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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 24 GIUGNO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero
711/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 3099/2023”, e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Gullo ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Montagnese sito in Vibo Valentia, alla
Via Moricca n. 18;
-appellante– CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppina Possidente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, alla Via A. Daniele, 24;
-appellata-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), domiciliata come in atti;
CP_2 C.F._1
-appellata contumace-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note autorizzate, con cui le parti si sono riportate alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma
pagina 1 di 8 digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza del 24 giugno 2025, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cod. proc. civ, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 711/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Gullo ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Montagnese sito in Vibo Valentia, alla
Via Moricca n. 18;
-appellante– CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppina Possidente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, alla Via A. Daniele, 24;
-appellata-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), domiciliata come in atti;
CP_2 C.F._1
-appellata contumace-
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. citava in giudizio la e CP_2 Parte_1
l' chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. Controparte_1
13920210002429169000 per l'importo di € 363.98, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2016. A sostegno della propria domanda parte opponente rilevava l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda ed eccependo il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice adito e, in subordine, eccezione d'incompetenza per materia in favore del
Tribunale e difetto di legittimazione passiva della . L Parte_1 Controparte_1
rimaneva contumace.
[...]
Istruita la causa documentalmente il Giudice di Pace di Vibo Valentia tratteneva la causa in decisione e con sentenza n. 3099/2023, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: “ -
1) accoglie la domanda e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
-2) condanna le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 293.00, di cui € 43.00 per spese ed € 250.00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto espressa richiesta”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
a chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 Controparte_1 conclusioni:” a) ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al punto I, il difetto di giurisdizione del
G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la pagina 3 di 8 giurisdizione alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
b) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto II dei motivi, la incompetenza per materia del Giudice di Pace per essere competente il Tribunale, ex art. 9, c.2, c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione”.
A fondamento della domanda proposta l'appellante segnalava l'erroneità della sentenza per aver il
Giudice di prime cure ritenuto sussistente la Giurisdizione del Giudice ordinario, insisteva nell'eccezione di incompetenza in quanto esclusivamente competente il Tribunale, ex art. 9, c.2, c.p.c. in materia di imposte e tasse, e censurava la parte in cui il Giudice di prime cure dichiarava l'intervenuta prescrizione, stante la natura di termine di decadenza e non di prescrizione sancito dall'art. 5 D.L. n. 953/82 e indicando come termine di prescrizione quello decennale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 settembre 2024, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “previo accoglimento Controparte_1 dell'appello spiegato da , Riformare la sentenza impugnata N. 3099/2023 Parte_1 pronunciata dal Giud. di Pace di Vibo Valentia, in reiezione della domanda proposta in primo grado dall'appellata ; Accertare e Dichiarare il Difetto di Giurisdizione del giudice ordinario, CP_2 di primo grado che ha emesso la sentenza appellata, ed incompetenza per materia , a favore del
Giudice Tributario territorialmente e funzionalmente competente essendo la pretesa di pagamento di natura tributaria;
Nel merito: Accertare la regolarità della notifica della cartella esattoriale di pagamento N. 13920210002429169.000; per l'effetto, rigettare il ricorso perché infondato;
In ogni caso: Rigettare qualsiasi domanda formulata nei confronti dell'Agente della Riscossione, perché infondata tenendola indenne da qualsiasi richiesta formulata da controparte”. Non si costituiva in giudizio, invece, e ne era pertanto dichiarata la contumacia. Attesa la natura documentale CP_2 della controversia e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 26 settembre 2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della pagina 4 di 8 controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez. I,
18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695).
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso,
Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010,
n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883;
Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Come innanzi anticipato, l'ente appellante deduce la erroneità della sentenza appellata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la giurisdizione ordinaria e non quella tributaria. In particolare, l'appellante rileva che la giurisdizione spetta al Giudice Tributario in quanto oggetto del giudizio erano atti esattoriali concernenti crediti di natura tributaria. Il motivo è fondato.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che: “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa pagina 5 di 8 da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio trattandosi di tassa automobilistica. Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. CP_2
13920210002429169000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica. In tali ipotesi, le
Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia pagina 6 di 8 giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del
30 gennaio 2025). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di pagina 7 di 8 compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica,
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in RIFORMA
INTEGRALE della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo valentia n.
3099/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- RIMETTE le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 20.10.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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