Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2007, n. 13056
CASS
Sentenza 4 giugno 2007

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L'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza di un fatto notorio non può essere censurata in sede di legittimità mediante una mera negazione della notorietà del fatto assunto come tale dal giudice, ma solo qualora il ricorrente deduca che sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, ovvero prospetti elementi specifici e significativi tali da escludere l'utilizzabilità della nozione stessa e da infirmare, sul piano motivazionale, la valutazione del giudice, il quale, una volta affermato che un fatto è acquisito per comune conoscenza, non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali tale determinazione si fonda. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che i valori di mercato degli autoveicoli usati appartengono alle cognizioni comuni e generali, essendo oggetto dell'osservazione e della percezione della collettività, in quanto riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2007, n. 13056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13056
    Data del deposito : 4 giugno 2007

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