TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 14.3.2025 ad ore 9,00 innanzi al giudice dott.ssa Bonazza sono comparsi mediante collegamento tramite applicativo teams per parte ricorrente l'avv.
Casarotto per parte resistente la dott.ssa Teresa Peritore
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori, nonché della dichiarazione di queste ultime di partecipare all'udienza senza condizionamenti di sorta.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e note autorizzate del 17.11.2024 precisa che l'accesso ispettivo è intervenuto in data
8.11.2018.
Il procuratore della parte resistente precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 5 Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, dopo discussione delle parti, preso atto delle istanze delle parti si ritira in camera di consiglio e li dispensa dal successivo collegamento mediante applicativo teams.
Alle ore 1505 pronuncia la seguente sentenza
Dott.ssa M. Federica Bonazza
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA nella persona del giudice unico dott. Maria Federica Bonazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 1851/2024 R.G., promossa da
Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. CASAROTTO ALESSANDRA
RICORRENTE contro
Controparte_1
P.IVA_2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. BENELLE DIEGO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 conclusioni delle parti: come da atti e verbale di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex artt. 22 L. 689/21981 e 6 D. Lgs. 150/2011, Pt_2
, in proprio e quale legale rappresentante di impugna
[...] Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione prot. 9389 del 07.03.2024 relativa al rapporti 226/2019 con la quale, accertata l'omessa consegna della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e l'omessa comunicazione per iscritto della modifica dell' orario di lavoro, l'omessa comunicazione telematica all' almeno un giorno prima CP_3 dell'inizio del rapporto di lavoro della denuncia nominativa della collaboratrice familiare , l'omessa corresponsione alle lavoratrici e CP_4 Parte_3 [...]
della retribuzione con uno dei mezzi di pagamento previsti dalla legge per Parte_4
5 mensilità, l' ha irrogato la Controparte_1 sanzione amministrativa di € 11.753,75 oltre spese di notifica.
pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato;
l'infondatezza nel merito degli addebiti, essendo tutti i lavoratori in questione regolarmente assunti.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_5 evidenziando la tempestività della contestazione e la valida interruzione della prescrizione e la fondatezza delle contestazioni basate su indagini
La causa giunge in decisione allo stato degli atti.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata alla luce del fatto che le condotte contestate risalirebbero al 2018. Come dedotto dall' , CP_1 costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione la notifica dell'accertamento della violazione, febbraio 2019, e la successiva notifica dell'ordinanza ingiunzione, in considerazione del periodo di sospensione intercorrente tra il 23.02.2020 e il
31.05.2020 previsto dal D.L. 18/2020.
Venendo agli ulteriori motivi dell'opposizione, attinenti il merito della contestazione, in diritto va osservato che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione la prova dei fatti che
"costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa e i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Per quanto concerne la contestazione afferente all'omessa consegna alle lavoratrici e all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro e Parte_3 Parte_4 prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché l'indicazione della distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro, le dichiarazioni assunte in sede dagli Ispettori sono tutte tra loro concordanti e altresì dettagliate.
A titolo esemplificativo, la dipendente ha dichiarato che “l'orario era elastico Pt_3
e lo abbiamo concordato a voce”. pagina 4 di 5 Risulta peraltro circostanza pacifica l'inosservanza di quanto accertato dall' avendo parte ricorrente provveduto a comunicare alle lavoratrici la CP_1 variazione dell'orario e dell'inquadramento lavorativo in data 8.2.2019 ovvero in data successiva all'ispezione.
La signora ha dichiarato: “io e mia figlia facciamo i turni di settimana CP_4 in settimana;
a fine giornata, tutti i giorni mi occupo io delle pulizie. Mi risulta di essere collaboratrice di mia figlia oltre alle due dipendenti”. Alla luce del documento 15 (fascicolo resistente) risulta la comunicazione all' del CP_3
15/11/2018, quindi successiva all'accesso ispettivo.
Il complessivo materiale probatorio in atti conferma quindi gli assunti dell' posti a base delle ingiunzioni impugnate. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, nulla per l'istruttoria e minimi per la decisionale, vista la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di ulteriori atti difensivi, con la riduzione del 20%.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all' Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
[...]
2.037,00 per onorari.
Così deciso in Padova, il 14/03/2025 dott. Maria Federica Bonazza
pagina 5 di 5