Sentenza 27 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, cosicchè fino a che tale irreversibilità non si verifica, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non costituiscono "post factum" non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2016, n. 10515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10515 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2016 |
Testo completo
10515-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Аск Domenico Carcano Presidente - Sent. n. sez. 2332 Angelo Matteo Socci CC 27/10/2016 Chiara Graziosi R.G.N. 15255/2016 Aldo Aceto -Relatore - Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SO ID, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 16/03/2016 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Luigi Iannettone. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. ID SO ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 16/03/2016 del Tribunale di Napoli che, accogliendo l'appello cautelare del Pub- blico Ministero, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 452-bis, cod. pen. e al fine di evitarne la reiterazione, ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale degli arresti domiciliari. Si contesta al SO, nella sua qualità di legale rappresentante della socie- tà Distillerie Campane S.r.l.>>, di aver cagionato la compromissione ed il de- terioramento significativo e misurabile delle acque del Canale Cantarone (capo A) e di quelle del Canale Agnena (capo B). In particolare, secondo la rubrica provvisoria, per mezzo di una condotta interrata a servizio dell'impianto di captazione di acque di prima pioggia e bypas- sando l'impianto di depurazione esistente, scaricava abusivamente nel canale Cantarone - affluente del canale Agnena reflui non depurati (nella specie li- - quami di colore marrone-rossastro provenienti dalla condotta di distillazione del- l'impianto destinata a contenere i residui della cosiddetta "borlanda", cioè del prodotto finale della distillazione del melasso) con elevatissimo carico organico il superamento dei limiti previsti dalla tabella tre dell'allegato cinque alla parte ter- za del d.lgs. n. 152 del 2006, relativamente ai parametri Ph, colore, COD, BOD5, solidi sospesi e con la presenza di aldeidi alcoli, chetoni esteri di basso peso mo- lecolare (con presenza di composti a quattro o cinque atomi di carbonio oltre al- l'etanolo che risulta preponderante), con ciò cagionando una compromissione ed un deterioramento significativo e misurabile della quale del Canale Cantarone>> (capo A); cagionava altresì la compromissione ed il deterioramento significa- tivo e misurabile dell'acqua del Canale Agnena nel quale confluivano le acque del Canale Cantarone>> (capo B). Questi i fatti e le considerazioni che il Tribunale indica a sostegno della deci- sione: a)le indagini erano state avviate a seguito di numerose segnalazioni presen- tate ai CC di ZZ dagli abitanti del Borgo Appio che, dal luglio 2015, de- nunciavano gli odori acri e nauseabondi provenienti dal canale Agnena che co- steggia il Borgo;
b)il 03/07/2015 il Presidente dell'Associazione Italiana Libera Pesca aveva segnalato nel canale Agnena un flusso periodico di acque con caratteristiche or- ganolettiche che facevano ritenere sversamenti di natura pericolosa, nonché la moria di fauna ittica e venatoria;
c) un primo prelievo del 25/09/2015 aveva evidenziato la presenza, nel ca- nale Agnena, di batteri fecali, tensioattivi, COD e BOD5, in quantità decisamente superiori ai limiti di legge e un'eccessiva concentrazione di solfiti, sostanze ricon- ducibili alla lavorazione di sostanze alcoliche;
d)il 29/12/2015 era stato effettuato un sopralluogo all'esito del quale si era accertato che l'acqua del canale Agnena aveva un colore rossastro ed un odore acre, caratteristiche riscontrate anche a monte di ZZ (attraversato dal canale), fino al punto di confluenza nel canale Agnena del canale Cantarone;
a monte di tale punto l'acqua del canale Agnena era limpida, sicché, proseguendo lungo il corso del canale Cantarone, si era notato lo stesso colore rossastro sia 2 го nel tratto che costeggia l'azienda zootecnica Jemma>>, sia più a monte, nel tratto in cui il canale Cantarone attraversa il Comune di Pastorano, ove era stata riscontrata la presenza di tre complessi industriali, due dei quali dismessi, il terzo (Distillerie Campane S.r.l.>>) funzionante;
e) in quella occasione furono prelevati quattro campioni di acqua: uno dal canale Agnena, all'altezza del Borgo Appio;
il secondo nel punto di confluenza del canale Cantarone nel canale Agnena;
il terzo in un punto compreso tra l'azienda Jemma>> e la distilleria più a monte;
il quarto da un tubo di scarico affioran- te tra la vegetazione proveniente dal suolo sottostante le mura di recinzione del- la Distillerie Campane S.r.l.>>; f)le analisi avevano evidenziato la presenza di composti organici (etanolo, butadianolo e propanolo) ed elevatissime concentrazioni di COD e BOD5, ricon- ducibili ad un'attività di distillazione di alcol;
g)il 05/01/2016 era stato effettuato un ulteriore sopralluogo dal quale era risultato che le acque del canale Agnena si trovavano nelle stesse condizioni di prima e che quelle del canale Cantarone a monte della distilleria erano limpide;
dal tubo esistente nei pressi dello stabilimento sgorgava acqua rossastra e ma- leodorante, con forte odore alcolico;
h)all'interno dello stabilimento era in corso uno scarico diretto tramite con- dotta interrata proveniente dall'impianto di captazione di acque di prima pioggia in cui confluiva una sostanza di colore marrone-rossastro proveniente dalla co- lonna di distillazione dell'impianto; i)tale sostanza, tramite dei pozzetti di raccolta presenti ai piedi dell'impianto di distillazione, accedeva direttamente allo scarico bypassando l'impianto di de- purazione presente;
j)la sostanza in questione fuoriusciva a causa di una valvola non chiusa er- meticamente presente sulla colonna di distillazione destinata alla raccolta del va- pore proveniente dal processo di distillazione dalla condotta destinata a contene- re i residui della "borlanda" (prodotto finale della distillazione del melasso); k)in una vasca di raccolta delle acque del piazzale era presente acqua di co- lore rossastro ed odore acre;
I)l'impianto di depurazione non era collegato alle acque provenienti dal piaz- zale contenenti la "borlanda"; m)la "borlanda" prodotta dall'impianto era stoccata in un silos pieno a metà; n)l'impianto era in fermo produzione anche se era in pressione mediante l'insufflaggio di acqua al fine di mantenere la piena funzionalità delle varie com- ponenti dell'impianto stesso e non permettere ai residui di lavorazione di seccarsi all'interno dei condotti;
o)l'autorizzazione allo scarico era scaduta il 24 maggio 2011 ed era in corso di rinnovo;
3 p)l'ultimo FIR risaliva al 22 ottobre 2014; q)l'analisi dei campioni di acqua presente nel tubo che conduceva al canale Cantarone aveva evidenziato la presenza di COD pari a 52 volte il limite di legge e di BOD5 pari a 120 volte il limite di legge;
r)le esalazioni del canale Agnena avevano provocato disturbi fisici a cinque abitanti del Borgo Appio, la moria della fauna ittica e venatoria e costretto il Sin- daco a vietare l'utilizzo delle acque ai fini irrigui cui erano destinate. Secondo il Tribunale, inoltre, le modalità con cui lo sversamento abusivo ve- niva effettuato (attraverso un tubo parzialmente interrato che convogliava le ac- que provenienti dal dilavamento dei tubi di depurazione che, bypassando la va- sca di depurazione, sversava direttamente nel canale) riconducono il fatto ad una decisione imprenditoriale che esclude la condotta arbitraria e spontanea dei lavo- ratori dipendenti. Di qui la decisione di applicare la misura cautelare in considerazione del fat- to che, benché l'impianto fosse stato sequestrato, il SO avrebbe potuto de- linquere in altri contesti imprenditoriali considerati i suoi precedenti penali e la conseguente attitudine al delitto.
1.1.Con il primo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 125 e 273, cod. proc. pen., nonché vizio di travisamento del fatto, assenza di gravità indiziaria e mani- festa illogicità della motivazione. Deduce, a tal fine, che: - la prova del delitto si fonda sostanzialmente su tre controlli, sporadici, non continuativi e non uniformi negli esiti, rispettivamente del 25/09/2015, 29/12/2015, 05/01/2016; solo il 05/01/2016, sarebbe stato scoperto un tubo che del tutto legittimamente recapitava nel canale le acque di raffreddamento dei condensatori dell'impianto di distillazione;
-il delitto contestato è di danno e non di pericolo per cui ai fini della sua sussistenza non è sufficiente il mero superamento dei limiti tabellari, essendo necessaria una compromissione effettiva delle acque (certamente non evincibi- le da tre soli prelievi effettuati in tempi diversi e in punti distanti tra loro); -premessa l'analisi degli elementi costitutivi del reato (per la cui interpreta- zione sostiene che occorre rifarsi alle definizione di "danno ambientale" di cui all'art. 300, d.lgs. n. 152 del 2006 e di cui alla direttiva 2004/35/CE), avuto in ogni caso riguardo alla necessità che, ai fini della sua integrazione, devono es- sere attinte porzioni estese e significative del solo e del sottosuolo, il provve- dimento del Sindaco ha riguardato solo le acque del Canale Agnena nel quale confluivano anche altri canali, oggetto, a loro volta, di scarichi inquinanti;
non v'è prova, infatti, che l'inquinamento (di natura soprattutto fecale) sia attribuibile alla attività della distilleria, non essendone certa la reale fonte;
4 - non si conoscono nemmeno i parametri vitali delle acque o l'inquinamento precedentemente esistenti, a maggior ragione le cause;
- non si dà, insomma, alterazione delle acque se non v'è prova che in prece- denza tali alterazioni non sussistevano, né tale prova può essere tratta dalle sole dichiarazioni testimoniali degli abitanti dei luoghi interessati;
occorrono analisi specifiche che nel caso in esame non hanno supportato nemmeno la de- cisione del Sindaco di vietare l'acqua a fini irrigui;
- l'accertamento "de visu" di colori e odori non può fornire alcuna certezza sulla sussistenza stessa dell'inquinamento, tanto più che la moria della fauna è solo dedotta ma non provata e non se ne conoscono comunque le cause;
-· diversamente da quanto sostiene il Tribunale, il superamento (nemmeno tanto significativo) delle soglie è stato verificato a carico della distilleria una sola volta;
in precedenza alcun accertamento o analisi a valle dello scarico è mai stato effettuato;
gli altri valori, infatti, riguardano altri punti di prelievo, molto distanti dalla distilleria;
di qui il travisamento;
- non è sufficiente, ai fini del reato ipotizzato, l'integrazione della contrav- venzione di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006 (reato di pericolo), è neces- sario un "quid pluris" costituito dell'evento di danno che nel caso di specie non sussiste (e comunque ne manca la prova); - l'inquinamento, inoltre, è stato accertato proprio nel canale Agnena, a valle della discarica CO.GE.RI., di qui la sua natura tipicamente biologica;
- il mancato accertamento di uno scarico illecito da parte delle aziende zoo- tecniche EM e NN non esclude che lo sversamento possa essere avvenu- to in tempi diversi e non necessariamente in occasione dei monitoraggi, non spiegandosi altrimenti l'inquinamento biologico da carcasse di animali e fecale;
- i dati, insomma, evidenziano la natura organica delle sostanze inquinanti, scientificamente non riconducibili all'attività di distilleria (o comunque soltanto ad essa); - l'affermazione della propria responsabilità è meramente assertiva perché esclude altri fattori causali ed è in contrasto con la natura accidentale dello sversamento, dovuto al cattivo funzionamento di alcune valvole e alla non per- fetta chiusura del pozzetto fiscale, accertata al momento del sopralluogo;
- il tubo, inoltre, non è abusivo, ma autorizzato e nessun "bypass" è stato posto in essere per sversare le acque direttamente nel canale;
- manca del tutto la prova che l'inquinamento fosse conseguenza voluta di una condotta posta in essere direttamente dal legale rappresentante dell'im- presa.
1.2.Con il secondo motivo, lamentando l'assenza di esigenze cautelari con- crete ed attuali e l'inadeguatezza e la sproporzionalità della custodia cautelare in carcere (rectius: arresti domiciliari), eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 125, 274 e 275, cod. proc. pen., e vizio di motivazione manifestamente illogica in punto di esigenze cautela- ri, ritenute sussistenti, pur in presenza di un sequestro, sulla generica ed apodit- ticca considerazione che egli ben potrebbe delinquere in altri contesti imprendi- toriali, contesti della cui esistenza non v'è traccia alcuna. Nessuna spiegazione, inoltre, viene fornita in ordine alla inidoneità di qualsiasi altra misura a far fronte alle (dedotte) esigenze cautelari.
2.Il 31/08/2016 il SO ha depositato nuovi motivi di ricorso con i quali ha eccepito, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e d), cod. proc. pen., l'assenza del pe- ricolo concreto ed attuale di reiterazione del reato e la manifesta illogicità della relativa motivazione. Richiamati gli argomenti sviluppati in sede di ricorso originario circa la natu- ra congetturale ed astratta del ragionamento seguito dal Tribunale in tema di esigenze cautelari e la giurisprudenza di questa Corte sul punto, allega - a so- stegno della mancanza di attualità del pericolo e della natura non dolosa degli sversamenti che, con decreto del 01/08/2016, il PM ha ordinato il dissequestro dell'impianto in considerazione del fatto che il 15/07/2016 era stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale e che dal momento dell'esecuzione del seque- stro non erano state segnalate violazioni della normativa ambientale. Il che pro- va, deduce il ricorrente, la natura non volontaria dell'ipotizzato inquinamento es- sendo stati effettuati tutti gli interventi volti a eliminare il rischio di sversamenti accidentali. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' fondato il secondo motivo di ricorso, non lo è il primo.
4.In ordine ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 452-bis, cod. pen., la difesa del ricorrente si sviluppa lungo le seguenti direttrici: a) l'in- sussistenza materiale del reato;
b) in ogni caso la sua non univoca attribuzione alla Distilleria;
c) il possibile profilo colposo della condotta.
5.Con riguardo alla materiale sussistenza del reato, questa Corte si è recen- temente pronunciata in tema di inquinamento ambientale, affermando, con sen- tenza Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, principi che è opportuno ri- chiamare (e ribadire) anche in questa sede:
5.1.la condotta "abusiva" idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte auto- rizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o co- munque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella po- sta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale ovvero di prescrizioni amministrative (Rv. - 268060);
5.2.i concetti di "compromissione" e "deterioramento" consistono in un'alte- razione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice am- bientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterio- ramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi. (Rv. 268059);
5.3.al riguardo, escluso, in particolare, ogni accostamento alle corrisponden- ti definizioni di "inquinamento ambientale" e di "deterioramento significativo e misurabile" fornite dal d.lgs. n. 152 del 2006 ad uso e consumo esclusivo delle norme in detto Testo Unico contenute, la sentenza ha spiegato che l'indica- zione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento [tra di essi] - autonomamente considerati dal legislatore, in alter- nativa tra loro poiché indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli ef- fetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratteriz- zata, nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un de- cadimento di stato o di qualità di questi ultimi. Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen.>>;
5.4.deterioramento e compromissione sono concetti diversi dalla "distruzio- ne", non equivalgono, in ultima analisi, a una condizione di "tendenziale irri- mediabilità" che (...) la norma non prevede>>;
5.5.quanto alla natura "significativa" e "misurabile" che qualifica il deterio- ramento ovvero la compromissione, la sentenza ha ulteriormente precisato che, ferma la loro funzione selettiva di condotte di maggior rilievo, il termine "si- gnificativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabi- le. L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo as- soluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessa- 7 riamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale si- tuazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile. Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefis- sati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi au- tomaticamente derivare dal mero superamento dei limiti>>.
5.6.Il reato in questione è senza alcun dubbio un reato di danno, causal- mente orientato.
5.7.Pur se non irreversibile, il deterioramento o la compromissione evocano l'idea di un risultato raggiunto, di una condotta che ha prodotto il suo effetto dannoso. Sotto questo profilo, il deterioramento e la compromissione (quest'ul- tima intesa come il rendere una cosa, in tutto o in parte, inservibile) costituisco- no per il legislatore penale evento tipico del delitto di danneggiamento e, in quanto tale, l'idea del "danno" (ancorché non irreversibile) è a loro connaturale.
5.8.Il deterioramento, in particolare, è configurabile quando la cosa che ne costituisce l'oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ri- pristino, una attività non agevole (Sez. 2, n. 20930 del 22/02/2012, Di Leo, Rv. 252823) ovvero quando la condotta produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzial- mente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio del- l'essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220).
5.9.Non a caso la giurisprudenza di questa Corte, maturata sin da epoca an- tecedente alla legge n. 319 del 1976 (cd. legge "Merli" che, per prima, introdus- se una disciplina organica e penalmente sanzionata in materia di scarichi di ac- que reflue), aveva già ampiamente attinto al reato di cui all'art. 635, cod. pen., per attrarre alla sua fattispecie quei casi in cui un corso d'acqua fosse durevol- mente deteriorato in modo da ridurne l'utilizzazione in conformità alla sua desti- nazione (così Sez. 2, n. 12383 del 28/04/1975, Fratini, Rv. 131583, in un caso di scarichi industriali apportatori di intorbidamento delle acque del fiume Arno, di distruzione di microrganismi, quali microflora e microfauna, plancton animale e vegetale, di alterazione morfologica e termica e di fenomeni analoghi;
nello stes- so senso Sez. 2, n. 5802 del 15/11/1979, Frigerio, Rv. 145222 in un caso di in- quinamento del fiume Lambro;
Sez. 6, n. 8465 del 21/06/1985, Puccini, in ipote- si di inquinamento del fiume Arno determinato dalla disattivazione del depurato- re;
di rilievo il principio affermato da Sez. 2, n. 7201 del 16/01/1984, Corsini, Rv. 165490, secondo cui l'art. 26 della legge 10 maggio 1976 n. 319 aveva 8 abrogato soltanto le norme che puniscono l'inquinamento collegabile direttamen- te o indirettamente agli scarichi ma detta abrogazione non si estendeva alle norme che puniscono il danneggiamento che, pur tutelando anche le acque dal- l'inquinamento, hanno una diversa e più ampia oggettività giuridica). Sulla scia di tale indirizzo giurisprudenziale, più recentemente, Sez. 4, n. 9343 del 21/10/2010, Valentini, Rv. 249808, in un caso di illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume che ne aveva cagionato il deterioramento rendendolo per lungo tempo inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli ani- mali, ha ribadito che si ha deterioramento>>, che integra il reato di danneg- giamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo tem- poraneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione del- la fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione av- venga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo (cfr. altresì, Sez. 3, n. 15460 del 10/02/2016, Inge- gneri, Rv. 267823 che, sul principio per il quale ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento mediante deterioramento è necessario che la capacità della cosa di soddisfare i bisogni umani o l'idoneità della stessa di rispettare la sua naturale destinazione risulti ridotta, con compromissione della relativa fun- zionalità, ha ritenuto integrato il reato a seguito dell'intorbidamento delle acque e dell'alterazione delle correnti marine determinato dallo sversamento di sabbia, quale conseguenza della realizzazione di un'isola artificiale).
5.10.La compromissione, termine, come visto, indifferentemente utilizzato nel linguaggio giuridico per descrivere un modo di essere o di manifestarsi del deterioramento stesso, coglie del danno non la sua maggiore o minore gravità bensì l'aspetto funzionale perché evoca un concetto di relazione tra l'uomo e i bisogni o gli interessi che la cosa deve soddisfare;
deterioramento e compromis- sione sono le due facce della stessa medaglia, sicché è evidente che l'endiadi uti- lizzata dal legislatore intende coprire ogni possibile forma di "danneggiamento" - strutturale ovvero funzionale - delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo.
5.11.La ridotta utilizzazione del corso d'acqua in conformità alla sua destina- zione quale conseguenza della condotta è perciò già sufficiente a integrare il "danno" che la minaccia della sanzione penale intende prevenire.
5.12.Il fatto che, ai fini del reato di "inquinamento ambientale" non è richie- sta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irrever- sibilità non si verifica anche le condotte poste in essere successivamente all'ini- ziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non pu- nibile (nel senso che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un post factum penalmente ir- rilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneg- giamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione>>, Sez. 4, n. 9343 del 2010, cit.).
5.13.E' dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o com- portano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati.
5.14.Il Tribunale del riesame, nella ricognizione dei gravi indizi di reato, non si è attestato sul solo superamento dei valori tabellari (pur rilevanti) ma ha de- scritto una situazione ambientale ben più ampia e gravemente deteriorata che ha ridotto due corsi d'acqua alla asfissia, al punto da esserne pregiudicato l'utilizzo a fini irrigui, ha determinato la moria di fauna ittica e venatoria e ha inciso nega- tivamente sullo stato di salute di alcuni abitanti dei borghi attraversati da uno di essi.
5.15. L'obiezione difensiva che ai fini della sussistenza del reato devono es- sere attinte porzioni estese e significative del suolo e del sottosuolo, oltre ad astrarre dal fatto storico così come accertato (dal quale risulta che, come detto, sono stati interessati ben due corsi d'acqua), non considera che per il reato in questione solo per il suolo ed il sottosuolo è necessario che ne siano compro- messe o deteriorate "porzioni estese o significative"; per le acque e per l'aria tale requisito non è richiesto.
5.16.La natura "abusiva" della condotta, inoltre, non può essere limitata ai soli casi in cui la causa dell'inquinamento costituisca fatto di per sé già penal- mente sanzionato, con esclusione pertanto di tutti gli altri casi in cui sia sanzio- nato a [...] amministrativo o anche solo vietato o comunque posto in essere in contrasto con le norme e le prescrizioni che disciplinano la singola attività "cau- sante".
5.17.Quel che conta, in ultima analisi, è la sussistenza del nesso causale tra tali violazioni (qualunque esse siano), che rendono tipica la "causa", e l'evento (sulla "abusività", quale predicato tipizzante della condotta, oltre la sentenza Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, sopra citata, utili indicazioni possono trarsi da- gli approdi di questa Corte in materia di traffico illecito di rifiuti, allorquando si è affermato che per attività "abusiva" si deve intendere quella effettuata o senza le autorizzazioni necessarie, ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute, o vio- lando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, ad esempio, la con- dotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitati- vo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Au- torità amministrativa;
in questo senso, Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 40828 del 06/10/2005, Fradella, Rv. 232350). 10 6. Fatte queste premesse, appare evidente, dal contenuto della ordinanza impugnata, come sopra riassunto, la oggettiva sussistenza, quantomeno al livello di gravità indiziaria richiesto ai fini della legittimità del provvedimento impugna- to, della fattispecie di reato ipotizzata.
6.1.Conviene riepilogare per maggior chiarezza gli elementi che, nel loro in- sieme, la concretizzano: a) la moria della fauna ittica e venatoria;
b) la sospen- sione dell'utilizzo dell'acqua a fini irrigui (evento, come detto, di per sé sufficien- te a integrare il reato); c) i valori alterati di COD e BOD5 e la presenza di solfiti in concentrazioni elevatissime e di altri composti organici;
d) la estensione del fenomeno (che, pur non costituendo requisito essenziale nel caso di specie, ha comunque riguardato due corsi d'acqua); e) gli odori acri e nauseabondi che ap- pestavano le popolazioni lungo il corso Agnena;
f) la natura abusiva degli scari- chi della distilleria.
7.Le ulteriori eccezioni, che riguardano la sussistenza del reato e la sua ri- conducibilità alla distilleria e la natura eventualmente colposa della condotta, ri- guardano il vizio di motivazione e sono infondate.
7.1. Ricorda, a tal fine, questa Corte che: a) l'indagine di legittimità sul di- scorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sinda- cato demandato alla Corte di cassazione essere limitato-per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adot- tata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convinci- mento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimen- to impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale 11 crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) il tra- visamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valuta- zione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura deci- siva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
7.2.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto diret- tamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processua- le che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il con- tenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.
7.3.Orbene, non esiste alcuna frattura logica manifesta tra i fatti esposti dal Tribunale e le conclusioni che ne sono state tratte in termini di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del ricorrente. La motivazione dell'ordinanza impu- gnata si sottrae, sul punto, alle censure di manifesta illogicità e contraddittorietà che le muove il ricorrente il quale, per vero, propone una diversa lettura del me- desimo compendio indiziario basata, tra l'altro, su argomenti e dati fattuali dei quali viene data per presupposta la corrispondenza al vero e che, sotto l'eccepito (ed inesistente) vizio di travisamento, vengono proposti a questa Corte per sot- toporre una possibile spiegazione alternativa della causa dell'inquinamento. Ope- razione, come detto, non ammessa in questa sede e che si scontra, sul piano lo- gico, con la insuperabile constatazione che a monte della Distilleria le acque era- no chiare, che prima della confluenza con il canale Cantarone le acque del canale Agnena erano limpide, che le sostanze presenti in entrambi i canali sono ricon- ducibili alla lavorazione di sostanze alcoliche, che era stato accertato lo scarico diretto nel canale Cantarone di sostanze rossastre e maleodoranti provenienti dalla distilleria (lo stesso colore marrone-rossastro assunto da entrambi i canali).
7.4.Alla tesi difensiva della possibile (e astratta) spiegazione alternativa del- l'evento, il Tribunale oppone il dato concreto dell'esperienza sensibile, logicamen- te inconfutabile nella sua valenza accusatoria. Pur non essendo possibili trasla- 12 zioni in questa sede cautelare di principi elaborati da questa Corte in tema di "ragionevole dubbio", resta comunque valida la considerazione (più logica che giuridica) che le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, non possono essere prese in considerazione dal giudice quando siano prive di qualsiasi con- creto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così, da ultimo, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941).
7.5.L'intera linea difensiva del ricorrente incorre proprio in questa errata im- postazione di metodo perché pretende che il giudizio, in ordine alle cause dell'in- quinamento e alla sua responsabilità, si fondi non sul dato reale, bensì su quello astratto ed ipotetico fondato, a sua volta, sulla apodittica confutazione delle in- formazioni acquisibili dagli indizi raccolti ovvero sulla loro ingiustificata svaluta- zione.
7.6.Tali dati, invece, valutati unitamente alle modalità dello scarico (la predi- sposizione di uno scarico diretto ed abusivo nel fiume) e alla durata del fenome- no, rendono non manifestamente illogica la conclusione circa la natura dolosa e non colposa della condotta.
7.7.Non sono ovviamente valutabili in questa sede le ulteriori produzioni do- cumentali volte a sostenere il contrario.
8.E' invece fondato il secondo motivo.
8.1. La affermazione che il ricorrente, pur essendo stato l'impianto sottopo- sta a sequestro, ben potrebbe delinquere in altri contesti imprenditoriali>> è del tutto generica e non soddisfa il requisito della necessaria attualità del perico- lo di recidiva.
8.2.Secondo l'indirizzo precedente le modifiche introdotte all'art. 292, cod. proc. pen., dall'art. 9, comma 1, legge 8 agosto 1995, n. 332, il requisito della "concretezza" del pericolo specifico di commissione di ulteriori reati della stessa specie non si identificava con quello della "attualità" del pericolo stesso, derivan- te, cioè, dall'esistenza di occasioni per la commissione di nuovi reati: "concretez- za" del pericolo non equivaleva (e non equivale) alla sua "attualità". Il pericolo di ricaduta nel reato poteva ritenersi concreto (e dunque sussistente) ipotizzando che la persona sottoposta alle indagini o imputata, verificandosene l'occasione, avrebbe commesso i delitti contemplati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4534 del 05/11/1992, Rv. 192651).
8.3. Tale indirizzo è rimasto fermo anche in epoca successiva alla legge n. 332 del 1995 (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227; Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009, Palluc- chini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857). 13 8.4.Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la modifica dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., abbia inteso attribuire al concetto di "attualità" il significato che gli è stato stato sin qui attribuito da questa Corte, anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici.
8.5.Ne consegue che per ritenere "attuale" il pericolo "concreto" di reitera- zione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato gra- do di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certez- za o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: "se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la perso- na sottoposta alle indagini reitererà il delitto", ma dovrà seguire la diversa, se- guente impostazione: "siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con eleva- to grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a de- linquere" (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265653; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, Lori, Rv. 266481; Sez. 2, n. 9908 del 03/03/2016, Foti, Rv. 267570; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091; si veda altresì quanto affermato, in motivazione, da Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, secondo cui concretezza ed attualità del pericolo costituiscono attributi distinti, legati l'uno, la concretezza, alla capacità a delinquere del reo, l'altro, l'attualità, alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desu- mibile dai medesimi indici rivelatori - specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato deve essere autonomamente e separata- mente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa).
8.6. Non va dimenticato, del resto, che la privazione della libertà personale in assenza e prima di una condanna che faccia irrevocabilmente cadere la presun- zione di innocenza sancita dall'art. 27, comma 2, Cost., costituisce un'eccezione che, comprimendo un diritto inviolabile della persona (art. 13, Cost,) e pregiudi- cando la stessa finalità tendenzialmente rieducativa della pena (del tutto estra- nea alle misure cautelari restrittive), può essere consentita solo in casi di effetti- va necessità contenitiva di cui il requisito della attualità costituisce espressione.
8.7.Tali criteri devono orientare il giudice anche nella scelta della misura da adottare nel caso concreto, in base ai principi di effettiva necessità, proporziona- lità ed adeguatezza della misura cautelare che costituiscono altrettante declina- zioni dei principi sopra esposti.
8.8.Orbene, come detto, il Tribunale non spiega, al di là di un generico ri- chiamo ad indici rivelatori della concretezza del pericolo di recidiva (e dunque 14 della capacità a delinquere del ricorrente), in quali specifici contesti tale attitudi- ne al delitto potrebbe manifestarsi, né le ragioni della adeguatezza della misura cautelare adottata rispetto ad esigenze così genericamente indicate (a fronte, peraltro, di un sequestro dell'impianto che ha sottratto al dominio del ricorrente la causa dell'evento).
8.9.Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribuna- le di Napoli per nuovo esame sul punto. In detta sede potranno essere utilmente valutate le produzioni del ricorrente che documentano circostanze successive alla decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, Sezione rie- same, per nuova deliberazione. Così deciso il 27/10/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Domenico Carcano Aldo Aceto Vedo IC DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 MAR 2017 15