Sentenza 21 maggio 2014
Massime • 1
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della 'res alienà, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie di alterazione dello stato dei luoghi in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento).
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1. Il fatto Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a decidere in seguito all'emissione di un decreto del pubblico ministero, con cui l'imputato era stato citato a giudizio per il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, aggravato ai sensi degli artt. 639, secondo comma, e 61, primo comma, numero 5), cod. pen., perché, eventualmente in concorso con altri soggetti allo stato ignoti, in orario notturno, dopo essersi introdotto all'interno di uno stabile condominiale, avrebbe raggiunto la porta d'ingresso dell'abitazione di un altro condomino, imbrattandola con escrementi, insieme al muro e al pavimento circostanti, e …
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Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con sentenza 102/2018 la Corte costituzionale dichiara inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano e Aosta in relazione al regime sanzionatorio previsto dall'art. 639 c.p. («deturpamento o imbrattamento di cose altrui») per i fatti in esso tipizzati, tra cui nella prassi viene ricondotto consuetamente il fenomeno dei c.d. writer o “graffitari”. I giudici a quibus, con ordinanze di tenore analogo (ma, si vedrà, non identico), denunciavano la violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina cui soggiacciono i più gravi fatti di danneggiamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2014, n. 38574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38574 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/05/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1564
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 34563/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE NO N. IL 10/10/1963;
LE OL N. IL 18/11/1960;
avverso la sentenza n. 25/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 18/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Di Ienno Enrico, che ha depositato memoria e che richiama i motivi di ricorso e ne chiede accoglimento. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18.12.2012 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Udine/Sez. dist.di Cividale del Friuli, con la quale LE RI ed LE OL erano stati rispettivamente condannatici primo, per reato di cui all'art. 594 c.p., ascrittogli in danno di LL EF (capo A) - per avere affermato in presenza di più persone che il suddetto aveva rubato le pietre che intendeva usare per la recinzione del proprio terreno e al capo B - per avere affermato in presenza di più persone che ND N. aveva ottenuto dei favori dal Comune per il rilascio di concessioni edilizie, essendo dipendente della amministrazione - nonché in riferimento al reato di cui all'art. 635 c.p. (per avere deteriorato il terreno di proprietà di LL EF e ND N.),reati unificati ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. sotto la più grave ipotesi enunciata al capo B - per i quali era stata inflitta al suddetto imputato la pena di Euro 700,00 di multa oltre al risarcimento del danno a favore delle costituite parti civili, liquidato in Euro 1.500,00 - a favore di ciascuna delle parti offese.
La seconda era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 610 c.p. ascrittole per avere ostacolato l'esecuzione dei lavori edili ponendosi sul macchinario adibito ai predetti, in modo da ostacolarne l'utilizzazione,fatto per il quale era stata condannata alla pena di gg. 15 di reclusione, convertita in Euro 570,00 di multa, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del difensore munito di procura speciale, deducendo:
1- l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale,ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), in riferimento alla applicazione dell'art. 635 c.p. a carico di LL RI per l'ipotesi di deturpamento del terreno;
a riguardo la difesa sosteneva che - nella specie - avrebbe dovuto trovare applicazione la fattispecie prevista dall'art. 639 c.p. ("deturpamento e imbrattamento di cose altrui", trattandosi di alterazione temporanea e superficiale della res aliena).
2 - in riferimento all'art. 610 c.p., ipotesi addebitata ad LE OL, veniva dedotta erronea applicazione della legge penale, evidenziando che la condotta era da riferire all'esercizio di un diritto di servitù prediale, a favore dell'imputata, sul fondo di proprietà della persona offesa, ritenendo non realizzata alcuna violenza o minaccia verso il conducente della macchina agricola, e rilevando che nella specie non era in atto una manovra del predetto allorché l'imputata si era seduta sul veicolo.
Per tali motivi la difesa riteneva al più ipotizzabile, nella specie, la condotta sanzionata dall'art. 392 c.p.. 2 - la difesa censura altresì la motivazione per contraddittorietà ed illogicità,in ordine al giudizio di responsabilità di LL RI per le ingiurie, evidenziando che il giudice, aveva attribuito rilevanza a quanto dichiarato dalle persone offese (LL EF e RO NA) senza valutare altre deposizioni, rese da testi oculari (carabinieri ed altri) che la difesa riteneva favorevoli alla posizione del ricorrente. Infine evidenziava che le dichiarazioni della teste LL UR non erano attendibili, essendo costerai momento dei fatti, a distanza di circa 70 metri dal luogo interessato, e che era da ritenere ugualmente inattendibile la deposizione di ND NA, per genericità delle dichiarazioni rese.
Per tali motivi il difensore chiedeva nell'interesse dei due ricorrenti l'annullamento della impugnata sentenza. RILEVA IN DIRITTO
I ricorsi risultano privi di fondamento.
In primo luogo va evidenziato che la sentenza impugnata si caratterizza per la puntuale analisi dei motivi di appello, tendenti a contrastare la configurabilità dei reati ascritti ai due imputati, e risultano rettamente qualificate le ipotesi delittuose. Per quanto attiene alle censure formulate dal difensore con riferimento al reato di ingiuria, ascritto ad LL RI, si deve rilevare che il giudice dell'impugnazione ha posto in luce gli elementi di prova, rendendo conto delle ragioni in base alle quali i testi menzionati dalla difesa non avevano udito le espressioni offensive.
Tanto premesso va rilevato che la prova della responsabilità del ricorrente risulta desunta essenzialmente dalle dichiarazioni delle persone offese, avvalorata da deposizioni dei testi indicati in motivazione (OA e ZZ).
Peraltro - ai fini della sussistenza del reato - secondo quanto stabilito da questa Corte, è sufficiente che la persona offesa sia stata in condizioni di percepire, sia pure indirettamente, le offese ricevute,(v. Sez. 5, 24.3.72, n. 315). In tal senso devono ritenersi prive di fondamento le argomentazioni del ricorrente, atteso che i fatti risultano correttamente valutati ai sensi dell'art. 192 c.p.p. (v. Cass. Sez. 4, 9.4.2004, n. 16860- attestante il valore probatorio di dichiarazioni accusatorie della persona offesa).
Parimenti infondate appaiono le censure riguardanti l'applicazione dell'art. 635 c.p.. Dal testo del provvedimento impugnatoci desume la corretta valutazione dei presupposti che integrano l'ipotesi di reato contestata all'imputato, con riferimento alla alterazione dello stato dei luoghi attuata dal prevenuto con ripetute manovre con il proprio veicolo, tali da modificare la condizione in cui si trovava il terreno, e rimuovendo i sassi ivi collocati, (elementi desunti da dichiarazioni della persona offesa, e da documentazione fotografica richiamati specificamente a sostegno dell'accusa dal giudice di appello).
Da ciò deriva la corretta applicazione della norma penale, desumendosi sostanzialmente dalla motivazione l'accertamento di un' attività illecita di modifica delle condizioni del luogo, non circoscritta alla mera alterazione momentanea, in sintonia con i canoni giurisprudenziali (Sez. 2 - 7/6/2002, n. 22370, e in senso conforme Cass.Pen.29/7/2005, n. 28793, per cui il reato di danneggiamento si distingue, sotto il profilo del deterioramento, da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p., perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso,così dando luogo ad una necessità di intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. Per quanto riguarda le deduzioni formulate nell'interesse dell'imputata LL OL, risultano prive di fondamento le censure di erronea applicazione della legge penale riferite all'art. 610 c.p.. Invero, premesso che la condotta ascritta all'imputata è di essere salita sulla macchina agricola, con la quale era impegnato un addetto ai lavori, deve rilevarsi che dalla sentenza si evince la specifica analisi dei motivi di appello,essendo stata resa congrua e logica motivazione, in riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui si tratta, richiamando a sostegno dell'accusa la deposizione del teste escusso in dibattimento, correttamente ritenendo irrilevante la circostanza che, al momento dell'azione, la macchina fosse ferma, pur avendo il motore avviato.
I rilievi della difesa sul punto si rivelano privi di fondamento, poiché nel delitto di violenza privata l'elemento della violenza è costituito dall'esplicarsi di una qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale. Non rileva, pertanto, ne' la qualità dei mezzi adoperati, ne' che essi siano diretti o indiretti, di carattere materiale o psicologico,occorrendo solo l'idoneità di essi al raggiungimento dello scopo che è quello di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa (v. Cass. Sez. 5 30.9.82, n. 8418 - Scerenzia). Non si ritengono in tal senso dotate di fondamento, le deduzioni difensive inerenti alla configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata rilevandosi che nella specie non risulta il diretto riferimento della condotta in contestazione all'esercizio di una pretesa suscettibile di tutela giuridica.
In conclusione si osserva che la sentenza risulta adeguatamente motivata in riferimento ai punti oggetto di gravame per entrambi gli imputati, mentre si palesano inammissibili le argomentazioni della difesa tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze dibattimentali.
Va dunque pronunziato il rigetto dei ricorsi, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione - in solido - delle spese sostenute dalle costituite parti civili - ND NA ed LL EF, che vengono liquidate in complessivi Euro 800,00,oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché in solido, al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle Parti civili, RO NA e LL EF, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014