Sentenza 8 maggio 2007
Massime • 1
In tema di c.d. contestazione a catena, la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. presuppone la coesistenza delle diverse ordinanze applicative di una misura cautelare per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o teleologicamente collegati; ne consegue che tale disciplina non trova applicazione se il secondo provvedimento cautelare non è stata adottato in costanza di esecuzione del primo, perchè per i fatti oggetto di quest'ultimo l'imputato è già stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2007, n. 26434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26434 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 08/05/2007
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 842
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1927/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO EF OR e OL JU;
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Roma in data 9.11.2006 che confermava il provvedimento in data 20.6.2006 con il quale il GIP dello stesso Tribunale rigettava la richiesta di scarcerazione degli indagati per decorrenza dei termini di custodia cautelare;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale della libertà di Roma ha rigettato l'appello proposto da FO EF OR e OL JU avverso il provvedimento in data 20.6.2006 con il quale il GIP del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia per decorrenza termini della misura della custodia cautelare in carcere disposta in data 31.3.2006 in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Premesso che gli indagati erano già ristretti in carcere in esecuzione di altra ordinanza custodiale in data 8 maggio 2004 per fatti conosciuti grazie alla stessa attività investigativa alla base della seconda ordinanza custodiale del 31.3.2006 e che i fatti contestati nell'ultima ordinanza erano anteriori a quelli oggetto del primo provvedimento ristrettivo, secondo il difensore, doveva trovare applicazione l'art. 297 c.p.p., comma 3, per cui chiedeva retrodatarsi la decorrenza del termine di fase relativo alla seconda ordinanza alla data dell'8.5.2004, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2005. Il Tribunale della libertà, nel rigettare l'appello, affermava, richiamando la sentenza di questa corte, Sez. 6^, 29 maggio 2003, Monteforte, l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 297 c.p.p., comma 3, rilevando che la regola della retrodatazione può trovare applicazione solo quando i procedimenti siano in itinere, con la conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame, in cui il procedimento, nel quale era stata emessa la prima ordinanza, era stato già definito con sentenza pronunciata il 30 giugno 2005, divenuta irrevocabile in data anteriore a quella della emissione della seconda ordinanza cautelare.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 297 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo i ricorrenti, dalla seconda delle due cennate ordinanze custodiali con la quale veniva contestato il reato di associazione a delinquere finalizzato allo spaccio di sostanza stupefacente, emergeva che all'arresto del 6 maggio 2004 era stato attribuito valore di importante riscontro anche rispetto alla fattispecie associativa e che pertanto sussisteva la prova già a quella data o comunque al 18.9.2004 (cioè la data della informativa conclusiva dei C.C.) che i PM disponeva del materiale probatorio, che invece aveva utilizzato solo il 9.12.2005 per richiedere la nuova ordinanza custodiale. Il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto aveva affermato il GIP, non aveva contestato il rapporto di connessione qualificata ex art. 12, lett. a) e b) tra il fatto oggetto della prima ordinanza e quelli oggetto della seconda ma aveva richiamato erroneamente, ad avviso della difesa, la sentenza Monteforte, riguardante una fattispecie diversa. In particolare, in tale ultimo caso, il ricorrente non aveva maturato il diritto alla scarcerazione per i fatti oggetto della seconda ordinanza custodiale prima del passaggio in giudicato della sentenza per i fatti oggetto della prima ordinanza, mentre nel caso in esame i ricorrenti, se si fosse fatta decorrere la custodia cautelare applicata con la seconda ordinanza dal 6 maggio 2004 (ovvero dal 19 settembre 2004) avrebbero maturato il diritto alla scarcerazione quando si trovavano in custodia cautelare, in relazione anche al primo provvedimento cautelare, in sostanza, secondo il difensore, la definizione del processo relativo ai fatti per primi contestati, impedisce la scarcerazione dell'imputato ex art. 297 c.p.p., comma 3 solo quando essa si sia compiuta prima della maturazione del diritto alla scarcerazione per i fatti oggetto della seconda ordinanza. Una diversa e contraria interpretazione contrasterebbe con i principi affermati di recente dalle sezioni unite di questa Corte, 22 marzo 2005, Rahulia ed altri, secondo la quale nei casi di connessione qualificata il principio della retrodatazione del termine di decorrenza opera automaticamente ed incondizionatamente e con quelli affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3 nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti a momento della emissione della precedente ordinanza. Il difensore individua, in particolare, un passaggio argomentativo di tale ultima sentenza con il quale il giudice delle leggi sottolinea che nessun spazio può residuare in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale possono essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si riferiscono. Alla luce di tale principio ripercorre i dati cronologici della vicenda processuale sottolineando che ai più tardi in data 18 settembre 2004 il PM era già in possesso di tutti i dati per formulare anche la seconda richiesta di misura cautelare, espressa invece solo il 9.12.2005, pervenendo in data 10 gennaio 2006 all'ufficio del GIP, il quale provvedeva il 31.3.2006. I ricorsi sono infondati e, pertanto, vanno rigettati. I ricorrenti sostengono che si verte in ipotesi di prospettata, possibile retrodatazione del termine di decorrenza della misura cautelare per fatti oggetto di distinte ordinanze custodiali emesse in procedimenti diversi.
Si invoca, in sostanza, il disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3. La censura è infondata per l'assorbente considerazione che nella fattispecie non può correttamente invocarsi l'istituto della retrodatazione.
Tale istituto presuppone che, essendo in corso di esecuzione una misura cautelare, siano emesse nello stesso procedimento o in procedimenti diversi altre ordinanze i cui elementi giustificativi già emergevano dagli atti fin dal momento dell'emissione della prima ordinanza (in tal senso cfr. nella parte motiva, la sentenza delle Sezioni Unite, 19 dicembre 2006, Librato). È fenomeno che qui non si verifica per difetto proprio del presupposto della coesistenza della pluralità delle misure cautelari: infatti, quella di cui qui si invoca la retrodatazione (e, quindi, la declaratoria di inefficacia) è stata emessa - come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, e senza che si tratti di questione controversa - dopo che il procedimento nel cui ambito era stata emessa la prima ordinanza era divenuto irrevocabile. La seconda ordinanza è stata emessa, quindi, non in costanza di esecuzione della prima, ciò che impedisce concettualmente di poter fare applicazione della regola di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. In tal senso, del resto, si è già espressa questa Corte, con la sentenza della Sezione 6^, 29 marzo 2003, Monteforte correttamente invocata dal giudicante.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali;
dispone inoltre che copia del presente;
provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007