Sentenza 4 giugno 2007
Massime • 1
L'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza di un fatto notorio non può essere censurata in sede di legittimità mediante una mera negazione della notorietà del fatto assunto come tale dal giudice, ma solo qualora il ricorrente deduca che sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, ovvero prospetti elementi specifici e significativi tali da escludere l'utilizzabilità della nozione stessa e da infirmare, sul piano motivazionale, la valutazione del giudice, il quale, una volta affermato che un fatto è acquisito per comune conoscenza, non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali tale determinazione si fonda. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che i valori di mercato degli autoveicoli usati appartengono alle cognizioni comuni e generali, essendo oggetto dell'osservazione e della percezione della collettività, in quanto riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2007, n. 13056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13056 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco PA - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENTI MARCO, che lo difende unitamente all'avvocato VITTORIO CASALI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT ID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato MANFREDINI ORNELLA, che lo difende unitamente all'avvocato FOTI PIETRO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 927/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 23/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19.12.1990 PA RG convenne innanzi al Tribunale di Arezzo TT DO chiedendo la convalida del sequestro giudiziario di un autoveicolo e, nel merito, di essere dichiarato proprietario del veicolo stesso. Il TT si costituì contestando la fondatezza della domanda e spiegò domanda riconvenzionale per la declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del veicolo in questione. Il Tribunale ritenuto che il RG non aveva versato al TT alcunché a titolo di prezzo, dichiarò la nullità del contratto per mancanza di causa. Condannò, pertanto, il RG al pagamento, in favore del TT "del corrispettivo del valore che l'autoveicolo aveva al momento dell'acquisto" oltre interessi e svalutazione.
Avverso la sentenza propose appello il RG ed il TT propose appello incidentale insistendo nella declaratoria di nullità o nella pronunzia di risoluzione del contratto.
L'appello del TT è stato accolto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 23 luglio 2002 nella quale si osserva:
a) che il contratto doveva ritenersi risolto per inadempimento del RG il quale non aveva dimostrato - e neppure dedotto - il pagamento del prezzo;
b) che, di conseguenza, il sequestro non poteva essere convalidato e che il RG era tenuto a restituire al TT il veicolo ed a risarcire il danno derivato dall'inadempimento;
c) che il danno era pari alla differenza tra il prezzo pattuito (E 18.592,00) ed il valore attuale del veicolo, stimato dalla Corte, in base alla diretta conoscenza, in Euro 2.000,00.
Avverso detta sentenza RG PA ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. TT DO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione).
Il giudice di appello aveva pronunziato sulla domanda di risoluzione del contratto mai proposta dal TT, che si era limitato a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La domanda di risoluzione del contratto contenuta nell'appello incidentale era espressamente subordinata all'accoglimento dell'appello principale per cui poteva essere esaminata solo in caso di accoglimento dell'appello principale.
Il motivo non è fondato.
La Corte di Appello ha affermato che la domanda di risoluzione del contratto era stata (ri)proposta dall'appellato e lo stesso ricorrente riconosce che l'appello incidentale del TT conteneva anche "la richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto", sebbene subordinata all'accoglimento dell'appello. In buona sostanza il ricorrente si duole non tanto dalla pronunzia su una domanda di risoluzione non proposta ma, piuttosto, del fatto che questa sia stata presa in esame nonostante il mancato accoglimento dell'appello.
La censura, quindi, non riguarda la violazione dell'art. 112 c.p.c. ma l'ordine logico con quale le domande sono state esaminate. Al riguardo, la Corte di Appello ha esaminato congiuntamente (come espressamente chiarito in sentenza) l'appello principale e quello incidentale ed ha deciso sul secondo, ritenuto(implicitamente) pregiudiziale al primo che, però, formalmente, non ha rigettato. Orbene spetta al giudice stabilire l'ordine logico delle questioni proposte dalle parti, a prescindere dal come queste le prospettano e, nella specie, dal condizionamento apposto all'appello incidentale. La pregiudizialità dell'appello incidentale - relativo alla risoluzione del contratto per inadempimento - risulta, del resto, assolutamente evidente ed altrettanto evidente è che l'appello principale è stato implicitamente rigettato stante la assoluta incompatibilità logica di una diversa statuizione con l'accoglimento di quello incidentale.
2. Col secondo mezzo si denunzia violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione. La Corte di Appello non aveva considerato che in atti esiste(va) una quietanza attestante il pagamento del prezzo, non contestata dal TT ed, anzi esplicitamente ammessa dalla difesa dell'appellato e riconosciuta dal GOA di primo grado.
La censura non ha fondamento.
Il documento, peraltro riportato solo parzialmente (pag. 16 del ricorso), e contenente l'asserita quietanza non contiene elementi decisivi in tal senso e, in ogni caso, la sua natura ed il suo valore probatorio dovevano essere prospettati in sede di merito, dove ciò non è avvenuto, così che la relativa questione, essendo nuova ed implicante valutazioni di merito, non può avere ingresso in questa sede.
Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha concluso che il TT non aveva neppure allegato il pagamento e che il prezzo indicato nella fattura non risultava, in tale documento, quietanzato.
3. Col terzo mezzo si denunzia violazione dell'art. 2697 c.c. e art.115 c.c., nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Il danno era stato determinato per sottrazione tra prezzo pattuito ed il valore attuale del veicolo e quest'ultimo era stato fissato dalla Corte di Appello in Euro 2.000,00 "per conoscenza diretta", laddove, invece, non si trattava di nozione rientrante nella comune esperienza. Il motivo non è fondato.
Lo stesso ricorrente espressamente riconosce che la Corte di Appello ha fatto ricorso ad una nozione di comune esperienza secondo l'art.115 c.p.c.. E, in effetti, nonostante la locuzione "conoscenza diretta" impropriamente usata, è chiaro, dal contesto della motivazione sul punto, che la Corte si sia riferita ai dati della conoscenza comune.
Sebbene il ricorrente contesti che il valore di un'autovettura rientri nella comune esperienza, non può negarsi che, per la notevole estensione che hanno assunto nella vita quotidiana i relativi scambi, i valori di mercato degli autoveicoli usati vengono riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione, di tal che possono ritenersi oggetto dell'osservazione e della percezione della collettività e, come tali, appartenenti alle cognizioni comuni e generali piuttosto che alla scienza personale del giudice il quale, perciò, in materia, può f far ricorso al notorio omettendo ogni ausilio tecnico e derogando ai principi dell'onere e della disponibilità della prova.
E, del resto, nel caso in cui il giudice di merito abbia fatto ricorso al notorio per decidere un punto della controversia, la censura del relativo apprezzamento, in sede di ricorso per cassazione, non può consistere un una mera affermazione contraria che contesti la notorietà del fatto assunto come tale dal giudice, ma deve riguardare o l'inesatta nozione del notorio ovvero deve prospettare elementi specifici e significativi tali da escludere l'utilizzabilita della nozione stessa e da infirmare sul piano motivazionale la valutazione del giudice il quale, peraltro, una volta affermato che un fatto è acquisito per comune conoscenza, non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la sua determinazione si fonda (cfr. ex aliis, Cass. 7822/98; Cass. 5809 e 5026/2001; Cass. 8481/99).
4. Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato.
5. Ricorrono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per disporre la totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2007