Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2016, n. 10515
CASS
Sentenza 27 ottobre 2016

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Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, cosicchè fino a che tale irreversibilità non si verifica, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non costituiscono "post factum" non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2016, n. 10515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10515
    Data del deposito : 27 ottobre 2016

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