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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO NZ, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2346/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3889/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202290050844007000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1368/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello evidenziando in particolare che nella distinta relativa ai depositi asseritamente effettuati presso la casa comunale non c'è alcuna attestazione relativa all'asserito deposito.
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi, osservando la sufficienza degli elementi individuati nella documentazione prodotta al fine di documentare il compimento delle formalità prescritte dalla legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, propone appello nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA per la riforma della sentenza n. 3889/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso intimazione di pagamento n. 094 2022 90050844007000 notificata in data 18.02.2023, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420110009666478000 a sua volta notificata in data 14.09.2011 ed afferente IRPEF anno 2007 per una somma pari ad € 6.945,89, con condanna alle spese liquidate in euro 500,00.
Parte ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione anche con riferimento alle sanzioni e interessi.
Con l'atto di appello la parte contesta la validità della documentazione prodotta in primo grado da Agenzia
Entrate per provare la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e lamenta comunque l'omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi.
Costituita AE conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei termini di cui si dirà.
Va osservato, da documentazione versata in atti, che la notifica della prodromica cartella di pagamento è stata effettuata il 12/9/2011 ex artt. 140 c.p.c. e 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/1973, mediante deposito nella casa comunale, di cui è stata data notizia mediante spedizione della raccomandata informativa del
16/9/2011.
Questa Corte rileva che la cartella interessata riguarda imposte erariali (IRPEF e IVA) e datando l'ultima interruzione della prescrizione al 12/9/2011 la stessa di durata decennale - tenuto conto della sospensione cd. COVID ex art. 68 dl 18/2020-non è decorsa alla data di notifica dell'atto ora impugnato, allorché l'eccezione
è stata fatta valere per la prima volta.
Invece per le sanzioni e gli interessi la prescrizione (quinquennale) si è compiuta in data 12/9/2016, infatti il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
L'art. 24 del del D.Lgs. n. 472 del 1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni (si veda Corte di Cassazione ordinanza n. 23099 depositata il
26 agosto 2024, sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023). A motivo della soccombenza reciproca le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento parziale dell'appello, dichiara la prescrizione delle sanzioni e degli interessi ultraquinquennali;
rigetta per il resto;
spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO NZ, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2346/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3889/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202290050844007000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1368/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello evidenziando in particolare che nella distinta relativa ai depositi asseritamente effettuati presso la casa comunale non c'è alcuna attestazione relativa all'asserito deposito.
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi, osservando la sufficienza degli elementi individuati nella documentazione prodotta al fine di documentare il compimento delle formalità prescritte dalla legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, propone appello nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA per la riforma della sentenza n. 3889/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso intimazione di pagamento n. 094 2022 90050844007000 notificata in data 18.02.2023, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420110009666478000 a sua volta notificata in data 14.09.2011 ed afferente IRPEF anno 2007 per una somma pari ad € 6.945,89, con condanna alle spese liquidate in euro 500,00.
Parte ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione anche con riferimento alle sanzioni e interessi.
Con l'atto di appello la parte contesta la validità della documentazione prodotta in primo grado da Agenzia
Entrate per provare la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e lamenta comunque l'omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi.
Costituita AE conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei termini di cui si dirà.
Va osservato, da documentazione versata in atti, che la notifica della prodromica cartella di pagamento è stata effettuata il 12/9/2011 ex artt. 140 c.p.c. e 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/1973, mediante deposito nella casa comunale, di cui è stata data notizia mediante spedizione della raccomandata informativa del
16/9/2011.
Questa Corte rileva che la cartella interessata riguarda imposte erariali (IRPEF e IVA) e datando l'ultima interruzione della prescrizione al 12/9/2011 la stessa di durata decennale - tenuto conto della sospensione cd. COVID ex art. 68 dl 18/2020-non è decorsa alla data di notifica dell'atto ora impugnato, allorché l'eccezione
è stata fatta valere per la prima volta.
Invece per le sanzioni e gli interessi la prescrizione (quinquennale) si è compiuta in data 12/9/2016, infatti il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
L'art. 24 del del D.Lgs. n. 472 del 1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni (si veda Corte di Cassazione ordinanza n. 23099 depositata il
26 agosto 2024, sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023). A motivo della soccombenza reciproca le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento parziale dell'appello, dichiara la prescrizione delle sanzioni e degli interessi ultraquinquennali;
rigetta per il resto;
spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.