Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2016, n. 15460
CASS
Sentenza 10 febbraio 2016

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il mare territoriale, non rientrando tra le aree indicate dall'art. 142, che cataloga i beni paesaggistici considerati tali "ope legis" (art. 134, comma primo, lett. b D.Lgs. n. 42 del 2004), è bene paesaggistico, agli effetti della legge penale, solo se individuato ai sensi dell'art. 136 e sottoposto a tutela dei piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156 dello stesso decreto.

In tema di reati paesaggistici, in presenza di richiesta di valutazione di impatto ambientale, il bene paesaggistico non deve essere individuato nel solo oggetto materiale del reato, e cioè in quello su cui cade l'attività fisica del reo, ma in qualunque bene paesaggistico che, in via diretta o indiretta, può subire pregiudizio dall'esecuzione di lavori non autorizzati, con la conseguenza che l'eventuale loro esecuzione, in assenza di rilascio dell'autorizzazione dalle autorità competenti, integra il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (Fattispecie relativa all'esecuzione non autorizzata di un'isola artificiale che, per le sue dimensioni e la delicatezza della zona interessata, aveva posto in pericolo e danneggiato circostanti aree demaniali o aree soggette a speciale protezione).

In tema di danneggiamento - poiché il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, prevede a carico dell'imputato obblighi accessori e sanzioni per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione - l'assoluzione con la formula perché "il fatto non costituisce reato" è più favorevole di quella "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato", per cui, assolto in primo grado l'imputato con la prima formula, il giudice dell'appello, intervenuta nelle more la depenalizzazione degli illeciti e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può pronunciare proscioglimento mediante adozione della seconda, altrimenti violando il divieto di "reformatio in peius".

In tema di danneggiamento, sussiste continuità normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. - quanto al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità - e la nuova formulazione dell'art. 635 cod. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, lett. i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto, immutati gli altri elementi del fatto tipico, detta circostanza aggravante, pur costituendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale formulazione della norma.

Ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento mediante deterioramento è necessario che la capacità della cosa di soddisfare i bisogni umani o l'idoneità della stessa di rispettare la sua naturale destinazione risulti ridotta, con compromissione della relativa funzionalità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato a seguito dell'intorbidamento delle acque e dell'alterazione delle correnti marine determinato dallo sversamento di sabbia, quale conseguenza della realizzazione di un'isola artificiale).

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  • 1Art. 635 - Danneggiamento (1)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2016, n. 15460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15460
Data del deposito : 10 febbraio 2016

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