Articolo 144 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 143Articolo 145
Versione
14 aprile 1979
Art. 144.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

sottotenenti di vascello e
gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 30;
guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 60.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979