Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione nell'ipotesi in cui per i fatti riguardanti la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato. (Fattispecie nella quale il ricorrente eccepiva la connessione tra i reati-fine oggetto della prima ordinanza, per i quali era intervenuta sentenza definitiva di condanna, ed il reato associativo oggetto della seconda ordinanza cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2008, n. 12334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12334 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/02/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 524
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 38733/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO SE;
contro ordinanza del Tribunale di Napoli in data 31.10.2007;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. SE Febbraio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. De Angelis Ivo, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
OSSERVA
Ricorre MO SE, per il tramite del proprio difensore, avverso ordinanza del Tribunale di Napoli in data 31.10.2007, con la quale è stata confermata la reiezione di sua richiesta diretta ad ottenere la retrodatazione degli effetti della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in data 1.6.2007 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Deduce inosservanza dell'art. 297 c.p.p., comma 3, sostenendo che i fatti dovevano ritenersi già noti all'atto dell'emissione di precedente ordinanza impositiva adottata in data 8.6.2003 per i reati di estorsione e di tentata estorsione aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7; e che esisterebbe stretta connessione, se non sostanziale identità, tra i fatti costituenti oggetto delle due ordinanze.
I rilievi del ricorrente appaiono manifestamente infondati. È pacifico che, per i fatti costituenti oggetto della prima ordinanza, è intervenuta sentenza definitiva di condanna. Anche indipendentemente dal pur esatto rilievo dei giudici di appello circa l'impossibilità di configurare una connessione qualificata, sotto il profilo della continuazione, tra i reati-fine con essa contestati e il reato associativo costituente oggetto del provvedimento impositivo più recente, la definizione del procedimento in cui la prima ordinanza era stata emessa osta pregiudizialmente alla retrodatazione degli effetti della seconda, non essendo più possibile la riunione tra i due procedimenti e non potendo ritenersi, pertanto, che la loro separazione sia effetto di una scelta discrezionale del pubblico ministero. Non può pertanto trovare applicazione, come esattamente ritenuto dall'ordinanza impugnata, la disposizione dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 20 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008