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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
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Art. 972. Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. La partecipazione ((...)) dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ((a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,)) e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonche' altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.
1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonche' altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.
Commentari • 2
- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
L'impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e nuove esigenze processuali Pubblicato il 29/06/20 02:00 [Articolo 972]
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Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/07/2025, n. 621Provvedimento: […] 1.2. Il ricorso è affidato alle seguenti censure, condensate in un unico motivo: “ ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER: - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 972, 958 E 933 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4 E 35 DELLA COSTITUZIONE; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 COMMA 7 DEL BANDO DI CONCORSO; - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E EQUITÀ;Leggi di più...
- collocamento in congedo·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- interesse pubblico·
- violazione principi di equità·
- proscioglimento anticipato·
- violazione principi di ragionevolezza·
- violazione principi di proporzionalità·
- ferma obbligatoria·
- art. 933 d.lgs. n. 66/2010