Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, ai fini dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati non è più sufficiente la certezza o alta probabilità che l'imputato torni a delinquere, ove se ne presenti l'occasione, essendo, altresì, necessario prevedere, in termini di certezza o alta probabilità, che un'occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente. Pertanto, è onere del giudice motivare sulla esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice del riesame, il quale aveva motivato sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, affermando che "appare probabile che, se si verificasse una futura occasione, l'indagato porrebbe in essere condotte della medesima indole")..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2016, n. 9908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9908 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
9 9 0 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE N. 428 - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO N. 49588/2015 - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT ROCCO N. IL 10/12/1982 avverso l'ordinanza n. 1058/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 13/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ung. BIRRITTER:, che ha concluso TUTINELLI;
cluedendo dichua6966 e inammisecheleti due ritess Udit i difensor Avv.; G RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 13 ottobre 2015, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza del IP F presso il Tribunale di Vibo Valentia in data 21 settembre 2015 con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari all'odierno indagato in relazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe. Il Tribunale fonda la propria decisione sui medesimi elementi indicati dal IP in prima battuta e segnatamente sulla scorta delle querele presentata dalle persone offese dalle singole truffe, sulle intercettazioni riversate nel fascicolo;
sulle sommarie informazioni testimoniali delle parti offese;
sull'esito delle perquisizioni presso le abitazioni degli indagati ove sono state rinvenute le Sim ed i file utilizzati per le truffe contestazione nonché altro materiale di riscontro. In particolare, quanto ai reati fine del sodalizio, evidenzia la presenza di due gruppi di delitti consistenti, da una parte, nell'acquisto di strumenti musicali sotto il falso nominativo di RU PE, tramite pagamenti meramente apparenti in quanto conseguenti alla esposizione di bonifici bancari falsi;
dall'altra da una serie di finte vendite di telefoni cellulari perpetrata attraverso falsi annunci su siti di mercato elettronico. In questo contesto, afferma il Tribunale che il numero delle truffe perpetrate, l'arco temporale delle stesse (dal dicembre 2013 al 2015) evidenziava in particolar modo la sussistenza di un accordo criminoso. II IP aveva in particolar modo affermato che l'organizzazione si componeva di: AT IO, promotore ed organizzatore del sodalizio, che ottenuti falsi documenti dal LU- curava gli annunci su Internet e riforniva i OT (CC AR) delle schede Sim per utenza telefonica utilizzata per le truffe, provvedendo alle relative ricariche. OT CC, che figurava quale prestanome per le schede Sim e per le carte prepagate utilizzate dall'ABATE per contattare le presunte persone offesa delle truffe per farsi accreditare le somme per le false vendite nonché quale partecipe delle truffe ricevendo dall'ABATE le utenze per delle potenziali vittime delle truffe medesima;
OT AR, che figurava quale prestanome per le schede Sim e per le carte prepagate utilizzate dall'ABATE per contattare le persone offese delle truffe per farsi accreditare le somme per le false vendite;
IA AM IE, compagna del OT CC, quale complice dei OT nella perpetrazione delle truffe on-line; LU ZO, quale soggetto che si occupava di produrre falsi documenti titoli bancari, forniti in modo continuativo all'ABATE per per presentare varie truffe, gestendo anche falsi profili aziendali creati su piattaforme di vendita on-line al solo fine di effettuare false vendite di prodotti vari ed incassarne gli illeciti profitti Con specifico riferimento alla figura dell'odierno indagato, il tribunale si richiama : ⚫ al fatto che dalle intercettazioni telefoniche e dagli accertamenti svolti presso il corriere risultasse che il OT ricevesse dall'ABATE le schede poi utilizzate per le attività delinquenziali;
⚫ al fatto che dalle intercettazioni telefoniche emerge come l'odierno indagato facesse riferimento al medesimo ABATE per i pagamenti e per le finanze del gruppo informandosi in ordine all'effettuazione di bonifico;
⚫ al fatto che dalle intercettazioni risultasse che l'odierno indagato ricevesse i istruzioni sulle schede e sulle ricariche dal medesimo ABATE;
dagli esiti della perquisizione e del sequestro avvenuti nell'abitazione dell'indagata e di OT CC di carte di credito prepagate, matrici di schede telefoniche, di una confessione cellulare, di schede Sim e micro Sim;
di un pacchetto contenente una scatola di cellulare vuota già pronta per la trasmissione a una delle vittime delle truffe;
In punto esigenze cautelari, il Tribunale ritiene rilevanti il protrarsi delle condotte sino al febbraio 2015 e il fatto di condividere la valutazione del IP in ordine al ravvisato pericolo di recidivanza criminosa, sulla scorta della molteplicità degli episodi contestati, considerati quale indice di personalità criminale, corroborata dai carichi pendenti.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del proprio difensore lamentando: violazione di legge ed erronea applicazione dell'articolo 416 del codice penale-vizio di motivazione violazione di legge per mancanza di gravi indizi ed erronea valutazione degli stessi. In particolare, il ricorrente contesta che si trattasse di un'organizzazione stabile e che i soggetti che, nell'impostazione accusatoria, ne farebbero parte si conoscessero effettivamente, non potendosi desumere tali circostanze né dagli esiti della perquisizione dei sequestri né dalle intercettazioni telefoniche. A parere del ricorrente, al più, si potrebbe ipotizzare la sussistenza di plurimi reati in cui i soggetti attinti risultavano del tutto scollegati gli uni dagli altri e comunque agivano in maniera autonoma e ciascuno perseguendo il proprio interesse. Vizio di motivazione violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Afferma il ricorrente che il Tribunale del riesame ha omesso di spiegare i motivi che renderebbero concreto il pericolo di reiterazione del reato richiamandosi di fatto da una mera formula di stile e non avrebbe spiegato i profili per cui si dovrebbe ritenere sussistente l'attualità del pericolo stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Deve rilevarsi che, quanto al primo motivo, gli elementi evidenziati dal gip nell'ordinanza applicativa della misura cautelare per come richiamati nel provvedimento il tribunale del riesame sono ampiamente dimostrativi della presenza e della stabilità dell'associazione, stante Va ricordato che l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. (Sez. 2, Sentenza n. 16339 del 17/01/2013). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata evidenzia la sussistenza di tutti gli elementi per come sopra individuati anche in relazione alla presenza di una distinzione per compiti fra i singoli affiliati, di una organizzazione quasi gerarchica, in cui proprio l'ABATE coordina i diversi contributi e in cui si utilizza la competenza di un falsario per preparare i documenti che saranno poi utilizzati per lo svolgimento delle truffe medesima ed in cui il OT CC svolgeva evidenti compiti di coordinamento dell'associazione sotto la direzione dell'ABATE e partecipava con piena consapevolezza del contributo suo, della convivente del soggetto cui faceva riferimento, anche reati fine, come evidenziato in sede di originaria applicazione della misura e in sede di riesame. Il profilo dell'indeterminatezza è integrato senz'altro dallo svolgimento di diverse truffe con diverse modalità in riferimento a diverse parti offese, sebbene con modalità in qualche modo standardizzate. La stabilità del vincolo deriva dal protrarsi delle condotte della medesima indole con le stesse modalità per un tempo significativo ed è ampiamente desumibile dagli elementi richiamati in sede di ordinanza dal tribunale del riesame e sopra sommariamente riassunti. Nessun dubbio può nutrirsi nemmeno con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico posto che il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo.( Sez. 6, Sentenza n. 50334 del 02/10/2013 Rv. 257845), proprio come risulta essere avvenuto con riferimento all'odierna ricorrente.
4. Fondato appare invece il motivo riguardante la carente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla attualità delle esigenze cautelari. Deve rilevarsi al proposito che diversa debba ritenersi che, per poter affermare che un pericolo "concreto" di reiterazione di condotte criminose sia anche "attuale", non sarebbe più sufficiente ritenere con certezza o alta probabilità che l'imputato torni a delinquere ove se ne presenti l'occasione, ma sia altresì necessario, anzitutto, prevedere (negli stessi termini di certezza o alta probabilità) che un'occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente (Sez. 3, Sentenza n. 37087 del 19 maggio 2015, Rv. 264688). In sostanza, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede;
requisito della "attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 5, Sentenza n. 24051 del 15/05/2014 Rv. 260143). Di conseguenza, è onere del giudice motivare sull'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede (Sez. 2, Sentenza n. 50343 del 03/12/2015 Rv. 265395). Proprio in relazione a tale onere risulta manchevole il provvedimento impugnato, in cui ci si limita ad affermare che appare probabile che se si - verificasse una futura occasione - l'indagato porrebbe in essere condotte della medesima indole . l'annullamento dell'ordinanza impugnataDa quanto sopra deriva limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure coercitive.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame sul punto con integrale trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure coercitive. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (gott. Franco Fiandanese) (dott. ZO Tutinelli) franco Handiary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 MAR. 2016 IL CANCELLIERE DICASS PREMA Claudia Pianelli E S N I Z O A S E T R O C *