CASS
Ordinanza 13 novembre 2024
Ordinanza 13 novembre 2024
Massime • 1
Qualora l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale di novanta giorni (previsto dall'art. 163-bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile), la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione dell'opposto, risultando perciò irrilevante che detto adempimento si sia verificato quando i termini per proporre l'opposizione erano già decorsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2024, n. 29330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29330 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11894/2022 R.G. proposto da: OR CE RO, rappresentata e difesa personalmente, unitamente all’avvocato ROSSINI ANDREA ([...]), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -ricorrente- contro LO OM, quale unico erede di LO AN, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELICI PAOLO ([...]), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 495/2022 depositata il 14 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATI. R.G. 11894/2022 Cron. Rep. C.C. 13/9/2024 Civile Ord. Sez. 3 Num. 29330 Anno 2024 Presidente: CR NT Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 13/11/2024 2 di 14 FATTI DI CAUSA 1. L’avv. Francesca Romana Gori difese CO LO in un giudizio civile, svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di MI e in appello davanti alla Corte d’appello di Bologna, che lo vedeva contrapposto, quale erede universale, ad alcuni legatari in relazione alla successione ereditaria di AN RI LE. Nel corso di quel giudizio – nel quale fu riconosciuto, in favore del LO, un credito di euro 74.355,60 nei confronti dell’eredità, a fronte del maggior credito da lui preteso, pari a circa euro 850.000 – le controparti ottennero dal Tribunale di MI, in pendenza dei termini per l’appello, il sequestro conservativo dei beni del LO, fino alla concorrenza di euro 1.600.000. CO LO diede quindi mandato all’avv. Gori di agire in sede giudiziaria per ottenere il dissequestro dei beni e la professionista propose il ricorso ai sensi dell’art. 669-novies cod. proc. civ., dopo aver sottoscritto col cliente l’incarico professionale con scrittura privata del 23 ottobre 2011 nella quale furono indicati i compensi esigibili per ciascuna delle fasi del giudizio. Radicatosi il ricorso per il dissequestro davanti al Tribunale di MI, il LO revocò il mandato professionale all’avv. Gori, pochi giorni dopo la celebrazione della prima udienza. 2. Sulla base di questa premessa l’avv. Gori ottenne dal Presidente del Tribunale di Macerata un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la somma di euro 8.358,50, nei confronti di CO LO, a titolo di competenze professionali da lei maturate per lo svolgimento dell’attività in favore del cliente, fino al momento della revoca del mandato. Il decreto ingiuntivo fu opposto dal LO il quale sostenne, innanzitutto, di aver sottoscritto l’incarico suindicato nell’erronea convinzione che si trattasse di una causa complessa, mentre la stessa era assai semplice;
e chiese poi, in subordine, che fosse determinato il giusto compenso in favore dell’avvocatessa, dando 3 di 14 comunque atto dell’erronea scelta procedurale dalla medesima compiuta. Nel giudizio di opposizione si costituì l’avv. Gori la quale, oltre ad una serie di eccezioni di carattere processuale nelle quali si sosteneva che l’opposizione fosse da ritenere tardiva in considerazione della nullità dell’atto di citazione, chiese che l’opposizione venisse rigettata siccome infondata nel merito. Il Tribunale rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo e condannò l’opponente alla rifusione delle spese di lite. 3. La decisione è stata impugnata in via principale da CO LO e in via incidentale dall’avv. Gori, la quale ha ribadito l’eccezione di nullità dell’opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 14 aprile 2022, in riforma di quella di primo grado, ha accolto l’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’avvocatessa Gori alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. 3.1. La Corte territoriale ha innanzitutto esaminato la questione procedurale posta dall’avv. Gori e ha dichiarato che la stessa era priva di fondamento. Ed infatti la costituzione da parte della creditrice opposta avv. Gori in primo grado, avvenuta nonostante il termine a comparire indicato in citazione fosse inferiore a quello stabilito dalla legge, aveva sanato i vizi dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., a far tempo dalla notificazione dello stesso. 3.2. Passando al merito, la Corte TA ha rilevato che – ferma restando la statuizione della sentenza del Tribunale in ordine all’insussistenza delle condizioni per l’annullabilità del contratto d’opera professionale stipulato tra le parti – doveva invece essere accolto l’appello nella parte in cui era teso ad ottenere una rideterminazione del compenso. 4 di 14 A questo proposito, la sentenza ha osservato che la professionista aveva «intrapreso una procedura che non avrebbe potuto far conseguire al LO il risultato sperato», fatto di cui bisognava tenere conto ai fini della determinazione del compenso. Ed infatti il LO aveva subito il sequestro conservativo «per un ipotizzato suo debito di euro 853.136,80» che, all’esito del giudizio di primo grado, si era «ridotto ad euro 74.355,60». I rimedi stabiliti dall’art. 669-nonies cod. proc. civ. non sono disposti «per l’ipotesi in cui il credito per cui fu concesso il sequestro risulti diminuito», ma per le diverse ipotesi di giudizio non cominciato o estinto (primo comma) o di pronuncia di sentenza che dichiari «inesistente il titolo a cautela del quale il sequestro era stato concesso». Ne conseguiva che la semplice riduzione dell’ammontare del credito non dava titolo per proporre il ricorso avanzato dall’avv. Gori, che infatti era stato respinto dal Tribunale di MI. La Corte d’appello ha quindi affermato che doveva ritenersi sussistente un errore professionale da parte dell’avvocatessa, tale da configurare un inadempimento colpevole, trattandosi di un errore inescusabile che metteva in evidenza un comportamento professionale non zelante e non solerte;
di talché alla professionista nessun compenso poteva essere riconosciuto, data la sostanziale inutilità dell’attività professionale da lei svolta. 4. Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona propone ricorso l’avv. Francesca Romana Gori con atto affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso OM LO, in qualità di unico erede di CO LO, venuto a mancare durante lo svolgimento del giudizio di appello. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa 5 di 14 applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e conseguente nullità della sentenza o del procedimento. Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello sarebbe pervenuta all’accoglimento dell’impugnazione senza considerare che l’argomento decisivo a tal fine – costituito dalla sostanziale inutilità dell’iniziativa processuale assunta dal difensore – era, in realtà, un argomento affatto nuovo che, in quanto tale, non avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Secondo la ricorrente, il LO, nel proporre appello, non aveva più lamentato, a differenza di quanto osservato in primo grado, che il ricorso per il dissequestro fosse uno strumento errato siccome proposto ai sensi del secondo anziché del terzo comma dell’art. 669-novies cod. proc. civ.; il motivo di appello era costruito nel senso che il ricorso per il dissequestro fosse uno strumento in sé inutile, trattandosi di un’iniziativa processuale non proponibile e dannosa per il cliente. La Corte di merito, lungi dal rilevare – come, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto – la novità della questione e la sua conseguente improponibilità ai sensi dell’art. 345 cit., avrebbe invece accolto il gravame solo sulla base di tale «nuova prospettazione artatamente proposta come domanda di modifica della sentenza di primo grado con corrispondente motivo dell’impugnazione». La ricorrente chiede, quindi, che l’inammissibilità della questione venga oggi rilevata in sede di legittimità. 1.1. Il motivo non è fondato. Il Collegio innanzitutto rileva, per il corretto inquadramento della questione procedurale, che il LO era rimasto soccombente all’esito del giudizio di primo grado e rivestiva, quindi, il ruolo di appellante principale. Tale situazione processuale può, con ogni probabilità, dare conto delle ragioni per le quali il LO abbia introdotto, in appello, quella che la ricorrente ritiene essere una domanda nuova;
ma che tale, a ben guardare, non è. 6 di 14 Fin dal giudizio di primo grado, infatti, l’ex cliente dell’avv. Gori aveva lamentato l’erroneità dello strumento processuale utilizzato dalla professionista per ottenere il dissequestro, mentre in appello ne ha sostenuto l’inutilità, con un’argomentazione recepita dalla Corte d’appello. Ma è evidente che, al di là dell’apparente diversità, ciò che il LO aveva contestato facendo opposizione al decreto ingiuntivo era l’idoneità dell’attività difensiva espletata dall’avv. Gori e, di conseguenza, il diritto della stessa di esigere il pagamento della parcella (peraltro concordata). Ne consegue che non sussiste la novità della questione e la conseguente prospettata violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. ipotizzata nel motivo qui in esame. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 163-bis, 164, terzo e quarto comma, 641, 645, 647 e 152 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello considerato che l’opposizione al decreto ingiuntivo era da ritenere tardiva. La ricorrente richiama, a sostegno, la cronologia della vicenda processuale e ricorda che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fu da lei notificato al LO in data 24 marzo 2014 e che l’atto di opposizione le fu notificato una prima volta il 2 maggio 2014 e una seconda volta il successivo 5 maggio 2014; in entrambi i casi la prima udienza di comparizione era fissata per il 28 luglio 2014. Nel costituirsi in primo grado in risposta ad entrambe le citazioni in opposizione, l’avvocatessa Gori aveva eccepito che esse erano nulle per essere stato concesso un termine inferiore a quello tassativamente previsto dall’art. 163-bis cod. proc. civ. (90 giorni). Nello stesso tempo, ella aveva rilevato che la sua costituzione in giudizio poteva sì sanare quel vizio, ma soltanto con efficacia ex nunc (art. 164, terzo comma, cit.) e non ex tunc;
il che significava che, essendosi ella costituita per la data della prima udienza (28 7 di 14 luglio 2014), in quel momento era già trascorso il termine di 40 giorni per la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente tardività della stessa e irrevocabilità del decreto. La Corte d’appello, pertanto, constatato che la sanatoria della nullità era intervenuta solo con l’atto di costituzione, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione e la conseguente definitività del decreto ingiuntivo. Né potevano mutare i termini del problema per il fatto che il Giudice istruttore avesse poi rinviato la prima udienza dal 28 luglio al 19 novembre 2014, ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice di rito, perché «alla data della nuova udienza fissata dal Giudice per la “rinnovazione della citazione nulla” era già ampiamente scaduto il termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto». 2.1. Il motivo non è fondato. È necessario prendere le mosse da un dato pacifico, e cioè che nel caso in esame l’atto di citazione in opposizione conteneva sì l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, ma concedeva al creditore opposto – nella specie l’avv. Gori oggi ricorrente – un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge (90 giorni). Tale vizio fu rilevato dall’avv. Gori in prima udienza, tanto che il Tribunale provvide a rinviare ad un’udienza successiva proprio per consentire alla parte opposta di fruire di tutto lo spatium deliberandi consentito dalla legge. Come rilevato correttamente dalla Corte d’appello, però, tale nullità atteneva, per usare una terminologia ormai abituale, alla vocatio in ius e non alla editio actionis;
ciò comporta che, trovando applicazione nel giudizio odierno il testo dell’art. 164 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la sanatoria di una simile nullità ha efficacia ex tunc (art. 164, primo e secondo comma, cod. proc. civ.) anziché ex nunc, come avveniva nel regime previgente e come pretenderebbe l’odierna ricorrente (in tal senso vi è pacifica giurisprudenza: v., tra le altre, le 8 di 14 sentenze 4 febbraio 2009, n. 2683, 25 novembre 2014, n. 24993, e 28 marzo 2017, n. 7885). La circostanza per cui il giudice istruttore in primo grado, constatato il mancato rispetto dei termini, rinviò (correttamente) ad una successiva udienza non vale a modificare i termini del problema per quanto riguarda il carattere retroattivo della sanatoria, come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni stabilito (v., tra le altre, le ordinanze 25 maggio 2018, n. 13079, 26 settembre 2019, n. 23979, e 26 aprile 2023, n. 10926). Diverso è invece il caso, non ricorrente nel giudizio odierno, dei vizi attinenti alla editio actionis (art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.), per i quali la legge, in considerazione della loro evidente maggiore gravità, stabilisce la non retroattività della sanatoria conseguente al rinnovo della citazione (art. 164, quinto comma, cod. proc. civ.). 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 669-novies cod. proc. civ., applicato dalla Corte d’appello con modalità asseritamente errate. La ricorrente premette che, nel giudizio svoltosi tra il LO e i legatari in relazione all’eredità LE, la Corte d’appello di Bologna aveva ridotto il credito del LO alla minore somma di euro 74.355,60, rigettando inoltre la domanda dei legatari di decadenza del LO dal beneficio dell’inventario, senza pronunciarsi sulla domanda, avanzata da entrambe le parti, di conferma ovvero di revoca del sequestro eseguito. Ora, poiché l’art. 669-novies cit. dispone che il provvedimento cautelare perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a tutela del quale era stato concesso, la Corte d’appello sarebbe incorsa in violazione della citata norma ritenendo del tutto inutile il ricorso presentato dall’odierna ricorrente per ottenere il dissequestro in favore del LO (che era all’epoca da lei assistito). E 9 di 14 dovrebbe essere anche considerato che la giurisprudenza interpreta la disposizione nel senso che il sequestro perde efficacia anche qualora il credito venga riconosciuto in una misura inferiore a quella ipotizzata nel provvedimento di concessione. La sentenza impugnata, quindi, avrebbe violato l’art. 669-novies cod. proc. civ. là dove ha ritenuto totalmente inutile il ricorso proposto dall’odierna ricorrente senza considerare che esso era l’unico strumento che la legge prevede per rimuovere il provvedimento di sequestro che sia stato concesso. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 2230, 2233 e 2236 cod. civ., in relazione alla responsabilità professionale dell’avvocato. Nel confermare e ribadire alcune osservazioni già contenute nel terzo motivo, la ricorrente osserva che i consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza in relazione alla responsabilità professionale prevedono che l’avvocato sia tenuto a dispiegare la propria diligenza per ottenere il risultato sperato, ma senza obbligo di conseguirlo. Nel caso di questioni interpretative complesse o comunque opinabili, l’avvocato non può essere considerato responsabile verso il cliente se non in caso di dolo o colpa grave;
e nel caso in esame sarebbe evidente l’errore commesso dalla Corte di merito, posto che la ricorrente aveva intrapreso, quale difensore del LO, l’unico percorso possibile per ottenere il dissequestro. 5. Il Collegio ritiene che il terzo e il quarto motivo, data l’evidente connessione tra loro esistente, debbano essere trattati congiuntamente. 5.1. Giova premettere una breve ricostruzione di alcuni passaggi fondamentali della complessa vicenda, per come risultano sia dalla sentenza impugnata che dagli atti di parte. Non si possono, infatti, comprendere gli sviluppi del giudizio odierno – che 10 di 14 ha ad oggetto, è bene ribadirlo, l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avv. Gori per il pagamento dei compensi relativi all’attività professionale da lei prestata in favore di CO LO in altre cause – se non si tengono presenti alcuni elementi che riguardano il precedente giudizio. L’avv. Gori difese CO LO in una causa che lo vedeva contrapposto, quale erede universale, ad alcuni legatari in relazione alla successione ereditaria di AN RI LE. In quel giudizio, come ammette lo stesso odierno controricorrente, il Tribunale di MI dichiarò il LO decaduto dal beneficio d’inventario e rigettò la sua domanda di riconoscimento di un credito nei confronti dell’eredità. Nelle more dell’impugnazione della decisione, lo stesso Tribunale concesse ai legatari il sequestro conservativo dei beni del LO fino alla concorrenza di una certa somma, posto che egli era nel possesso di tutti i beni ereditari e che la decisione di primo grado era stata favorevole ai richiedenti. All’esito dell’appello, la Corte d’appello di Bologna riconobbe, in favore del LO, un credito di euro 74.355,60 nei confronti dell’eredità (somma ben minore rispetto a quella da lui pretesa), ma rigettò la domanda di decadenza del LO dal beneficio d’inventario, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale. Non è dato sapere dagli atti di causa quale decisione abbia assunto la Corte bolognese in ordine al sequestro conservativo;
secondo la ricostruzione della ricorrente – non smentita né dalla sentenza qui impugnata, che nulla dice, né dal controricorrente – essa non si pronunciò sul punto, in tal modo rendendo possibile il protrarsi del contenzioso. Come pure non è dato sapere se il LO abbia restituito o meno ai legatari i beni ereditari loro spettanti e se questi ultimi abbiano pagato la somma indicata dalla sentenza della Corte d’appello. Quello che è certo è che l’avv. Gori propose allo stesso Tribunale di MI, che aveva concesso il sequestro, il ricorso di 11 di 14 cui all’art. 669-novies cod. proc. civ. e che dopo la prima udienza il LO le revocò il mandato professionale, senza pagarle alcun compenso per tale ulteriore segmento della sua attività. E dalla lettura incrociata degli atti difensivi proposti in questa sede si apprende che il ricorso per il dissequestro fu rigettato dal Tribunale di MI, con compensazione delle spese, perché la Corte d’appello non aveva dichiarato l’inesistenza del diritto dei sequestranti. 5.2. Così inquadrati, correttamente, i termini della vicenda, appare evidente che la Corte d’appello è partita da una premessa in fatto completamente errata, e cioè che il LO avesse subito il sequestro conservativo «per un ipotizzato suo debito di euro 853.136,80» che, all’esito del giudizio di primo grado, si era «ridotto ad euro 74.355,60». È vero, in realtà, l’esatto contrario, e cioè che il LO era risultato, dopo la sentenza della Corte d’appello di Bologna, creditore dell’eredità, e non debitore;
ma il sequestro era stato concesso dal Tribunale nelle more della proposizione dell’appello per la ragione che egli era nel possesso di tutti i beni ereditari (è lo stesso controricorso odierno a darne atto). Da tanto consegue che la conclusione tratta dalla Corte d’appello circa la presunta erroneità (o meglio, inutilità) dello strumento processuale di cui all’art. 669-novies cod. proc. civ., intrapreso dall’avv. Gori per il proprio cliente, al fine di conseguire l’obiettivo desiderato, cioè la rimozione del sequestro conservativo, è priva di fondamento giuridico. Come questa Corte ha già stabilito, infatti, il sequestro conservativo perde efficacia ove sia accertata, con sentenza pronunciata all’esito di un giudizio ordinario di cognizione, anche non passata in giudicato, l’inesistenza del credito a garanzia del quale è stato concesso, e ciò sia nel caso che il detto credito sia escluso in toto sia qualora sia riconosciuto in misura inferiore a quella ipotizzata nella misura cautelare, atteso che, in quest’ultima eventualità, tale credito è dichiarato inesistente per la parte 12 di 14 eccedente quella concretamente accertata (sentenza 21 dicembre 2021, n. 41078). Ora, in base a quanto si riesce a comprendere dagli atti a disposizione di questa Corte, divenuto il LO creditore (e non debitore) dell’eredità, non è chiaro perché dovesse permanere a suo carico il sequestro conservativo;
né la Corte TA si è preoccupata di chiarire questo punto. Ed è pacifico che, a quel punto, i presupposti del sequestro conservativo a carico del LO dovevano considerarsi almeno in parte venuti meno. Ma, comunque sia, l’iniziativa intrapresa dal difensore per il proprio cliente – successiva al deposito della sentenza d’appello – non poteva essere di per sé ritenuta inutile e, addirittura, indice di colpa professionale. Avendo la Corte d’appello di Bologna, nel precedente giudizio, riconosciuto che il LO era creditore e non debitore dell’eredità, il ricorso proposto dall’avv. Gori poteva avere, almeno ragionando in astratto, un qualche margine di accoglibilità, in tutto o in parte;
tanto più che, essendo stato il LO ammesso all’accettazione con beneficio d’inventario, non si sarebbe più determinata la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede. L’impugnata sentenza, d’altra parte, ha finito col trasformare un giudizio nel quale l’avvocato chiedeva al proprio (ex) cliente il pagamento di un compenso in un giudizio di responsabilità professionale a carico del professionista;
per cui la Corte di merito avrebbe dovuto tenere presente la costante giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la valutazione sull’esistenza di una colpa professionale dell’avvocato deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell’iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l’avvocato garantire l’esito favorevole. Questo principio, affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva – cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un’attività processuale che poteva essere compiuta e 13 di 14 non è stata compiuta – deve parimenti essere ribadito anche in relazione all’attività positivamente compiuta, come nel caso odierno (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007). 5.3. Dal complesso di queste argomentazioni deriva la fondatezza del terzo e quarto motivo di ricorso. 6. In conclusione, sono rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, mentre sono accolti il terzo e il quarto;
la sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione personale, la quale provvederà ad un nuovo giudizio di appello, partendo dalla corretta ricostruzione dei fatti e verificando, alla luce delle indicazioni della presente decisione, se e in quale misura l’attività dell’avv. Gori fosse meritevole di un compenso. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. In considerazione dell’accoglimento del ricorso, dovrà essere il giudice di rinvio, chiamato ad un nuovo esame della causa, ad occuparsi anche della liquidazione delle spese della fase di sospensiva della pronuncia d’appello qui cassata, che la ricorrente ha sollecitato in questa sede ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. (v. le sentenze 11 febbraio 2009, n. 3341, 22 luglio 2011, n. 16121, e l’ordinanza 14 marzo 2024, n. 6792).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità e della fase di sospensiva svoltasi davanti alla Corte d’appello di Ancona. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 settembre 2024. 14 di 14 Il Presidente NT CR
e chiese poi, in subordine, che fosse determinato il giusto compenso in favore dell’avvocatessa, dando 3 di 14 comunque atto dell’erronea scelta procedurale dalla medesima compiuta. Nel giudizio di opposizione si costituì l’avv. Gori la quale, oltre ad una serie di eccezioni di carattere processuale nelle quali si sosteneva che l’opposizione fosse da ritenere tardiva in considerazione della nullità dell’atto di citazione, chiese che l’opposizione venisse rigettata siccome infondata nel merito. Il Tribunale rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo e condannò l’opponente alla rifusione delle spese di lite. 3. La decisione è stata impugnata in via principale da CO LO e in via incidentale dall’avv. Gori, la quale ha ribadito l’eccezione di nullità dell’opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 14 aprile 2022, in riforma di quella di primo grado, ha accolto l’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’avvocatessa Gori alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. 3.1. La Corte territoriale ha innanzitutto esaminato la questione procedurale posta dall’avv. Gori e ha dichiarato che la stessa era priva di fondamento. Ed infatti la costituzione da parte della creditrice opposta avv. Gori in primo grado, avvenuta nonostante il termine a comparire indicato in citazione fosse inferiore a quello stabilito dalla legge, aveva sanato i vizi dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., a far tempo dalla notificazione dello stesso. 3.2. Passando al merito, la Corte TA ha rilevato che – ferma restando la statuizione della sentenza del Tribunale in ordine all’insussistenza delle condizioni per l’annullabilità del contratto d’opera professionale stipulato tra le parti – doveva invece essere accolto l’appello nella parte in cui era teso ad ottenere una rideterminazione del compenso. 4 di 14 A questo proposito, la sentenza ha osservato che la professionista aveva «intrapreso una procedura che non avrebbe potuto far conseguire al LO il risultato sperato», fatto di cui bisognava tenere conto ai fini della determinazione del compenso. Ed infatti il LO aveva subito il sequestro conservativo «per un ipotizzato suo debito di euro 853.136,80» che, all’esito del giudizio di primo grado, si era «ridotto ad euro 74.355,60». I rimedi stabiliti dall’art. 669-nonies cod. proc. civ. non sono disposti «per l’ipotesi in cui il credito per cui fu concesso il sequestro risulti diminuito», ma per le diverse ipotesi di giudizio non cominciato o estinto (primo comma) o di pronuncia di sentenza che dichiari «inesistente il titolo a cautela del quale il sequestro era stato concesso». Ne conseguiva che la semplice riduzione dell’ammontare del credito non dava titolo per proporre il ricorso avanzato dall’avv. Gori, che infatti era stato respinto dal Tribunale di MI. La Corte d’appello ha quindi affermato che doveva ritenersi sussistente un errore professionale da parte dell’avvocatessa, tale da configurare un inadempimento colpevole, trattandosi di un errore inescusabile che metteva in evidenza un comportamento professionale non zelante e non solerte;
di talché alla professionista nessun compenso poteva essere riconosciuto, data la sostanziale inutilità dell’attività professionale da lei svolta. 4. Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona propone ricorso l’avv. Francesca Romana Gori con atto affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso OM LO, in qualità di unico erede di CO LO, venuto a mancare durante lo svolgimento del giudizio di appello. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa 5 di 14 applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e conseguente nullità della sentenza o del procedimento. Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello sarebbe pervenuta all’accoglimento dell’impugnazione senza considerare che l’argomento decisivo a tal fine – costituito dalla sostanziale inutilità dell’iniziativa processuale assunta dal difensore – era, in realtà, un argomento affatto nuovo che, in quanto tale, non avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Secondo la ricorrente, il LO, nel proporre appello, non aveva più lamentato, a differenza di quanto osservato in primo grado, che il ricorso per il dissequestro fosse uno strumento errato siccome proposto ai sensi del secondo anziché del terzo comma dell’art. 669-novies cod. proc. civ.; il motivo di appello era costruito nel senso che il ricorso per il dissequestro fosse uno strumento in sé inutile, trattandosi di un’iniziativa processuale non proponibile e dannosa per il cliente. La Corte di merito, lungi dal rilevare – come, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto – la novità della questione e la sua conseguente improponibilità ai sensi dell’art. 345 cit., avrebbe invece accolto il gravame solo sulla base di tale «nuova prospettazione artatamente proposta come domanda di modifica della sentenza di primo grado con corrispondente motivo dell’impugnazione». La ricorrente chiede, quindi, che l’inammissibilità della questione venga oggi rilevata in sede di legittimità. 1.1. Il motivo non è fondato. Il Collegio innanzitutto rileva, per il corretto inquadramento della questione procedurale, che il LO era rimasto soccombente all’esito del giudizio di primo grado e rivestiva, quindi, il ruolo di appellante principale. Tale situazione processuale può, con ogni probabilità, dare conto delle ragioni per le quali il LO abbia introdotto, in appello, quella che la ricorrente ritiene essere una domanda nuova;
ma che tale, a ben guardare, non è. 6 di 14 Fin dal giudizio di primo grado, infatti, l’ex cliente dell’avv. Gori aveva lamentato l’erroneità dello strumento processuale utilizzato dalla professionista per ottenere il dissequestro, mentre in appello ne ha sostenuto l’inutilità, con un’argomentazione recepita dalla Corte d’appello. Ma è evidente che, al di là dell’apparente diversità, ciò che il LO aveva contestato facendo opposizione al decreto ingiuntivo era l’idoneità dell’attività difensiva espletata dall’avv. Gori e, di conseguenza, il diritto della stessa di esigere il pagamento della parcella (peraltro concordata). Ne consegue che non sussiste la novità della questione e la conseguente prospettata violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. ipotizzata nel motivo qui in esame. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 163-bis, 164, terzo e quarto comma, 641, 645, 647 e 152 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello considerato che l’opposizione al decreto ingiuntivo era da ritenere tardiva. La ricorrente richiama, a sostegno, la cronologia della vicenda processuale e ricorda che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fu da lei notificato al LO in data 24 marzo 2014 e che l’atto di opposizione le fu notificato una prima volta il 2 maggio 2014 e una seconda volta il successivo 5 maggio 2014; in entrambi i casi la prima udienza di comparizione era fissata per il 28 luglio 2014. Nel costituirsi in primo grado in risposta ad entrambe le citazioni in opposizione, l’avvocatessa Gori aveva eccepito che esse erano nulle per essere stato concesso un termine inferiore a quello tassativamente previsto dall’art. 163-bis cod. proc. civ. (90 giorni). Nello stesso tempo, ella aveva rilevato che la sua costituzione in giudizio poteva sì sanare quel vizio, ma soltanto con efficacia ex nunc (art. 164, terzo comma, cit.) e non ex tunc;
il che significava che, essendosi ella costituita per la data della prima udienza (28 7 di 14 luglio 2014), in quel momento era già trascorso il termine di 40 giorni per la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente tardività della stessa e irrevocabilità del decreto. La Corte d’appello, pertanto, constatato che la sanatoria della nullità era intervenuta solo con l’atto di costituzione, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione e la conseguente definitività del decreto ingiuntivo. Né potevano mutare i termini del problema per il fatto che il Giudice istruttore avesse poi rinviato la prima udienza dal 28 luglio al 19 novembre 2014, ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice di rito, perché «alla data della nuova udienza fissata dal Giudice per la “rinnovazione della citazione nulla” era già ampiamente scaduto il termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto». 2.1. Il motivo non è fondato. È necessario prendere le mosse da un dato pacifico, e cioè che nel caso in esame l’atto di citazione in opposizione conteneva sì l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, ma concedeva al creditore opposto – nella specie l’avv. Gori oggi ricorrente – un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge (90 giorni). Tale vizio fu rilevato dall’avv. Gori in prima udienza, tanto che il Tribunale provvide a rinviare ad un’udienza successiva proprio per consentire alla parte opposta di fruire di tutto lo spatium deliberandi consentito dalla legge. Come rilevato correttamente dalla Corte d’appello, però, tale nullità atteneva, per usare una terminologia ormai abituale, alla vocatio in ius e non alla editio actionis;
ciò comporta che, trovando applicazione nel giudizio odierno il testo dell’art. 164 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la sanatoria di una simile nullità ha efficacia ex tunc (art. 164, primo e secondo comma, cod. proc. civ.) anziché ex nunc, come avveniva nel regime previgente e come pretenderebbe l’odierna ricorrente (in tal senso vi è pacifica giurisprudenza: v., tra le altre, le 8 di 14 sentenze 4 febbraio 2009, n. 2683, 25 novembre 2014, n. 24993, e 28 marzo 2017, n. 7885). La circostanza per cui il giudice istruttore in primo grado, constatato il mancato rispetto dei termini, rinviò (correttamente) ad una successiva udienza non vale a modificare i termini del problema per quanto riguarda il carattere retroattivo della sanatoria, come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni stabilito (v., tra le altre, le ordinanze 25 maggio 2018, n. 13079, 26 settembre 2019, n. 23979, e 26 aprile 2023, n. 10926). Diverso è invece il caso, non ricorrente nel giudizio odierno, dei vizi attinenti alla editio actionis (art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.), per i quali la legge, in considerazione della loro evidente maggiore gravità, stabilisce la non retroattività della sanatoria conseguente al rinnovo della citazione (art. 164, quinto comma, cod. proc. civ.). 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 669-novies cod. proc. civ., applicato dalla Corte d’appello con modalità asseritamente errate. La ricorrente premette che, nel giudizio svoltosi tra il LO e i legatari in relazione all’eredità LE, la Corte d’appello di Bologna aveva ridotto il credito del LO alla minore somma di euro 74.355,60, rigettando inoltre la domanda dei legatari di decadenza del LO dal beneficio dell’inventario, senza pronunciarsi sulla domanda, avanzata da entrambe le parti, di conferma ovvero di revoca del sequestro eseguito. Ora, poiché l’art. 669-novies cit. dispone che il provvedimento cautelare perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a tutela del quale era stato concesso, la Corte d’appello sarebbe incorsa in violazione della citata norma ritenendo del tutto inutile il ricorso presentato dall’odierna ricorrente per ottenere il dissequestro in favore del LO (che era all’epoca da lei assistito). E 9 di 14 dovrebbe essere anche considerato che la giurisprudenza interpreta la disposizione nel senso che il sequestro perde efficacia anche qualora il credito venga riconosciuto in una misura inferiore a quella ipotizzata nel provvedimento di concessione. La sentenza impugnata, quindi, avrebbe violato l’art. 669-novies cod. proc. civ. là dove ha ritenuto totalmente inutile il ricorso proposto dall’odierna ricorrente senza considerare che esso era l’unico strumento che la legge prevede per rimuovere il provvedimento di sequestro che sia stato concesso. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 2230, 2233 e 2236 cod. civ., in relazione alla responsabilità professionale dell’avvocato. Nel confermare e ribadire alcune osservazioni già contenute nel terzo motivo, la ricorrente osserva che i consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza in relazione alla responsabilità professionale prevedono che l’avvocato sia tenuto a dispiegare la propria diligenza per ottenere il risultato sperato, ma senza obbligo di conseguirlo. Nel caso di questioni interpretative complesse o comunque opinabili, l’avvocato non può essere considerato responsabile verso il cliente se non in caso di dolo o colpa grave;
e nel caso in esame sarebbe evidente l’errore commesso dalla Corte di merito, posto che la ricorrente aveva intrapreso, quale difensore del LO, l’unico percorso possibile per ottenere il dissequestro. 5. Il Collegio ritiene che il terzo e il quarto motivo, data l’evidente connessione tra loro esistente, debbano essere trattati congiuntamente. 5.1. Giova premettere una breve ricostruzione di alcuni passaggi fondamentali della complessa vicenda, per come risultano sia dalla sentenza impugnata che dagli atti di parte. Non si possono, infatti, comprendere gli sviluppi del giudizio odierno – che 10 di 14 ha ad oggetto, è bene ribadirlo, l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avv. Gori per il pagamento dei compensi relativi all’attività professionale da lei prestata in favore di CO LO in altre cause – se non si tengono presenti alcuni elementi che riguardano il precedente giudizio. L’avv. Gori difese CO LO in una causa che lo vedeva contrapposto, quale erede universale, ad alcuni legatari in relazione alla successione ereditaria di AN RI LE. In quel giudizio, come ammette lo stesso odierno controricorrente, il Tribunale di MI dichiarò il LO decaduto dal beneficio d’inventario e rigettò la sua domanda di riconoscimento di un credito nei confronti dell’eredità. Nelle more dell’impugnazione della decisione, lo stesso Tribunale concesse ai legatari il sequestro conservativo dei beni del LO fino alla concorrenza di una certa somma, posto che egli era nel possesso di tutti i beni ereditari e che la decisione di primo grado era stata favorevole ai richiedenti. All’esito dell’appello, la Corte d’appello di Bologna riconobbe, in favore del LO, un credito di euro 74.355,60 nei confronti dell’eredità (somma ben minore rispetto a quella da lui pretesa), ma rigettò la domanda di decadenza del LO dal beneficio d’inventario, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale. Non è dato sapere dagli atti di causa quale decisione abbia assunto la Corte bolognese in ordine al sequestro conservativo;
secondo la ricostruzione della ricorrente – non smentita né dalla sentenza qui impugnata, che nulla dice, né dal controricorrente – essa non si pronunciò sul punto, in tal modo rendendo possibile il protrarsi del contenzioso. Come pure non è dato sapere se il LO abbia restituito o meno ai legatari i beni ereditari loro spettanti e se questi ultimi abbiano pagato la somma indicata dalla sentenza della Corte d’appello. Quello che è certo è che l’avv. Gori propose allo stesso Tribunale di MI, che aveva concesso il sequestro, il ricorso di 11 di 14 cui all’art. 669-novies cod. proc. civ. e che dopo la prima udienza il LO le revocò il mandato professionale, senza pagarle alcun compenso per tale ulteriore segmento della sua attività. E dalla lettura incrociata degli atti difensivi proposti in questa sede si apprende che il ricorso per il dissequestro fu rigettato dal Tribunale di MI, con compensazione delle spese, perché la Corte d’appello non aveva dichiarato l’inesistenza del diritto dei sequestranti. 5.2. Così inquadrati, correttamente, i termini della vicenda, appare evidente che la Corte d’appello è partita da una premessa in fatto completamente errata, e cioè che il LO avesse subito il sequestro conservativo «per un ipotizzato suo debito di euro 853.136,80» che, all’esito del giudizio di primo grado, si era «ridotto ad euro 74.355,60». È vero, in realtà, l’esatto contrario, e cioè che il LO era risultato, dopo la sentenza della Corte d’appello di Bologna, creditore dell’eredità, e non debitore;
ma il sequestro era stato concesso dal Tribunale nelle more della proposizione dell’appello per la ragione che egli era nel possesso di tutti i beni ereditari (è lo stesso controricorso odierno a darne atto). Da tanto consegue che la conclusione tratta dalla Corte d’appello circa la presunta erroneità (o meglio, inutilità) dello strumento processuale di cui all’art. 669-novies cod. proc. civ., intrapreso dall’avv. Gori per il proprio cliente, al fine di conseguire l’obiettivo desiderato, cioè la rimozione del sequestro conservativo, è priva di fondamento giuridico. Come questa Corte ha già stabilito, infatti, il sequestro conservativo perde efficacia ove sia accertata, con sentenza pronunciata all’esito di un giudizio ordinario di cognizione, anche non passata in giudicato, l’inesistenza del credito a garanzia del quale è stato concesso, e ciò sia nel caso che il detto credito sia escluso in toto sia qualora sia riconosciuto in misura inferiore a quella ipotizzata nella misura cautelare, atteso che, in quest’ultima eventualità, tale credito è dichiarato inesistente per la parte 12 di 14 eccedente quella concretamente accertata (sentenza 21 dicembre 2021, n. 41078). Ora, in base a quanto si riesce a comprendere dagli atti a disposizione di questa Corte, divenuto il LO creditore (e non debitore) dell’eredità, non è chiaro perché dovesse permanere a suo carico il sequestro conservativo;
né la Corte TA si è preoccupata di chiarire questo punto. Ed è pacifico che, a quel punto, i presupposti del sequestro conservativo a carico del LO dovevano considerarsi almeno in parte venuti meno. Ma, comunque sia, l’iniziativa intrapresa dal difensore per il proprio cliente – successiva al deposito della sentenza d’appello – non poteva essere di per sé ritenuta inutile e, addirittura, indice di colpa professionale. Avendo la Corte d’appello di Bologna, nel precedente giudizio, riconosciuto che il LO era creditore e non debitore dell’eredità, il ricorso proposto dall’avv. Gori poteva avere, almeno ragionando in astratto, un qualche margine di accoglibilità, in tutto o in parte;
tanto più che, essendo stato il LO ammesso all’accettazione con beneficio d’inventario, non si sarebbe più determinata la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede. L’impugnata sentenza, d’altra parte, ha finito col trasformare un giudizio nel quale l’avvocato chiedeva al proprio (ex) cliente il pagamento di un compenso in un giudizio di responsabilità professionale a carico del professionista;
per cui la Corte di merito avrebbe dovuto tenere presente la costante giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la valutazione sull’esistenza di una colpa professionale dell’avvocato deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell’iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l’avvocato garantire l’esito favorevole. Questo principio, affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva – cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un’attività processuale che poteva essere compiuta e 13 di 14 non è stata compiuta – deve parimenti essere ribadito anche in relazione all’attività positivamente compiuta, come nel caso odierno (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007). 5.3. Dal complesso di queste argomentazioni deriva la fondatezza del terzo e quarto motivo di ricorso. 6. In conclusione, sono rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, mentre sono accolti il terzo e il quarto;
la sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione personale, la quale provvederà ad un nuovo giudizio di appello, partendo dalla corretta ricostruzione dei fatti e verificando, alla luce delle indicazioni della presente decisione, se e in quale misura l’attività dell’avv. Gori fosse meritevole di un compenso. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. In considerazione dell’accoglimento del ricorso, dovrà essere il giudice di rinvio, chiamato ad un nuovo esame della causa, ad occuparsi anche della liquidazione delle spese della fase di sospensiva della pronuncia d’appello qui cassata, che la ricorrente ha sollecitato in questa sede ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. (v. le sentenze 11 febbraio 2009, n. 3341, 22 luglio 2011, n. 16121, e l’ordinanza 14 marzo 2024, n. 6792).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità e della fase di sospensiva svoltasi davanti alla Corte d’appello di Ancona. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 settembre 2024. 14 di 14 Il Presidente NT CR