Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2011, n. 9288
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Sentenza 22 aprile 2011

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A seguito della trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1° gennaio 1996 (legge 21 dicembre 1996, n. 665), con previsione di successiva trasformazione in S.p.a., i rapporti di lavoro hanno assunto natura privatistica, alle dipendenze di soggetto estraneo al complesso organizzatorio della P.A. e, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 665 del 1996, sono disciplinati - con efficacia immediatamente operativa in assenza di una specifica norma transitoria dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro, dovendosi ritenere, ai fini dell'ultrattività della precedente regolamentazione pubblicistica, privo di ogni rilievo il disposto di cui all'art. 14, secondo comma, della medesima legge, che riguarda esclusivamente i profili organizzativi e gestionali del servizio pubblico affidato all'ENAV e non la disciplina dei rapporti di lavoro. Ne consegue che, a partire dal momento della sua trasformazione in ente pubblico, l'ENAV non ha più alcun obbligo di ricorrere alla procedura selettiva prevista dall'art. 107 del regolamento del personale approvato con d.P.R. 7 aprile 1983 n. 279.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2011, n. 9288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9288
    Data del deposito : 22 aprile 2011

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