CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6557 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: CASABURI Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4732 R.G. degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8/07/2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(P. IVA ), con sede legale in Chieuti (Fg) Parte_1 P.IVA_1
al Villaggio Fantina I, n.35, in persona del legale rapp.te p.t. sig. Parte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...],
[...]
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Gilberto MERCURI, (C.F.
), che la rappresenta in virtù di mandato in atti ed CodiceFiscale_1
altresì in allegato all'atto di appello (il quale dichiara di ricevere gli avvisi e le comunicazioni, di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2
c.p.c., a mezzo fax al n. 0881/616899 e/o all'indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
E nel prosieguo anche “ ), società con socio Controparte_1 CP_1
unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di avente CP_1
sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale di Euro
302.039,00 interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2
r.g. n. 1 Amministrazione Dott. , avvalendosi dei poteri lui conferiti con Controparte_2
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 Aprile 2017, e per essa
Deloitte Finance Process Solutions S.r.l., con sede in Milano, Via Tortona 25,
P.IVA. C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
, in persona del suo Amministratore Delegato e Rappresentante P.IVA_3
legale Dott. , nato a [...] il [...], domiciliato per la Controparte_3
rivestita carica di Procuratore presso la sede sociale, a ciò autorizzata in forza di procura conferita in data 22 marzo 2018, a rogito Notaio di Persona_1
Roma, Repertorio n. 56297, Raccolta n. 28412, registrata a Roma il 27 marzo
2018 al n. 4361 Serie 1/T (doc. n. 1), rappresentata e difesa in virtù di procura generale conferita in data 3 maggio 2018, a rogito Notaio di Persona_2
Milano, Repertorio n. 31.995, Raccolta n. 10.142, registrata in Milano il 04
Maggio 2018 al n. 17770 Serie 1T, dall'Avv.to Cesare Giovanni Grassini, C.F.
, del Foro di Milano (doc. n. 2), nonché elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chiara Trementozzi, C.F.
, sito in Roma in Via Benedetto Croce, 6 (Tel C.F._3
06.542396) (ai fini e per gli effetti degli artt. 125 e 136 c.p.c., si dichiara di voler ricevere i relativi avvisi e comunicazioni presso il seguente numero di fax:
02/83348050 o al seguente indirizzo PEC Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione - Appello avverso la sentenza del
Tribunale Ordinario di Roma n. 3823/2021, pubblicata in data 4/3/2021
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
“Accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
245/2018, R.G. n. 76193/2017, emesso inter-partes il giorno 01 gennaio 2018
r.g. n. 2 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, in revoca dell'emesso decreto monitorio e del provvedimento ex art. 648 c.p.c., condanna la
[...]
a pagare alla società opposta la somma complessiva pari ad € 17.817,48 Pt_1
oltre interessi legali a decorrere dal 07/01/2018 sino a quella di effettivo soddisfo;
Condanna la a rifondere in favore della società opposta le Parte_1
spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di €
4.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione e in accoglimento dell'appello proposto, in totale riforma della sentenza impugnata per tutti i motivi suesposti, così provvedere:
– In via preliminare: accogliere l'istanza inibitoria e disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
– revocare e/o modificare l'ordinanza resa in primo grado all'udienza del
03/03/2020, disponendo, ai sensi dell'art.356 c.p.c., l'ammissione delle r.g. n. 3 prove come richieste dall'appellante nelle memorie ex art.183 co.6 n.2
c.p.c. e della CTU sui quesiti ivi formulati;
– Nel merito, in via principale: accogliere il presente atto di appello per tutte le ragioni indicate nella parte motiva che precede, confermare la revoca integrale del d.i. opposto e, in riforma del provvedimento impugnato, dichiarare che nulla è dovuto alla , per tutti Controparte_1
i motivi riportati nell'appello della Pt_1
– In via subordinata, in accoglimento dell'ultimo motivo di appello,
disporre la compensazione integrale, o quantomeno parziale, per quanto riguarda le spese e competenze del giudizio liquidate in sentenza, riducendo comunque il quantum liquidato a titolo di capitale,
per tutte le ragioni riportate nell'atto di impugnazione.
– condannare parte appellata alla rifusione delle spese processuali,
competenze ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria:
1) In via preliminare:
➢ dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto da
Parte_1
r.g. n. 4 ➢ rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata non sussistendo gravi motivi.
2) In via principale nel merito:
➢ dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal Sig. quale legale rappresentante Parte_2
pro-tempore della società per i motivi tutti di cui al Parte_1
presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 3823/2021 emessa dal Tribunale di Roma in persona del
G.U. dott. Maurizio Manzi in data 03/03/2021 e pubblicata il
04/03/2021; in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
In data 29.12.2023 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Con ordinanza in data 14 dicembre 2021 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante.
All'udienza dell'8.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione ex art. 342 c.p.c.
sollevata dall'appellante.
r.g. n. 5 L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La società ha dedotto quattro motivi di gravame. Parte_3
Con il primo ha dedotto in ordine alla mancata prova del credito ed
all'errata valutazione circa l'an ed il quantum.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova del credito vantato da nonostante CP_1
r.g. n. 6 quest'ultima non avesse dimostrato l'effettività dei consumi in eccesso di cui avrebbe usufruito l'appellante, basandosi su un criterio meramente presuntivo e non conforme a quanto previsto dall'art.2697 c. c.
Dopo aver fatto riferimento letterale al relativo passaggio della sentenza impugnata, l'appellante ha sostenuto che rispetto all'an della pretesa economica il Tribunale sarebbe incorso in una contraddizione, posto che laddove ha rilevato che era stato “accertato” che nel periodo dal 01/09/2013
al 24/08/2015 vi era stata una manomissione del contatore da parte dell'opponente, non avrebbe tenuto conto che dagli atti risultava essere stato effettuato un mero sopralluogo ispettivo, nell'ambito del quale gli agenti avevano effettuato un sequestro ed i tecnici incaricati avevano rilevato presunte manomissioni del contatore.
Non sarebbe dato comprendere, quindi, su quali basi probatorie,
rappresentate esclusivamente da calcoli presuntivi e non di consumo effettivo,
il Tribunale avrebbe ritenuto provato un prelievo irregolare di energia elettrica, da parte dell'opponente, per un periodo di quasi due anni.
Essendo in corso un processo penale rispetto agli stessi fatti per cui è
causa, la presunta manomissione sarebbe tutt'altro che provata, ed in contraddizione con quanto rilevato precedentemente, il Tribunale avrebbe riconosciuto che l'accertamento sul prelievo irregolare e l'invocata manomissione erano sottoposti all'esame di un processo penale pendente.
Rispetto al presunto prelievo irregolare dalla documentazione non r.g. n. 7 emergerebbe nulla che potrebbe far ritenere provato che le condotte addebitate all'appellante avessero avuto inizio due anni prima, e le ragioni per cui è stato preso in considerazione un periodo così ampio sarebbero contraddittorie.
Infatti, negli atti difensivi emergerebbe una flessione nei consumi a partire dal settembre dell'anno 2013, e quasi “automaticamente” vi sarebbe la presunzione che da quella data era stato posto il magnete in questione,
laddove nella nota della Enel Distribuzione (oggetto: “Verbale di verifica
n.312/2015 DP6B 001506, relativa al punto di prelievo contraddistinto con il
N. POD IT001E04430862 – Cliente –Ubicazione del punto di Pt_1
prelievo VIALE DI VITTORIO G. 237 –71121 FO FG –Ricostruzione
prelievi di energia elettrica e di potenza”), inviata alla società CP_1
ed alla si leggeva: “La ricostruzione delle misure è relativa al
[...] Pt_1
periodo dal 09/2013 al 08/2015, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo
è stato associato al Vostro contratto…”.
Non essendo chiaro il motivo per cui la ricostruzione dei consumi abbia preso come riferimento un periodo di due anni perché si era verificato un calo dei prelievi o perché, automaticamente, il gestore di distribuzione aveva fatto decorrere il termine dal momento iniziale in cui il punto di accesso era stato associato al contratto di fornitura, la domanda dell'appellata sarebbe tutt'altro che provata.
L'appellante ha criticato il passaggio della sentenza impugnata laddove r.g. n. 8 ha rilevato che il calcolo presuntivo non era stato determinato da
[...]
stessa, ma da un fattore che aveva alterato il sinallagma contrattuale;
CP_1
anche tale circostanza, unita all'impossibilità di quantificare il prelievo effettivo, dovrebbe essere verificata in sede penale e quindi non potrebbe addebitarsi in alcun modo, sotto forma di responsabilità contrattuale,
all'opponente.
Secondo l'appellante non potrebbe ritenersi accertato che il contatore avesse subito uno scarto di oltre il 93% nella quantificazione dell'energia elettrica prelevata per un periodo di quasi due anni, non avendo in corso di causa la parte opposta prodotto documenti attestanti il reale consumo di corrente, ed essendo pendente il giudizio penale sul punto. Il Tribunale
sarebbe incorso nella seguente contraddizione: da una parte ha ritenuto accertata la manomissione del contatore, così come lo scarto di energia prelevata ed il periodo, e dall'altra ha riconosciuto la pendenza di un processo penale e l'impossibilità di accertare con efficacia di giudicato, allo stato degli atti, le circostanze ritenute provate.
Ne conseguirebbe che non potrebbe ritenersi accertata nell'an la pretesa giudiziale, e sul punto la sentenza dovrebbe essere riformata.
Rispetto al quantum della pretesa economica dell'appellata, secondo l'appellante il riparto dell'onere probatorio, nel caso di specie, sarebbe disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c. c. e dal principio di vicinanza della prova.
r.g. n. 9 Facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, l'appellante rispetto al valore probatorio delle bollette ha evidenziato che in conformità
all'art. 2697 cc, al principio della vicinanza della prova ed all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 cpc, “le bollette sono in linea di
massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione
dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del
quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i
consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore”.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto “sufficiente” che un presunto calcolo “in rettifica” venisse effettuato su base meramente unilaterale, presuntiva e statistica, soprattutto in assenza di produzione in giudizio delle curve di carico che potessero attestare i reali consumi di energia, pienamente nella disponibilità dell'appellata presunta creditrice.
La sola documentazione prodotta in giudizio da non CP_1
potrebbe ritenersi idonea a legittimare il credito dell'appellata ed il pagamento delle somme richieste. Infatti, nonostante avesse CP_1
avuto in detenzione il contatore sequestrato, avrebbe addebitato all'appellante presunti prelievi di energia elettrica in eccesso tramite un calcolo basato su una media che aveva tenuto conto dei kw di energia mancanti nell'intera zona in cui era collocato l'esercizio commerciale ed addebitandoli tutti all'appellante.
Tale modo di procedere sarebbe totalmente errato;
avrebbe CP_1
r.g. n. 10 al più dovuto tenere conto dei consumi precedenti e successivi al sequestro del contatore, ma non effettuare un calcolo tramite una media di zona, anche perché l'appellata aveva tutti i documenti idonei a predisporre il proprio conteggio, potendo accedere ai propri registri per verificare le fatturazioni.
Le bollette sono state prodotte in giudizio da per comprovare Pt_1
l'inesistenza della pretesa di credito di sia nell'an che nel CP_1
quantum, e l'appellante avrebbe sempre tempestivamente contestato l'importo richiesto da , ammontante a circa 26.033,86 € (importo CP_1
errato nella determinazione, come riconosciuto in sentenza, essendo stata accolta solo parzialmente la domanda di ). CP_1
L'appellante ha anche rappresentato che fin dalle prime comunicazioni dell'appellata, la aveva richiesto la trasmissione delle curve di carico Pt_1
relative al periodo dal settembre 2013 all'agosto 2015 per conoscere il reale prelievo energetico complessivo;
non aveva mai fornito la CP_1
chiesta documentazione, e la sua carenza probatoria sarebbe ravvisabile anche nel presente giudizio, non essendo stati prodotti documenti attestanti il reale prelievo o facenti riferimento a consumi effettivi di energia elettrica da parte della Pt_1
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della carenza probatoria relativa ai consumi effettivi ed alla fatturazione relativa ai consumi del periodo oggetto di causa, ed anzi dalle bollette degli anni 2013, 2014 e 2015 si evincerebbe un consumo di energia stabile e tale da non giustificare la richiesta a conguaglio r.g. n. 11 da parte di . CP_1
L'appellante ha anche rappresentato che dalla documentazione tecnica relativa ai verbali di verifica, emergerebbero, nella tabella “condizioni di carico”, valori percentuali di errore variabili, oscillanti tra il 93,31% di scarto ed il 77,31%; quindi lo scarto non sarebbe stato sempre costante al 93,31%,
come evidenziato, ed anche sotto quest'aspetto il calcolo presuntivo dovrebbe essere considerato approssimativo e lontano dalla realtà. , attore CP_1
sostanziale, non avrebbe provato la sua domanda giudiziale, non avendo indicato i criteri per cui la presunta manomissione potesse riguardare un periodo di tre anni, e non avendo fornito le curve di carico idonee a determinare i prelievi reali di energia e, soprattutto, avendo fondato il calcolo presuntivo su presupposti totalmente errati e lontani dalla realtà.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti è stato prodotto, e quindi deve ritenersi sussistente il rapporto tra la società ed dal 27/04/2012, in forza del quale somministrava Pt_1 CP_1 CP_1
energia elettrica all'utenza sita in VIALE DI VITTORIO G, 237 - 71121
FO (FG), contraddistinta dal POD n. IT001E04430862 (cfr. doc. 2 -
Fascicolo di Primo Grado).
Rispetto alla determinazione del quantum debeatur la Corte osserva quanto segue.
A fronte di tutte le deduzioni svolte dall'appellante la Corte ritiene che r.g. n. 12 occorre prendere le mosse dal “Verbale di verifica n. 312/2015 del
24/08/2015, redatto da un dipendente di Enel Distribuzione, coadiuvato da altro dipendente di Enel Distribuzione con funzione di supporto e assistenza”,
alle cui operazioni avevano partecipato anche due agenti della Polizia di Stato
di Foggia, che avevano fotografato e repertato il magnete, constatando che tale strumento impediva il corretto funzionamento del misuratore (collocato all'interno dell'esercizio, in una stanza non di pubblico accesso), deputato al rilievo dei consumi.
L'utilizzo di tale congegno aveva determinato un errore rispetto alla misura dell'energia e della potenza prelevata dalla somministrata società Pt_1
pari ad una percentuale del – 93,31 %.
[...]
In tale contesto il richiamo alla pendenza del processo penale non appare conferente, non essendo necessario, ai fini del presente giudizio, attendere l'esito del processo penale cui ha fatto riferimento l'appellante, e che comunque si è concluso in grado di appello con una assoluzione per tenuità
del fatto, dopo una condanna irrogata in primo grado, e nell'ambito del quale
è stata confermata l'esistenza del fatto storico (manomissione del contatore da parte dell'odierna appellante per ridurre il consumo di energia) da cui è sorto il presente giudizio;
deve peraltro rilevarsi che in tale contesto devono ritenersi del tutto differenti le esigenze riguardanti l'accertamento in sede penale e quello in sede civile, con la conseguenza che rispetto al caso di specie, nel presente giudizio, deve ritenersi sicuramente idoneo a dimostrare r.g. n. 13 la fondatezza del credito vantato da il verbale in Controparte_4
precedenza menzionato e depositato in atti, unitamente agli elementi che saranno illustrati oltre.
La giurisprudenza di legittimità, rispetto ai verbali ispettivi, ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o ai fatti da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante (v. Cass. civ. n. 36573/2022; n. 23800 del 07.11.2014).
Ne consegue che il verbale presente in atti assume il valore di prova certa rispetto all'esistenza della manomissione del contatore riferibile all'utenza di parte opponente ( ; né vi è motivo di dubitare della Pt_1
veridicità di quanto accertato dagli incaricati della società di distribuzione,
anche per la peculiare efficacia probatoria del verbale di verifica (gli ispettori di Enel Distribuzione addetti alle verifiche sono equiparati, nei limiti del servizio a cui sono addetti, agli incaricati di pubblico servizio, sulla scorta della costante giurisprudenza costituzionale, amministrativa, di legittimità e di merito - cfr. Corte Cost. 466/93, Cassazione sez. IV, 19/02/2020, n.7566).
Il dipendente dell addetto al controllo ed all'eventuale distacco del CP_1
contatore riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio dal momento r.g. n. 14 che espleta un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta, strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.
Rispetto alle censure svolte dall'appellante circa la mancata prova che non sarebbe stata fornita da in ordine ai criteri seguiti per la stima del CP_1
consumo da imputare al periodo anomalo (1.09.2013-24.8.2015) la Corte
osserva che, nel caso di specie, gli accertamenti di sono iniziati dopo CP_1
l'ispezione effettuata presso i locali della società somministrata, riscontrando una “alterazione della misura mediante dispositivo esterno”; la somministrante non avrebbe potuto dimostrare l'effettività e la congruità CP_1
dell'energia utilizzata e fatturata per la se non tramite calcoli presuntivi Pt_1
dal momento che il contatore/misuratore, in questo caso, era stato manomesso dolosamente dallo stesso somministrato.
Ne consegue che ad avviso della Corte non possano ravvisarsi incongruenze nel ragionamento seguito dal Tribunale per la stima dei consumi nel caso di specie.
Ed infatti: il prelievo irregolare era cessato grazie alla rimozione del magnete, effettuata contestualmente alle operazioni di verifica, in data
24/08/2015 (operazione compiuta dal distributore territorialmente competente
Enel Distribuzione s.p.a. - ora E-Distribuzione s.p.a.); deve ritenersi del tutto verosimile che il prelievo irregolare era iniziato già nel settembre 2013, dal momento che con riferimento a detto periodo il punto di prelievo era stato r.g. n. 15 associato al contratto tra ha quindi proceduto a Controparte_5 CP_1
ricostruire, rispetto al menzionato intervallo temporale, i quantitativi di energia e potenza sulla base dello storico dei consumi (v. prospetto allegato alla missiva del 27/08/2015 - doc. 3 del fascicolo di primo grado di;
CP_1
infine, sulla base delle comunicazioni del competente distributore, CP_1
aveva emesso la fattura azionata in sede monitoria ed in particolare quella relativa ai prelievi irregolari.
Inoltre, in ossequio a quanto stabilito dall'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt n. 107/09, il distributore territorialmente competente non era obbligato, rispetto alla tipologia di fornitura, a rilasciare le curve di carico del periodo settembre 2013 – agosto
2015 (che l'appellante ha lamentato di non aver potuto visionare).
Deve quindi ritenersi che l'operato contabile di criticato CP_1
dall'appellante tramite asserzioni del tutto ipotetiche e generiche, sia immune da vizi e debba essere condiviso nei termini indicati anche dal Tribunale.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto sulla mancata
ammissione delle prove testimoniali e della Ctu, impugnando l'ordinanza
resa al termine dell'udienza del 03/03/2020.
L'appellante ha censurato il passaggio della sentenza in cui è stato affermato: “In via istruttoria occorre considerare che, a fronte della
r.g. n. 16 accertata manomissione del contatore di energia elettrica (e della segnalata
impossibilità di comunicazione delle curve di carico con riferimento alla
tipologia di fornitura), non si ravvisa l'opportunità di favorire l'ingresso nel
presente processo di istruttoria suppletiva;
ciò in quanto le dichiarazioni da
raccogliersi in via orale (a mezzo di interrogatorio formale e di prova
testimoniale) non apporterebbero validi contributi probatori;
del pari la
C.T.U., effettuata a distanza di molti anni dall'accadimento dei fatti storici,
difficilmente consentirebbe di acquisire dati scientifici attendibili”.
Tali considerazioni non sarebbero condivisibili;
rispetto alla manomissione del contatore l'appellante ha fatto riferimento alla pendenza del procedimento penale, sostenendo che la manomissione presunta non sarebbe stata verificata giudizialmente, e sarebbe sempre stata contestata dall'appellante nell'ambito delle critiche riguardanti l'an ed il quantum della pretesa di . Controparte_1
L'impossibilità di produrre le curve di carico non sarebbe addebitabile all'inerzia od alla condotta di causa tenuta dall'appellante, essendo una
“carenza probatoria” di parte appellata, che avrebbe dovuto portare al rigetto del credito vantato.
L'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui le prove testimoniali e la CTU non avrebbero portato un valido contenuto probatorio non sarebbe condivisibile, dal momento che l'appellante non avrebbe potuto provare il contenuto del proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
le prove r.g. n. 17 testimoniali avrebbero dato un valido contributo alla collocazione temporale dei presunti prelievi, ed alla determinazione del quantum, in quanto tramite i dipendenti ed il personale “storico” dell'esercizio commerciale Pt_1
sarebbero potute emergere circostanze legate ai consumi di energia elettrica nei periodi “contestati” per provare la regolarità degli stessi e l'assenza di prelievi in eccesso per la cifra “sproporzionata” richiesta dalla , CP_1
quale presunto differenziale sui consumi di elettricità.
Allo stesso modo sarebbe stato utile disporre l'interrogatorio formale per provocare la confessione giudiziale di rispetto ad alcune circostanze CP_1
fondamentali, quali le modalità unilaterali di ricostruzione dei consumi, di verifica in contraddittorio o meno del totale di energia elettrica prelevata effettivamente, di regolarità o meno dei pagamenti relativi al periodo di fatturazione che va dal settembre 2013 all'agosto 2015;
In tale contesto sarebbe stato necessario disporre CTU, che non potrebbe essere considerata esplorativa, avendo la prodotto le fatturazioni Pt_1
relative al periodo interessato per la ricostruzione dei consumi.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di fondamentali aspetti:
l'incertezza del credito vantato, posto che in un primo momento
[...]
aveva emesso fatturazioni per circa venticinquemila euro, salvo CP_1
poi, con missiva del 28/12/2017, quantificare il credito complessivo nel diverso importo di € 17.817,48, come riconosciuto dal giudice in sentenza;
l'incertezza derivante dalle oscillazioni sulla misurazione degli scarti r.g. n. 18 relativi al contatore in questione, che variavano da un coefficiente percentuale del 93,31% al 77,31%, che non giustificherebbe la quantificazione di presunti consumi non misurati, sulla base di uno scarto fisso del 93,31%;
la non idoneità del metodo presuntivo seguito, basato sul calcolo dello scarto pari al 93,31%;
l'assenza di curve di carico attestanti il prelievo di corrente effettivo, mai prodotte sia in relazione al periodo indicato che agli anni precedenti;
la carenza probatoria in relazione al periodo di inizio del presunto prelievo “abusivo”: non avrebbe fornito alcuna prova CP_1
documentale attestante l'inizio della condotta contestata, fatta decorrere a quasi due anni prima, né criteri di determinazione, e sulla non congruità dei consumi alla luce della documentazione prodotta dalla Pt_1
Alla luce delle suddette criticità la CTU consentirebbe di: verificare l'effettivo consumo di energia per il periodo dal settembre 2013 all'agosto
2015 presso il POD assegnato alla raffrontare quanto effettivamente Pt_1
prelevato e quanto contabilizzato da nelle bollette alla base Controparte_1
del procedimento monitorio;
verificare il consumo medio di energia, sia per i periodi precedenti che successivi a quelli oggetto di rettifica, richiedendo al distributore le effettive curve di carico, determinando la congruità dei consumi effettivi con quelli contabilizzati dalla . Controparte_1
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto in ordine all'errata
quantificazione dei consumi sostenendo che vi sarebbe stata la violazione
r.g. n. 19 della ER n. 200/99 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA), già A.E.E.G. Secondo l'appellante la citata ER
avrebbe la medesima efficacia dei regolamenti delle Autority e sarebbe idonea ad etero integrare il contratto di somministrazione de quo ai sensi dell'art. 1339 c. c.
In particolare, il Tribunale sarebbe incorso in errore in quanto nella
ER in questione (Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995,
n. 481) gli artt. 9 e 10 normerebbero il procedimento di ricostruzione dei consumi (art. 9), individuando in un anno il periodo massimo di ricostruzione dei consumi ove manchi la prova del dies a quo riferito all'anomalia della rilevazione (art. 10).
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati
congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono
essere respinti.
Questa Corte osserva che le censure prospettate dall'appellante non sono idonee ad inficiare il percorso argomentativo adottato dal Tribunale per giungere alla propria decisione.
Né le istanze istruttorie ribadite in questa sede sono meritevoli di accoglimento alla stregua delle considerazioni seguenti.
La prospettata erronea applicazione della delibera AEEG n. 200/99, che r.g. n. 20 afferma che, in caso di prelievo irregolare di energia elettrica,
la stima dei consumi non può essere operata per un lasso temporale superiore ad un anno, non può essere condivisa, posto che tale disposizione non può
trovare applicazione rispetto al caso di specie.
Infatti, la delibera n. 200/99 della ARERA è finalizzata alla tutela degli utenti del servizio di fornitura dell'energia elettrica e di gas;
l'art. 10 della detta delibera regola il periodo di ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura, e non nel caso di manomissione dello stesso con conseguente prelievo fraudolento di energia;
quindi, gli artt. 10 e 11 della delibera n. 200/99 della ARERA non sono applicabili, essendo finalizzati alla tutela degli utenti del servizio di fornitura dell'energia elettrica e di gas solo ove si tratti di malfunzionamento del gruppo di misura.
Come evidenziato in precedenza, dalla documentazione versata in atti risulta provata la manomissione del contatore attraverso l'applicazione di un magnete, e, secondo quanto verificato strumentalmente, l'errore è stato determinato nella misura del - 93,31 %; l'alterazione dell'apparecchio -
contatore è quindi riferibile ad una condotta illecita dolosa posta in essere dall'utente, avente rilievo penale;
in tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati ha determinato al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratta quindi di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al r.g. n. 21 prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità
dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità dimensioni,
tipo di attività, volume di fatturato ecc., dell'utente (v. Cass. 13605/19).
Poiché alla luce della sopra indicata giurisprudenza spetta al somministrante provare l'entità del danno subito, anche in base ad elementi presuntivi, deve rilevarsi che per quantificare i consumi dell'appellante CP_1
ha applicato il criterio statistico della potenza tecnicamente prelevabile, ossia la massima potenza che può essere assorbita tramite il cavo di minor sezione moltiplicato per le ore medie statistiche di utilizzo che, per forniture in bassa tensione ad uso diverso dall'abitazione, sono fissate in 1800 ore/anno (come da apposite tabelle autorizzate dall di Roma per Controparte_6
validare il recupero delle imposte - IVA, accise ed addizionali - nei casi di frode, in applicazione del sopra indicato arresto giurisprudenziale).
La Corte ritiene che in ragione di quanto sinora esposto l'odierna appellata abbia fornito la prova presuntiva dell'entità dei prelievi, utilizzando criteri statistici per la ricostruzione dei consumi fraudolentemente prelevati,
così come consentito dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza evidenziata;
a fronte di tali conclusioni l'appellante si è limitata a contestare l'operato di ma senza addurre concreti elementi probatori contrari, CP_1
r.g. n. 22 idonei a smentire quanto verificato e contabilizzato da . CP_1
Né per sopperire a tale deficit probatorio può farsi ricorso ad una CTU
che in tale contesto si rivelerebbe meramente esplorativa.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo ed il terzo motivo di
gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Con il quarto motivo “sulla determinazione delle spese di giudizio”
l'appellante contesta la statuizione della sentenza che la condanna
integralmente a pagare le spese di lite.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della soccombenza parziale,
liquidando le spese di lite senza avere riguardo all'accoglimento parziale della domanda giudiziale dell'opponente.
Il quantum del D.I. è stato ridotto di circa 1/3; inoltre, il conteggio sarebbe errato poiché la somma che si ricaverebbe applicando le Tabelle è
pari ad € 3.235,00, oltre accessori e non sarebbe, quindi, corretta la quantificazione del Tribunale di € 4.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge.
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
Il decisum del Tribunale sul punto va condiviso.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “ in tema di spese
processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la
valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere
compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che
r.g. n. 23 veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima)
rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se
legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può
essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al
pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di
disporne la compensazione (v. Cass. n. 4860/2024; Cass. n. 27234/2017).
Peraltro, l'importo liquidato dal Tribunale è del tutto in linea con i valori tabellari dettati dal DM 55/2014 per le cause ricomprese nello scaglione di valore tra € 5.200,01 e 26.000,00.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo di gravame
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte le istanze istruttorie proposte dell'appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore,
tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
r.g. n. 24 pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando,
sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale Pt_1
di Roma n. 3823/2021, pubblicata in data 4.3.2021, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante a rifondere ad . le spese di Controparte_1
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in € 5.900,00 per compensi professionali oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma
1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 25