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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2139/2017 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 4.3.2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per n.q. di l.r.p.t. della l'Avv. Giulio Parte_1 Controparte_1
Mastrobattista ha concluso come da nota depositata in data 09/06/2025 per n.q. di titolare della “PODERI OT AR AZIENDA AGRICOLA CP_2
BIOLOGICA”, l'avv. Chiara de IM ha concluso come da nota depositata in data 09/06/2025 per essuno è comparso (già contumace). CP_3
Il Giudice dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:54 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2139/2017 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2139/2017 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), n.q. di legale rappresentante pro- Parte_1 C.F._1 tempore della (p.i. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MASTROBATTISTA GIULIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT),
Piazza Giuseppe De Santis n. 6, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
attore convenuto in via riconvenzionale contro
c.f. , n.q. di titolare della ditta individuale “PODERI CP_2 C.F._2
OT AR AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA”, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. CHIARA DE SIMONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale de IM & de IM sito in Latina (LT), Viale Dello Statuto n. 24, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto attore in via riconvenzionale nonché contro
c.f. ); CP_3 C.F._3
convenuto – contumace
OGGETTO: contratto di appalto; inadempimento; risarcimento danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha Parte_1 Pt_2
convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – i convenuti come in epigrafe riportati al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione, deduzione ed eccezione: a) Accertare e dichiarare che tra le parti è stato stipulato un contratto di appalto per la realizzazione dei lavori edili indicati nel computo metrico redatto dal tecnico di fiducia dei convenuti con l'aggiunta di ulteriori lavorazioni indicate nel preventivo dei lavori edili sottoscritto dalla società attrice in data 02.09.2014, il cui corrispettivo veniva tra le parti fissato in euro 135.374,00 oltre IVA;
b) Accertare che la società CP_1 ha eseguito i lavori appaltati ed è pertanto creditrice dell'importo complessivo di euro
[...]
135.374,00 al quale dovrà aggiungersi IVA come per legge, oltre rivalutazione ed interessi, c) Per
l'effetto, accertato il grave inadempimento dei convenuti per l'omesso pagamento del prezzo, condannare i signori , nato a [...] il [...], residente in [...] Corso Italia CP_2
n.15, nato a [...] il [...],e residente a[...], in solido CP_3
tra loro, al pagamento del corrispettivo per le opere edili realizzate pari ad euro 135.374,00, oltre
IVA come per legge, rivalutazione ed interessi legali e moratori, ovvero all'importo maggiore o minore che risulterà dai canoni di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi fino al saldo effettivo;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
L'attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - che, con contratto di appalto del
30/09/2014, la convenuta “Poderi Nanioti Marco Azienda Agricola Biologica”, in persona di
[...]
le aveva affidato l'esecuzione di opere edili per la costruzione di una struttura aziendale per CP_2 la trasformazione di prodotti agricoli e agriturismo sull'appezzamento di terreno sito in Sonnino (LT),
Località Coatti, Via Provinciale Sonninese Km. 4,500, (all.ti citazione, doc. n. 3, contratto;
all. n. 4, preventivo lavori); - di aver determinato quale corrispettivo dell'opera appaltata la somma di euro
135.374,00, oltre i.v.a. (vd. all. 3, art. 6, co. 2), importo garantito dalla committente mediante assegno bancario;
- che il convenuto al momento della conclusione del contratto inter partes, CP_2
pur attestando di essere titolare di regolare permesso di costruire rilasciatogli dalle competenti autorità, aveva tuttavia taciuto di non vantare alcun diritto reale sul cespite immobiliare in parola, risultando quest'ultimo in realtà intestato al di lui fratello, anch'esso odierno convenuto CP_3
nel presente giudizio;
- di aver ottenuto dall'intestato Tribunale, a fronte del mancato pagamento da parte della committenza per la realizzazione a regola d'arte delle opere appaltate, un sequestro conservativo sui “beni immobili o mobili del resistente nonché le cose o somme di CP_2 denaro al medesimo dovute, fino ad un importo massimo di euro 180.000,00” (vd. doc. n. 11, ord.
Trib. Latina, 6.2.2017).
Il signor n.q. di titolare della “PODERI OT AR AZIENDA CP_2 AGRICOLA BIOLOGICA”, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5/07/2017, non contestando il mancato pagamento del quantum oggetto di pattuizione, ha chiesto la reiezione delle domande attoree, lamentando la violazione delle disposizioni contrattuali e, segnatamente, l'affidamento a terzi dei lavori e, comunque, la non esecuzione a regola d'arte delle opere e la consegna in ritardo delle stesse, dispiegando altresì domanda in via riconvenzionale “…anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1667, 1668 e 1669 cod. civ. nonché in riferimento al divieto di subappalto ed al termine per la ultimazione delle opere”, finalizzata ad
“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni rivenienti dal contratto di appalto del 30 settembre 2014, se del caso previa applicazione dell'art. 1341 cod. civ, adottando le conseguenti pronunce, nonché in via principale, risolvere il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore nonché ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., accertando e dichiarando che nulla è dovuto a
[...]
e condannando l'attrice al risarcimento del danno cagionato alla comparente, da CP_1 quantificarsi in corso di causa in misura non inferiore ad € 90.000,00, oltre accessori di legge;
in via gradata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'appaltatore -in considerazione della riduzione del prezzo in misura non inferiore ad € 90.000,00, da operarsi in ragione dei gravi e molteplici vizi, difetti e difformità dell'opera rispetto al progetto, e del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nelle forme del danno emergente e del lucro cessante, da quantificare in misura non inferiore ad € 90.000,00, oltre accessori di legge, subito dal committente
a cagione dell'inadempimento contrattuale- e condannare l'appaltatore al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 90.000,00, oltre accessori di legge;
in estremo subordine, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'appaltatore in considerazione della totale compensazione tra
l'importo riconosciutogli, da un lato, e la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno cagionato al committente, oltre accessori di legge, dall'altro, od in ogni caso ridurre consistentemente l'importo dovuto all'appaltatore in ragione della riduzione del prezzo e del risarcimento del danno sofferto dal committente”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
L'altro convenuto regolarmente evocato nel presente giudizio, restava invece CP_3
contumace.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., acquisito il fascicolo relativo al procedimento cautelare
R.G. n. 6424/2016, espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata, la causa, veniva così istruita in via documentale e tramite consulenza tecnica d'ufficio.
All'ultima udienza celebratasi il 4/3/2025, la parte convenuta, personalmente presente, formulava alla controparte proposta a fini transattivi e il G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, rinviava la causa per discussione e decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Orbene, alla luce delle note conclusionali congiunte depositate dai rispettivi procuratori delle parti
(vd. all. 30/5/2025), si evince che le parti abbiano effettivamente raggiunto l'intenzione di accordarsi a fini transattivi nei seguenti termini che, qui, testualmente si riportano: “1)- La parte convenuta
n.q. di titolare della Poderi Nanioti Marco Azienda Agricola Biologica si impegna a CP_2 versare in favore della attrice l'importo onnicomprensivo di € Parte_3
120.000,00 a totale tacitazione delle pretese rivolte dalla predetta Società contro la Poderi Nanioti
Marco Azienda Agricola Biologica e contro , secondo le seguenti cadenze: a)- € CP_3
30.000,00 entro 90 giorni dalla formalizzazione dell'accordo; b)- successive rate di € 15.000,00 cadauna con cadenza semestrale a decorrere, la prima scadenza semestrale, dalla scadenza del termine di cui al punto a), e le successive dalla scadenza del termine di cui alla rata semestrale precedente;
il tutto fino alla concorrenza di € 120.000,00; c)- spese di lite e di CTU integralmente compensate;
”, instando altresì per l'emissione di una sentenza contenente espresso ordine al
Conservatore dei RR.II. di cancellazione del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Latina in data 06.02.2017 nel giudizio cautelare ante causam N. 6424/2016 R.G. (trascrizione del
27.02.2017, Registro Particolare 3346 Registro Generale 4756, Pubblico Ufficiale Tribunale di Latina
Repertorio 6424 del 06.02.2017, Atto esecutivo cautelare - Decreto di sequestro conservativo) e trascritto sugli immobili siti in Sonnino (LT) e meglio individuati nelle predette note conclusionali congiunte, nonché al P.R.A. di provvedere alla cancellazione del sequestro conservativo disposto dal
Tribunale di Latina in data 06.02.2017 nel giudizio cautelare ante causam N. 6424/2016 R.G. e trascritto sui seguenti autoveicoli: autocarro targato DT 096 ZH codice AM telaio
ZFA22300005182168; rimorchio targato RM 076407 codice RM telaio 06977, cancellazione alla quale, entro venti giorni della comunicazione della sentenza contenente il predetto ordine, provvederà presso la Conservatoria RR.II. e presso il P.R.A. l'attrice che invierà la Controparte_1
documentazione dimostrativa della cancellazione alla Poderi Nanioti Marco Azienda Agricola
Biologica.
Ciò posto, si conviene come le parti abbiano transatto ogni aspetto della controversia di cui in epigrafe, tant'è che al punto 3) del predetto accordo hanno espressamente dichiarato quanto segue:
“Per effetto della sottoscrizione del presente accordo, la parte attrice Controparte_1
dichiara di non avere più nulla a che pretendere per le causali indicate nella citazione e nel ricorso per sequestro conservativo nei confronti di e della Poderi Nanioti Marco Azienda CP_3
Agricola Biologica, che a propria volta dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla per le causali indicate nella comparsa di costituzione e risposta con Controparte_1 domanda riconvenzionale;
”. In ragione di quanto sopra, può essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
È noto che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
Tanto premesso, è riconducibile alla fattispecie sopra descritta la circostanza, sopravvenuta in corso di causa, del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti.
Come noto, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale o, come nel caso di specie, la richiesta congiunta delle parti di pronunciare la statuizione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Conclusivamente, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio con compensazione integrale delle spese di lite e di c.t.u. tra le parti.
In ragione del raggiunto accordo tra le parti va altresì dichiarata la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Latina in data 06.02.2017 nel giudizio cautelare ante causam N. 6424/2016 R.G. (trascrizione del 27.02.2017, Registro Particolare 3346 Registro Generale
4756, Pubblico Ufficiale Tribunale di Latina Repertorio 6424 del 06.02.2017, Atto esecutivo cautelare - Decreto di sequestro conservativo) e trascritto sugli immobili siti nel Comune di Sonnino
(LT) e meglio indicati nella comparsa conclusionale congiuntamente depositata dalle parti, nonché del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Latina in data 06.02.2017 nel giudizio cautelare ante causam N. 6424/2016 R.G. e trascritto sui seguenti autoveicoli: autocarro targato DT 096 ZH codice AM telaio ZFA22300005182168; rimorchio targato RM 076407 codice RM telaio 06977.
Va altresì disposto l'ordine di cancellazione dei predetti vincoli alla Conservatoria dei RR.II territorialmente competente e al P.R.A., previa esibizione del titolo a cura dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in forza del raggiunto accordo inter
partes di cui alle note conclusionali congiunte depositate il 30/5/2025 e che s'intende qui espressamente richiamato;
b) accerta e dichiara la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Latina in data 06.02.2017 nel giudizio cautelare ante causam N. 6424/2016 R.G.
(trascrizione del 27.02.2017, Registro Particolare 3346 Registro Generale 4756, Pubblico
Ufficiale Tribunale di Latina Repertorio 6424 del 06.02.2017, Atto esecutivo cautelare -
Decreto di sequestro conservativo) e trascritto sugli immobili così individuati: Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 484 natura T Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 379 natura T
Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 164 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT),
Catasto Terreni, foglio 5, particella 187 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel
Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 188 natura T terreno Località
Coatti; Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 189 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 190 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino
(LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 285 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 166 natura T terreno
Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 167 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT),
Catasto Terreni, foglio 5, particella 168 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel
Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 170 natura T terreno Località
Coatti; Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 390 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 183 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino
(LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 279 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 165 natura T terreno
Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 186 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT),
Catasto Terreni, foglio 5, particella 377 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel
Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 378 natura T terreno Località
Coatti; Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 391 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 191 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino
(LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 192 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 5, particella 330 natura T terreno
Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 12, particella 132 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT),
Catasto Terreni, foglio 12, particella 181 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel
Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 96 natura T terreno Località
Coatti; Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 230 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 150 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di
Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 151 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 97 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio
25, particella 152 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino
(LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 98 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 149 natura T terreno
Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 153 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT),
Catasto Terreni, foglio 25, particella 235 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel
Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 79 natura T terreno Località
Coatti; Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 164 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 165 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di
Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 166 natura T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio 25, particella 243 natura
T terreno Località Coatti;
Immobile sito nel Comune di Sonnino (LT), Catasto Terreni, foglio
25, particella 242 natura T terreno Località Coatti e,
c) per l'effetto, ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, previa presentazione del titolo a cura dell'interessato, la cancellazione del sequestro di cui al capo b) del presente dispositivo;
d) accerta e dichiara la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo disposto dal
Tribunale di Latina in data 06.02.2017 nel giudizio cautelare ante causam N. 6424/2016 R.G.
e trascritto sui seguenti autoveicoli: autocarro targato DT 096 ZH codice AM telaio
ZFA22300005182168; rimorchio targato RM 076407 codice RM telaio 06977, previa presentazione del titolo a cura dell'interessato, cancellazione alla quale, entro venti giorni della comunicazione dell'emananda sentenza contenente il predetto ordine, provvederà presso la Conservatoria RR.II. e presso il P.R.A. l'attrice che invierà la Controparte_1
documentazione dimostrativa della cancellazione alla Poderi Nanioti Marco Azienda Agricola Biologica;
e) per l'effetto, ordina al P.R.A. la cancellazione del sequestro di cui al capo d) del presente dispositivo, previa presentazione del titolo a cura dell'interessato;
f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di c.t.u..
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini