Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett.c) cod. proc. pen. non si identifica con quello di "attualità" derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto allorchè esistono elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato potrà commettere reati rientranti fra quelli contemplati nella suddetta norma processuale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'asserito affievolimento del fenomeno contrabbandiero nel circuito montenegrino-pugliese-napoletano non esclude una concreta possibilità di ripresa criminale attraverso altri e nuovi circuiti, ovvero attraverso una rivitalizzazione del circuito già collaudato, considerata la estensione territoriale della organizzazione contrabbandiera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2004, n. 26833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26833 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/03/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 416
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 05173/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli nel processo penale a carico di:
LO MI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 27/29 dicembre 2003 dal tribunale per il riesame di Napoli;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 27/29 dicembre 2003 il tribunale per il riesame di Napoli ha sostituito la misura cautelare della custodia carceraria a carico di MI LL con quelle dell'obbligo di dimora nel comune di Brindisi e dell'obbligo di presentarsi ogni giorno all'autorità di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il tribunale ha ravvisato un grave quadro indiziario a carico del LL in ordine ai reati di associazione contrabbandiera e di concorso in vari episodi di contrabbando di t.l.e., nonché un concreto pericolo di reiterazione criminosa in considerazione delle modalità dei fatti e dei suoi numerosi precedenti penali anche specifici.
Ma ha ritenuto che l'esigenza cautelare potesse essere soddisfatta anche con le suddette misure meno restrittive, considerando che le condotte contestate sono ormai risalenti nel tempo e che notoriamente il fenomeno contrabbandiero attraverso il canale montenegrino- pugliese (nel cui ambito operava il LL) ha subito una fortissima contrazione.
2- Il pubblico ministero ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In particolare sottolinea la complessità - risultante dal testo dell'ordinanza impugnata - della organizzazione criminale in cui operava il LL, con articolazioni autosufficienti collegate tra loro e capaci di sopravvivere autonomamente;
la vitalità del gruppo anche in esito agli arresti e ai sequestri operati dalla polizia giudiziaria;
la gravità dei precedenti specifici a carico dell'indagato (nove condanne per contrabbando e violazioni, anche gravi, al codice della navigazione). Conclude osservando che il presunto spostamento territoriale del traffico contrabbandiero, derivato dalla efficacia delle politiche di contrasto, non può far diminuire le esigenze special-preventive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - In tema di misure cautelari, questa corte ha già avuto modo di precisare che "ai fini della valutazione del pericolo specifico di commissione, da parte dell'imputato, di ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza" di tale pericolo, cui si richiama l'art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen. non si identifica con quello di "attualità" del pericolo derivante dall'esistenza di occasioni per la commissione di nuovi reati;
al contrario il predetto requisito deve essere riconosciuto allorché esistono elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato, verificandosene l'occasione, potrà commettere reati rientranti fra quelli contemplali dalla suddetta norma processuale,'" (Cass. Sez. 1^, n. 4534 dell'11.1.1993, Conti, rv. 192651).
Il principio vale anche dopo la modifica dell'art. 274 c.p.p. introdotta dall'art. 3 legge 8.8.1995 n. 332, giacché il nuovo testo in ordine all'esigenza cautelare di cui alla lett. c) - a differenza di quanto ha fatto per l'esigenza cautelare di cui alla lett. a) dello stesso articolo - non ha introdotto il requisito dell'attualità accanto a quello della concretezza. 3.1 - Tanto premesso, è manifesta la illogicità della motivazione con cui il tribunale della libertà, una volta affermato il pericolo di reiterazione criminosa, cerca di spiegare perché esso può essere scongiurato da una misura meno affittiva di quella carceraria, valendosi di massime di esperienza che contrastano col senso comune e oltrepassano i limiti di una plasuibile opinabilità di apprezzamento.
Infatti, l'asserito affievolimento del fenomeno contrabbandiero nel circuito montenegrino-pugliese-napoletano non esclude una concreta possibilità di ripresa criminale attraverso altri e nuovi circuiti, considerata la estensione territoriale della organizzazione contrabbandiera, ovvero attraverso una rivitalizzazione del circuito già collaudato.
Inoltre l'ordinanza impugnata non considera che la cessazione dell'attività criminosa dei prevenuti possa essere semplicemente derivata dalla pressione degli indagini in corso e dalle disposte misure cautelari reali e personali, e che l'attività organizzata potrebbe concretamente riprendere ove gli indagati, ottenendo l'attenuanzione della misura cautelare, riacquistassero una notevole, anche se non assoluta, libertà di manovra.
Il mero dato fattuale del tempo trascorso può diminuire il pericolo solo se si accerta che nel frattempo l'organizzazione si è dissolta e non ha concrete possibilità di ricostruirsi con il ritorno dei suoi protagonisti a un regime di libertà, seppure relativa. 3.2 - L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli, che si atterrà ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
la corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004