Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
Il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un'ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2013, n. 43221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43221 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 25/09/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1384
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 37972/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. B.A. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 27/01/2012 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Tavarelli Ettore per la parte civile che si è riportato alle conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 27/01/2012 ha confermato l'affermazione di responsabilità di B.A. in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 pronunciata dal Tribunale di Nola con provvedimento del 20 giugno 2008, che ha accertato l'insussistenza degli ulteriori reati di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio contestati all'interessato ed ha dichiarato non doversi procedere per l'estinzione del reato conseguente prescrizione, con riferimento alle lesioni personali cagionate alla moglie convivente, realizzate fino al gennaio 1999. 2. Con il primo motivo di ricorso l'interessato personalmente deduce violazione di norma penale e processuale nonché vizio di motivazione con riferimento a tutti i capi di imputazione in quanto all'udienza del 6 dicembre 2006, a seguito del mutamento della persona del giudice, la difesa si era opposta alla lettura delle testimonianze, chiedendone la nuova escussione;
tale istanza era stata disattesa, ritenendo il giudice superflua la nuova audizione dei testi. L'eccepita nullità della pronuncia di primo grado era stata esclusa dalla Corte territoriale nel presupposto che tale violazione non sarebbe annoverata in quelle previste dall'art. 604 cod. proc. pen., mentre si assume in senso contrario sussistente la nullità prevista dall'art. 525 cod. proc. pen. nell'ipotesi di mancanza di corrispondenza tra il giudice che ha assunto le prove e colui il quale ha deciso, circostanza che si ritiene integrare la nullità assoluta di cui all'art. 178 cod. proc. pen.. 3. Con il secondo motivo, in riferimento a tutti i capi d'accusa, si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 8 e segg., 15 e segg., 21 e segg. cod. proc. pen. per omessa declaratoria di incompetenza del giudice del Tribunale di Nola, eccepita nel corso dell'udienza preliminare, oltreché negli atti introduttivi del giudizio e respinta dalla Corte sulla base di un travisamento dei fatti. Si è ritenuto di individuare la competenza per il reato di maltrattamenti, più grave, per cui successivamente è stata pronunciata la sentenza di assoluzione, nel luogo ove si era verificato l'ultimo degli episodi, nel presupposto della natura abituale e non permanente del reato. La contestazione di tale valutazione si fonda invece sull'equiparazione fra le due tipologie di reati, oltreché sulla mancanza di giurisprudenza che legittimi tale scissione concettuale ai fini della competenza;
pertanto si sollecita in argomento la rimessione della questione di diritto alle Sezioni Unite di questa Corte.
Si deduce inoltre che, anche volendo concludere conformemente a quanto ritenuto dalla Corte in ordine alla rilevanza ai fini dell'individuazione della competenza dell'ultimo atto integrativo dell'abitualità, erano stati trascurati nel provvedimento i motivi di appello che dimostravano l'incompetenza del Tribunale di Nola anche sotto tale ulteriore profilo.
4. Con riguardo al capo C) dell'imputazione si deduce violazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione sull'accertamento di sussistenza del reato, oltre che all'individuazione della data del commesso un reato. Si rileva che, malgrado la specifica contestazione al riguardo, la Corte ha omesso di indicare da quali elementi concreti sia stata desunta la capacità economica dell'obbligato, sottolineando in senso contrario l'assenza di elementi di conferma nella pronuncia, poiché in essa risulta trascurata la situazione fiscale documentata con riferimento al periodo in contestazione, su cui non è stata espressa alcuna motivazione.
5. In relazione al capo B) dell'imputazione, attinente al delitto di lesioni, per cui è stata dichiarata l'improcedibilità per intervenuta prescrizione, si deduce violazione di norma processuale poiché la Corte d'appello ha escluso la qualità di indagata in procedimento connesso da attribuirsi alla parte lesa, in quanto oggetto di denuncia formulata dall'odierno ricorrente. Si osserva che la valutazione della Corte territoriale è fondata su una risalente pronuncia di questa Corte di legittimità, superata da quella più recente delle Sezioni Unite in argomento, che individua, anche nell'ipotesi in esame, la qualità di imputato di reato connesso, con evidenti conseguenze in punto di rilevanza probatoria delle dichiarazioni della controparte.
Si deduce inoltre che risultano trascurati nella sentenza gli elementi favorevoli che avrebbero potuto condurre ad un'assoluzione nel merito, quali la pronuncia della Sacra Rota che escluso qualsiasi maltrattamento o percosse, oltre che le contraddizioni rilevabili nel comportamento della donna, di cui era stato dato ampiamente conto nell'atto d'appello, non contrastate nella sentenza impugnata.
6. In relazione al capo C) si deduce inoltre inosservanza delle norme stabilite in tema di determinazione della sanzione, oltreché illogicità della motivazione per la mancata sostituzione della sanzione con la pena pecuniaria.
In particolare si contesta che non siano stati valutati gli elementi indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. fine di contenere la pena nel minimo e per riconoscere l'applicabilità della sanzione sostitutiva.
Altrettanto contraddittoria si ritiene la decisione di escludere tale beneficio per la dichiarata situazione di impossidenza dell'interessato, che non è stata ritenuta preclusiva dell'accertamento di responsabilità per il reato di cui all'art. 570 cod. pen. e risulta inoltre contrastante con il rigetto della richiesta di provvisionale, cui si è pervenuti escludendo la possibilità di riferire all'interessato una condizione di assoluta indigenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, involgendo questioni già proposte in sede di appello, ignorando le argomentazioni espresse al riguardo dal primo giudice, o questioni di fatto, non proponibili in questa sede.
2. L'eccezione procedurale svolta risulta manifestamente infondata. Come già chiarito nella pronuncia impugnata l'acquisizione del verbale di prova reso dinanzi a giudice in diversa composizione personale rispetto al decidente, comporterebbe inutilizzabilità della prova, che nella specie la Corte non ha inteso sanare, disponendo la riassunzione dei testi. La nuova audizione non è stata disposta in quanto le dichiarazioni avevano avuto riguardo a quanto riferito dai verbalizzanti in ordine alle denunce presentate dalla parte lesa e pertanto considerate del tutto ininfluenti al fine di decidere. Infatti in proposito è stata direttamente escussa l'interessata, che ha dato conto con il suo racconto delle circostanze esposte in quella sede, ripercorrendo gli avvenimenti dinanzi al giudice che ha deliberato la sentenza. Il preteso vizio procedurale, avrebbe attinto quindi materiale che non ha costituito oggetto di valutazione probatoria, e risulta quindi irrilevante.
3. Del tutto infondata è anche eccezione procedurale, che nella tesi difensiva poggia sull'assunto dell'equiparazione tra reato permanente ed abituale, al fine di individuare il luogo di consumazione dei fatti, e conseguentemente, il giudice territorialmente competente. Tale equiparazione, come già espressamente e correttamente esposto nella pronuncia impugnata, risulta del tutto infondata sul piano ermeneutico (sullo specifico aspetto Sez. 6, Sentenza n. 3032 del 16/12/1986, dep. 13/03/1987, imp. Nenna, Rv. 175315), poiché la prima figura presuppone un'azione compiuta in violazione di legge, che assume autonoma valenza antigiuridica fin dal primo atto della sua esecuzione, e che protraendosi nel tempo, assume la qualità di condotta permanente, laddove nel reato abituale si è in presenza di singole condotte, da sole non idonee ad integrare quel determinato reato, che perdono la loro individualità come percosse, minacce, o quali condotte non rilevanti penalmente, per assumere la diversa configurazione giuridica per effetto della reiterazione. È evidente che in tal caso risulta del tutto irrilevante giuridicamente individuare il momento iniziale della consumazione, in relazione ad una condotta di cui non può prevedersi l'inquadramento futuro, o improcedibile per mancanza di una condizione di punibilità, che assume valenza nella considerazione del comportamento complessivo. In tal caso quindi, il luogo del commesso reato utile al fine della determinazione di competenza e quello in cui l'azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento, e si identifica nel luogo in cui la condotta viene consumata all'atto della presentazione della denuncia.
4. Irrilevante, al fine di mutare i termini in fatto per l'individuazione della competenza è la circostanza che successivamente sia intervenuta assoluzione per il reato richiamato, più grave tra quelli che hanno costituito oggetto del decreto che dispone il giudizio. È noto infatti che la determinazione della competenza debba avvenire secondo la contestazione, risultando ininfluenti le qualificazioni successive al rinvio a giudizio, sicché alcun valenza può assumere a tal fine l'individuazione del diverso luogo di consumazione del reato immediatamente meno grave rispetto a quello di maltrattamenti sulla base del quale si dispose la citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Nola. Le ulteriori eccezioni di incompetenza che si assumono ignorate dalla Corte sono in realtà fondate sull'insussistenza dei singoli episodi che componevano il reato di maltrattamenti, e risultano superate da quanto già richiamato in ordine alla irrilevanza, ai fini in esame, delle vicende successive al decreto che dispone il giudizio.
5. Quanto alla sussistenza del delitto di cui all'art. 570 cod. pen. la contestazione contenuta in ricorso, oltre che generica, in riferimento agli specifici vizi denunciabili con il mezzo di impugnazione proposto, in forza dell'art. 606 cod. proc. pen. reitera i medesimi argomenti difensivi di merito, attinenti alla mancanza di prova sulla sua capacità economica, per escludere la quale rimanda alle sue dichiarazioni dei redditi.
Costituisce dato del tutto pacifico (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 7372 del 29/01/2013, dep. 14/02/2013, imp. S, Rv. 254515) al contrario, che nei casi di contestata violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'interessato sia tenuto ad adempiere ad un onere di allegazione specifico riguardante il suo stato di impossibilità di procurarsi mezzi di sussistenza, tanto più pressante quando, come nella specie, si faccia riferimento ad un inadempimento che si è protratto per anni, rispetto al quale la persistenza dell'impossibilità di adempiere risulta difficilmente configurabile;
a tal fine è irrilevante anche l'allegazione dello stato di disoccupazione, rispetto al quale l'obbligato è tenuto a dimostrare l'inanità delle attività volte a superare tale stato di difficoltà.
Nella specie l'interessato si è limitato a far richiamo alle dichiarazioni dei redditi, purtroppo notoriamente inattendibili al fine di dimostrare il tenore di vita, mentre ha liquidato come generiche le contrarie affermazioni della madre del minore, che nella sentenza risultano circostanziate, sulla base di quanto da essa constatato sul luogo ove l'uomo viveva, e sul suo complessivo tenore di vita, e quindi non affette dalla genericità lamentata nel ricorso, mezzo con il quale possono censurarsi peraltro la violazione delle norme sull'acquisizione della prova, o specifiche aporie logiche nel percorso ricostruttivo seguito dal giudice nella valutazione della prova, non l'inattendibilità della stessa, che è materia di competenza del giudice di merito.
Per di più nella specie la sentenza utilizza al fine di dimostrare l'assenza delle dedotte difficoltà anche la deposizione della nuova compagna del ricorrente, prova che viene semplicemente ignorata nel ricorso, malgrado di essa e della sua conformità a quanto ricostruito dalla madre del minore si sia dato conto nella pronuncia impugnata.
6. Anche in relazione alla pretesa incompatibilità della moglie del ricorrente ad assumere la veste di testimone, in quanto indagata di reato connesso la Corte territoriale ha già rilevato che in sede di assunzione della prova la parte interessata nulla ha eccepito in ordine alla sussistenza in capo alla dichiarante di tale qualità, ed è fin troppo ovvio, dal senso fatto proprio dalle parole,che la disposizione di cui all'art. 197 cod. proc. pen. faccia riferimento ad una valutazione da operarsi all'atto in cui la testimonianza viene acquisita, non potendo eccepirsi l'esistenza successiva di profili di incompatibilità che rendano, ora per allora, inutilizzabile la prova assunta. Che tale sia il senso della previsione è esplicitato anche dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010, dep. 21/04/2010, imp. Mills, Rv. 246584) ove si specifica che l'attribuzione di tale qualità va operata con riguardo al momento in cui le dichiarazioni vengono rese, chiarendo inoltre che la decisione in argomento del giudice è questione di merito, la cui possibile rivalutazione in sede di legittimità è limitata all'ambito valutativo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
La Corte territoriale nello specifico ha operato l'accertamento di fatto, osservando che nulla era stato eccepito all'atto dell'assunzione della testimonianza, ed in argomento l'interessato, non contestando la correttezza del dato, si limita in questa fase a riproporre le sue valutazioni di merito sulla sussistenza dell'incompatibilità, proponendo di conseguenza, anche sotto tale profilo, una deduzione di fatto non formulabile in questa sede. In ordine alle lesioni la Corte territoriale ha chiarito la forza dimostrativa delle dichiarazioni rese dall'interessata, in quanto riscontrate dai certificati medici prodotti, escludendo che un diverso accertamento disposto ad altri fini nel corso del giudizio ecclesiastico di annullamento del matrimonio, potesse assumere valenza dimostrativa dell'insussistenza del reato, e rispetto a quanto dedotto l'argomentazione risulta completa ed esauriente;
in questa sede l'interessato ripropone esclusivamente le deduzioni di merito lamentandone, infondatamente per quel che si è rilevato, la mancata confutazione.
7. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per quel che attiene alla decisione sulla pena, poiché in ordine alla sua quantificazione il giudicante ha assolto l'onere di dare conto della quantificazione operata, con richiamo specifico ai criteri applicati, esaurendo pertanto l'obbligo di completa e coerente argomentazione. Nè tale coerenza può escludersi con riferimento all'avvenuta esclusione della conversione della pena, per impossidenza, a fronte del mancato riconoscimento di tale circostanza di fatto ai fini della responsabilità.
Al di là della circostanza che i tempi di consumazione del reato e di valutazione della determinazione della sanzione sono differenti, potendo sussistere anche diverse condizioni di fatto, quel che rileva ai fini della valutazione della conversione della pena è la possibilità di ritenere adempiente il richiedente, possibilità esclusa nel concreto dalla impossidenza, condizione che denota la mancanza di beni aggredibili in sede esecutiva, e dimostra l'elevata possibilità per l'interessato di sottrarsi all'esecuzione, non una condizione di incolpevole indigenza, che sola poteva giustificare, ove valutata presente all'epoca della consumazione del reato di cui all'art. 570 cod. pen., l'insussistenza della fattispecie criminosa. Anche in argomento l'insufficienza o illogicità della motivazione, fondante il motivo di ricorso, non è ravvisabile.
8. L'inammissibilità dell'impugnazione impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile in questo grado, determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile liquidate complessivamente in Euro 2.500 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013