Sentenza 4 dicembre 2003
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 572 cod.pen. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita; i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2003, n. 7192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7192 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 04/12/2003
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1629
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 22260/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 11/12/2002 della Corte d'appello dell'AQUILA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito, per la parte civile, l'avv. SABATINO CIPRIETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso (NB: non presentando alcuna NOTA SPESE e COMPETENZA).
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. CARLO TAORMINA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
- Con sentenza 8/3/1999 il Pretore di Pescara condannava CO MI alla pena complessiva di un anno di reclusione (con sostituzioni accessorie) per i reati in continuazione, di cui all'art. 572 C.P. (capo a: per aver maltrattato la moglie NN IA NO, ripetutamente usando violenza nei sui confronti - con percosse c/o calci e tirandole i capelli - sino a procurarle in varie occasioni lesioni personali riscontrate in certificati del Pronto Soccorso dell'ospedale, e inoltre trascinandola a forza fuori di casa, sputandole sul viso, rivolgendole espressioni del tipo "deficiente, prostituta, donnaccia" - In Cappella sul Tavo dal febbraio 1996), all'art. 610 C.P. (capo B: per avere con violenza, afferrandola per i capelli, spingendola fuori dalla porta di casa e chiudendo quest'ultima a chiave, costretto il coniuge NO NN IA a uscire dalla propria abitazione e a non farvi rientro per circa due ore - In Cappella sul Tavo 17/2/1996), agli artt. 81 c.p.v., 582 c. 1 - 2, 587 C.P. / capo c:
per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionato al coniuge NO NN IA lesioni personali: il 7/2/1996, il 6/2/1996, il 21/2/1996, il 29/3/1996, il 31/3/1996, il 31/5/1996, il 5/7/1996 - In Cappella sul Tavo, querele del 21/2/1996, 5/6/1996, 25/6/1996 e 30/7/1996). - La Corte d'appello dell'Aquila (sentenza 11/12/2002), ritenuto assorbito il reato di cui al capo b (art. 610 C.P.) in quello di cui al capo a (art. 572 C.P.), rideterminava la pena in otto mesi e quindici giorni di reclusione, confermando nel resto. In motivazione la Corte territoriale poneva in particolare evidenza: come le dichiarazioni della persona offesa NO (attendibili), avessero trovato conferma in numerosi estrinseci;
come dunque, dovesse ribadirsi la sussistenza del reato di maltrattamenti (in esso assorbito quello di cui all'art. 610 C.P.), nonché del reato di lesioni volontarie continuate;
come la pena detentiva (ridotta nella misura già indicata sopra) non fosse sostituibile ex legge 689/81; come fossero da respingere le censure relative alle ordinanze dibattimentali, alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, alle statuizioni civili, alla quantificazione della provvisionale.
- Proponeva ricorso per Cassazione di CO MI, deducendo nell'ordine:
1) "violazione dell'art. 606/D-E C.P.P. in relazione all'art. 604 C.P.P.": l'istanza di rinnovazione del dibattimento sarebbe stata respinta con argomentazioni apodittiche;
l'assunzione in contraddittorio delle dichiarazioni del minore DA IS (figlio dell'imputato, che "a dire della stessa persona offesa" aveva presenziato a "tutti gli episodi inseriti nella fattispecie dei maltrattamenti) sarebbe stata "decisiva" per chiarire l'intera vicenda.
2) "Violazione dell'art. 606/B-E C.P.P. in relazione all'art. 572 C.P.": sarebbe stata affermata apoditticamente "l'abnormità degli episodi"; non vi sarebbe stata adeguata risposta alle censura proposte con l'appello (in particolare, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto in questione); gli sporadici episodi citati dalla Corte territoriale non varrebbero a rendere "configurabile il reato";
3) "violazione dell'art. 192 C.P.P., in ordine all'attendibilità della persona offese e delle sue dichiarazioni": la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare, quale elemento di riscontro alle dichiarazioni della NO, "il comportamente processuale del giudicabile, il quale, rimasto contumace al dibattimento di primo grado, ha deliberatamente rinunciato a contrastare la veridicità delle dichiarazioni della moglie, alla quale, tra l'altro, non ha mai addebitato ... di avergli mosso accuse calunniose"; ne' avrebbe potuto ritenersi "riscontro" le dichiarazioni del maresciallo LA CR (limitandosi "a riportare le osservazioni della persona offesa") e/o "le vicende lavorative correlabili alla gestione dell'azienda (la cui titolarità consentiva al IA di estromettere la moglie e di vietarle l'utilizzo dell'autovettura); sarebbero superficiali, inoltre, le valutazioni della Corte in ordine all'asserita "molto scarsa o quasi nulla" rilevanza della missiva invitata dalla persona offesa al marito nel luglio 1995 (nella quale la donna si era scusata del proprio comportamento insopportabile, aveva definito il coniuge "nonno eccezionale", aveva sollecitato un tentativo di "ricomposizione del menage matrimoniale da lei rovinato"); del tutto priva di "alcuna valenza effettiva", da ultimo, sarebbe anche la documentazione medica acquistata (giacché inidonea ad aggiungere alcunché alle "osservazioni della persona offesa in ordine alla riconducibilità di tali segni esteriori all'azione dell'imputato").
- All'odierna udienza, il Procuratore Generale, il legale della parte civile NO e il difensore del IS, hanno illustrato le rispettive tesi e richieste conclusioni (già sintetizzate in epigrafe).
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso proposto nell'interesse di CO MI non è fondato.
- Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (V. per tutte: Sez. Un. sent. 930 del 29/1/96, Clarke;
Sez. Un., sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri), il difetto di motivazione è valutabile in Cassazione - ex art. 606/E C.P.P. - solo ove consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò si giustifica che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione dei punti sottoposti all'analisi del giudice, e che può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta e preferibile) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della Cassazione, infatti, quello di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito;
spetta a questa Corte, piuttosto, stabilire se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto - attraverso l'iter argomentativo seguito - delle ragioni che la hanno condotto a emettere la decisione.
- È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, che le doglianze proposte dal ricorrente devono essere disattese, potendosi osservare:
1) Quanto al primo motivo di ricorso:
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Cass. 5^, sent. 3549 del 18/3/99, PM in proc. Picciarelli;
Cass. 5^, sent. 1798 del 12/2/99, Storni;
Cass. 6^, sent. 10109 del 10/11/97, Abatini), l'errore in procedendo, nel quale si sostanzia il motivo di ricorso per Cassazione di cui all'art. 606 c. 1 lett. d) C.P.P., rileva quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni della motivazione adottata a sostegno della sentenza, risulti decisiva, tale cioè che - se esperta - avrebbe potuto determinare una diversa decisione, e la valutazione della decisività dev'essere effettuata accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da poter indicare le argomentazione poste a base del convincimento del giudice.
Nel caso di specie, il rigetto dell'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento (al fine di procedere all'esame dei testi DA IS e EL DE CH), fu adeguatamente e compiutamente motivato, giacché la Corte territoriale (riprendendo talune delle argomentazioni già svolte) non mancò di porre opportunamente in evidenza: come il materiale probatorio raccolto (dichiarazioni della NO, correlativi riscontri emersi da quanto riferito dai testi, sommarie informazioni rese dal minore DA IS al Presidente del Tribunale per i minorenni, certificazioni mediche acquisite, ecc.) avesse giustamente indotto il Pretore a ritenere "superfluo l'esame dei testi in questione"; come il bambino (nelle dichiarazioni rese il 10/03/97 al Presidente del Tribunale per i minorenni), dopo aver tacciato di mendacio la madre (definendo le affermazioni di costei "tutte false e completamente inventate"), avesse tuttavia ammesso che le accuse della donna non erano frutto di invenzione ("È vero, che poiché la mamma non la finiva mai di parlare e, anche invitata a stare zitta, continuava a parlare, qualche volta papà le buttava in faccia dell'acqua per farla stare zitta"), così indirettamente confermando gli "atteggiamenti autoritari, vessatori e prevaricatori che l'imputato era aduso ad assumere nei confronti del coniuge" (pag. 6 sent. imp.); come il materiale probatorio acquisito (e già menzionato) consentisse anche a essa Corte di "decidere allo stato degli atti" (asserzione chiaramente fondata su una "valutazione di merito, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità), senza necessità di procedere ad alcuna rinnovazione del dibattimento;
2) quanto al secondo motivo di ricorso:
secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (v. per tutte: Cass. 6^, sent. 3570 del 18/3/99, Valente;
Cass. 3^, sent. 4752 del 22/4/98 P.M. c. Spina e altri;
Cass. 6^, sent. 4080 del 2/4/98 Melucci;
Cass. 6^, sent. 11476 del 15/12/97, Vizziello) il reato di cui all'art. 572 c.p. consiste nella sottoposizione dei familiari a una serie di atti di vessazione "continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza"; e invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di "atti di molestia, ingiuria, minaccia e danneggiamento", manifestano l'esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi (da valutare unitariamente) costituiscono l'espressione e in cui "il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l'esistenza dei familiari. Non pare revocabile in dubbio che la Corte territoriale, proprio in piena consonanza con i principi evocati, abbia correttamente e convincentemente sottolineato (ancora una volta, con "valutazione squisitamente di merito", perciò stesso non censurabile in Cassazione, giacché adeguatamente motivata): come gli elementi probatori acquisiti (dettagliatamente analizzati alla pagg. 4 e ss. sent. imp.) non solo "conclamassero la sussistenza dell'estremo materiale della fattispecie tipica prefigurata nell'art. 572 c.p.", ma consentissero anche di ribadire la sussistenza dell'elemento psicologico correlativo (potendosi inferire dalle circostanze esteriori, dalla reiterazione degli atti di violenza fisica e morale, dal loro carattere provocatorio e pretestuoso, "la volontà unitaria di vessare abitualmente il soggetto passivo": v. a pag. 8 sent. imp., anche per il riferimento agli specifici episodi "della sottrazione ... delle chiavi della Fiat Punto" e/o "del cambio della serratura della porta d'ingresso dell'appartamento coniugale"); come fosse, dunque, da respingere la serie di doglianze proposte con l'atto d'appello (tutte menzionate e motivatamente disattese); come fosse, in conclusione, da ribadire la sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) richiesti per l'integrazione del delitto in questione.
Anche il secondo motivo di ricorso, insomma, appare infondato e dev'essere rigettato.
3) Quanto al terzo e ultimo motivo di ricorso:
è sicuramente condivisibile l'asserzione del ricorrente circa "l'inutilizzabilità, quale riscontro, del comportamento processuale del IS": secondo la giurisprudenza di legittimità (v. per tutte: Cass. 5^ sent. 2337 del 23/2/99, Cass. 2^, sent. 7530 del 26/6/98, Daccò), infatti, "non è consentito al giudice valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti dell'imputato (commissivi e/o omissivi) che siano manifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna (strategia che ben può porsi in atto anche attraverso il silenzio)".
Devesi peraltro rilevare come il particolare in questione (comportamento processuale del prevenuto) abbia assunto, ai fini della decisione della Corte territoriale, una rilevanza del tutto secondaria e/o pressoché trascurabile, giacché il giudice d'appello no omise di rimarcare: come le dichiarazioni accusatorie della NO fossero "intrinsecamente attendibili", per avere la donna riferito i fatti di causa "con costanza e ricchezza di dettagli,... in maniera sufficientemente precisa e senza sostanziali contraddizioni,... dando anche conto degli elementi a sè sfavorevoli"; come. tra gli elementi di riscontro, andassero annoverate le dichiarazioni del ES Domenico La IO (non essendosi costui limitato a riportare quanto riferitogli dalla donna, ma avendo descritto anche particolari direttamente constatati e/o accertati: v. infatti alle pagg. 5 - 6 sent. imp.);
come alla lettera del luglio 1995 dovesse attribuirsi un rilievo pressoché trascurabile, sia perché il documento risaliva "a un periodo precedente di circa sette mesi i fatti per cui si discute", sia perché la donna precisò di aver scritto la missiva, "nell'intento di recuperare un rapporto coniugale sicuramente già compromesso, ma non ancora in crisi irreversibile" (v. a pag. 7 sent. imp.), sia perché nella lettera la parte civile si addossò anche "responsabilità inesistenti" (avendo la teste LI NO riferito "che episodi di violenza e sopraffazione, come quelli verificatisi con maggiore frequenza e gravità nel lasso di tempo per cui si discute, accaddero anche negli anni precedenti - 1994 - 1995": v. sul punto a pag. 7 sent. imp.); come, infine le dichiarazioni accussatorie della persona offesa avessero trovato valida corraborazione anche attraverso le certificazioni mediche acquisite, giacché "attestanti la presenza sul ... corpo di segni riferibili alle aggressioni fisiche subite, attraverso obbiettività cliniche riscontrate de visu e non per mezzo di riferimenti a meri sintomi di patologie soggettivamente dichiarate e scarsamente obbiettivabili" (così testualmente a pag. 6 sent. imp.); come, ancora, ai particolari indicati ed esaminati, dovessero aggiungersi le ulteriori considerazioni svolte circa le dichiarazioni di congiunti della persona offesa (le sorelle TT e LI NO e le nipoti IA IR e SC NT: v. a pag. 5 sent. imp.), la testimonianza del ES LL NE (ibidem), le dichiarazioni di EN AO, cugino dell'imputato e indicato come teste a difesa (per i particolari riferiti alle pagg. 6 - 7 sent. impugnata).
- Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che la Corte d'appello di L'Aquila abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico- giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente FR IS al pagamento delle spese processuali. - Alla parte civile non spetta la rifusione delle spese sostenute nella presente fase di giudizio, giacché non risulta presentata la correlativa nota, all'odierna udienza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004