Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2012, n. 20930
CASS
Sentenza 22 febbraio 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di danneggiamento mediante deterioramento è configurabile soltanto quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole. (Fattispecie nella quale è stata esclusa tale condizione con riguardo all'ingombro del pavimento di un esercizio commerciale con alcune scatole chiuse di cibo per animali, agevolmente rimuovibili).

Commentario1

  • 1Art. 635 c.p. Danneggiamento
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    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2012, n. 20930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20930
Data del deposito : 22 febbraio 2012

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