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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2024, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 12319/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 05/11/2024 da:
1) Parte_1
Nato il 11/10/1961 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. BISSI PATRIZIA e Zendali Luca Carlo e 2) Parte_2
Nato il 19/04/1961 in MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. BISSI PATRIZIA e Zendali Luca Carlo
con i seguenti figli: (nato il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 31/10/2024, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto – a modifica delle condizioni di separazioni di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 18/11/2010, omologato dal Tribunale di Milano in data 18/02/2010, come già modificato del decreto n. 1383/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 23/01/2020 e pubblicato in data 28/01/2020:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della figlia e disporre la eliminazione dell'assegno di Per_2 mantenimento a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione e della precedente richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Pagina 1 DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia maggiorenne e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dai medesimi difensori.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di separazione di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 18/11/2010, omologato dal Tribunale di
Milano in data 18/02/2010, come già modificato del decreto n. 1383/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 23/01/2020 e pubblicato in data 28/01/2020:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 05/11/2024 da:
1) Parte_1
Nato il 11/10/1961 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. BISSI PATRIZIA e Zendali Luca Carlo e 2) Parte_2
Nato il 19/04/1961 in MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. BISSI PATRIZIA e Zendali Luca Carlo
con i seguenti figli: (nato il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 31/10/2024, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto – a modifica delle condizioni di separazioni di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 18/11/2010, omologato dal Tribunale di Milano in data 18/02/2010, come già modificato del decreto n. 1383/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 23/01/2020 e pubblicato in data 28/01/2020:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della figlia e disporre la eliminazione dell'assegno di Per_2 mantenimento a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione e della precedente richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Pagina 1 DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia maggiorenne e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dai medesimi difensori.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di separazione di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 18/11/2010, omologato dal Tribunale di
Milano in data 18/02/2010, come già modificato del decreto n. 1383/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 23/01/2020 e pubblicato in data 28/01/2020:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2