Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di cosiddetta contestazione a catena, la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. presuppone la coesistenza delle diverse ordinanze applicative di una misura cautelare per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o teleologicamente collegati. Ne consegue che tale disciplina non trova applicazione se il secondo provvedimento cautelare non è stato adottato in costanza di esecuzione del primo, perchè per i fatti oggetto di quest'ultimo l'imputato è già stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile. (Fattispecie in cui l'imputato aveva già espiato la pena a cui era stato condannato in riferimento ai reati oggetto del primo provvedimento cautelare al momento in cui è stata applicata la misura cautelare per un ulteriore reato connesso ai precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2007, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/10/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 1571
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 002073/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CO MA LE, N. IL 09/12/1971;
avverso ORDINANZA del 29/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, il quale ha chiesto annullarsi con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Rubino Michele del Foro di Palermo, il quale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELA DECISIONE
1. L'appello cautelare.
Con atto depositato in data 2 novembre 2006 DE NC AR LE proponeva appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso l'ordinanza emessa il 19 ottobre 2006 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, reiettiva della richiesta di scarcerazione del predetto per decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 297 c.p.p., comma 3 e art. 303 c.p.p., comma 1, lettera a).
L'appellante censurava l'ordinanza impugnata laddove questa aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, in riferimento alle ordinanze cautelari emesse rispettivamente nelle date dell'8 agosto 2002 e del 31 ottobre 2005, con esclusione, pertanto, della decorrenza del termine di efficacia di un anno per la fase delle indagini preliminari ex art. 303 c.p.p., comma 1, lettera a), con argomentazioni fondate su di un riferimento laconico e discutibile alla desumibilità dagli atti solo nella data del 31 luglio 2004 (nella quale era stata redatta la informativa di Polizia Giudiziaria) degli elementi idonei a supportare l'ordinanza dell'ottobre 2005 in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, a carico del DE NC, avendo il G.U.P. trascurato di valutare dati univoci indicativi dell'inserimento del primo fatto nel contesto di un'indagine ben più vasta, si che si delineavano, sin dalla data del primo arresto i fatti contestati nella seconda ordinanza custodiale.
Il DE NC era stato tratto in arresto una prima volta il 7 agosto 2002 nella flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80, e l'arresto era stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il giorno successivo, con contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Per tale fatto il DE NC era stato tratto a giudizio immediato con decreto emesso l'11 novembre 2002, aveva riportato condanna, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 5 maggio 2003 che era stata confermata, pur con riduzione della pena, dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 22 dicembre 2003 divenuta irrevocabile il giorno 1 marzo 2004, ed era, per il reato de quo, rimasto ininterrottamente in stato di custodia (prima in carcere, poi agli arresti domiciliari), con cessazione della esecuzione della pena in data 25 aprile 2004.
Con ordinanza datata 31 ottobre 2005, eseguita il giorno 8 novembre 2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato al predetto De NC la misura della custodia cautelare in carcere per i seguenti reati: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3, capo A); art. 110 c.p. e art. 81 cpv. c.p.,
citato D.P.R., art. 73, capo B); citato D.P.R., artt. 110 e 73 e art. 80, comma 2, capo C), art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 648 c.p., capo C bis); art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2,
artt. 482 e 477 c.p., capo C ter); artt. 110 e 56 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2, capo E).
Il G.U.P. aveva argomentato, nell'ordinanza appellata, come segue:
"... dall'esame dei due fascicoli non risulta la desumibilità dagli atti all'epoca acquisiti di tutti gli elementi indiziari idonei a sostenere la richiesta della seconda ordinanza cautelare, atteso che solo alla data dell'informativa del 31.7.04 era sufficientemente completo il quadro indiziario a carico del predetto e dei coimputati per il sodalizio criminoso di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e per i connessi reati fine".
L'appellante deduceva invece che i reati di cui alla seconda ordinanza, connessi ex art. 12 c.p.p., lettere B) e C), con quello contestato nella prima ordinanza impositiva della custodia cautelare erano stati commessi (come da contestazione) fino alla data del 7 agosto 2002, e quindi anteriormente alla data dell'8 agosto 2002 di emissione della suddetta prima ordinanza.
Deduceva, inoltre, che vi era in tale data desumibilità dei fatti di reato oggetto della ordinanza del 31 ottobre 2005, posto che l'arresto in flagranza era scaturito proprio dalle indagini preliminari, nel cui ambito sarebbe stata poi adottata la seconda misura, indagini sostanziate in specie da intercettazioni disposte sulla base di pregresse informative nell'ambito di una vecchia iscrizione arrestatasi per esso DE NC al 6 luglio 2002; la condotta ed il conseguente reato fine del 7 agosto 2002 avevano costituito l'ultimo fatto posto in essere dall'appellante, e la chiusura della contestazione nei suoi confronti alla data del suo arresto in flagranza 7 agosto 2002 corroborava tale assunto, non essendo certamente addebitabile al predetto il ritardo con il quale l'informativa di P.G. era stata depositata (il 31 luglio 2004) e risolvendosi il richiamo a tale nota da parte del G.U.P., operato per denegare la retrodatazione della seconda misura, in uno snaturamento dell'istituto previsto dall'art. 273 c.p.p., comma 3 ed in un escamotage per evitare l'applicazione di tale norma.
2. L'ordinanza decisoria dell'appello.
Con ordinanza emessa il 29 novembre 2006 il Tribunale di Palermo - Sezione per il riesame - respingeva il proposto appello. I secondi giudici - dopo avere proceduto ad inquadrare l'ambito applicativo della norma di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 (come modificata dalla L. n. 335 del 1995, art. 12) con riguardo alla seconda ipotesi in prevista dalla norma medesima (quella di ordinanze emesse nei confronti di uno stesso soggetto per fatti diversi) alla luce degli interventi in materia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 22 marzo 2005, depositata il 10 giugno 2006, n. 21957, P.M. in proc. Rahulia), e della Corte costituzionale (sentenza additiva del 3 novembre 2005, n. 408, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3" nella parte in cui non si applica anche ai fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento di emissione della precedente ordinanza") onde evidenziare la decisività, per l'applicabilità della retrodatazione del termine di decorrenza della durata della misura, dell'elemento "desumibilità" degli elementi posti a base dell'ordinanza successiva già al momento di emissione della precedente, e ciò indipendentemente dalla ricorrenza o meno della connessione qualificata tra i fatti diversi oggetto dei distinti provvedimenti restrittivi - hanno affermato che, anche a fronte della complessa elaborazione giurisprudenziale della disciplina di cui alla norma in esame, resta evidente come indefettibile presupposto per l'applicazione dell'istituto risulti la compresenza di due ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare a carico del medesimo soggetto.
Nel caso di specie - ha rilevato il Tribunale - l'ordinanza del 31 ottobre 2005, della quale la DI ha chiesto la retrodatazione, è stata emessa successivamente all'esaurimento della fase cautelare dipendente dalla prima ordinanza emessa il giorno 8 agosto 2002, e addirittura dopo che era cessata l'esecuzione della pena - con conseguente scarcerazione in data 25 maggio 2004 - in relazione al fatto (reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80 nella cui flagranza il DE NC era stato tratto in arresto il 7 agosto 2002) e dopo che la relativa sentenza di condanna era divenuta irrevocabile (in data 1 marzo 2004).
Pertanto, all'atto di emissione del secondo titolo non era più presente alcuna misura cautelare, della quale era, di più, cessata la fase di esecuzione, con la conseguenza che - mai esistita la contestualità delle misure oggetto, rispettivamente, delle due distinte successive ordinanze emesse nei confronti del medesimo soggetto, e correttamente computato il relativo "presofferto" ai fini della determinazione della pena definita da espiare irrogata con sentenza divenuta irrevocabile - non si poteva più procedere ad un nuovo utilizzo cautelare di tale custodia, neppure ai fini di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. Donde - premesso che il giudice dell'appello in materia cautelare può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice a quo, e rilevato anche che per uno dei reati ascritti nella seconda ordinanza custodiale (esattamente quello, sub capo E, di tentata cessione di sostanze stupefacenti, aggravato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80) difettava il presupposto di anteriorità, essendo tale delitto contestato come commesso tra il giugno e l'ottobre del 2002 - il rigetto del proposto appello.
3. Il ricorso per Cassazione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore deducendo un articolato motivo denunciante i vizi di legittimità di cui all'art.606 c.p.p., lettere b) ed e) in relazione agli artt. 293 c.p.p.,
(rectius: art. 297 c.p.p.), comma 3, e art. 303 c.p.p.. Si legge in ricorso che - maturato il termine di fase ex art. 303 c.p.p., comma 1, lettera a), che va dalla data di emissione del primo provvedimento coercitivo a quella del decreto di giudizio immediato (7 agosto - 11 novembre 2002) in aggiunta a quello decorso dalla data nella quale fu emessa la seconda ordinanza custodiale fino a quella in cui è stato disposto il giudizio abbreviato per i reati da questa interessati (31 ottobre 2005 - 28 novembre 2006) - il primo giudice del subprocedimento cautelare aveva fondato il proprio provvedimento di rigetto della istanza di scarcerazione per sopravvenuta decorrenza del suddetto termine sull'affermazione di non desumibilità dagli atti, alla data di emissione della prima ordinanza, dei fatti oggetto della seconda, mentre il Tribunale ha confermato il provvedimento appellato ex art. 310 c.p.p. con una diversa motivazione, alla quale il ricorrente replica che:
1) il principio della compresenza di due ordinanze a carico dello stesso soggetto è soddisfatto, atteso che ci si lamenta proprio della emissione di due ordinanze emesse nei confronti della medesima persona per fatti commessi anteriormente alla emissione della prima delle ordinanze cautelari;
2) non è richiesto, non prevedendo ciò il disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3) che le due ordinanze debbano coesistere nella medesima fase processuale, atteso che la Corte di Cassazione (Sez. 6, 16 giugno 1999, n. 1764) ha affermato che la richiesta di rinvio a giudizioso comunque il superamento della fase processuale della prima ordinanza, non implicano il venire meno del divieto di contestazione a catena, essendo certamente da scoraggiare il comportamento del P.M. che attenda il rinvio a giudizio in relazione ai reati di cui alla prima ordinanza (nella specie, osserva il ricorrente, addirittura l'avvenuta espiazione della pena) per richiedere un nuovo provvedimento coercitivo nei confronti dello stesso soggetto per fatti diversi commessi anteriormente all'adozione della prima misura e desumibili ex actis nel momento di adottare questa;
3) infine, se il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente (di cui al capo E della imputazione provvisoria della ordinanza cautelare interessata dalla richiesta di retrodatazione) è effettivamente, quanto con infelice formulazione del capo di accusa, contestato al DE NC - così come, indiscriminatamente, a tutti i coimputati - come commesso tra il giugno e l'ottobre del 2002, sicché difetterebbe, a giudizio dei secondi giudici, il requisito della anteriorità di tale fatto-reato rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare, tuttavia non si comprende a qual titolo il DE NC debba rispondere del medesimo per condotte che non ha potuto tenere oltre la data del suo arresto in flagranza, avvenuto il 7 agosto 2002 per altro delitto, non essendo a lui addebitabile la eventuale protrazione delle trattative per l'acquisto oltre quella data (e del resto il reato associativo ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, gli è stato correttamente contestato fino al 6
agosto 2000, giorno precedente quello del suo arresto); donde la sussistenza del presupposto della "anteriorità" anche in ordine a tale reato).
4. La decisione della Corte.
I motivi posti a sostegno del ricorso, così come articolati, non colgono nel segno.
Invero, per quanto concerne quello che è stato sopra riassunto sub 1), va rilevato che il ricorrente male interpreta il concetto della necessaria "compresenza" di più ordinanze dispositive della misura restrittiva che è stato richiamato nell'ordinanza impugnata per negare, una volta esclusa la sussistenza nel caso concreto del suddetto requisito, che il momento di decorrenza del termine di fase della custodia cautelare disposta con la seconda in ordine temporale delle due ordinanze custodiali de quibus dovesse essere individuato, con retrodatazione a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, in quello della esecuzione della prima ordinanza.
Il suddetto requisito della "compresenza" non va, invero, riferito - nell'ottica della motivazione resa sul punto nel provvedimento de libertate gravato di ricorso e contrariamente a quanto il ricorrente mostra di ritenere alla luce del tenore del primo dei motivi in esame - al semplice dato di fatto che nei confronti di un medesimo soggetto siano state emesse due ordinanze applicative della medesima misura restrittiva della libertà personale per fatti diversi commessi (assume il ricorrente) anteriormente alla emissione della prima delle stesse, essendo invece ben chiaro che i giudici dell'appello ex art.310 c.p.p., hanno affermato un qualcosa di totalmente diverso laddove hanno sostenuto che, perché possa operare la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, è necessario che le misure cautelari rispettivamente applicate con le distinte successive ordinanze siano entrambe in atto contestualmente in un determinato momento storico ("compresenti"), requisito questo, la cui sussistenza è stata motivatamente esclusa nel caso concreto in esame dacché all'atto della emissione del secondo titolo custodiale non soltanto era stata emessa nei confronti dell'odierno ricorrente sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, per il delitto in ordine al quale era stato emessa la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma l'imputato aveva anche interamente espiato la relativa pena definitiva (in questa essendo stato computato il "presofferto") e ne era stata pertanto disposta la scarcerazione;
tutto ciò ben prima che venisse emessa, per reati diversi, la seconda delle ordinanze impositive della custodia cautelare carceraria, sicché, alla data di quest'ultima, non era più in atto la misura applicata con il primo provvedimento restrittivo, non potendosi dunque fare un utilizzo "cautelare" della non più sussistente misura suddetta, neppure ai fini di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. Non integra una fondata e puntuale censura della suddetta motivazione neppure il motivo di cui sub 2), con il quale il ricorrente rileva che il disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3 non stabilisce che le distinte ordinanze custodiali debbano coesistere nella medesima fase processuale, e richiama al riguardo il dictum di Cass. Sez. 6, 16 giugno 1999, n. 1764, secondo cui la richiesta di rinvio a giudizio o comunque il superamento della fase processuale della prima ordinanza non implicano il venire meno del divieto di contestazione a catena, essendo certamente da scoraggiare il comportamento del P.M. che attenda il rinvio a giudizio in relazione ai reati di cui alla prima ordinanza per richiedere un nuovo provvedimento coercitivo nei confronti dello stesso soggetto per fatti diversi commessi anteriormente all'adozione della prima misura e desumibili ex actis nel momento di adottare questa.
Invero, nel caso che occupa non si fa questione di più provvedimenti coercitivi emessi in diverse fasi di uno stesso procedimento (o di separati procedimenti), bensì di due ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere, emesse nei confronti di uno stesso soggetto e per fatti di reato diversi, la seconda delle quali ampiamente successiva alla data in cui il procedimento nell'ambito del quale era stata emessa la prima era stato definito con sentenza di condanna passata in giudicato, la relativa pena (calcolata tenendo conto del periodo di sottoposizione alla custodia cautelare) era stata interamente espiata e l'imputato era stato conseguentemente scarcerato.
Non è utile pertanto nel caso di specie il richiamo, operato in ricorso, al principio di diritto enunciato da Cass. Sez. 6, 16 giugno 1999,n. 1764. In riferimento alla situazione concreta in esame deve essere invece richiamato il principio di diritto - sostanzialmente osservato nel provvedimento impugnato, pur se nella motivazione del medesimo si è affermata la necessità di una compresenza delle distinte misure cautelari mentre il riferimento andava più direttamente fatto ai due distinti procedimenti, il primo dei quali definito con sentenza irrevocabile (la conseguenza in punto di diritto rimane comunque la stessa, del resto motivatamente tratta nell'impugnata ordinanza dall'avvenuta definizione con sentenza irrevocabile del procedimento penale nel cui ambito fu emessa la prima delle due ordinanze restrittive considerate) - enunciato nella sentenza di questa Corte, sezione 6, 25.3.2003, n. 23779, FO, rv 326505, secondo il quale "In tema di c.d. contestazione a catena la disciplina prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, presuppone che i procedimenti attinenti le diverse ordinanze disponenti la medesima misura per uno stesso fatto, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), siano in itinere. Ne consegue che tale disciplina non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti riguardanti la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato".
Questo Collegio non ignora che, una recente sentenza del Giudice di legittimità (Cass. Sez. 6, 2 aprile 2007, n. 18305, Parrino, rv. 236505): ha affermato, invece, che "In tema di cosiddetta contestazione a catena, la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi a misura disposta con ordinanza successiva opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura (nella specie era stato riconosciuto che i fatti di cui alle due ordinanze erano legati dal vincolo della continuazione)" ma ritiene, tuttavia, che la pur approfondita motivazione resa a sostegno della suddetta affermazione non sia tale da infirmare la validità del principio di diritto di segno opposto, qui condiviso (e condiviso anche in una più recente sentenza di questa sezione 4 della Corte di Cassazione n. 1097/2006, depositata il 13.6.2007, RE) enunciato nella citata sentenza n. 23779/2003, nella quale si afferma che la normativa di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, presuppone, quale intuibile condizione di operatività concreta, che i procedimenti attinenti le diverse ordinanze dispositive della medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) limitatamente ai reati commessi per eseguire gli altri, siano in itinere, ossia fuori dalla "cristallizzazione" attinente il giudicato nel merito, una diversa interpretazione non essendo consentita ne' logicamente, ne' alla luce di quanto ritenibile tenuta presente la formulazione letterale dell'ultima parte della citata norma, comma 3, che sancisce i limiti di applicabilità della disposizione in esame. Questo Collegio rileva ulteriormente che (come si è affermato anche in dottrina) l'ipotesi della pluralità delle ordinanze prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, prevede, accanto alla necessaria autonomia dei provvedimenti cautelari, la pendenza della situazione cautelare relativa, da intendersi non già nel significato che la prima ordinanza debba ancora effetti (altrimenti non si avrebbe contestazione a catena proprio nei casi in cui è più pregnante il rischio di un uso distorsivo della reiterazione di ordinanze cautelari: scadenza dei termini ex artt. 303 e 304 c.p.p.), ma nel senso che la cessazione di efficacia di primo provvedimento non possa ritenersi determinata da un fenomeno di successione di altri provvedimenti incompatibili con l'ordinanza cautelare, siano essi l'adozione di altre ordinanze cautelari che, quantunque autonome, costituiscano un titolo che non può coesistere con il precedente - come nel caso delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 27 c.p.p. - oppure una sentenza passata in giudicato e in fase di esecuzione (che determina così una situazione di incompatibilità con la permanenza del titolo cautelare), non potendosi, quindi, porre un problema di contestazione a catena e, pertanto, di retrodatazione dei termini cautelari, quando per i fatti già oggetto di un primo provvedimento cautelare già si sia in fase di esecuzione della pena, od, a maggior ragione, allorquando (come si da nella fattispecie concreta qui in esame), la pena sia stata eseguita e completamente scontata dal condannato.
La citata sentenza n. 18305/2007, Parrino, contesta che la linea interpretativa della sentenza EF possa conservare validità successivamente alla pronuncia delle sezioni unite 22 marzo 2005, Rahulia, nella quale sono stati affermati i seguenti principi di diritto: "a) nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologia, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure;
b) quando, nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art.297 c.p.p., comma 3, anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso"
procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza;
tanto che, nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che la regola della retrodatazione è applicabile sia nel caso in cui da un unico procedimento vengano separate le indagini concernenti taluni fatti, sia in quello in cui i procedimenti diversi riguardino autonome iniziative del pubblico ministero, assunte anche dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, purché riguardanti fatti che erano già emersi nel corso delle indagini;
c) nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art.297 c.p.p., comma 3, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive) e alla sentenza n. 408 del 2005, della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche ai fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza).
Nella sentenza delle sezioni unite in esame si sottolinea anche il fatto che la Corte costituzionale ha precisato che "non può residuare spazio alcuno in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale possano essere fatti decorrere i termini di custodia in caso di pluralità di titoli e di fatti di reato cui essi si riferiscono;
cosicché, se il legislatore "ha ritenuto di dover stabilire ... meccanismi legali di retrodatazione automatica dei termini, in presenza di certe condizioni, nel caso in cui fra i diversi titoli sussista l'indicato nesso di connessione giuridica, a fortiori l'identico regime di garanzia dovrà operare per tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Ed allora, secondo la sentenza Parrino, appare evidente che quel che rileva ai fini dell'applicazione della norma di cui si denuncia il vulnus è la decorrenza del termine relativo alla seconda ordinanza senza che possa valere - se non nell'area della determinazione del dies a quo - la decorrenza della prima.
Sembra a questo Collegio che ne' tale specifica argomentazione, ne' i restanti principi di diritto affermati (in conformità all'insegnamento del Giudice delle leggi) nella sentenza Rahulia, nè, infine, il dictum della successiva sentenza delle sezioni unite di questa Corte 19.12.2006, BR (nella quale, in continuità con quanto già affermato nella sentenza Rahulia, ed in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la citata pronuncia n. 408 del 2005, si è precisato che nell'ipotesi in cui in diversi procedimenti sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, e gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini di custodia cautelare della seconda ordinanza decorrono dal momento in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del Pubblico Ministero) si pongano in contrasto con il principio di diritto che è stato affermato nella sentenza FO, non attingendo le suddette argomentazioni ed enunciazioni di regulae iuris (valorizzanti in particolare quam altissime come suscettibile di produrre la retrodatazione dei termini di custodia cautelare, disposta per determinati fatti di reato, l'elemento della desumibilità dei fatti medesimi già all'atto dell'adozione di un precedente provvedimento restrittivo emesso per fatti diversi) il tema dell'applicabilità o meno della disciplina prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3 nel caso in cui i procedimenti attinenti alle diverse ordinanze dispositive della medesima misura per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza non siano in itinere, applicabilità motivatamente esclusa dalla più volte citata sentenza n. 23799/2003, FO. Anzi, a ben guardare, la necessità, ai fini della retrodatazione, che i diversi procedimenti (nel caso qui in esame avanti la medesima autorità giudiziaria) per i reati rispettivamente oggetto delle distinte ordinanze applicative della stessa misura siano ancora in itinere alla data di emissione dell'ordinanza successiva viene sostanzialmente ribadita nella citata sentenza 19.12.2006, BR, laddove le sezioni unite affermano che nell'ipotesi in cui in diversi procedimenti sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, e gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini di custodia cautelare della seconda ordinanza decorrono dal momento in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. In definitiva, questo Collegio ritiene che, con riguardo alla fattispecie concreta in esame - caratterizzata dalla emissione nei confronti dell'odierno ricorrente, in data 8 agosto 2002 di una prima ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, per il quale era stato tratto in arresto il giorno precedente, dalla condanna del medesimo per tale reato con sentenza divenuta irrevocabile il giorno 1 marzo 2003, dall'essere il DE NC rimasto, nel corso del relativo procedimento ininterrottamente in stato di custodia (prima in carcere, poi agli arresti domiciliari), dall'essere stata interamente scontata la pena, la cui esecuzione cessò in data 25 maggio 2004, nonché dalla emissione, in data 31 ottobre 2005, di una seconda ordinanza, applicativa della stessa misura, che fu eseguita il giorno 8 novembre 2005 (e quindi oltre tre anni dopo la esecuzione della prima ordinanza ed a distanza di un anno e cinque mesi circa dalla avvenuta scarcerazione) per il reato associativo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 (capo A della imputazione provvisoria) e per ulteriori delitti di violazione del Testo Unico sugli stupefacenti, precisamente quelli ex art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo B), D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 110 e 73 e art. 80, comma 2 (capo C), artt. 110 e 56 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2 (capo E), nonché per i delitti di cui all'art.81 cpv. c.p., art. 61 c.p., art. 648 c.p. (capo C bis), ed art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 482 e 477 c.p. (capo C ter) -
non sussistano ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale segnato dalle citate sentenze FO e RE. Va anche considerato, ad ulteriore sostegno della condivisibilità del suddetto orientamento, che, se la ratio del divieto di "contestazione a catena" sancito nell'art. 297 c.p.p., comma 3, così come sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 12 è quella (più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità e sostanzialmente ribadita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 408/2005 nell'affermare la illegittimità, per contrasto con l'art.13 Cost., dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui esso non si applica a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della ordinanza precedente), di evitare le conseguenze sulla durata delle misure cautelari di un possibile artificioso comportamento del pubblico ministero che si risolva nella diluizione nel tempo delle contestazioni dei singoli reati, tale da determinare un illegittimo prolungamento dei termini di custodia cautelare, la subiecta ratio non sorregge una interpretazione diversa da quella che qui viene condivisa ove si considerino le particolarità del caso concreto;
è invero illogico ipotizzare che il pubblico ministero abbia strumentalmente diluito la contestazione degli addebiti e le conseguenti iniziative in materia cautelare onde perseguire un prolungamento dei termini di durata della prima misura richiesta ed ottenuta nei confronti del DE NC attendendo per circa tre anni, prima di fare richiesta di emissione di una nuova ordinanza applicativa della stessa misura per fatti diversi costituenti gravi delitti (uno dei quali associativo), non soltanto che costui venisse condannato per il delitto nella cui flagranza era stato colto ed arrestato, non soltanto che la sentenza di condanna divenisse irrevocabile, ma anche che l'imputato (indagato nel separato procedimento), scontata interamente interamente la pena, venisse scarcerato e restasse in libertà per oltre un anno (si da avere rischiato, l'organo dell'accusa una sottrazione del DE NC, cittadino argentino, alla esecuzione della nuova misura restrittiva);
senza contare che nella specie neppure può parlarsi di un artificiosamente perseguito "prolungamento "nel senso proprio della parola, dei termini della custodia cautelare applicata con la prima ordinanza, atteso che all'atto della nuova richiesta di provvedimento restrittivo la pena comminata per il delitto interessato dall'antecedente ordinanza custodiale era stata scontata a titolo definitivo, sicché la misura per prima adottata non era più giuridicamente esistente, sicché non poteva sussistere più alcuna questione di termini di durata della medesima.
Ma vi è di più, per ritenere la infondatezza del ricorso in esame. Il Tribunale di Palermo, giudice dell'appello cautelare - non pronunciatosi, avendo evidentemente ritenuto assorbente il rilievo della non applicabilità del disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, per la ragione sopra illustrata, in ordine alla desumibilità (esclusa dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento impugnato, ed affermata invece dall'appellante), all'atto della emissione dell'ordinanza cautelare dell'8 agosto 2002, degli elementi gravemente indizianti che sono stati posti a base della ordinanza emessa il 31 ottobre 2005 - ha affermato che, comunque, in relazione ad uno dei delitti contestati con il secondo provvedimento restrittivo, e precisamente a quello di cui agli artt. 110 e 56 c.p., art. 73, comma 1, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 (capo E della imputazione provvisoria) difettava, il requisito della anteriorità della sua commissione alla data di emissione della ordinanza dell'8 agosto 2002, in quanto esso era contestato come commesso tra il giugno e l'ottobre di quell'anno.
Il ricorrente sostiene, di
contro
- articolando il profilo di censura che è stato riportato in narrativa sub 3), che, se tale delitto (di tentato acquisto di una ingente quantità di sostanza stupefacente) è stato, infelicemente, contestato "indiscriminatamente nel capo e) a tutti gli imputati, dal giugno all'ottobre del 2002", tuttavia non si comprende a quale titolo il DE NC dovesse rispondere "di questo tentativo di reato per la condotta posta in essere dopo la data del suo arresto in flagranza, che è del 7 agosto 2002. Il contributo del DE NC, a prescindere dal problema relativo alla effettiva responsabilità, se vi è stato si è interrotto alla data del suo arresto del 7 agosto del 2002, pertanto se le trattative sono proseguite queste non sono addebitabili al ricorrente, tanto è vero che correttamente il reato associativo gli viene contestato sino al 6 agosto 2002, cioè un giorno prima del suo arresto in flagranza, e non gli viene addebitata la condotta illecita posta in essere dall'associazione dopo la data del suo arresto in flagranza. Non si comprenderebbe, pertanto, perché non gli si contesta l'associazione fino alla data di suo arresto, mentre gli viene contestato il reato di tentato acquisto per il reato di cui al capo e) per la condotta che altri avrebbero realizzato dopo il 7 agosto 2002. Per cui anche con riferimento a questo capo di imputazione è realizzato il presupposto della anteriorità della condotta illecita prima della emissione della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere". La censura è priva di pregio.
In primo luogo si deve, invero, rilevare che, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, il capo d'imputazione è il primo elemento cui fare riferimento per acquisire la conoscenza circa la data della commissione del fatto-reato ascritto, salvo che non emergano elementi di segno contrario in termini di evidenza, e sul punto il ricorrente si limita sostanzialmente ad affermare che egli, poiché era all'epoca ristretto in virtù della prima ordinanza, non avrebbe potuto commettere il fatto oggetto della seconda ordinanza, introducendo però in tal modo un assunto che non toglie validità alla censurata affermazione di "non antecedenza", posto che non contrasta ne' con la logica ne' con l'esperienza giudiziaria la eventualità che un soggetto, ancorché ristretto (e tanto più se agli arresti domiciliari), concorra in reato commesso da soggetti liberi;
e poiché sul punto nulla è dato sapere e nessun elemento concreto volto ad escludere una tale ipotesi viene offerto dal ricorrente, al di là del richiamo alla sua restrizione iniziata nell'agosto del 2002, non appare censurabile la suddetta affermazione di non anteriorità del fatto in questione, rispetto alla data di emissione della prima ordinanza restrittiva del giorno 8 agosto 2002, del reato di cui al capo E) della seconda ordinanza custodiale 31 Ottobre 2005, ascritto come reato tentato ex art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80 (T.U. sugli stupefacenti) al dal DE
NC in concorso con altri e come commesso nell'arco temporale giugno - ottobre 2002.
Comunque, anche ove si dovesse ritenere il DE NC impossibilitato a compiere atti idonei univocamente diretti alla commissione del delitto de quo successivamente alla avvenuta emissione (ed esecuzione), nei suoi confronti, della ordinanza custodiale dell'8 agosto 2002, successiva di un giorno alla data del suo arresto in flagranza del reato (consumato) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, egualmente il motivo di ricorso in esame, così come articolato, non condurrebbe a ravvisare il vizio dedotto, che parrebbe essere quello di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e tanto meno sarebbe ravvisabile quello di cui alla lettera b) della medesima norma, indicato anch'esso nella intestazione della parte contenente i motivi posti a sostegno del ricorso. Ciò in quanto - non potendosi in questa sede mettere o rimettere in discussione (come pure il ricorrente tenta, neppure troppo velatamente, di fare) la sussistenza di gravi indizi di responsabilità nei confronti del DI NC in ordine al di lui concorso nel delitto tentato de quo (ciò, invero, costituiva materia di riesame a norma dell'art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza 31 ottobre 2005 applicativa della custodia cautelare in carcere per il suddetto e per altri delitti, ma non può interessare l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza emessa il 19 ottobre 2006 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, reiettiva della richiesta di scarcerazione del predetto per decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 297 c.p.p., comma 3 e art. 303 c.p.p., comma 1, lettera a) - il suddetto concorso costituisce un punto fermo del subprocedimento de libertate in oggetto, sia che si collochi la relativa condotta del DE NC in una data antecedente quella del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti nel pregresso procedimento per l'altro delitto della stessa specie (in quella occasione, però, consumato), sia che detta condotta (esattamente, l'apporto concorsuale dato dal predetto indagato nella commissione di atti idonei ed univocamente diretti all'acquisto di una (altra) ingente quantità di sostanza stupefacente) debba collocarsi temporalmente, nonostante l'avvenuta restrizione del predetto, in un momento successivo. Infatti anche nella prima delle suddette ipotesi non si potrebbe negare - posto che i diversi soggetti concorrenti non avrebbero comunque commesso un ulteriore ed autonomo reato tentato, ontologicamente distinto, cioè, da quello che qui si discute, ma, come lo stesso ricorrente prospetta, avrebbero "proseguito", in quelle trattative di acquisto di sostanza stupefacente che il DE NC avrebbe già avviato (senza che, ovviamente, la sopravvenuta impossibilità di condurle ulteriormente, personalmente, seguita al suo arresto in data 7 agosto 2002 possa dar luogo alla esimente della desistenza volontaria di cui all'art. 56 c.p., comma 3) - la evidente incidenza del suddetto apporto concorsuale del DE NC a quel tentativo protratto da altri soggetti sulla collocazione temporale del delitto tentato anche nei confronti del predetto, dal momento che, così come ove il reato in questione fosse stato consumato, e lo fosse stato in data successiva all'arresto del DE NC (ed all'esecuzione della prima misura custodiale nei suoi confronti), questi avrebbe risposto del reato stesso come consumato in una data successiva a quella del suo arresto, altrettanto vale in relazione alla fattispecie concreta in esame, caratterizzata dal fatto che il delitto, rimasto allo stadio di tentativo, contestato come commesso tra il giugno e l'ottobre del 2002 e quindi, per quanto qui rileva, in un arco temporale che va oltre la data di emissione dell'ordinanza di custodia in carcere 8 agosto 2002.
Non ha, poi, alcun rilievo - ai fini che qui interessano - la circostanza, sottolineata in ricorso, che la partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione per delinquere prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 sia stata contestata nella imputazione provvisoria con riferimento alla data finale del 6 agosto 2002 (delimitazione temporale intuibilmente ascrivibile alla tesi, la cui giuridica correttezza non è consentito esaminare in questa sede trattandosi di questione non devoluta con il ricorso, secondo la quale la partecipazione al reato associativo de quo verrebbe automaticamente meno in conseguenza dell'arresto del partecipe), atteso che altro è l'accordo permanente tra gli associati per la commissione di una serie di delitti in tema di sostanze stupefacenti, tipico del delitto di cui al citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ed altro il concorso nel reato ex art. 73. Si deve, alla luce di quanto sopra osservato, affermare che non censurabilmente è stata esclusa dal Tribunale, giudice dell'appello de libertate, sulla base del tenore della contestazione in punto collocazione temporale del delitto de quo (rientrante, in relazione al titolo, nel novero di quelli legittimanti l'adozione di misura coercitiva a norma dell'art.280 c.p.p., comma 1) la sussistenza di una comprovata anteriorità
(richiesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3) del fatto di concorso nel reato tentato ascritto all'odierno ricorrente sub capo E) della ordinanza emessa il 31 ottobre 2005, oggetto della richiesta di retrodatazione, rispetto alla data di emissione della prima ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di DE NC AR Clemen. Per le ragioni sin qui illustrate il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 29 novembre 2006 dal Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'appello ex art. 310 c.p.p. deve essere rigettato, con condanna del ricorrente DE NC al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Poiché risulta che il predetto DE NC è tuttora sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, la Cancelleria di questa Corte provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008