Articolo 972 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 993Articolo 981
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 972. Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. La partecipazione ((...)) dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ((a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,)) e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonche' altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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