Sentenza 24 maggio 1986
Massime • 1
Il fatto che nel rito del lavoro le preclusioni poste dagli artt. 416, comma secondo, e 437, comma secondo, cod. proc. civ. riguardino soltanto le eccezioni in senso stretto, e non anche le deduzioni difensive concernenti questioni rilevabili d'ufficio (come, in una controversia per il riconoscimento della pensione d'Invalidità, quella della sussistenza o meno del requisito minimo contributivo), non esclude che l'indagine del giudice in ordine a tali questioni rilevabili d'ufficio deve essere condotta alla stregua del materiale probatorio indicato ai sensi degli artt. 414 n. 5, 416, comma terzo, e 420, commi primo, quinto e settimo, cod. proc. civ. - salvi i residui poteri istruttori conferiti al giudice dagli artt. 421, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ. - e quindi tenendo conto, entro il detto ambito, anche degli elementi desumibili dalla mancata contestazione specifica ad opera del convenuto di circostanze affermate dall'attore, oltre che delle risultanze acquisibili attraverso i mezzi di prova indicati dal medesimo. ( V 4536/81, mass n 415246).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1986, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1986 |
Testo completo
Il fatto che nel rito del lavoro le preclusioni poste dagli artt. 416, comma secondo, e 437, comma secondo, cod. proc. civ. riguardino soltanto le eccezioni in senso stretto, e non anche le deduzioni difensive concernenti questioni rilevabili d'ufficio (come, in una controversia per il riconoscimento della pensione d'Invalidità, quella della sussistenza o meno del requisito minimo contributivo), non esclude che l'indagine del giudice in ordine a tali questioni rilevabili d'ufficio deve essere condotta alla stregua del materiale probatorio indicato ai sensi degli artt. 414 n. 5, 416, comma terzo, e 420, commi primo, quinto e settimo, cod. proc. civ. - salvi i residui poteri istruttori conferiti al giudice dagli artt. 421, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ. - e quindi tenendo conto, entro il detto ambito, anche degli elementi desumibili dalla mancata contestazione specifica ad opera del convenuto di circostanze affermate dall'attore, oltre che delle risultanze acquisibili attraverso i mezzi di prova indicati dal medesimo. ( V 4536/81, mass n 415246).*