Sentenza 30 gennaio 1985
Massime • 2
La copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11, comma primo, della legge 2 aprile 1968 n. 482 - in tema di assunzione obbligatoria di invalidi ed assimilati - può ritenersi realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della m.o., dovendosi perciò escludere dal computo quei lavoratori che, sebbene infortunati o malati o, comunque, astrattamente riconducibili ad una delle categorie protette, siano stati diversamente assunti. ( Conf 154/82, mass n 417837).*
L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. come motivo per impugnare la sentenza con l'istanza di revocazione è quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale e, pertanto, non è configurabile nel caso in cui il giudice di secondo grado, in Sede di motivazione della propria decisione, assegni alla sentenza appellata un contenuto parzialmente diverso da quello effettivo, da lui stesso precedentemente fatto oggetto di esplicito richiamo. ( V 3576/79, mass n 399950; ( V 3384/79, mass n 399804).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/1985, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1985 |
Testo completo
La copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11, comma primo, della legge 2 aprile 1968 n. 482 - in tema di assunzione obbligatoria di invalidi ed assimilati - può ritenersi realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della m.o., dovendosi perciò escludere dal computo quei lavoratori che, sebbene infortunati o malati o, comunque, astrattamente riconducibili ad una delle categorie protette, siano stati diversamente assunti. ( Conf 154/82, mass n 417837).*