Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2014, n. 38574
CASS
Sentenza 21 maggio 2014

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Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della 'res alienà, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie di alterazione dello stato dei luoghi in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento).

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2025

    1. Il fatto Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a decidere in seguito all'emissione di un decreto del pubblico ministero, con cui l'imputato era stato citato a giudizio per il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, aggravato ai sensi degli artt. 639, secondo comma, e 61, primo comma, numero 5), cod. pen., perché, eventualmente in concorso con altri soggetti allo stato ignoti, in orario notturno, dopo essersi introdotto all'interno di uno stabile condominiale, avrebbe raggiunto la porta d'ingresso dell'abitazione di un altro condomino, imbrattandola con escrementi, insieme al muro e al pavimento circostanti, e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2014, n. 38574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38574
Data del deposito : 21 maggio 2014

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