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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 568/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa civile nrg 2377/2023, avente ad oggetto accertamento intervenuto acquisto per usucapione, promossa da Tra ( ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristiano Carlotto, come da procura in atti;
ATTRICE CONTRO E Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha promosso il presente giudizio al fine di Parte_1 accertare l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, di un compendio immobiliare sito in Monesiglio, segnatamente, un fabbricato e tre autorimesse, due dei quali intestati catastalmente a Persona_1 Controparte_1 Persona_2
, vedova oltre che alla Persona_3 Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 attrice e due intestati a Parte_1 Persona_1 Controparte_1
fu Persona_2 Controparte_4 CP_2 Controparte_2 Controparte_3 oltre che alla stessa attrice Deduce l'attrice di essere nel possesso Parte_1 pacifico e ininterrotto dei predetti beni da oltre vent'anni; per l'effetto, ha convenuto in giudizio gli attuali comproprietari , e – cui la titolarità CP_1 CP_2 Controparte_3 pro quota è pervenuta per effetto di successioni ereditarie – al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dei predetti beni immobili. I convenuti, non si sono costituiti, nonostante la regolarità della notifica, sicchè ne è stata dichiarata la
1 contumacia. La causa è stata istruita con prove orali, all'esito delle quali è stata disposta discussione orale.
2. Occorre premettere che al fine di acquisire per usucapione la proprietà di un bene, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus; inteso il primo come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto domenicale, ed il secondo quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio;
grava pertanto su colui che invoca l'avvenuta usucapione l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
3. Nel caso di specie, parte attrice invoca l'intervenuto acquisto per usucapione di un compendio immobiliare sito nel Comune di Monesiglio, costituito da un fabbricato, sito in Via Francesco Corsini 8, con annessa autorimessa, e altre due autorimesse, site in via Tenente Cora 12-14 e in Piazza Umberto I n.
7. Trattasi, nel dettaglio, degli immobili censiti al catasto fabbricati del comune di Monesiglio al foglio n. 7, particella 253 sub 1, cat. C/6 classe 1 consistenza 60 m2 rendita € 133,25; foglio n. 7, particella 253 sub 2, cat. C/2 classe 1 consistenza 46 m2 rendita € 57,02; foglio n. 7, particella 391 sub. 1, cat. C/1 classe 3 consistenza 20M2; rendita € 273,72; foglio n. 7, particella 391 sub. 3, cat. A/4 classe 1 consistenza 8 vani rendita € 103,29. Parte attrice ha attestato sia la formale titolarità degli immobili di cui trattasi che le provenienze.
3.1. In particolare, risulta dalla documentazione in atti che gli immobili sono attualmente intestati, quanto alle due autorimesse di via Tenente Cora e via Francesco Corsini 12, per la quota di 1/4 a Persona_1 Controparte_1 [...]
, ved. per usufrutto di 1/8, e per la quota di 1/12 a Per_2 Persona_3 Parte_1
oltre che alla stessa attrice (docc. 1-2). Controparte_2 Controparte_3
L'autorimessa sita in Piazza Umberto e il fabbricato di Via Corsini sono risultano invece attualmente intestati, per la quota di 9/40 a Controparte_1 Persona_1
per la quota di 4/40 a per la quota di 3/40 a Persona_2 Controparte_4
e alla stessa attrice (docc. 3-4). Controparte_2 Controparte_3
3.2. L'attrice ha altresì attestato, come innanzi si è rilevato, la provenienza dei predetti immobili nella titolarità degli odierni convenuti , e i CP_1 CP_2 Controparte_3 mappali censiti al foglio 7, n. 391 e n. 253 sub 1 e sub 2 risultano intestati per ¼ a
, , , per effetto della successione del padre Per_1 CP_1 Per_2 Controparte_5
a seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto nel 1958 (doc. 5); al Controparte_2 decesso di la sua quota di proprietà di ¼ è pervenuta in proprietà ai Controparte_5 figli e per 1/12 ciascuno (doc. 6); al contempo, CP_2 Pt_1 Controparte_3
l'usufrutto intestato alla vedova di , si è consolidato per Controparte_5 Persona_3 effetto del decesso di quest'ultima (doc. 7). Al contempo, che come Persona_1 già innanzi si è rilevato, era intestatario della quota di 1/4, è deceduto nel 1967, lasciando eredi i figli , deceduto nel 2018, e , deceduto nel Persona_4 Persona_5
2020 (docc. (doc. 8-10), entrambi senza figli, con conseguente acquisizione della quota da parte dei collaterali. risulta deceduta nel 1989, senza lasciare eredi, Persona_2
2 con la conseguenza che la sua quota si è parimenti devoluta ai fratelli , e CP_1 CP_3 odierni convenuti (doc. 11). Quanto agli immobili censiti al foglio 7, particella CP_2
391 sub 1 e sub 3, del pari l'attrice ha attestato ciascun passaggio di proprietà: già di proprietà di erano pervenuti in successione ereditaria della Parte_2 medesima, deceduta nel 1941 a , , e e in Per_1 Per_6 CP_4 CP_5 Persona_2 usufrutto al coniuge (doc. 12) e, per la restante parte, per Controparte_2 successione del padre come innanzi già si è osservato. Controparte_2 [...]
è deceduto ab intestato in Carcare nel 1941, senza lasciare figli. CP_4
4. Ciò posto, l'istruttoria orale esperita in corso di causa ha confermato la prospettazione di parte attrice, quanto ai presupposti richiesti per l'acquisto per usucapione, risultando la prova del possesso continuo e ininterrotto, esercitato in modo pacifico uti dominus, degli immobili oggetto della domanda. I testi escussi, della cui attendibilità non si può dubitare – in quanto indifferenti e tutti residenti presso i luoghi – hanno confermato che l'attrice si occupa da oltre vent'anni degli immobili di cui trattasi, in particolare provvedendo alla cura e alla manutenzione del fabbricato e utilizzando le autorimesse per riporvi la legna. Nel dettaglio, il teste ha dichiarato di aver Tes_1 sempre visto la presso l'immobile di cui trattasi, dall'ufficio ove lavorava: Parte_1
“…l'ho sempre vista che faceva pulizie varie, all'esterno, a volte la vedevo sul terrazzo, ho sempre visto lei … da quando mi ricordo, da vent'anni di sicuro. Ancora oggi vedo l'attrice occuparsi di questi immobili”. Sono in tal senso convergenti le dichiarazioni dell'altro teste Tes_2
: “…la signora l'ho sempre vista girare lì con il marito, adesso qualche volta la vedo perché vado
[...]
e vengo da Albissola;
l'ho sempre vista, d'estate la vedevo sovente, quando andava a scaricare la legna, la depositava lì, presso l'immobile in questione;
sicuramente sono più di venti anni. Preciso, la vedevo sempre che faceva pulizie, magari con suo marito…”. Dello stesso tenore, infine, le dichiarazioni della teste “…la signora l'ho sempre vista, da tantissimo tempo, da oltre Testimone_3 vent'anni, prima abitavo lì, adesso vedo che va a fare le pulizie, vedo che spesso stende la biancheria, c'è un bel balcone;
innaffia i fiori. Ancora oggi vedo che si occupa degli immobili …”. Tutti i testi hanno inoltre confermato la circostanza che il possesso degli immobili da parte dell'attrice, nel senso innanzi descritto, non è mai stato oggetto di turbativa o molestia da parte di terzi, per quanto a conoscenza dei medesimi. 5. Alla luce delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale, la domanda attorea deve ritenersi fondata in quanto pienamente provata;
deve pertanto essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili oggetto della domanda, con conseguente soggezione della presente sentenza alla trascrizione nei registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente. La natura della causa e la mancata costituzione dei convenuti comportano la irripetibilità delle spese legali sostenute per il presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà degli Parte_1 immobili siti in Monesiglio, come di seguito descritti e censiti al catasto fabbricati del
3 predetto comune: a) immobile sito in via Tenente Cora n. 12-14, piano T, identificato catastalmente al foglio n. 7, particella 253 sub 1, cat. C/6 classe 1 consistenza 60 m2 rendita € 133,25; b) immobile sito in via Francesco Corsini n. 12 piano T, identificato catastalmente al foglio n. 7, particella 253 sub 2, cat. C/2 classe 1 consistenza 46 m2 rendita € 57,02; c) immobile sito in Piazza Umberto I n. 7 piano T piano 1 identificato catastalmente al foglio n. 7, particella 391 sub. 1, cat. C/1 classe 3 consistenza 20M2; rendita € 273,72; d) immobile sito in via Francesco Corsini n. 8 piano 1 identificato catastalmente al foglio n. 7, particella 391 sub. 3, cat. A/4 classe 1 consistenza 8 vani rendita € 103,29; dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio. Cuneo, 30 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Ruggiero Berardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa civile nrg 2377/2023, avente ad oggetto accertamento intervenuto acquisto per usucapione, promossa da Tra ( ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristiano Carlotto, come da procura in atti;
ATTRICE CONTRO E Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha promosso il presente giudizio al fine di Parte_1 accertare l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, di un compendio immobiliare sito in Monesiglio, segnatamente, un fabbricato e tre autorimesse, due dei quali intestati catastalmente a Persona_1 Controparte_1 Persona_2
, vedova oltre che alla Persona_3 Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 attrice e due intestati a Parte_1 Persona_1 Controparte_1
fu Persona_2 Controparte_4 CP_2 Controparte_2 Controparte_3 oltre che alla stessa attrice Deduce l'attrice di essere nel possesso Parte_1 pacifico e ininterrotto dei predetti beni da oltre vent'anni; per l'effetto, ha convenuto in giudizio gli attuali comproprietari , e – cui la titolarità CP_1 CP_2 Controparte_3 pro quota è pervenuta per effetto di successioni ereditarie – al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dei predetti beni immobili. I convenuti, non si sono costituiti, nonostante la regolarità della notifica, sicchè ne è stata dichiarata la
1 contumacia. La causa è stata istruita con prove orali, all'esito delle quali è stata disposta discussione orale.
2. Occorre premettere che al fine di acquisire per usucapione la proprietà di un bene, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus; inteso il primo come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto domenicale, ed il secondo quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio;
grava pertanto su colui che invoca l'avvenuta usucapione l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
3. Nel caso di specie, parte attrice invoca l'intervenuto acquisto per usucapione di un compendio immobiliare sito nel Comune di Monesiglio, costituito da un fabbricato, sito in Via Francesco Corsini 8, con annessa autorimessa, e altre due autorimesse, site in via Tenente Cora 12-14 e in Piazza Umberto I n.
7. Trattasi, nel dettaglio, degli immobili censiti al catasto fabbricati del comune di Monesiglio al foglio n. 7, particella 253 sub 1, cat. C/6 classe 1 consistenza 60 m2 rendita € 133,25; foglio n. 7, particella 253 sub 2, cat. C/2 classe 1 consistenza 46 m2 rendita € 57,02; foglio n. 7, particella 391 sub. 1, cat. C/1 classe 3 consistenza 20M2; rendita € 273,72; foglio n. 7, particella 391 sub. 3, cat. A/4 classe 1 consistenza 8 vani rendita € 103,29. Parte attrice ha attestato sia la formale titolarità degli immobili di cui trattasi che le provenienze.
3.1. In particolare, risulta dalla documentazione in atti che gli immobili sono attualmente intestati, quanto alle due autorimesse di via Tenente Cora e via Francesco Corsini 12, per la quota di 1/4 a Persona_1 Controparte_1 [...]
, ved. per usufrutto di 1/8, e per la quota di 1/12 a Per_2 Persona_3 Parte_1
oltre che alla stessa attrice (docc. 1-2). Controparte_2 Controparte_3
L'autorimessa sita in Piazza Umberto e il fabbricato di Via Corsini sono risultano invece attualmente intestati, per la quota di 9/40 a Controparte_1 Persona_1
per la quota di 4/40 a per la quota di 3/40 a Persona_2 Controparte_4
e alla stessa attrice (docc. 3-4). Controparte_2 Controparte_3
3.2. L'attrice ha altresì attestato, come innanzi si è rilevato, la provenienza dei predetti immobili nella titolarità degli odierni convenuti , e i CP_1 CP_2 Controparte_3 mappali censiti al foglio 7, n. 391 e n. 253 sub 1 e sub 2 risultano intestati per ¼ a
, , , per effetto della successione del padre Per_1 CP_1 Per_2 Controparte_5
a seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto nel 1958 (doc. 5); al Controparte_2 decesso di la sua quota di proprietà di ¼ è pervenuta in proprietà ai Controparte_5 figli e per 1/12 ciascuno (doc. 6); al contempo, CP_2 Pt_1 Controparte_3
l'usufrutto intestato alla vedova di , si è consolidato per Controparte_5 Persona_3 effetto del decesso di quest'ultima (doc. 7). Al contempo, che come Persona_1 già innanzi si è rilevato, era intestatario della quota di 1/4, è deceduto nel 1967, lasciando eredi i figli , deceduto nel 2018, e , deceduto nel Persona_4 Persona_5
2020 (docc. (doc. 8-10), entrambi senza figli, con conseguente acquisizione della quota da parte dei collaterali. risulta deceduta nel 1989, senza lasciare eredi, Persona_2
2 con la conseguenza che la sua quota si è parimenti devoluta ai fratelli , e CP_1 CP_3 odierni convenuti (doc. 11). Quanto agli immobili censiti al foglio 7, particella CP_2
391 sub 1 e sub 3, del pari l'attrice ha attestato ciascun passaggio di proprietà: già di proprietà di erano pervenuti in successione ereditaria della Parte_2 medesima, deceduta nel 1941 a , , e e in Per_1 Per_6 CP_4 CP_5 Persona_2 usufrutto al coniuge (doc. 12) e, per la restante parte, per Controparte_2 successione del padre come innanzi già si è osservato. Controparte_2 [...]
è deceduto ab intestato in Carcare nel 1941, senza lasciare figli. CP_4
4. Ciò posto, l'istruttoria orale esperita in corso di causa ha confermato la prospettazione di parte attrice, quanto ai presupposti richiesti per l'acquisto per usucapione, risultando la prova del possesso continuo e ininterrotto, esercitato in modo pacifico uti dominus, degli immobili oggetto della domanda. I testi escussi, della cui attendibilità non si può dubitare – in quanto indifferenti e tutti residenti presso i luoghi – hanno confermato che l'attrice si occupa da oltre vent'anni degli immobili di cui trattasi, in particolare provvedendo alla cura e alla manutenzione del fabbricato e utilizzando le autorimesse per riporvi la legna. Nel dettaglio, il teste ha dichiarato di aver Tes_1 sempre visto la presso l'immobile di cui trattasi, dall'ufficio ove lavorava: Parte_1
“…l'ho sempre vista che faceva pulizie varie, all'esterno, a volte la vedevo sul terrazzo, ho sempre visto lei … da quando mi ricordo, da vent'anni di sicuro. Ancora oggi vedo l'attrice occuparsi di questi immobili”. Sono in tal senso convergenti le dichiarazioni dell'altro teste Tes_2
: “…la signora l'ho sempre vista girare lì con il marito, adesso qualche volta la vedo perché vado
[...]
e vengo da Albissola;
l'ho sempre vista, d'estate la vedevo sovente, quando andava a scaricare la legna, la depositava lì, presso l'immobile in questione;
sicuramente sono più di venti anni. Preciso, la vedevo sempre che faceva pulizie, magari con suo marito…”. Dello stesso tenore, infine, le dichiarazioni della teste “…la signora l'ho sempre vista, da tantissimo tempo, da oltre Testimone_3 vent'anni, prima abitavo lì, adesso vedo che va a fare le pulizie, vedo che spesso stende la biancheria, c'è un bel balcone;
innaffia i fiori. Ancora oggi vedo che si occupa degli immobili …”. Tutti i testi hanno inoltre confermato la circostanza che il possesso degli immobili da parte dell'attrice, nel senso innanzi descritto, non è mai stato oggetto di turbativa o molestia da parte di terzi, per quanto a conoscenza dei medesimi. 5. Alla luce delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale, la domanda attorea deve ritenersi fondata in quanto pienamente provata;
deve pertanto essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili oggetto della domanda, con conseguente soggezione della presente sentenza alla trascrizione nei registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente. La natura della causa e la mancata costituzione dei convenuti comportano la irripetibilità delle spese legali sostenute per il presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà degli Parte_1 immobili siti in Monesiglio, come di seguito descritti e censiti al catasto fabbricati del
3 predetto comune: a) immobile sito in via Tenente Cora n. 12-14, piano T, identificato catastalmente al foglio n. 7, particella 253 sub 1, cat. C/6 classe 1 consistenza 60 m2 rendita € 133,25; b) immobile sito in via Francesco Corsini n. 12 piano T, identificato catastalmente al foglio n. 7, particella 253 sub 2, cat. C/2 classe 1 consistenza 46 m2 rendita € 57,02; c) immobile sito in Piazza Umberto I n. 7 piano T piano 1 identificato catastalmente al foglio n. 7, particella 391 sub. 1, cat. C/1 classe 3 consistenza 20M2; rendita € 273,72; d) immobile sito in via Francesco Corsini n. 8 piano 1 identificato catastalmente al foglio n. 7, particella 391 sub. 3, cat. A/4 classe 1 consistenza 8 vani rendita € 103,29; dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio. Cuneo, 30 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Ruggiero Berardi
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