Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi a misura disposta con ordinanza successiva opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 38852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38852 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 24/09/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 15756/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT CE, nato il [...];
avverso l'ordinanza 1 aprile 2008 del Tribunale del riesame di Lecce, che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce, di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, per decorrenza dei termini ex art. 297 c.p.p., comma 3, in relazione ai provvedimenti 13 luglio 2004 e 5 febbraio 2007;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore avv. Valentini Gabriele che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un primo motivo, la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Il Tribunale del riesame, partendo dalla considerazione che i fatti contestati nelle due ordinanze custodiali attengono a "fatti diversi, non connessi e relativi a procedimenti diversi, rileva che, lungi dal trovarsi di fronte ad un procedimento unitario, artatamente "separato" dal Pubblico ministero, si tratta di due distinti procedimenti:
1. "ab origine" diversi, perché relativi a fatti diversi non connessi (due associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti assolutamente diverse, operanti su territori diversi e senza alcun punto di contatto);
2. scaturiti da diverse notizie di reato, compendiate dalla polizia giudiziaria a distanza di tempo: una con "c.n.r." del 2.04.02 e l'altra con informativa del 7.08.04;
3. con fatti diversi e investigati da diverse forze di polizia (Carabinieri e Guardia di Finanza);
4. iscritti nel registro delle notizie di reato, in tempi differenti per come si desume sia dalle date di commissione dei fatti, che dalle stesse date delle informative di reato: tutte condizioni sulle quali deve escludersi, in ossequio a quanto affermato dalla sentenza Librato, un problema di retrodatazione. Ed infatti, a riprova, i due procedimenti non presentavano alcuna ricorrenza di ipotesi di "riunibilita" di cui all'art. 12 e 17 c.p.p.. In sostanza, richiamati i suddetti parametri, sostiene il giudice salentino che non pare potersi affermare che nel medesimo contesto temporale del luglio 2004, ossia del momento dell'applicazione ad AT della prima misura custodiale per due ipotesi di spaccio di stupefacenti emerse, occasionalmente, dalle indagini svolte nei confronti di una vasta e complessa associazione per traffico di stupefacenti a cui l'AT era del tutto estraneo, il Pubblico ministero fosse nelle condizioni di contestare anche i fatti di cui alla seconda ordinanza ed invece abbia artatamente tenuto separati i due procedimenti al fine di far lievitare i termini di custodia cautelare.
Il ricorso della difesa di AT contesta i due argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato per negare la retrodatazione, sostenendo a contrario:
1. che i fatti contestati con la seconda ordinanza 5 febbraio 2007 erano noti alla autorità giudiziaria procedente, in tempo antecedente la pronuncia 13 luglio 2004 della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, tenuto conto della cessazione dell'attività di intercettazione alla data del marzo 2004;
2. che il passaggio in giudicato della sentenza relativa alla contestazione mossa con il primo titolo cautelare è irrilevante (Cass. Penale sez. 6, 18305/07 Parrino) agli effetti dell'applicazione delle regole sulla retrodatazione. Tanto premesso, prima di affrontare il tema critico sub 1), occorre sgombrare il campo dalla considerazione sub 2) ribadendo, secondo un orientamento di questa sezione, la correttezza della regola - sostenuta dal ricorrente - e cioè che nella c.d. "contestazione a catena", la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare, relativi a misura disposta con ordinanza successiva, opera anche quando sui fatti per i quali è stata emessa la precedente ordinanza sia intervenuta sentenza irrevocabile, fermi restando gli effetti del giudizio di merito che dichiari l'insussistenza degli elementi di fatto che condizionano il ricorso alla custodia cautelare (Cass. Pen. sez. 6, 8730/2007, R.V. 239452, Baccaglino. Massime precedenti Conformi: N. 18305 del 2007 Rv. 236505 N. 45306 del 2007 Rv. 238232).
Ciò posto, la questione sub 1) impone una breve sintesi degli ultimi arresti giurisprudenziali sulla controversa tematica. Le Sezioni unite, nella sentenza RA (22 marzo-10 giugno 2005 n. 21957, Rahulia), hanno individuato tre diverse ipotesi di retrodatazione e con la successiva sentenza TO (n. 14535, 19 dicembre 2006 - 10 aprile 2007), successiva alla pronuncia 408/2005 della Corte costituzionale, hanno profilato una quarta ipotesi, nella scansione che segue:
A) ordinanze cautelari emesse nello "stesso procedimento" per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata: in questa ipotesi la retrodatazione opera automaticamente, vale a dire senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (art. 297 c.p.p., comma 3, prima parte (SS.UU. Rahulia);
B) ordinanze cautelari emesse in "procedimenti diversi" per fatti legati da connessione qualificata: la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti, prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297 c.p.p., comma 3, seconda parte) (SS.UU Rahulia);
C) ordinanze cautelari emesse nello "stesso procedimento" per fatti non legati da connessione qualificata (realtà non espressamente prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3): la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (SS.UU Rahulia);
D) ordinanze cautelari emesse in "differenti procedimenti", per fatti diversi non legati da connessione qualificata, quando gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima: in tali casi i termini della seconda ordinanza vanno fatti decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, alla duplice condizione: a - che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria, b - che la loro separazione possa essere ascritta ad una scelta del pubblico ministero (SS.UU. Librato).
Nella sentenza Librato vengono inoltre proposte alcune specifiche indicazioni ermeneutiche, delle quali va tenuto conto nella complessiva valutazione della sussistenza dei requisiti della retrodatazione stessa, quali ad esempio:
a) quando la seconda misura viene disposta in un procedimento pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario la retrodatazione non ha ragione di operare;
b) per i procedimenti che appartengono alla competenza del medesimo giudice, in assenza di connessione qualificata, la retrodatazione opera, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero;
c) il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, non giustifica di per sè la retrodatazione, perché ciò non è di per sè indicativo di una scelta indebita, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato;
d) quando i procedimenti hanno origine da diverse notizie di reato, pervenute al Pubblico Ministero a distanza di tempo è da escludere in linea di massima che la separazione sia il frutto di una scelta del Pubblico Ministero.
Quanto alla nozione di "desumibilità" di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, essa non coincide con la disponibilità degli atti stessi -
che costituisce mero dato di fatto -, ma consiste, viceversa, in un giudizio sulla possibilità che l'autorità giudiziaria, in possesso di determinati elementi, sia in grado di dedurre da essi date conclusioni. Pertanto, ai fini dell'accertamento del presupposto della desumibilità rileva, non già l'apprezzamento del pubblico ministero, bensì quello dell'organo dell'impugnazione (nella specie il Tribunale della libertà), il quale deve valutare, a tal fine, la ragionevole tempestività con la quale il pubblico ministero ha elaborato l'ipotesi di accusa sulla base della disponibilità degli elementi indiziari (Cass.Pen. sez. 5, 47090/07, R.V. 238887, Barone). Inoltre, il concetto di "desumibilità", contenuto nel comma terzo dell'art. 297 c.p.p., non va confuso con i concetti di "conoscenza o conoscibilità": la desumibilità invero presuppone una valutazione riconducibile a una "quaestio facti" che il giudice di legittimità può esaminare esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché sotto il profilo della congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni operate dal giudice di merito (Cass. Pen. sez. 6, 12676/2006, R.V. 236829, Barresi,Massime precedenti Vedi: N. 18003 del 2006 Rv. 234648, N. 14535 del 2007 Rv. 235909).
In relazione a detti principi, il caso in questione va inquadrato e risolto avuto particolare riferimento alla regola suindicata al punto "D" (ordinanze cautelari emesse in "differenti procedimenti", per fatti diversi non legati da connessione qualificata), ed alle specificazioni espresse nei punti "sub c)" e "sub d)" che p precedono.
Dal ricorso e dalla documentazione in atti consta:
- che la prima ordinanza custodiale, emessa il 9 luglio 2004 (notificata il 13 luglio 2004), concerneva due fatti-reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
- che la seconda ordinanza cautelare (9/2007), emessa il 5 febbraio 2007 (notificata il 12 febbraio 2007), riguardava ipotesi di reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73;
- che tale seconda ordinanza custodiale, attiene ad una serie di reati l'ultimo dei quali (la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), è cessato nel marzo del 2004 (capo 3 di imputazione);
- che dal testo dell'ordinanza in questione i fatti risultano accertati a mezzo di intercettazioni telefoniche e di servizi di o.c.p. svolti in forza degli esiti delle prime intercettazioni, praticamente in tempo reale, e comunicati di volta in volta al P.M. procedente con apposite informative, finalizzate anche alla richiesta di proroghe delle intercettazioni in corso o di nuovi decreti ex art.267 C.p.p.: situazione, secondo il ricorrente, comprovata dai numerosi arresti in flagranza di reato operati nel corso delle indagini.
In tale quadro, occorre quindi verificare se i fatti contestati con l'ordinanza n. 9/2007 erano o meno noti all'A.G. procedente alla data del 12.07.2004 e se la giustificazione data nel provvedimento impugnato sia o meno priva di vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e. L'impugnazione osserva al contrario che l'informativa datata 7 agosto 2004, e dalla quale sarebbero stati tratti gli elementi di giudizio per la seconda ordinanza cautelare, non è altro che il compendio di tutte quelle già inoltrate nel corso delle indagini e che i risultati, ottenuti nel corso delle indagini stesse, nonché la cessazione dell'attività di intercettazione alla data del marzo del 2004, darebbero immediata ed incontestabile ragione della perfetta desumibilità di tutti i fatti rilevanti, dagli atti fino a tal momento acquisiti.
Nella specie il Tribunale del riesame, nel motivare sul punto ("..non pare potersi affermare che ...nel momento dell'applicazione della prima misura custodiale per due ipotesi di spaccio...il Pubblico ministero fosse nelle condizioni di contestare anche i fatti della 2^ ordinanza") non rende esaustivo e ragionevole conto delle argomentazioni precise in base alle quali il Pubblico ministero (nel luglio del 2004) non era in grado di apprezzare e valutare, dal tenore degli atti e dal naturale collegamento tra fonti diverse (e comunque note o conoscibili con l'uso di un'ordinaria diligenza), anche i fatti addebitati all'AT nella seconda ordinanza, avuto particolare riferimento alla circostanza del distacco temporale di quasi tre anni tra l'una e l'altra decisione cautelare e dell'asserito oggettivo esaurimento delle attività di intercettazione alla data del marzo 2004.
È quindi necessario che il giudice del rinvio, esplicitandone i contenuti, motivi sul tenore dell'informativa 7 agosto 2004, anche mediante un confronto comparativo con la "c.n.r. 2 aprile 2002 (se necessario), al fine di escludere, a supporto dell'assunta decisione, la "non desumibilità", dalla prima informativa, di profili di responsabilità del ricorrente, idonei e sufficienti per l'adozione della seconda misura cautelare personale, e, ciò, attesa la carenza di motivazione sul punto e l'impossibilità di rilevare il percorso logico giuridico che ha determinato la conclusione negativa in termini.
Il rilevato deficit argomentativo impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame del provvedimento impugnato, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008