Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 2
In tema di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, di cui all'art. 53 bis del decreto n. 22 del 1997, la condotta abusiva dallo stesso prevista comprende oltre a quella effettuata senza alcuna autorizzazione e quella avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con le quali sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, al punto da non potere essere ricondotte al titolo abilitativo.
Per la configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 53 bis del decreto n. 22 del 1997, il profitto ingiusto non deve assumere necessariamente carattere patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura. (Nell'occasione la Corte ha ritenuto configurato il reato "de quo" in un caso in cui risultava realizzato un risparmio nei costi di produzione ed un rafforzamento nella posizione apicale all'interno dell'azienda da parte degli imputati, individuando in ciò un conseguente vantaggio personale immediato e futuro).
Commentari • 4
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La massima In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 14/12/2023, n.11400 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Treviso ha rimesso alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio tempestivamente eccepita dalla difesa dell'imputato De.Gr. nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2005, n. 40828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40828 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 06/10/2005
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1039
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 23702/2005
ha pronunciato la seguente: 23703/2005
SENTENZA 25025/2005
sul ricorso proposto da:
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
Avverso Ordinanza del Tribunale di Palermo emessa l'11/05/05 nei confronti di:
RA UA, nato il [...];
AF LU, nato l'[...];
NE TO, nato il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. SALZANO Francesco
che ha concluso per Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Uditi i difensori:
Avv. LIMUTI Emanuele, difensore di fiducia del ricorrente EL
PA;
Avv. Cresimano Francesco, difensore di fiducia dei ricorrenti
AF LU e NE TO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanze emesse l'11/05/05
- provvedendo sull'appello proposto dal PM presso il Tribunale di
Palermo avverso l'ordinanza del Gip del citato Tribunale, in data
12/04/05, con la quale erano state respinte le richieste di applicazione della misura cautelare della sospensione dal pubblico servizio, avanzate dal PM nei confronti di EL PA,
AF LU e NE TO, nella qualità di funzionar dell'A.M.I.A. - respingeva il gravame.
Il PM presso il Tribunale di Palermo proponeva distinti ricorsi per
Cassazione (di identico contenuto), deducendo: Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare, il P.M. ricorrente esponeva che nella fattispecie ricorrevano tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi del reato di cui all'art. 53 bis D.lvo 22/97, come contestato ai citati indagati ed ossia:
Ila natura organizzata ed imprenditoriale dell'attività di traffico illecito di rifiuti come individuata in atti;
2. la gestione abusiva di rifiuti;
3 l'ingente quantità di rifiuti gestiti abusivamente;
4. il conseguimento di un ingiusto profitto, costituito dai premi di produzione percepiti dagli indagati, nella qualità di dirigenti apicali della Società AMIA. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La difesa di AF
LU e NE TO, con memorie difensive, pervenute il
30/09/05, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del
06/10/05, ha chiesto l'annullamento delle ordinanze impugnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati.
Nella fattispecie è stato contestato il reato di cui all'art. 53 bis
DL 22/97, nei confronti, tra gli altri, di EL PA,
AF LU e NE TO perché, nella qualità di funzionari dell'AMIA, con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate nella citata azienda, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
il tutto in riferimento alla discarica di Bellolampo, con le modalità e nelle condizioni di tempo e di luogo come analiticamente indicate nei capi di imputazione formulati dal P.M..
In riferimento al citato reato veniva avanzata dal PM la richiesta della misura cautelare della interdizione dai pubblici uffici e servizi ex artt. 287 - 289 cpp;
richiesta respinta, prima dal Gip del
Tribunale di Palermo con ordinanza del 12/04/05, poi dal Tribunale
del Riesame di Palermo, in sede di appello ex art. 310 cpp, con ordinanza in data 11/05/05, avverso la quale è stato proposto l'attuale ricorso per Cassazione.
Il Tribunale del Riesame ha respinto l'appello del PM, sostenendo sostanzialmente che nella fattispecie non ricorrevano i gravi indizi di colpevolezza del reato de quo per la carenza dei seguenti elementi costitutivi del medesimo, ed ossia: a) l'abusività delle condotte addebitate agli indagati;
b) l'ingente quantità dei rifiuti abusivamente gestiti;
c) l'elemento soggettivo, con particolare riferimento all'ingiusto profitto.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, questa
Corte rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata, in relazione ai citati punti è carente, lacunosa, contraddittoria e comunque non congruamente argomentata in diritto.
In primo luogo va osservato che la condotta contestata agli indagati era consistita: a) nel trattamento del percolato della discarica non conforme alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo;
b) nella non corretta procedura gestionale del percolato medesimo;
c)
nella circostanza che le operazioni di ricircolo erano avvenute non solo per irrorazione cioè mediante il rilancio del percolato sui rifiuti, ma anche per iniezione, cioè per introduzione massiccia e forzata nel pozzo sul colmo della vasca in esercizio;
d) nel fatto che la pratica del ricircolo aveva favorito gli eventi di piena del percolato, con conseguente elevato rischio di contaminazione ambientale;
e) nell'inquinamento ha contaminazione di percolato di una falda profonda sita in contrada "Pozzo Petrazzi"; f)
nell'inquinamento da contaminazione di percolato delle acque superficiali nel Vallone Celona;
g) nella dispersione di liquame sul suolo della sponda del Vallone Celona, a causa di un trabocco per sovrappieno;
h) nella contaminazione del suolo limitrofo alla discarica;
i) nello smaltimento di rifiuti non conferibili nella discarica, come frigoriferi;
il tutto in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, esercitata nella discarica comunale di Bellolampo, autorizzata con ordinanza prefettizia del 20/05/02.
Orbene, a fronte di una così articolata contestazione, il Tribunale
di Palermo, mediante una succinta e lacunosa motivazione, ha circoscritto in modo probabilistico, l'ipotesi di attività abusiva addebitata agli indagati al solo smaltimento di frigoriferi ed elettrodomestici, non costituendo lo stesso oggetto della citata autorizzazione.
Le ulteriori molteplici condotte illecite, come indicate sopra ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) sono state ritenute inosservanze delle prescrizioni richiamate nella predetta autorizzazione, tutte riconducibili alla diversa ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma
4^ D.lvo 22/97.
Trattasi di argomentazione errata in diritto.
All'uopo va affermato che la nozione giuridica di condotta abusiva di cui all'art. 53 bis, 1 comma D.lvo 22/97 comprende - come attività
organizzata per il traffico illecito di rifiuti - oltre quella cosiddetta "clandestina" (ossia quella effettuata senza alcuna autorizzazione) e quella avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche tutte quelle attività
che, per le modalità concrete con cui si esplicano, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più
giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità Amministrativa.
Orbene, nella fattispecie in esame, il Tribunale del Riesame ha omesso di indicare i termini precisi dell'autorizzazione prefettizia del 20/05/2002 nonché il contenuto delle prescrizioni ivi richiamate, per cui manca qualsiasi congrua valutazione - sotto il profilo logico giuridico e di pertinenza fattuale - del grado di difformità, in termini qualitativi e quantitativi, tra le attività
autorizzate e quelle concretamente realizzate dagli indagati.
Parimenti, per quanto attiene al requisito degli ingenti quantitativi dei rifiuti, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza, con riferimento però ai soli frigoriferi, perché (detto requisito) non era stato provato. Trattasi di motivazione apparente e, comunque,
erronea. Il Tribunale, invero, non ha indicato i parametri obiettivi
- in relazione al contesto delle attività illecite addebitate agli indagati - cui ricondurre la determinazione di ingenti quantità. In
altri termini la nozione giuridica di ingente quantità così
indicata in motivazione, risulta vaga, incerta e soprattutto priva di elementi specifici che consentano di determinare, con sufficiente congruità e plausibilità, la sussistenza o meno di tale requisito in relazione alla fattispecie concreta in esame.
Va evidenziato, altresì, che vi è stata una valutatone parziale dell'ingente quantità, perché circoscritta ai soli rifiuti costituiti dagli elettrodomestici, senza alcun riferimento alle altre attività contestate e relative al trattamento e gestione del percolato e del liquame;
queste ultime attività escluse dall'ipotesi di condotte abusive, con motivazione incongrua, come argomentato sopra. Ancora, è stata negata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato de quo (ossia il dolo specifico) per la mancanza di perseguimento da parte degli indagati di un ingiusto profitto;
non potendosi ritenere tale il conferimento del premio di produzione a favore degli stessi.
In particolare il Tribunale ha affermato che il risparmio dei costi di gestione da parte dell'azienda AMIA (risparmio conseguente alle attività illecite contestate agli indagati) costituisce uno solo dei parametri richiesti per il conferimento del premio di produzione agli interessati, per cui detto elemento di per sè solo non è idoneo a costituire fatto rilevante ai fini dell'ingiusto profitto richiesto dalla norma in esame.
Trattasi, anche a tal riguardo, di motivazione carente,
contraddittoria e comunque errata in diritto.
Innanzitutto - in riferimento alla nozione giuridica di ingiusto profitto richiesto dall'art. 53 bis, 1 comma, DL 22/94 - va affermato che detto profitto non deve avere carattere necessariamente patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura. Nella fattispecie in esame gli indagati consentendo, mediante la citata attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti,
un rilevante risparmio dei costi di produzione dell'azienda,
rafforzavano notevolmente la loro posizione apicale nell'ambito della struttura dirigenziale dell'AMIA, con conseguente vantaggio personale, immediato e futuro.
Ancora, la circostanza che la riduzione dei costi da parte dell'azienda, costituisse soltanto uno dei parametri da valutare ai fini del conferimento dei premi di produzione, non esclude affatto che detto parametro concorresse a determinare l'erogazione dei citati incentivi economici, con conseguente profitto personale e patrimoniale da parte degli interessati. Vanno annullate, pertanto,
per vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e) cpp le ordinanze emesse dal Tribunale di Palermo il 16/05/05 nei confronti di EL
PA, AF LU e NE TO, con rinvio, per un nuovo esame, a detto ufficio giudiziario, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2005