Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2004, n. 26833
CASS
Sentenza 26 marzo 2004

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In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett.c) cod. proc. pen. non si identifica con quello di "attualità" derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto allorchè esistono elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato potrà commettere reati rientranti fra quelli contemplati nella suddetta norma processuale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'asserito affievolimento del fenomeno contrabbandiero nel circuito montenegrino-pugliese-napoletano non esclude una concreta possibilità di ripresa criminale attraverso altri e nuovi circuiti, ovvero attraverso una rivitalizzazione del circuito già collaudato, considerata la estensione territoriale della organizzazione contrabbandiera).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2004, n. 26833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26833
    Data del deposito : 26 marzo 2004

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