Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
Il reato di danneggiamento mediante deterioramento è configurabile soltanto quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole. (Fattispecie nella quale è stata esclusa tale condizione con riguardo all'ingombro del pavimento di un esercizio commerciale con alcune scatole chiuse di cibo per animali, agevolmente rimuovibili).
Commentario • 1
- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2012, n. 20930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20930 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 22/02/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1067
Dott. CHINDEMI IC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 48276/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- Di EO FA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 1698 emessa in data 3 ottobre 2011 da Giudice di pace di Roma;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. D'ARRIGO Cosimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di danneggiamento ed il rigetto nel resto;
sentito l'avv. Di Loreto Anna, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 ottobre 2011 il Giudice di pace di Roma ha condannato FA Di EO per i reati di cui agli artt. 594, 612 e 635 cod. pen. commessi in danno di IC TA. Contro tale provvedimento l'imputata propone ricorso per l'annullamento, allegando due motivi.
In primo luogo, denuncia in vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui fonda l'affermazione della sua colpevolezza unicamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, in assenza di adeguati riscontri. Sottolinea, in particolare, che non varrebbe quale riscontro alla versione dei fatti sostenuta dal TA la deposizione del teste ET, il quale ha dichiarato di non ricordare proprio nulla dei fatti di causa;
e che le stesse dichiarazioni del TA appaiono incerte e contraddittorie, specie in relazione all'elemento del danneggiamento del registratore di cassa.
Con il secondo motivo, la Di EO deduce la falsa applicazione della legge penale, consistita nell'aver ritenuto sufficiente ad integrare il reato di danneggiamento la condotta descritta nel capo di imputazione, ossia il fatto di gettare "per terra scatole e confezioni di alimenti per cani".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al secondo motivo, e deve essere accolto nei termini che seguono.
2. In tema di attendibilità delle persone offese, la giurisprudenza di questa Corte distingue a seconda che vi sia stata o meno la costituzione di parte civile.
Nell'ipotesi negativa è senz'altro pacifico che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni.
Nell'eventualità opposta in cui vi sia stata la costituzione di parte civile, con la conseguenza che la persona offesa diviene perciò portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e ciò può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (ex plurimis Sez. 1, 24/6/2010, n. 29372 Rv. 248016; Sez. 6, 3/6/2004 n. 33162 Rv. 229755). In ogni caso, la persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l'attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purché tale valutazione sia sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (Sez. 6, 4/11/2004, n. 443/05 Rv. 230899; Sez. 6, 14/04/2008, n. 27322 Rv. 240524).
3. Nella specie, il giudice di merito si è attenuto ai principi di diritto sopra esposti.
Ed infatti, il teste ET ha riferito che la Di EO "urlava contro ti negoziante che lo avrebbe rovinato e quant'altro". Tale affermazione offre adeguato riscontro alle deposizioni della persona offesa, costituitasi parte civile.
Non importa che la frase riferita emerge, piuttosto che dalla deposizione dibattimentale, dalle dichiarazioni rese a suo tempo dal ET nella fase delle indagini preliminari. Trattasi, comunque, di una lettura consentita dalla legge e quindi il contenuto di tali dichiarazioni può essere validamente utilizzato quale riscontro della deposizione della persona offesa.
È appena il caso di osservare, peraltro, che il "riscontro" ovviamente differisce dalla "prova piena". Non occorre, infatti, l'elemento di riscontro offra autonoma dimostrazione del fatto da provare, ma solamente che collimi con la deposizione testimoniale la cui attendibilità deve essere corroborata.
È dunque irrilevante il fatto che la persona offesa non ha prodotto il referto medico del ricovero ospedaliere di cui ha riferito. Una simile documentazione avrebbe costituito un riscontro ulteriore ma non necessario, specie ove si consideri che all'imputata non è stato contestato il delitto di percosse o lesioni. Ed infatti, rientra nella valutazione di merito - purché immune da vizi logici - il giudizio circa la sufficienza degli elementi di valutazione. La sentenza impugnata è quindi, in parte qua, immune da censure di legittimità.
4. Merita, invece, accoglimento - come anticipato - la doglianza relativa al delitto di danneggiamento.
Nell'ambito della deposizione della persona offesa, le parti dalle quali il giudice di merito ritiene emergano gli estremi del reato di cui all'art. 635 c.p. sono le seguenti: "...nell'andar via con un gesto repentino buttava all'aria tutto quello che risultava presente sopra il bancone, compreso il registratore di cassa (mi pare)". Il teste ET ha aggiunto: "ho visto il negozio con tante confezioni di mangimi per animati buttate per terra". Ed infine, il teste Zingaretti, vicebrigadiere del Carabinieri, ha dichiarato:
"ho constatato che il contenuto degli scaffali e diverse scatole di cibi per animali erano sparsi per terra... se avessi visto il registratore di cassa per terra, l'avrei riportato nell'annotazione di servizio compilata".
Dal tenore delle deposizioni è chiaro che l'unico comportamento addebitabile all'imputata è consistito nell'aver gettato per terra dagli scaffali alcune scatole di mangime per animali. Del resto, l'imputazione di cui al capo B) è stata elevata solo in questi termini ed il danneggiamento del registratore di cassa - di cui non vi è prova - non è contestato neppure in fatto. Il bene danneggiato è indicato solamente nell'esercizio commerciale del TA. Ciò posto, si deve rilevare che la condotta ascritta alla ricorrente non integra gli estremi del delitto di danneggiamento. La condotta rilevante ex art. 635 c.p. può essere esercitata su beni mobili ed immobili e può consistere nella distruzione, nella dispersione, nel deterioramento o nel rende inservibile la cosa.
Nella specie, l'unica condotta - fra quelle alternativamente previste dalla fattispecie incriminatrice - che potrebbe venire in rilievo è quella del deterioramento, essendo evidente che il semplice getto di confezioni alimentari per terra non implica ne' la distruzione o la dispersione dell'immobile, ne' la sua definitiva inservibilità. Ma questa Corte ha chiarito che il reato di danneggiamento mediante deterioramento si ha solo quando la cosa che ne è oggetto è ridotta in uno stato tale da rendere necessaria una non agevole attività di ripristino (Sez. 2, 23/9/2009, n. 41284 Rv. 245245). Tale condizione non può dirsi che si sia verificata per il sol fatto di aver ingombrato il pavimento dell'esercizio commerciale con alcune scatole (chiuse) di cibo per animali, poiché la loro rimozione è senz'altro agevole e quindi la piena funzionalità dell'immobile poteva essere rapidamente ripristinata.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui afferma la responsabilità dell'imputata in ordine al capo B) della rubrica.
5. La sentenza annullata non contiene l'indicazione della misura della pena l'inflitta alla ricorrente per il solo capo B). Essendo quindi impossibile scorporare la relativa pena ed eliminarla in questa sede, gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza della Di EO in ordine al reato di cui al capo A).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 635 c.p. perché il fatto non sussiste e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Roma in persona diversa per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 22 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012