Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
In tema di c.d. contestazione a catena, la disciplina prevista dall'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. presuppone che i procedimenti attinenti le diverse ordinanze disponenti la medesima misura per uno stesso fatto, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ex art. 12, primo comma lett. b) cod. proc. pen., siano in itenere. Ne consegue che tale disciplina non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti riguardanti la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2003, n. 23779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23779 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Romano Presidente
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
Dott. Ilario Martella Consigliere
Dott. Francesco Serpico Consigliere
Dott. Agnello Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Monteforte Carmine;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 25 giugno 2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dr. L. D'Ambrosio, che ha concluso per: rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Monteforte Carmine avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano in data 10 maggio 2000 con la quale era stata rigettata la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare in carcere ex art. 297 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza 25 giugno 2002, confermava il provvedimento impugnato, non ravvisando l'invocata ipotesi di cui all'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. tra l'ordinanza del 24 settembre 1997 del GIP di Milano in relazione al reato di associazione per delinquere ex art. 74 DPR 309/90 e i fatti di cui all'arresto in Lecce del 18 aprile 1996 in ordine al delitto di cui all'art. 73 DPR cit., posto che, come del resto già osservato dallo stesso Trib. riesame con decisione nel procedimento n. 1027/01 RGTRD, non impugnata in Cassazione, il Monteforte, per i fatti di Lecce, era stato già condannato con sentenza dell'1 luglio 1996, esecutiva il 3 aprile 1997, sicché, quando era stato nuovamente arrestato per i fatti di Milano a seguito di ordinanza applicativa della custodia in carcere dell'1 ottobre 1997, non era in corso la custodia cautelare, ma l'esecuzione della pena per effetto della cennata sentenza di condanna passata in giudicato. Ne conseguiva, secondo i giudici del riesame, che il procedimento relativo all'applicazione della successiva misura cautelare doveva ritenersi del tutto autonomo rispetto a quello precedente, sicché il termine di custodia cautelare doveva decorrere non già dal 18 aprile 1996, bensì dall'1 ottobre 1997, data di notifica della nuova ordinanza cautelare, senza che i termini massimi di anni sei fossero da tale epoca decorsi.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il MONTEFORTE, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 303 e 297 cod. proc. pen., poiché tra i fatti oggetto delle due distinte ordinanze custodiali (la 1° del 18 aprile 1996 del GIP di Lecce per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e la 2° del 24 settembre 1997 del GIP di Milano per il delitto di cui all'art. 74 DPR cit.), doveva ritenersi sussistere un rapporto di stretta connessione ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen., essendo emerso che l'illecita detenzione a fini di cessione a terzi di eroina era stata commessa quale "reato fine (ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso) del più grave delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti". Ciò posto, ad avviso del ricorrente e contrariamente all'assunto del Tribunale del riesame, non era dato poter negare il carattere di comprovata connessione ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. tra i fatti oggetto delle due cennate ordinanze custodiali, sicché il dies a quo della decorrenza della misura coercitiva, non poteva che essere individuato nel 18 aprile 1996, data dell'arresto in Lecce, essendo risultato provato che al fermo leccese si era pervenuti "proprio in conseguenza di una complessa attività posta in essere dalla DDA presso la Procura di Milano" in ordine alla detenzione di droga proveniente dalla consorteria criminale di cui alla successiva contestazione ex art. 74 DPR cit..
Sicché, secondo il ricorrente, la seconda delle due cennate ordinanze custodiali aveva ad oggetto "non soltanto fatti commessi anteriormente, ma e soprattutto, fatti in relazione ai quali sussisteva - ed ancora sussiste - con la prima, connessione ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen." con la conseguente applicabilità dell'invocato art. 297 comma 3 cod. proc. pen. con decorrenza dal 18 aprile 1996 dei termini di custodia cautelare, già, allo stato, interamente decorsi, senza l'intervento del giudicato. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, pur se le argomentazioni dedotte dal ricorrente in rito e sotto il profilo di principio generale in astratto sono corrette circa l'interpretazione dell'art. 297 cod. proc. pen. comma 3, in rapporto ai casi di connessione ex art. 12
lett. b) e c) cod. proc. pen., agli effetti del computo dei termini di durata della misura cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., non sono, tuttavia, applicabili al caso concreto che qui ne occupa, che esula del tutto dall'ambito di applicabilità della normativa cennata.
Infatti quest'ultima presuppone, quale intuibile condizione di "operatività" concreta, che i procedimenti attinenti le diverse ordinanze disponenti la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ex art. 12 comma 1 lett. b) e c) limitatamente ai reati commessi per eseguire gli altri, siano in itinere, ossia fuori dalla "cristallizzazione" attinente il giudicato nel merito.
Se così non fosse, la norma rappresenterebbe una figura abnorme e paradossalmente risibile, come del resto intuibilmente è dato desumere, anche letteralmente, dai limiti all'applicabilità di tale disposizione, secondo l'ultima parte del comma 3 della norma citata. Nella specie, è pacifico che per i fatti di Lecce, attinenti alla I ordinanza del 18 aprile 1996 del locale GIP per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, il ricorrente sia stato già condannato con sentenza dell'1 luglio 1996, passata in giudicato il 3 aprile 1997, secondo il testo della impugnata ordinanza.
Di qui la corretta asserzione dei giudici del riesame di Milano secondo cui il procedimento relativo alla applicazione della successiva misura cautelare (24 settembre 1997 del GIP Milano per il delitto di cui all'art. 74 DPR cit.) doveva ritenersi del tutto autonomo rispetto a quello precedente (definito con giudicato predetto), con la conseguente non riferibilità della decorrenza della custodia cautelare dal 18 aprile 1996 (I ordinanza) poiché, in relazione all'arresto dell'1 ottobre 1997 in esecuzione della II ordinanza (24 settembre 1997), il ricorrente trovavasi non già sottoposto a custodia cautelare in corso, bensì all'esecuzione della pena per effetto della sentenza di condanna definitiva per i fatti di Lecce. Pertanto, la decorrenza della custodia cautelare è stata esattamente fissata alla data dell'1 ottobre 1997, data di notifica della II ordinanza cautelare, senza che a tutt'oggi i termini massimi di anni sei fossero decorsi da tale data. Di qui l'infondatezza del ricorso ed il conseguente suo rigetto. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 MAGGIO 2003 .