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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 125/2022 tra
Parte_1 [...]
Parte_2
ATTORE e
CP_1
[...] CP_2
[...] CP_2
CP_3 [...]
Controparte_4
CONVENUTI
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per Parte_3 l'avv.
[...] TOGNACCI MIRCA e l'avv. FARISELLI ROBERTO Per Controparte_5 CP_2 CP_3 CP_2 [...] 'avv. CP_4 Controparte_5
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 2.1.2025 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 7 - L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
Gli avv.ti Fariselli e Tognacci si riportano al contenuto dei propri scritti difensivi
L'Avv. nel riportarsi ai propri atti evidenzia che controparte nelle note conclusive deduce una CP_2 sopravvenuta improcedibilità che è invece ab origine così come la domanda avversa si appalesa infondata e temeraria (sebbene quest'ultima richiesta deve essere considerata come condanna accessoria).
Precisa che il giudizio ab origine era inutile posto che il giudice oggi adito era incompetente funzionalmente ed inderogabilmente essendo competente la Corte D'Appello di Ancona ove la domanda per stessa ammissione di controparte era già stata proposta ma non accolta perché priva dei presupposti di legge.
L'Avv. Fariselli rimarca che la restituzione è già stata richiesta non a seguito della sentenza di Cassazione ma ai sensi della sentenza della Corte d'Appello di Ancona tant'è che il diverso conteggio scaturisce dalle nuove e ultime determinazioni della Cassazione.
L'Avv. Tognacci rileva che quanto alle maggiori spese di esecuzione pagate e quindi alla richiesta di restituzione non possono sorgere questioni circa la competenza del Tribunale di Rimini.
L'Avv. rileva che tali spese sono già state richieste al giudice del rinvio e che comunque CP_2 erano comprese nella somma di euro 303.000,00 circa di cui alla domanda introduttiva.
L'Avv. Tognacci contesta la deduzione e ribadisce quanto già esposto in precedenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18, 10 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2022 promossa da:
Parte_3
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. TOGNACCI MIRCA e dell'avv. FARISELLI ROBERTO P.IVA_1
( ) VIA CORRADO RICCI 48121 ; , elettivamente domiciliato in C.F._1 Pt_3
Corrado Ricci 48121 presso il difensore avv. TOGNACCI MIRCA Pt_3
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_6 C.F._4 [...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e CP_4 C.F._5 Controparte_5 elettivamente domiciliato in C.SO MAZZINI 83 47100 FORLI presso il difensore avv. CP_5
[...]
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la di in Parte_4 CP_7 Pt_3
concordato preventivo, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale CP_1 CP_5
e per sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4 conclusioni: “accertare e dichiarare che i resistenti hanno indebitamente percepito l'importo di €
303.719,40, ovvero quel maggiore o minore importo che dovesse risultare dall'effettuazione dei computi ritenuti necessari, in più rispetto a quanto loro effettivamente dovuto e, per l'effetto, Parte_ condannare, in solido tra loro” i resistenti al pagamento in favore della società “per il titolo di
pagina 3 di 7 cui in narrativa, dell'importo così determinato, oltre agli interessi decorrenti dall'11 novembre 2021 al saldo, nonché alle spese e compensi professionali”.
A sostegno della opposizione la ricorrente deduceva che a seguito di una sentenza del Tribunale di
ES e eredi Controparte_5 CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6
di deceduto in corso di causa, avviarono, avanti il Tribunale di Ravenna, Persona_1 un'azione esecutiva nei confronti dell'odierna ricorrente, mediante pignoramento presso terzi
(577/2013 R.G.E.). L'esecuzione si concluse con un'ordinanza di assegnazione, emessa in data 30 maggio 2013 del seguente testuale tenore: (il Giudice dell'esecuzione) “revoca la sospensione dell'esecuzione, come già disposta da questo ufficio, ex art. 624 cpc, in quanto non corretta, dopo attento esame del titolo esecutivo oggettivamente complesso” e “su istanza di parte, dispone
l'assegnazione dell'importo pignorato presso terzi, dopo la riduzione effettuata ex art.496 cpc, nei limiti del credito eseguibile per l'importo di €. 800.000, oltre ad €. 15.000 per spese di esecuzione
(l'importo di cui sopra è stato raggiunto sui parametri ermeneutici dati dalla sentenza di I grado, per la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi sulla somma rivalutata;
sono state conteggiate anche le spese del processo di I grado)”.
Sulla base di tale provvedimento, il terzo pignorato – e dunque la C.M.C. - in data 16 luglio 2013, versava agli odierni convenuti la somma complessiva di 815.000,00 euro. Controparte_8
La C.M.C. proponeva allora opposizione agli atti esecutivi, radicando il giudizio iscritto al n.
2702/2013 R.G., il quale si concluse con il deposito della sentenza n. 1007, del 20 agosto 2016.
La sentenza del Tribunale di ES venne poi appellata avanti la Corte d'Appello di Ancona, la cui decisione fu in seguito oggetto di ricorso per Cassazione, conclusosi con la remissione della causa nuovamente avanti la Corte di Appello di Ancona.
Il giudizio di rinvio si concluse con la sentenza n. 1224/2021, con la quale la Corte d'Appello di
Ancona testualmente stabiliva: “Condanna la Controparte_9
al pagamento in favore di e di:
[...] CP_1 CP_5 CP_2 CP_4 Controparte_6
- complessivi 245.794,82 € oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, a decorrere dal 16 luglio 2008 ed interessi legali sulla somma devalutata da fine 1990; - 50.000,00 € già attualizzati.
Condanna la alla refusione di 1\3 delle Controparte_9 spese dell'intero giudizio che si liquidano per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi
12.900,00 €, di cui 300,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario per spese generali in misura del
15% ed accessori di legge, quanto al grado di appello in 12.300,00 €, di cui 300,00 € per esborsi, oltre
a rimborso forfetario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, 10.300,00 € di cui
300,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario per spese generali in misura del 15% ed accessori di
pagina 4 di 7 legge, quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e 12.300,00 €, di cui 300,00 € per esborsi quanto alla presente fase oltre a rimborso forfetario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Spese di ctu, come già liquidate a carico delle parti in misura di 1\2 ciascuna.”
Precisava l'odierna attrice che poiché la C.M.C. aveva chiesto la condanna degli eredi alla CP_2
restituzione di quanto indebitamente percepito in più rispetto a quanto loro effettivamente dovuto, la
Corte d'Appello di Ancona aveva disposto, nella parte motiva (pag. 11), che “va inoltre accolta la domanda di restituzione avanzata da nei limiti dell'importo eventualmente versato in Pt_3 eccedenza rispetto a quanto risultante dalla presente pronuncia”.
Evidenziava quindi che il presente giudizio avrebbe dovuto risolversi nell'effettuazione di un mero computo aritmetico, avendo il solo fine di accertare se la ebbe a versare più di quanto dovuto, Pt_3
ed, in caso affermativo, di liquidarne il quantum, condannando le controparti al relativo pagamento.
La ricorrente illustrava poi il computo secondo cui la stessa avrebbe vantato un credito complessivo nei confronti degli eredi pari ad € 303.719,40 (294.047,25 + 9.290,40 + 381,82), importo che CP_2
e avrebbero CP_1 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
dovuto corrispondere, in solido fra loro, alla ricorrente medesima.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_6
contestando integralmente la pretesa della società rilevando preliminarmente l'inammissibilità Pt_3
e improcedibilità del giudizio, essendo la domanda di restituzione già stata svolta dalla Società ricorrente innanzi al Giudice del rinvio, unico giudice inderogabilmente e funzionalmente competente a decidere, che non l'aveva accolta. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE E
PRELIMINARE, --dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità del presente giudizio, essendo la domanda proposta dalla , in concordato preventivo, già stata respinta dalla Parte_5
Corte d'Appello di Ancona in sede di giudizio di rinvio, unico Giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere ex art. 389 c.p.c. sulla domanda di restituzione delle somme pagate, Giudice peraltro già adito dalla società ricorrente che ha con ciò esaurito l'azione, avendo la
Corte d'Appello di Ancona, esaminata la domanda, omesso ogni statuizione di condanna nei confronti degli eredi -- accertata la prevenzione della causa pendente in Cassazione (RG. N. CP_2
1714/2022), dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
-- dichiarare, comunque, l'improcedibilità ed inammissibilità dell'azione proposta dalla Parte_5
, in concordato preventivo, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
NEL MERITO, pur essendo
[...]
assorbenti i profili preliminari e pregiudiziali sopra riportati, --respingere, comunque, ogni domanda di parte ricorrente, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente generica e non provata;
--accertare e dichiarare che i resistenti nulla devono alla società ricorrente, che è invece, a
pagina 5 di 7 tutt'oggi, ancora debitrice e non creditrice di alcuna somma;
-in ogni caso, accertare che l'illegittimità del ricorso e dell'iniziativa giudiziaria è tale da far sì che la stessa rientri nell'ambito della lite temeraria prevista e sanzionata dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e, conseguentemente, condannare la
Società attrice alla rifusione del danno non patrimoniale per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., danno da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; -in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso spese forfettario (15%), oltre IVA e
CPA”.
Gli odierni convenuti in particolare deducevano non solo che alcuna somma era dovuta alla società
Parte_ ma che quest'ultima era debitrice degli eredi di svariate somme. CP_2
Eccepivano in via preliminare / pregiudiziale che la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.
1224/2021 non conteneva alcuna statuizione in favore della società con la Controparte_10
conseguenza che non poteva sorgere da tale statuizione alcun obbligo di restituzione.
Eccepivano poi l'incompetenza del Tribunale di Rimini sussistendo una competenza funzionale ed inderogabile del giudice del rinvio, stabilita dall'art. 389 c.p.c. posto che le domande di restituzione o di riduzione in pristino di cui all'art.389 c.p.c. possono infatti essere proposte al giudice designato dalla
S.C. ai sensi dell'art.383 c.p.c., anche in via autonoma, rispetto a quelle oggetto del giudizio di rinvio.
Deducevano altresì che ad impedire l'esame di questa seconda domanda di restituzione, identica alla precedente proposta in sede di rinvio, oltre all'incompetenza del Giudice adito, vi era inoltre la perdurante pendenza, dinanzi alla Suprema Corte, del giudizio in cui quella domanda era stata innestata. Invocavano pertanto la litispendenza con conseguente improponibilità del presente giudizio.
Rilevavano la necessità di passaggio in giudicato della sentenza n. 1224/2021 della Corte d'Appello di
Ancona nonché la carenza dei presupposti dell'azione.
Nel merito contestavano in conteggi effettuati da controparte e si opponeva all'avversa richiesta di espletamento di CTU contabile.
Avanzavano infine richiesta di condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., stante la mala fede e l'abuso del processo posto in essere.
Con ordinanza del 3 agosto 2022, veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, 3° comma, c.p.c. Successivamente all'udienza del 20 gennaio 2023, a seguito del decesso di CP_1
avvenuto in data 14 luglio 2022, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
La società otificava collettivamente ed impersonalmente agli eredi di ricorso per Pt_3 CP_1
riassunzione ex art. 303 c.p.c., indi si costituiva in giudizio rilevando di essersi Controparte_4
costituivo in giudizio quale erede di ma non quale erede di , non CP_1 Controparte_11
essendogli mai pervenuta alcuna notifica in tale veste. Veniva pertanto disposta la notificazione a pagina 6 di 7 anche in tale ultima veste e questi si costituiva con comparsa di risposta del 6 ottobre Controparte_4
2023.
La causa veniva istruita documentalmente.
Deve darsi atto che nelle more del presente giudizio in data 13 marzo 2024 è stata pubblicata l'ordinanza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, decisa in Camera di Consiglio in data
10/01/2024, n. reg. gen. 1714/2022, numero sez. 55/2024, n. racc. gen. 6728/2024 con cui la Suprema
Corte, accogliendo il quinto, il sesto, il settimo e il decimo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza n. 1224/2021 della Corte d'Appello di Ancona in relazione ai motivi accolti, affinché la stessa liquidi agli eredi tutti gli ulteriori danni dagli stessi subiti a seguito dei lavori di costruzione CP_2
di una galleria della Superstrada E/45, iniziati nel 1988 e conclusi nel 1990 ad opera della società
i Pt_3 Pt_3
Gli eredi hanno, pertanto, riassunto il giudizio di rinvio chiedendo, alla luce delle statuizioni CP_2
contenute in ordinanza, la liquidazione delle ulteriori somme dovute per la svalutazione del fabbricato di loro proprietà e per il disagio abitativo affrontato, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme che verranno liquidate da fine anno 1990.
Tale statuizione incide inevitabilmente sulla domanda restitutoria di cui al presente giudizio rendendo in tal modo improcedibile la domanda medesima.
Ogni altra questione dedotta, deve ritenersi assorbita.
Il contegno processuale delle parti e la natura della lite giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti sussistendo gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'improcedibilità del presente giudizio;
compensa le spese di lite.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 21 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 125/2022 tra
Parte_1 [...]
Parte_2
ATTORE e
CP_1
[...] CP_2
[...] CP_2
CP_3 [...]
Controparte_4
CONVENUTI
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per Parte_3 l'avv.
[...] TOGNACCI MIRCA e l'avv. FARISELLI ROBERTO Per Controparte_5 CP_2 CP_3 CP_2 [...] 'avv. CP_4 Controparte_5
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 2.1.2025 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 7 - L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
Gli avv.ti Fariselli e Tognacci si riportano al contenuto dei propri scritti difensivi
L'Avv. nel riportarsi ai propri atti evidenzia che controparte nelle note conclusive deduce una CP_2 sopravvenuta improcedibilità che è invece ab origine così come la domanda avversa si appalesa infondata e temeraria (sebbene quest'ultima richiesta deve essere considerata come condanna accessoria).
Precisa che il giudizio ab origine era inutile posto che il giudice oggi adito era incompetente funzionalmente ed inderogabilmente essendo competente la Corte D'Appello di Ancona ove la domanda per stessa ammissione di controparte era già stata proposta ma non accolta perché priva dei presupposti di legge.
L'Avv. Fariselli rimarca che la restituzione è già stata richiesta non a seguito della sentenza di Cassazione ma ai sensi della sentenza della Corte d'Appello di Ancona tant'è che il diverso conteggio scaturisce dalle nuove e ultime determinazioni della Cassazione.
L'Avv. Tognacci rileva che quanto alle maggiori spese di esecuzione pagate e quindi alla richiesta di restituzione non possono sorgere questioni circa la competenza del Tribunale di Rimini.
L'Avv. rileva che tali spese sono già state richieste al giudice del rinvio e che comunque CP_2 erano comprese nella somma di euro 303.000,00 circa di cui alla domanda introduttiva.
L'Avv. Tognacci contesta la deduzione e ribadisce quanto già esposto in precedenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18, 10 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2022 promossa da:
Parte_3
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. TOGNACCI MIRCA e dell'avv. FARISELLI ROBERTO P.IVA_1
( ) VIA CORRADO RICCI 48121 ; , elettivamente domiciliato in C.F._1 Pt_3
Corrado Ricci 48121 presso il difensore avv. TOGNACCI MIRCA Pt_3
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_6 C.F._4 [...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e CP_4 C.F._5 Controparte_5 elettivamente domiciliato in C.SO MAZZINI 83 47100 FORLI presso il difensore avv. CP_5
[...]
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la di in Parte_4 CP_7 Pt_3
concordato preventivo, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale CP_1 CP_5
e per sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4 conclusioni: “accertare e dichiarare che i resistenti hanno indebitamente percepito l'importo di €
303.719,40, ovvero quel maggiore o minore importo che dovesse risultare dall'effettuazione dei computi ritenuti necessari, in più rispetto a quanto loro effettivamente dovuto e, per l'effetto, Parte_ condannare, in solido tra loro” i resistenti al pagamento in favore della società “per il titolo di
pagina 3 di 7 cui in narrativa, dell'importo così determinato, oltre agli interessi decorrenti dall'11 novembre 2021 al saldo, nonché alle spese e compensi professionali”.
A sostegno della opposizione la ricorrente deduceva che a seguito di una sentenza del Tribunale di
ES e eredi Controparte_5 CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6
di deceduto in corso di causa, avviarono, avanti il Tribunale di Ravenna, Persona_1 un'azione esecutiva nei confronti dell'odierna ricorrente, mediante pignoramento presso terzi
(577/2013 R.G.E.). L'esecuzione si concluse con un'ordinanza di assegnazione, emessa in data 30 maggio 2013 del seguente testuale tenore: (il Giudice dell'esecuzione) “revoca la sospensione dell'esecuzione, come già disposta da questo ufficio, ex art. 624 cpc, in quanto non corretta, dopo attento esame del titolo esecutivo oggettivamente complesso” e “su istanza di parte, dispone
l'assegnazione dell'importo pignorato presso terzi, dopo la riduzione effettuata ex art.496 cpc, nei limiti del credito eseguibile per l'importo di €. 800.000, oltre ad €. 15.000 per spese di esecuzione
(l'importo di cui sopra è stato raggiunto sui parametri ermeneutici dati dalla sentenza di I grado, per la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi sulla somma rivalutata;
sono state conteggiate anche le spese del processo di I grado)”.
Sulla base di tale provvedimento, il terzo pignorato – e dunque la C.M.C. - in data 16 luglio 2013, versava agli odierni convenuti la somma complessiva di 815.000,00 euro. Controparte_8
La C.M.C. proponeva allora opposizione agli atti esecutivi, radicando il giudizio iscritto al n.
2702/2013 R.G., il quale si concluse con il deposito della sentenza n. 1007, del 20 agosto 2016.
La sentenza del Tribunale di ES venne poi appellata avanti la Corte d'Appello di Ancona, la cui decisione fu in seguito oggetto di ricorso per Cassazione, conclusosi con la remissione della causa nuovamente avanti la Corte di Appello di Ancona.
Il giudizio di rinvio si concluse con la sentenza n. 1224/2021, con la quale la Corte d'Appello di
Ancona testualmente stabiliva: “Condanna la Controparte_9
al pagamento in favore di e di:
[...] CP_1 CP_5 CP_2 CP_4 Controparte_6
- complessivi 245.794,82 € oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, a decorrere dal 16 luglio 2008 ed interessi legali sulla somma devalutata da fine 1990; - 50.000,00 € già attualizzati.
Condanna la alla refusione di 1\3 delle Controparte_9 spese dell'intero giudizio che si liquidano per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi
12.900,00 €, di cui 300,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario per spese generali in misura del
15% ed accessori di legge, quanto al grado di appello in 12.300,00 €, di cui 300,00 € per esborsi, oltre
a rimborso forfetario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, 10.300,00 € di cui
300,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario per spese generali in misura del 15% ed accessori di
pagina 4 di 7 legge, quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e 12.300,00 €, di cui 300,00 € per esborsi quanto alla presente fase oltre a rimborso forfetario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Spese di ctu, come già liquidate a carico delle parti in misura di 1\2 ciascuna.”
Precisava l'odierna attrice che poiché la C.M.C. aveva chiesto la condanna degli eredi alla CP_2
restituzione di quanto indebitamente percepito in più rispetto a quanto loro effettivamente dovuto, la
Corte d'Appello di Ancona aveva disposto, nella parte motiva (pag. 11), che “va inoltre accolta la domanda di restituzione avanzata da nei limiti dell'importo eventualmente versato in Pt_3 eccedenza rispetto a quanto risultante dalla presente pronuncia”.
Evidenziava quindi che il presente giudizio avrebbe dovuto risolversi nell'effettuazione di un mero computo aritmetico, avendo il solo fine di accertare se la ebbe a versare più di quanto dovuto, Pt_3
ed, in caso affermativo, di liquidarne il quantum, condannando le controparti al relativo pagamento.
La ricorrente illustrava poi il computo secondo cui la stessa avrebbe vantato un credito complessivo nei confronti degli eredi pari ad € 303.719,40 (294.047,25 + 9.290,40 + 381,82), importo che CP_2
e avrebbero CP_1 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
dovuto corrispondere, in solido fra loro, alla ricorrente medesima.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_6
contestando integralmente la pretesa della società rilevando preliminarmente l'inammissibilità Pt_3
e improcedibilità del giudizio, essendo la domanda di restituzione già stata svolta dalla Società ricorrente innanzi al Giudice del rinvio, unico giudice inderogabilmente e funzionalmente competente a decidere, che non l'aveva accolta. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE E
PRELIMINARE, --dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità del presente giudizio, essendo la domanda proposta dalla , in concordato preventivo, già stata respinta dalla Parte_5
Corte d'Appello di Ancona in sede di giudizio di rinvio, unico Giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere ex art. 389 c.p.c. sulla domanda di restituzione delle somme pagate, Giudice peraltro già adito dalla società ricorrente che ha con ciò esaurito l'azione, avendo la
Corte d'Appello di Ancona, esaminata la domanda, omesso ogni statuizione di condanna nei confronti degli eredi -- accertata la prevenzione della causa pendente in Cassazione (RG. N. CP_2
1714/2022), dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
-- dichiarare, comunque, l'improcedibilità ed inammissibilità dell'azione proposta dalla Parte_5
, in concordato preventivo, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
NEL MERITO, pur essendo
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assorbenti i profili preliminari e pregiudiziali sopra riportati, --respingere, comunque, ogni domanda di parte ricorrente, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente generica e non provata;
--accertare e dichiarare che i resistenti nulla devono alla società ricorrente, che è invece, a
pagina 5 di 7 tutt'oggi, ancora debitrice e non creditrice di alcuna somma;
-in ogni caso, accertare che l'illegittimità del ricorso e dell'iniziativa giudiziaria è tale da far sì che la stessa rientri nell'ambito della lite temeraria prevista e sanzionata dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e, conseguentemente, condannare la
Società attrice alla rifusione del danno non patrimoniale per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., danno da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; -in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso spese forfettario (15%), oltre IVA e
CPA”.
Gli odierni convenuti in particolare deducevano non solo che alcuna somma era dovuta alla società
Parte_ ma che quest'ultima era debitrice degli eredi di svariate somme. CP_2
Eccepivano in via preliminare / pregiudiziale che la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.
1224/2021 non conteneva alcuna statuizione in favore della società con la Controparte_10
conseguenza che non poteva sorgere da tale statuizione alcun obbligo di restituzione.
Eccepivano poi l'incompetenza del Tribunale di Rimini sussistendo una competenza funzionale ed inderogabile del giudice del rinvio, stabilita dall'art. 389 c.p.c. posto che le domande di restituzione o di riduzione in pristino di cui all'art.389 c.p.c. possono infatti essere proposte al giudice designato dalla
S.C. ai sensi dell'art.383 c.p.c., anche in via autonoma, rispetto a quelle oggetto del giudizio di rinvio.
Deducevano altresì che ad impedire l'esame di questa seconda domanda di restituzione, identica alla precedente proposta in sede di rinvio, oltre all'incompetenza del Giudice adito, vi era inoltre la perdurante pendenza, dinanzi alla Suprema Corte, del giudizio in cui quella domanda era stata innestata. Invocavano pertanto la litispendenza con conseguente improponibilità del presente giudizio.
Rilevavano la necessità di passaggio in giudicato della sentenza n. 1224/2021 della Corte d'Appello di
Ancona nonché la carenza dei presupposti dell'azione.
Nel merito contestavano in conteggi effettuati da controparte e si opponeva all'avversa richiesta di espletamento di CTU contabile.
Avanzavano infine richiesta di condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., stante la mala fede e l'abuso del processo posto in essere.
Con ordinanza del 3 agosto 2022, veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, 3° comma, c.p.c. Successivamente all'udienza del 20 gennaio 2023, a seguito del decesso di CP_1
avvenuto in data 14 luglio 2022, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
La società otificava collettivamente ed impersonalmente agli eredi di ricorso per Pt_3 CP_1
riassunzione ex art. 303 c.p.c., indi si costituiva in giudizio rilevando di essersi Controparte_4
costituivo in giudizio quale erede di ma non quale erede di , non CP_1 Controparte_11
essendogli mai pervenuta alcuna notifica in tale veste. Veniva pertanto disposta la notificazione a pagina 6 di 7 anche in tale ultima veste e questi si costituiva con comparsa di risposta del 6 ottobre Controparte_4
2023.
La causa veniva istruita documentalmente.
Deve darsi atto che nelle more del presente giudizio in data 13 marzo 2024 è stata pubblicata l'ordinanza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, decisa in Camera di Consiglio in data
10/01/2024, n. reg. gen. 1714/2022, numero sez. 55/2024, n. racc. gen. 6728/2024 con cui la Suprema
Corte, accogliendo il quinto, il sesto, il settimo e il decimo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza n. 1224/2021 della Corte d'Appello di Ancona in relazione ai motivi accolti, affinché la stessa liquidi agli eredi tutti gli ulteriori danni dagli stessi subiti a seguito dei lavori di costruzione CP_2
di una galleria della Superstrada E/45, iniziati nel 1988 e conclusi nel 1990 ad opera della società
i Pt_3 Pt_3
Gli eredi hanno, pertanto, riassunto il giudizio di rinvio chiedendo, alla luce delle statuizioni CP_2
contenute in ordinanza, la liquidazione delle ulteriori somme dovute per la svalutazione del fabbricato di loro proprietà e per il disagio abitativo affrontato, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme che verranno liquidate da fine anno 1990.
Tale statuizione incide inevitabilmente sulla domanda restitutoria di cui al presente giudizio rendendo in tal modo improcedibile la domanda medesima.
Ogni altra questione dedotta, deve ritenersi assorbita.
Il contegno processuale delle parti e la natura della lite giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti sussistendo gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'improcedibilità del presente giudizio;
compensa le spese di lite.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 21 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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