Sentenza 31 ottobre 2005
Massime • 2
In tema di esecuzione forzata, il mancato esercizio del potere del giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità dell'aggiudicazione non è censurabile in sede di legittimità .
Nell'espropriazione forzata mobiliare, la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 490 cod. proc. civ. con l'ordinanza che dispone l'incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, viziato per difetto di un atto precedente, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità entro il termine di decadenza di cinque giorni dal compimento dell'atto, che coincide con il momento in cui l'esistenza dell'atto è resa palese alle parti del processo esecutivo, avendo l'interessato avuto legale conoscenza di esso o di un atto successivo che necessariamente lo presuppone, senza che rilevi l'incompletezza della notizia quanto al prezzo di aggiudicazione. (Nella specie, relativa a vendita di azioni con omessa notifica del bando ai soci aventi diritto di prelazione, era stato omesso l'avviso, con le prescrizioni sulla pubblicità del bando, per un nuovo incanto ad offerta libera, ma il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché proposta oltre due mesi dopo l'udienza del processo esecutivo nell'ambito del quale il difensore dell'opponente, avuta conoscenza dell'aggiudicazione, aveva chiesto rinvio per verificare o meno l'esercizio delle prelazioni. La S.C., in applicazione dei principi di cui sopra, ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/10/2005, n. 21106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21106 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGEME - COMPAGNIA GENERALE METALLI SPA, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante Dott. ing. Mauro LI, AN EO, elettivamente domiciliati in ROMA CIRCNE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato LO MASTO SALVATORE, che li difende unitamente all'avvocato TIRINDELLI LIONELLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LI RA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTI ALESSANDRO, che la difende unitamente all'avvocato GUIDO OBERTO TEDESCHI, giusta delega in atti;
e contro
IN LU, DI NO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 14/02 del Tribunale di CREMONA, emessa e depositata il 12/02/02, R.G. 408/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/05 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Cremona depositato il 18.3.1998 EO LI propose opposizione ex art. 617 c.p.c. contestando la legittimità dell'aggiudicazione, in favore di
RA LI, di azioni della s.p.a. Siderimpex pronunciata nell'esecuzione mobiliare promossa dalla s.p.a. Co.Ge.Me. nei confronti di NO ND con pignoramento presso terzi. L'opponente eccepì la nullità dell'aggiudicazione a causa dell'omessa notifica della data del nuovo incanto ad offerta libera nei confronti suoi e degli altri soci della Siderimpex aventi diritto di prelazione sulle azioni, secondo quanto disposto dal giudice dell'esecuzione, cosicché i titoli erano stati aggiudicati alla LI, moglie del ND, unica partecipante all'asta tenutasi il 18/02/1998, per la somma di L. 10.000.000 a fronte di un valore stimato di L. 648.000.000.
Instaurato il contraddittorio, la LI resistette, il ND restò contumace.
All'udienza del 15/04/1998 si costituirono la Co.Ge.Me. e UC NI, altro socio prelazionario, aderendo alla richieste formulate dall'Olì ani e chiedendo dichiararsi la nullità dell'aggiudicazione.
Il tribunale, con sentenza del 12.2.2002, dichiarò inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso dell'LI e del NI ed egualmente inammissibile, per tardività, la domanda proposta dalla Co.Ge.Me. Considerò: che la posizione dell'LI e del NI, soci con diritto di prelazione sulle azioni Siderimpex, non appariva pregiudicata dal vizio di notifica lamentato, poiché i predetti, avendo avuto conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione, avevano potuto esercitare il diritto di prelazione con atto notificato il 31/03/1998, con conseguente sanatoria della nullità, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per raggiungimento dello scopo al quale la notifica del bando era preordinata;
che non sussisteva in capo ai soci prelazionari l'interesse alla realizzazione di un maggior prezzo dalla vendita dei beni pignorati, atteso che essi, essendo tenuti a pagare per l'esercizio dell'opzione lo stesso prezzo versato dall'aggiudicatario, avevano al contrario l'interesse a che il prezzo sia il minore possibile;
che il socio prelazionario Co.Ge.Me., in quanto creditore procedente, aveva invece interesse a far valere l'eventuale incidenza dell'omissione della notificazione del bando sulla regolarità dell'incanto e sul suo risultato, ma la domanda svolta dalla società era inammissibile perché tardiva, atteso che la Co.Ge.Me., parte del processo esecutivo, aveva avuto conoscenza dell'aggiudicazione, avvenuta il 18/02/1998, all'udienza del 24/02/1998, secondo quanto risulta dal verbale di udienza, e che da tale data decorre il termine per la proposizione dell'opposizione volta a far dichiarare la nullità dell'aggiudicazione, trattandosi della udienza immediatamente successiva al compimento dell'atto viziato.
Avverso la sentenza la Co.Ge.Me. e l'LI hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 12/11/2002, affidandone l'accoglimento a due motivi.
Ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, la LI.
Gli intimati NI e ND non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando, con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 156 e 617 c.p.c., violazione degli artt. 490 c.p.c. e 173 disp.att. c.p.c., e difetto di motivazione, assumono i ricorrenti, nel censurare la pronuncia di inammissibilità per tardività della opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Co.Ge.Me. avverso l'aggiudicazione, che, vertendosi nella specie in ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che nessun avviso del terzo incanto esisteva, non era operante il termine di decadenza.
1.1. Il motivo è infondato.
Risulta dalle fotocopie degli atti del processo esecutivo allegate al fascicolo del ricorrente LI, e non contestate dalla resistente, che nell'esecuzione mobiliare promossa dalla S.P.A. Co.Ge.Me. nei confronti di NO ND, con provvedimento dell'11/02/1998, steso in calce ad istanza dell'Istituto vendite giudiziarie del 10.2.1998, il giudice dell'esecuzione ha ordinato per il 18/02/1998 un nuovo incanto ad offerta libera. In relazione a tale bando di nuovo incanto è stata denunciata dagli attuali ricorrenti, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso l'aggiudicazione, l'omissione dell'avviso con l'osservanza delle prescrizioni sulla pubblicità del bando, previste dall'art. 490 c.p.c., e di quella ulteriore disposta dal giudice dell'esecuzione, che, nell'ordinanza di vendita delle azioni Siderimpex del 30/09/1997, integrata con successivo provvedimento del 03/12/1997, aveva disposto la notifica del bando ai soci aventi diritto di prelazione. Sul punto della omissione della pubblicità il giudice dell'opposizione non si è pronunciato, avendo dichiarato inammissibili, per difetto di interesse (quella dell'LI) e per tardività (quella della Co.Ge.Me.), entrambe le opposizioni. Ma la mancata adozione dell'avviso e della notifica ai soci, ribadita in questa sede dai ricorrenti e non contestata dalla resistente, deve ritenersi che in effetti si sia verificata.
Va tuttavia rilevato che siffatta carenza di pubblicità dell'atto antecedente costituito dal bando di nuovo di incanto non è idonea determinare, come preteso dai ricorrenti, l'inesistenza dell'aggiudicazione provvisoria delle azioni, avvenuta il 18/02/1998, con conseguente esenzione dall'osservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. per proporre l'opposizione. Una aggiudicazione nella specie vi è stata, sicché non può affermarsene la materiale inesistenza, ma neppure questa è predicabile per difetto di corrispondenza dell'atto al modello legale, che nella specie non è prospettata, poiché viene dedotta la mancanza della pubblicità del terzo bando, ne' è ravvisabile. La pubblicità del bando è atto strutturale del procedimento di vendita e la sua mancanza si riflette sull'aggiudicazione, viziandola, per difetto di un atto antecedente, ma si tratta di vizio che determina nullità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nel termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c.. 2. Con il secondo motivo, denunciando, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 156 e 617 c.p.c., assumono i ricorrenti, sempre investendo la pronuncia di inammissibilità per tardività della opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Co.Ge.Me., che erroneamente il tribunale ha individuato la decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione nel giorno 24.2.1998, data in cui si è tenuta la prima udienza successiva al compimento dell'atto viziato, costituito dall'aggiudicazione disposta il 18/02/1998.
Sostengono che nell'udienza del 24/02/1998 il difensore della Co.Ge.Me. si era limitato a richiamare la memoria depositata il 20/02/1998, in cui si menzionava l'avvenuta assegnazione, ma che dal verbale dell'udienza e dalla memoria si ricava solo la notizia della avvenuta aggiudicazione, privatamente avuta, ma non dello scandaloso prezzo per il quale era stata disposta, e che pertanto la Co.Ge.Me. non ne aveva avuto la legale conoscenza.
Soggiungono che, comunque, accertata l'omissione della notifica dell'avviso del terzo incanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità dell'aggiudicazione.
2.1. Il motivo non è fondato.
Dispone l'art. 617, comma 2, c.p.c. che l'opposizione agli atti esecutivi rivolta avverso singoli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di cinque giorni dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Il momento del compimento dell'atto coincide con il momento in cui l'esistenza dell'atto è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (sent. n. 2791/92; n. 8473/98; n. 2665/03). La Co.Ge.Me., costituendosi all'udienza del 15/04/1998 nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi avverso l'aggiudicazione disposta il 18/02/1998 introdotto dall'LI, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'aggiudicazione, in tal modo proponendo a sua volta analoga opposizione.
Opposizione tardiva, come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, avendo la Co.Ge.Me., creditore procedente, avuto conoscenza dell'aggiudicazione nell'ambito del processo esecutivo, come risulta dal verbale dell'udienza immediatamente successiva al compimento dell'atto, tenutasi il 24/02/1998, nella quale l'avv. Zilioli, in sostituzione dell'avv. Tirindelli, richiamando quanto esplicitato nella memoria depositata il 20/02/1998, rileva che la vendita era avvenuta sotto condizione e chiede rinvio per verificare l'esercizio o meno delle prelazioni, e richiamata dal medesimo difensore. Deve infatti ritenersi idoneo ad attestare la legale conoscenza dell'atto esecutivo il riferimento che all'atto stesso sia effettuato in una udienza successiva al compimento dell'atto dalla parte del processo esecutivo interessata a farne oggetto di opposizione. E non rileva l'asserita incompiutezza della notizia dell'aggiudicazione quanto al prezzo, venendo in considerazione, nella specie, come motivo di opposizione, un vizio formale, derivante dall'omessa pubblicità della precedente fase della vendita all'incanto.
Quanto al mancato esercizio, da parte del giudice dell'esecuzione, del potere di rilevare d'ufficio la nullità dell'aggiudicazione, potere che la giurisprudenza di questa Corte riconosce (sent. n. 1936/2003), si tratta di scelta in questa sede non censurabile.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della resistente LI liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2005