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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/04/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 38 /2024 P.U. promosso da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. FABIANA Parte_1 C.F._1
D'ORSOGNA (c.f. ) C.F._2
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data da ; Parte_1 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. , Persona_1 contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma
1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 18/10/2024 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del
Tribunale di Lanciano;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con nota depositata il giorno 11 novembre 2024 e successiva del 31 dicembre 2024, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;
rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 72.532,11 così composta:
La proposta prevede di soddisfare il 100% della prededuzione per compenso OCC e privilegio professionale del legale oltre al pagamento dei creditori chirografari.
Il piano proposto prevede il pagamento di euro 15.000,00 complessive a fronte di una esposizione debitoria di € 72.532,11.
L'esposizione debitoria non appare assistita da garanzie, ne' risultano esservi debiti nei confronti dell'Erario e la somma viene offerta quanto ad € 10.000,00 con ricorso ad apporto esterno della anziana madre del debitore che erogherà detta somma in favore del figlio attingendo ai propri risparmi e, quanto ad € 5.000,00 quale importo del TFR liquidato all'esito della cessazione del precedente rapporto di lavoro accantonata dal debitore proprio al fine di essere destinata al presente piano.
Tale importo, al netto del compenso dell'OCC – garantisce una soddisfazione dei creditori nella misura del 16,38 %, ipotesi migliore rispetto a quella che i creditori otterrebbero dalla liquidazione del patrimonio mobiliare (per quinto con tempi evidentemente maggiori), immobiliare in ragione della quota di titolarità del ricorrente (2/8).
Considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare la intera somma in unica soluzione
− i crediti prededucibili nella misura del 100%; − i crediti privilegiati nella misura del 100%;
− i crediti chirografari nella misura del 16% circa rilevato che il piano prevede, in particolare:
1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 3.066,74 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”);
2) il pagamento nella misura del 16% dei crediti chirografari considerato che il pagamento viene previsto in unica soluzione ripartito tra i creditori con una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;
considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 67-71 CCI;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data da Parte_1
(CF: ) residente in [...] C.F._1
DISPONE che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di Parte_1 credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Persona_1
Lanciano, lì 01/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 38 /2024 P.U. promosso da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. FABIANA Parte_1 C.F._1
D'ORSOGNA (c.f. ) C.F._2
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data da ; Parte_1 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. , Persona_1 contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma
1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 18/10/2024 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del
Tribunale di Lanciano;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con nota depositata il giorno 11 novembre 2024 e successiva del 31 dicembre 2024, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;
rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 72.532,11 così composta:
La proposta prevede di soddisfare il 100% della prededuzione per compenso OCC e privilegio professionale del legale oltre al pagamento dei creditori chirografari.
Il piano proposto prevede il pagamento di euro 15.000,00 complessive a fronte di una esposizione debitoria di € 72.532,11.
L'esposizione debitoria non appare assistita da garanzie, ne' risultano esservi debiti nei confronti dell'Erario e la somma viene offerta quanto ad € 10.000,00 con ricorso ad apporto esterno della anziana madre del debitore che erogherà detta somma in favore del figlio attingendo ai propri risparmi e, quanto ad € 5.000,00 quale importo del TFR liquidato all'esito della cessazione del precedente rapporto di lavoro accantonata dal debitore proprio al fine di essere destinata al presente piano.
Tale importo, al netto del compenso dell'OCC – garantisce una soddisfazione dei creditori nella misura del 16,38 %, ipotesi migliore rispetto a quella che i creditori otterrebbero dalla liquidazione del patrimonio mobiliare (per quinto con tempi evidentemente maggiori), immobiliare in ragione della quota di titolarità del ricorrente (2/8).
Considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare la intera somma in unica soluzione
− i crediti prededucibili nella misura del 100%; − i crediti privilegiati nella misura del 100%;
− i crediti chirografari nella misura del 16% circa rilevato che il piano prevede, in particolare:
1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 3.066,74 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”);
2) il pagamento nella misura del 16% dei crediti chirografari considerato che il pagamento viene previsto in unica soluzione ripartito tra i creditori con una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;
considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 67-71 CCI;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data da Parte_1
(CF: ) residente in [...] C.F._1
DISPONE che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di Parte_1 credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Persona_1
Lanciano, lì 01/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso