Parte_3
Immobile n. 5
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 3;
Immobile n. 6
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 28; il tutto compreso di pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori e accessioni, servitù attive e passive oltre alle relative quote delle parti comuni ai sensi dei titoli di provenienza e dell'art. 1117 c.c., e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale, avente ad oggetto nello specifico la “PARTE SECONDA- DONAZIONE” e tutte le clausole negoziali da essa dipendenti, dell'atto pubblico a rogito notaio dott.
di Conegliano, rep. n. 20828 e racc. n. 9103 del 29/03/2019. Persona_1
Ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di procedere alle successive annotazioni e trascrizioni che gli verranno richieste, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.
Spese e compensi professionali rifusi. nel merito in via subordinata:
- accertata l'effettiva lesione alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. per effetto dell'atto negoziale suddetto, dichiararsi l'inefficacia parziale nei confronti di ai sensi dell'art. 2901 CP_4
c.c., dell'atto pubblico a rogito notaio dott. di Conegliano, rep. n. 20828 e racc. n. Persona_1
9103 del 29/03/2019 e nello specifico della “PARTE SECONDA-DONAZIONE” e così di tutte le clausole negoziali da essa dipendenti, avente ad oggetto gli immobili così di seguito descritti:
COMUNE Parte_3
Immobile n. 1
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub. 17,
Immobile n. 2
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.18
Immobile n. 3
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.15
Immobile n. 4
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.16 per la quota di 1/6 di nuda proprietà
COMUNE Parte_3
5 Parte_4
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 3; Immobile n. 6
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 28;
Il tutto compreso di pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori e accessioni, servitù attive e passive oltre alle relative quote delle parti comuni ai sensi dei titoli di provenienza e dell'art. 1117 c.c.
Ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di procedere alle successive annotazioni e trascrizioni che gli verranno richieste, con esonero dello stesso da ogni responsabilità a riguardo.
Spese ed onorari rifusi.
PER LA CONVENUTA
Vorrà il Tribunale, ogni deduzione ed eccezione avversa rimossa e rigettata, verificare la sussistenza della legittimazione attiva di alla luce del consolidato principio che in Pt_1
caso di cessione di crediti in blocco non sia sufficiente il richiamo alla pubblicazione in G.U. delle varie cessioni;
verificare la sussistenza in capo alla convenuta della qualità di consumatore, in relazione al contratto di fideiussione come sottoscritto, alla luce della recente giurisprudenza in materia di tutela di tale figura così come recepita dalla sentenza n. 9479/2023 del 6.04.2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, che impone ai giudici della cognizione e ai giudici dell'esecuzione di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.
E in tutti i casi respingere tutte le domande come svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese diritti e onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE premessa la propria qualità di Parte_5
creditrice – tra gli altri e per quanto qui di rilievo – di , ha convenuto CP_1
in giudizio la debitrice, nonché il di lei marito e le loro figlie Controparte_2
e (queste ultime in persona del CP_2 Controparte_2
procuratore speciale ) per sentire dichiarare, in principalità, la CP_3
simulazione assoluta e, in via subordinata, l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione posto in essere in data 29/03/19. Con il predetto atto, vennero conclusi contestualmente due negozi: il primo, tra i fratelli e , lo scioglimento della comunione tra loro esistente, CP_3 CP_1
mediante assegnazione a ciascuno di beni in proprietà esclusiva (negozio che non è oggetto di contestazione in questa sede); il secondo, la donazione da parte di , in CP_1
favore delle due figlie (nell'atto rappresentate dallo zio), della nuda proprietà dei beni divenuti di sua proprietà esclusiva per effetto della divisione, con riserva in proprio favore e - dopo la sua morte - in favore del marito , dell'usufrutto vitalizio Controparte_2
sui predetti beni.
Si è costituita in giudizio la sola , contestando in primo luogo la prospettata CP_1
natura simulata dell'atto: i fratelli addivenuti alla divisione dei beni da poco ereditati CP_1
dai genitori, intesero – secondo la prospettazione – semplicemente “anticipare” la futura ulteriore trasmissione per via ereditaria degli stessi alle figlie dell'attrice, per mantenerli all'interno del nucleo familiare, rivestendo essi un valore affettivo.
Quanto alla domanda di revocatoria, non nega di essere stata a conoscenza CP_1
della condizione di difficoltà economica del debitore principale VE & UL
S.r.l. (in favore della quale aveva rilasciato fideiussione), rivestendone ella la qualità di legale rappresentante, limitandosi tuttavia a rappresentare di aver agito senza alcuna malizia nel disporre del piccolo fabbricato, già abitazione di famiglia dei genitori, senza poter immaginare che anch'esso avrebbe potuto essere oggetto di iniziative recuperatorie da parte dei creditori, essendo alla data dell'atto in corso da anni azioni esecutive avviate su altri beni.
Evidenzia in particolare che la messa in mora e l'azione monitoria intraprese da Pt_1
(di cui si dirà infra) recano data successiva all'atto dispositivo.
Solo nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c., la convenuta ha chiesto di “verificare la sussistenza della legittimazione attiva di alla luce del consolidato principio che in caso di cessione Pt_1
di crediti in blocco non sia sufficiente il richiamo alla pubblicazione in G.U. delle varie cessioni”, nonché di “verificare la sussistenza in capo alla convenuta della qualità di consumatore, in relazione al contratto di fideiussione sottoscritto”, alla luce della pronuncia Cass. S.U. 9479/2023.
Sul primo punto si osserva che il rilievo non solo è stato tardivamente dedotto (non essendo stata sollevata alcuna specifica contestazione da parte della convenuta nella comparsa di costituzione), ma anche che, in ogni caso, la qualità di creditore in capo ad risulta dal decreto ingiuntivo n. 2143/22 del 30/08/22, emesso in suo favore, Pt_1
fondato su ricorso nel quale sono state ripercorse le vicende “successorie” che hanno portato infine all'acquisto della titolarità del credito in capo all'odierna attrice, oramai accertate in modo irretrattabile, non essendo stata proposta opposizione avverso il predetto decreto.
Quanto alla eventuale qualità di “consumatrice” di , è sufficiente ad CP_1
escluderla il rilievo che ella rivestisse la qualità di legale rappresentante della società debitrice principale.
***
Ciò posto, sostiene l'attrice, in principalità, che la donazione in data 29/03/19 sia affetta da simulazione assoluta, in quanto non sarebbe stata mossa dall'intento di CP_1
donare effettivamente la nuda proprietà alle figlie, perseguendo al contrario il fine di sottrarre i predetti beni alla garanzia generica ex art. 2740 c.c., attraverso un'intestazione solo fittizia degli stessi, di cui sarebbe indizio la riserva, in favore proprio e poi del marito, dell'usufrutto sui beni stessi.
L'infondatezza della domanda di simulazione si coglie nella stessa prospettazione attorea.
Nel rappresentare che l'intento della debitrice fosse quello di spogliarsi dei beni per renderli non aggredibili esecutivamente dai creditori - essendo ella tenuta a rispondere delle obbligazioni contratte con tutti i propri beni, presenti e futuri, ai sensi dell'art. 2740
c.c. - è infatti implicita l'affermazione che il loro trasferimento alle figlie sia stato realmente voluto, perché solo in questo modo la nuda proprietà dei beni, non essendo più ricompresa nel patrimonio della debitrice, sarebbe stata posta al riparo da eventuali iniziative del ceto creditorio.
E' invece fondata l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta in via subordinata.
E' innanzitutto pacifica l'anteriorità temporale della fideiussione prestata da CP_1
per le obbligazioni contratte dalla debitrice principale VE & UL S.r.l.
[...]
in favore dell'allora titolare del credito fideiussione risalente al Parte_6
13/03/07, rispetto alla donazione, perfezionata con rogito del 29/03/19. Non è rilevante la circostanza che l'accertamento giudiziale del credito sia intervenuto in epoca posteriore.
E' noto il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui «l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore
o successivo al sorgere del credito» (Cass. 20376/15, 3676/11, 8680/09).
Trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito e compiuto a titolo gratuito,
l'azione revocatoria richiede esclusivamente, da un lato, che l'atto arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) e dall'altro la consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore disponente (scientia damni).
Non rileva, invece, lo stato soggettivo dei terzi beneficiari del vincolo.
In ordine all'eventus damni, il pregiudizio derivante dall'atto è evidente ove si consideri che, per effetto di esso, la creditrice è stata privata della possibilità di aggredire i beni oggetto di donazione, se non limitatamente al diritto di usufrutto conservato in capo alla CP_1
con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio di quest'ultima.
E' evidente infatti che un'eventuale esecuzione condotta sul solo diritto di usufrutto avrebbe prospettive di realizzo molto meno vantaggiose rispetto a quelle potenzialmente ricavabili dalla piena proprietà dei beni, non solo per il minor valore in sé del diritto reale parziario, ma anche per la sua minore appetibilità sul piano commerciale.
Né la circostanza che, alla data dell'atto fossero già pendenti azioni esecutive su altri beni esclude il pregiudizio, stante l'incertezza in merito all'esito delle stesse quanto a capacità di soddisfare integralmente le ragioni del ceto creditorio. Infatti, per consolidata giurisprudenza, l'eventus damni “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 16221/2019).
Sarebbe stato per contro onere della convenuta, che non l'ha assolto, dimostrare l'eventuale esistenza nel proprio patrimonio di ulteriori cespiti ampiamente idonei a soddisfare le pretese della creditrice, circostanza neppure allegata.
In ordine alla scientia damni, va detto che non si richiede la prova di un intento fraudolento in capo al debitore, ma è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Nella specie , essendo stata legale rappresentante della società debitrice CP_1
principale e parte sia del contratto di fideiussione, sia dell'atto di donazione, non poteva ignorare la diminuzione della garanzia patrimoniale generica del proprio patrimonio derivante dal contratto di donazione, avendo conservato per effetto di essa il solo diritto di usufrutto sui beni immobili oggetto di disposizione, di minor valore commerciale rispetto a quello della piena proprietà esclusiva la cui titolarità le era pervenuta per effetto dello scioglimento della comunione esistente con il fratello, effettuata nel contesto del medesimo atto.
Per le ragioni esposte, deve dunque essere dichiarata l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto dispositivo cui si riferisce la domanda dell'attrice.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza dei convenuti, in solido, fatta eccezione per , intervenuto all'atto esclusivamente nella qualità di CP_3
curatore speciale delle nipoti minori di età.
Liquidazione come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, assumendo come valore della causa lo scaglione corrispondente all'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo (art. 5 D.M. 55/2014: entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta), ai minimi tariffari per ciascuna fase processuale e con esclusione di compenso per la fase istruttoria, trattandosi di causa di natura documentale che non ha presentato particolari profili di complessità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda di simulazione assoluta formulata in via principale;
2) in accoglimento della domanda formulata dall'attrice in via subordinata, dichiara l'inefficacia nei confronti di Parte_5
ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico a rogito notaio dott. Persona_1
di Conegliano, rep. n. 20828 e racc. n. 9103 del 29/03/2019 e nello specifico della
“PARTE SECONDA-DONAZIONE” e così di tutte le clausole negoziali da essa dipendenti, avente ad oggetto gli immobili così di seguito descritti:
COMUNE Parte_3
Immobile n. 1
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub. 17,
Immobile n. 2
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.18
Immobile n. 3
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.15
Immobile n. 4
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939, sub.16 per la quota di 1/6 di nuda proprietà
COMUNE Parte_3
5 Parte_4
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 3; Immobile n. 6
Catasto Fabbricati
Sezione D, Foglio 2, mapp. 939 sub 28;
Il tutto compreso di pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori e accessioni, servitù attive e passive oltre alle relative quote delle parti comuni ai sensi dei titoli di provenienza e dell'art. 1117 c.c.
3) ordina al Conservatore dei RR.II. di Treviso di provvedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 2655 c.c., nonché a tutti gli adempimenti di legge;
4) condanna , , e CP_1 Controparte_2 CP_2
, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
che liquida in euro 7.831,00 per onorari, Parte_5
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
5) nulla per le spese verso . CP_3
Treviso, 12 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon