CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3837/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3837 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 13270/2018, X sezione Civile, pubblicata il 18.06.2018, non notificata, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 30.10.2024, vertente
TRA
(c.f.: ) e Controparte_1 P.IVA_1
(c.f.: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: , presso la C.F._1
cui sede domiciliano in Napoli alla Via A. Diaz n.11.
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3 P.IVA_3
Francesco Vecchione (c.f.: ), e Roberto Dezio (c.f.: C.F._2 ), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, C.F._3
al Viale Gramsci n. 23
APPELLATO
(c.f. non indicato), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_4
domiciliato in Napoli, Municipio, Palazzo San Giacomo. 2 APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli Parte_1 il D.I. n. 1427/2013 nei confronti dell' per il pagamento di quanto Controparte_3
dovuto a saldo per la costruzione della Chiesa di Ponticelli, affidata dal Commissario
Straordinario di Governo per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al
Titolo VIII della L. 219/1981.
Il tribunale ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' ma CP_3
anche la richiesta di chiamata in causa del Comune di Napoli – Direzione Centrale VI
Coordinamento Area ex Cipe e del Commissario Straordinario di Governo, per ragioni di economia processuale, ritenendo che gli ulteriori rapporti tra l'opponente e gli enti pubblici di cui ha chiesto la chiamata in causa avrebbero potuto ricevere tutela in separata sede.
All'esito del giudizio di opposizione, l' e il Controparte_3 Parte_1 hanno raggiunto un accordo transattivo per l'importo di euro 232.450,47 per capitale interessi ed IVA liquidati nel decreto ingiuntivo.
1.2. Sul presupposto che detta somma debba essere rimborsata dal Commissario di governo, la ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con cui ha fatto Parte_2 valere l'accollo ex lege in capo agli organi dello Stato.
L'importo pagato dalla corrisponde alla somma dovuta al per la Pt_2 Parte_1
ultimazione dei lavori di costruzione della Chiesa di Ponticelli, opera rientrante nel
“Programma Straordinario Edilizia Residenziale – Città di Napoli” per la costruzione di ventimila alloggi e relative opere di urbanizzazione, predisposto ai sensi della legge 14 maggio 1981 n.219 e del D.L. 26 giugno 1981 n.33.
Su tali basi, l'attrice ha chiesto, in forza dell'accollo ex lege statale, la condanna delle
Amministrazioni convenute al rimborso delle somme erogate al predetto titolo.
Le amministrazioni convenute, e Controparte_1 CP_2
, si sono opposte alla domanda facendo valere il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito.
R.G. n. 3837/2018 Sentenza Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio del Controparte_4
Nel merito ha accolto la domanda e condannato al ed il Controparte_1 al pagamento della somma di € 217.274,18 oltre interessi Controparte_2
legali dal 31 maggio 2014 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in 8.030,00 oltre accessori. 3 2. Avverso la decisione del tribunale hanno proposto gravame la
[...] ed il ritualmente notificato agli Controparte_1 Parte_3
appellati.
Con un primo motivo, deducono l'infondatezza della domanda di rimborso di controparte alla luce di una interpretazione letterale della normativa esistente, che per le opere di cui è causa non prevederebbe alcun accollo dei debiti a carico dello Stato.
Denunciano, in particolare, l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado dell'art. art. 42 della l. 144/1999, il quale a loro parere escluderebbe “dagli oneri del contenzioso a carico dello Stato quelli inerenti a controversie relative ad infrastrutture, in quanto [ivi] sono menzionate espressamente SOLO LE OPERE
ACQUEDOTTISTICHE, e da ciò si desumerebbe la scelta del legislatore di escludere tutte le altre opere infrastrutturali di cui al citato allegato dall'accollo statale delle relative spese”.
Con il secondo motivo allegano il difetto di legittimazione dell'Amministrazione statale e argomentano che il trasferimento delle opere è avvenuto senza alcun altro onere, in particolare richiamando il verbale di consegna delle opere sottoscritto il 20 marzo 1996 con cui il funzionario CIPE ed il rappresentante della Diocesi si diedero reciprocamente atto del trasferimento della Chiesa sita nel quartiere Ponticelli e della cessazione della gestione Cipe. Rinviano al contenuto del verbale di consegna dell'opera, prodotto unitamente all'ordinanza n. 12827 del 27 marzo 1996 dichiarativa del trasferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 341 del 1995, con cessazione di qualunque competenza statale. Evidenziano, altresì, che il trasferimento delle opere è stato accompagnato da successivo decreto del Ministero del Tesoro, emesso a giugno 1996, che ha trasferito la provvista finanziaria necessaria per ultimare gli interventi programmati (con provvista finanziaria nell'importo di lire 158.199.990, a copertura degli interventi finali in due chiese, inclusa quella per cui è causa), ad ulteriore riprova che da quel momento l'unico interlocutore della ra la Parte_1 Pt_2
In via subordinata, quale terzo motivo hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
R.G. n. 3837/2018 Sentenza 3. Instaurato il contraddittorio si è costituita in appello l' che ha Controparte_3 replicato agli argomenti spesi degli appellanti, precisando, sull'art. 42 della legge
144/99, che l'edificio di culto per cui si controverte non rientra tra le opere infrastrutturali ma tra quelle di urbanizzazione secondaria, che, pertanto, è infondata la difesa secondo cui la chiesa, quale opera infrastrutturale diversa dagli acquedotti, non 4 usufruirebbe dell'accollo ex lege statale per eventuali oneri del contenzioso.
Circa l'avvenuta consegna delle opere, ha dedotto che il maggior importo dovuto alla concessionaria, determinato nell'atto di collaudo del 2008, non deriva da variazioni contabili per interventi fatti eseguire dalla in data successiva al trasferimento delle Pt_2
opere, ma da una mera rettifica della contabilità dei lavori fatta dalla commissione di collaudo;
che, dunque, l'importo pagato alla è un costo per oneri sorti Pt_1
durante la gestione commissariale.
Ha concluso allegando l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
4. Fissata la comparizione per il 5.12.2018, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20.1.2020, poi nuovamente rinviata, più volte, a motivo del carico del ruolo.
All'udienza del 30.10.2024, svolta in trattazione scritta, viste le note scritte tempestivamente depositate, la Corte, con ordinanza resa in pari data e ritualmente comunicata, ha introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
Le parti hanno depositato i propri scritti conclusionali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
Con il primo motivo le amministrazioni statali appellanti asseriscono che deve prevalere l'interpretativa letterale che esclude dagli oneri del contenzioso a carico dello Stato quelli sorti da controversie relative ad infrastrutture, in quanto nell'art 42 della legge
144/99 sono menzionate espressamente solo le opere acquedottistiche, e da ciò si desumerebbe la scelta del legislatore di escludere tutte le altre opere infrastrutturali di cui al citato allegato dall'accollo statale delle relative spese.
La tesi è smentita dalla piana lettura dei primi 3 commi dell'art. 42 che così statuiscono:
Art. 42. “Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219”:
R.G. n. 3837/2018 Sentenza “1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel 5 cui territorio sono stati realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII;
le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n.
2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguire.
Gli oneri del contenzioso sono a carico dello stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a)”.
E' palese dal tenore delle norme che le opere di urbanizzazione secondaria, tra cui rientrano pacificamente le sono parte integrante della previsione che - quale Pt_4
R.G. n. 3837/2018 Sentenza norma speciale rispetto a tutta le previgente normativa di settore ed inserita nel contesto ed al termine di una serie di interventi volti a favorire il completamento del programma di edilizia economica e residenziale nella città di Napoli post-terremoto – introduce un accollo in capo allo Stato degli oneri derivanti da contenzioso per vicende pregresse rispetto al trasferimento delle opere . 6 Si tenga presente che la giurisprudenza di merito più volte ha chiarito il riferimento alle opere acquedottistiche ha un valore meramente esemplificativo, altrimenti il principio del trasferimento della proprietà e degli oneri non varrebbe nemmeno per gli alloggi di edilizia popolare e per infrastrutture diverse dagli acquedotti.
Ma anche la giurisprudenza di legittimità ha respinto l'opzione esegetica che la
Presidenza del Consiglio qui sostiene, affermando in modo esplicito che non è condivisibile l'interpretazione restrittiva fondata “sul citato comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144/1999, laddove, demandando al Commissario straordinario di predisporre un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n.
219/1981, fa riferimento soltanto alle opere acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione. Tuttavia, tale riferimento (che tra l'altro - si deve precisare - è anche alle opere di urbanizzazione) è operato ai soli fini dell'attuazione del menzionato piano, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali” (così Cass. Sez. I, ord.
12381/2017).
Anche il secondo motivo è infondato.
La norma invocata dagli appellanti per sostenere che vi sarebbe stato con il verbale di consegna del marzo 1996 una definitiva esclusione di responsabilità del Commissario di governo è l'art. 22 del d. lgs. 244/1995 conv. in legge n. 341/1995 - Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 - che recita:
“
1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n.
178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP,
R.G. n. 3837/2018 Sentenza della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e
l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo 7 delle opere ove non intervenuto.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996”.
Dunque, gli enti ai quali i beni sono trasferiti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, senza che lo Stato conservi alcuna responsabilità; ciò a condizione che il trasferimento sia avvenuto nel rispetto della disciplina contenuta nel d.l. e cioè previa rendicontazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere.
Deve, comunque, aggiungersi che tale soluzione ha ricevuto autorevole avallo da diverse pronunce della Suprema Corte, in cui si è affermato che “l'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995 - prevedendo che "le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali", realizzate nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
1980 e 1981, fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero "in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto" - ha instaurato una correlazione tra il disposto trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, che era però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse” (così Cass. Sez. I, ord. n. 12381/2017 est.
Lamorgese; ma vds in senso conforme, più di recente Cass. Ord. 14375/2021).
Orbene, risulta proprio dal verbale di consegna del 20 marzo 1996, che l'appellante ritiene sia la prova dell'avvenuto passaggio definitivo di responsabilità, che mentre le opere sono state consegnate, “per quanto riguarda la consegna degli atti
R.G. n. 3837/2018 Sentenza amministrativi, tecnici ne contabili” si prevede che avverrà entro il 30 marzo successivo
“ad eccezione del verbale di….” (seguono parole illeggibili). In chiusura di questo verbale, forse proprio per la mancata consegna dei documenti contabili e amministrativi, il rappresentante della Curia formula espressa riserva a tutela della diocesi.
Non è dunque avvenuta l'attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, 8 redazione dello stato di consistenza delle opere, che è condizione essenziale perché avvenga il subentro dell'ente destinatario dell'opera anche nei rapporti pregressi e dunque nel contenzioso che ne derivi.
Ferma l'infondatezza del motivo di appello, deve a questo punto darsi atto che è dirimente il rilievo che non è oggetto di impugnativa il punto di motivazione dell'ordinanza gravata secondo cui “la domanda attorea riguarda la richiesta di rimborso delle somme corrisposte al Concessionario in esecuzione del decreto ingiuntivo 1427/2013, emesso per un credito accertato nel certificato di collaudo per lavori eseguiti prima del trasferimento dell'opera all'Arcidiocesi, il cui fondamento normativo è stato individuato nelle disposizioni normative e regolamentari che hanno disciplinato il trasferimento agli Enti destinatari delle opere ed alloggi eseguiti ai sensi del Titolo VIII della L. 219/81.
Irrilevante è invece il fatto che il certificato di collaudo, che ha comunque apportato una sostanziale modifica quantitativa all'importo inizialmente stanziato per la ultimazione dei lavori, sia stato emesso dopo il trasferimento dell'opera alla
Arcidiocesi”.
Anche a voler dar credito alla tesi della Presidenza che con il verbale di consegna sia cessata la sua formale legittimazione sugli oneri derivanti dal bene in contesa, comunque rimane incontestato che l'esborso fatto dalla in favore della Pt_2
concessionaria appaltatrice sia derivato da lavori svolti durante la gestione del funzionario CIPE.
Solo per scrupolo si aggiunge che la lettura degli atti di causa dimostra che l'importo rivendicato dal , oggetto del decreto ingiuntivo, di € 199.400,04 Parte_1 nasce dall'atto di collaudo in data 16.6.2008 con cui sono state apportate varie correzioni alla contabilità dei lavori, con un ricalcolo degli oneri per singola opera anche in virtù di una revisione dei prezzi;
dal collaudo suddetto è perciò derivato un credito sensibilmente maggiore di quello esistente in contabilità alla data di trasferimento del bene (cf verbale di trasferimento del 20 marzo 1996).
R.G. n. 3837/2018 Sentenza L'anteriorità delle vicende da cui è sorto il credito rispetto al trasferimento dell'opera chiama in gioco la vigenza della previsione sulla permanente responsabilità dello Stato.
Proprio nell'ordinanza n. 12381/2017 la Suprema Corte afferma la natura speciale della previsione di cui al terzo comma dell'art. 42 citato, chiarendo, in un caso in cui il trasferimento dei beni era stato regolato dall'art. 22 della legge 341/1995, che “l'art. 42, 9 comma 3, della legge n. 144/1999, […] è norma, non solo, successiva al citato art.
22, comma 2, d.l. n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995, ma anche speciale, nella parte in cui, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, ha previsto che
"gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari..."”.
Infine, risulta inammissibile, in quanto generico il motivo sul difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, con riferimento ai criteri di liquidazione previsti per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenendo conto delle attività svolte in questa fase, con esclusione, dunque, di quanto previsto per la fase istruttoria, non espletata, con distrazione in favore dei difensori per dichiarazione di anticipo fatto ex art. 93 c.p.c.; nulla per spese verso il contumace. Controparte_4
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, decidendo sull'appello indicato in epigrafe, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 13270/2018, X sezione Civile, pubblicata il 18.06.2018, non notificata, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata ordinanza;
--condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell' Controparte_3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cap con distrazione in favore dei difensori per
R.G. n. 3837/2018 Sentenza dichiarazione di anticipo fatto ex art. 93 c.p.c.; nulla per spese verso il CP_4
contumace;
--dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico degli appellanti. 10 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 3837/2018 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3837 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 13270/2018, X sezione Civile, pubblicata il 18.06.2018, non notificata, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 30.10.2024, vertente
TRA
(c.f.: ) e Controparte_1 P.IVA_1
(c.f.: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: , presso la C.F._1
cui sede domiciliano in Napoli alla Via A. Diaz n.11.
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3 P.IVA_3
Francesco Vecchione (c.f.: ), e Roberto Dezio (c.f.: C.F._2 ), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, C.F._3
al Viale Gramsci n. 23
APPELLATO
(c.f. non indicato), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_4
domiciliato in Napoli, Municipio, Palazzo San Giacomo. 2 APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli Parte_1 il D.I. n. 1427/2013 nei confronti dell' per il pagamento di quanto Controparte_3
dovuto a saldo per la costruzione della Chiesa di Ponticelli, affidata dal Commissario
Straordinario di Governo per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al
Titolo VIII della L. 219/1981.
Il tribunale ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' ma CP_3
anche la richiesta di chiamata in causa del Comune di Napoli – Direzione Centrale VI
Coordinamento Area ex Cipe e del Commissario Straordinario di Governo, per ragioni di economia processuale, ritenendo che gli ulteriori rapporti tra l'opponente e gli enti pubblici di cui ha chiesto la chiamata in causa avrebbero potuto ricevere tutela in separata sede.
All'esito del giudizio di opposizione, l' e il Controparte_3 Parte_1 hanno raggiunto un accordo transattivo per l'importo di euro 232.450,47 per capitale interessi ed IVA liquidati nel decreto ingiuntivo.
1.2. Sul presupposto che detta somma debba essere rimborsata dal Commissario di governo, la ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con cui ha fatto Parte_2 valere l'accollo ex lege in capo agli organi dello Stato.
L'importo pagato dalla corrisponde alla somma dovuta al per la Pt_2 Parte_1
ultimazione dei lavori di costruzione della Chiesa di Ponticelli, opera rientrante nel
“Programma Straordinario Edilizia Residenziale – Città di Napoli” per la costruzione di ventimila alloggi e relative opere di urbanizzazione, predisposto ai sensi della legge 14 maggio 1981 n.219 e del D.L. 26 giugno 1981 n.33.
Su tali basi, l'attrice ha chiesto, in forza dell'accollo ex lege statale, la condanna delle
Amministrazioni convenute al rimborso delle somme erogate al predetto titolo.
Le amministrazioni convenute, e Controparte_1 CP_2
, si sono opposte alla domanda facendo valere il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito.
R.G. n. 3837/2018 Sentenza Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio del Controparte_4
Nel merito ha accolto la domanda e condannato al ed il Controparte_1 al pagamento della somma di € 217.274,18 oltre interessi Controparte_2
legali dal 31 maggio 2014 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in 8.030,00 oltre accessori. 3 2. Avverso la decisione del tribunale hanno proposto gravame la
[...] ed il ritualmente notificato agli Controparte_1 Parte_3
appellati.
Con un primo motivo, deducono l'infondatezza della domanda di rimborso di controparte alla luce di una interpretazione letterale della normativa esistente, che per le opere di cui è causa non prevederebbe alcun accollo dei debiti a carico dello Stato.
Denunciano, in particolare, l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado dell'art. art. 42 della l. 144/1999, il quale a loro parere escluderebbe “dagli oneri del contenzioso a carico dello Stato quelli inerenti a controversie relative ad infrastrutture, in quanto [ivi] sono menzionate espressamente SOLO LE OPERE
ACQUEDOTTISTICHE, e da ciò si desumerebbe la scelta del legislatore di escludere tutte le altre opere infrastrutturali di cui al citato allegato dall'accollo statale delle relative spese”.
Con il secondo motivo allegano il difetto di legittimazione dell'Amministrazione statale e argomentano che il trasferimento delle opere è avvenuto senza alcun altro onere, in particolare richiamando il verbale di consegna delle opere sottoscritto il 20 marzo 1996 con cui il funzionario CIPE ed il rappresentante della Diocesi si diedero reciprocamente atto del trasferimento della Chiesa sita nel quartiere Ponticelli e della cessazione della gestione Cipe. Rinviano al contenuto del verbale di consegna dell'opera, prodotto unitamente all'ordinanza n. 12827 del 27 marzo 1996 dichiarativa del trasferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 341 del 1995, con cessazione di qualunque competenza statale. Evidenziano, altresì, che il trasferimento delle opere è stato accompagnato da successivo decreto del Ministero del Tesoro, emesso a giugno 1996, che ha trasferito la provvista finanziaria necessaria per ultimare gli interventi programmati (con provvista finanziaria nell'importo di lire 158.199.990, a copertura degli interventi finali in due chiese, inclusa quella per cui è causa), ad ulteriore riprova che da quel momento l'unico interlocutore della ra la Parte_1 Pt_2
In via subordinata, quale terzo motivo hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
R.G. n. 3837/2018 Sentenza 3. Instaurato il contraddittorio si è costituita in appello l' che ha Controparte_3 replicato agli argomenti spesi degli appellanti, precisando, sull'art. 42 della legge
144/99, che l'edificio di culto per cui si controverte non rientra tra le opere infrastrutturali ma tra quelle di urbanizzazione secondaria, che, pertanto, è infondata la difesa secondo cui la chiesa, quale opera infrastrutturale diversa dagli acquedotti, non 4 usufruirebbe dell'accollo ex lege statale per eventuali oneri del contenzioso.
Circa l'avvenuta consegna delle opere, ha dedotto che il maggior importo dovuto alla concessionaria, determinato nell'atto di collaudo del 2008, non deriva da variazioni contabili per interventi fatti eseguire dalla in data successiva al trasferimento delle Pt_2
opere, ma da una mera rettifica della contabilità dei lavori fatta dalla commissione di collaudo;
che, dunque, l'importo pagato alla è un costo per oneri sorti Pt_1
durante la gestione commissariale.
Ha concluso allegando l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
4. Fissata la comparizione per il 5.12.2018, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20.1.2020, poi nuovamente rinviata, più volte, a motivo del carico del ruolo.
All'udienza del 30.10.2024, svolta in trattazione scritta, viste le note scritte tempestivamente depositate, la Corte, con ordinanza resa in pari data e ritualmente comunicata, ha introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
Le parti hanno depositato i propri scritti conclusionali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
Con il primo motivo le amministrazioni statali appellanti asseriscono che deve prevalere l'interpretativa letterale che esclude dagli oneri del contenzioso a carico dello Stato quelli sorti da controversie relative ad infrastrutture, in quanto nell'art 42 della legge
144/99 sono menzionate espressamente solo le opere acquedottistiche, e da ciò si desumerebbe la scelta del legislatore di escludere tutte le altre opere infrastrutturali di cui al citato allegato dall'accollo statale delle relative spese.
La tesi è smentita dalla piana lettura dei primi 3 commi dell'art. 42 che così statuiscono:
Art. 42. “Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219”:
R.G. n. 3837/2018 Sentenza “1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel 5 cui territorio sono stati realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII;
le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n.
2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguire.
Gli oneri del contenzioso sono a carico dello stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a)”.
E' palese dal tenore delle norme che le opere di urbanizzazione secondaria, tra cui rientrano pacificamente le sono parte integrante della previsione che - quale Pt_4
R.G. n. 3837/2018 Sentenza norma speciale rispetto a tutta le previgente normativa di settore ed inserita nel contesto ed al termine di una serie di interventi volti a favorire il completamento del programma di edilizia economica e residenziale nella città di Napoli post-terremoto – introduce un accollo in capo allo Stato degli oneri derivanti da contenzioso per vicende pregresse rispetto al trasferimento delle opere . 6 Si tenga presente che la giurisprudenza di merito più volte ha chiarito il riferimento alle opere acquedottistiche ha un valore meramente esemplificativo, altrimenti il principio del trasferimento della proprietà e degli oneri non varrebbe nemmeno per gli alloggi di edilizia popolare e per infrastrutture diverse dagli acquedotti.
Ma anche la giurisprudenza di legittimità ha respinto l'opzione esegetica che la
Presidenza del Consiglio qui sostiene, affermando in modo esplicito che non è condivisibile l'interpretazione restrittiva fondata “sul citato comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144/1999, laddove, demandando al Commissario straordinario di predisporre un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n.
219/1981, fa riferimento soltanto alle opere acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione. Tuttavia, tale riferimento (che tra l'altro - si deve precisare - è anche alle opere di urbanizzazione) è operato ai soli fini dell'attuazione del menzionato piano, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali” (così Cass. Sez. I, ord.
12381/2017).
Anche il secondo motivo è infondato.
La norma invocata dagli appellanti per sostenere che vi sarebbe stato con il verbale di consegna del marzo 1996 una definitiva esclusione di responsabilità del Commissario di governo è l'art. 22 del d. lgs. 244/1995 conv. in legge n. 341/1995 - Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 - che recita:
“
1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n.
178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP,
R.G. n. 3837/2018 Sentenza della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e
l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo 7 delle opere ove non intervenuto.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996”.
Dunque, gli enti ai quali i beni sono trasferiti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, senza che lo Stato conservi alcuna responsabilità; ciò a condizione che il trasferimento sia avvenuto nel rispetto della disciplina contenuta nel d.l. e cioè previa rendicontazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere.
Deve, comunque, aggiungersi che tale soluzione ha ricevuto autorevole avallo da diverse pronunce della Suprema Corte, in cui si è affermato che “l'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995 - prevedendo che "le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali", realizzate nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
1980 e 1981, fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero "in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto" - ha instaurato una correlazione tra il disposto trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, che era però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse” (così Cass. Sez. I, ord. n. 12381/2017 est.
Lamorgese; ma vds in senso conforme, più di recente Cass. Ord. 14375/2021).
Orbene, risulta proprio dal verbale di consegna del 20 marzo 1996, che l'appellante ritiene sia la prova dell'avvenuto passaggio definitivo di responsabilità, che mentre le opere sono state consegnate, “per quanto riguarda la consegna degli atti
R.G. n. 3837/2018 Sentenza amministrativi, tecnici ne contabili” si prevede che avverrà entro il 30 marzo successivo
“ad eccezione del verbale di….” (seguono parole illeggibili). In chiusura di questo verbale, forse proprio per la mancata consegna dei documenti contabili e amministrativi, il rappresentante della Curia formula espressa riserva a tutela della diocesi.
Non è dunque avvenuta l'attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, 8 redazione dello stato di consistenza delle opere, che è condizione essenziale perché avvenga il subentro dell'ente destinatario dell'opera anche nei rapporti pregressi e dunque nel contenzioso che ne derivi.
Ferma l'infondatezza del motivo di appello, deve a questo punto darsi atto che è dirimente il rilievo che non è oggetto di impugnativa il punto di motivazione dell'ordinanza gravata secondo cui “la domanda attorea riguarda la richiesta di rimborso delle somme corrisposte al Concessionario in esecuzione del decreto ingiuntivo 1427/2013, emesso per un credito accertato nel certificato di collaudo per lavori eseguiti prima del trasferimento dell'opera all'Arcidiocesi, il cui fondamento normativo è stato individuato nelle disposizioni normative e regolamentari che hanno disciplinato il trasferimento agli Enti destinatari delle opere ed alloggi eseguiti ai sensi del Titolo VIII della L. 219/81.
Irrilevante è invece il fatto che il certificato di collaudo, che ha comunque apportato una sostanziale modifica quantitativa all'importo inizialmente stanziato per la ultimazione dei lavori, sia stato emesso dopo il trasferimento dell'opera alla
Arcidiocesi”.
Anche a voler dar credito alla tesi della Presidenza che con il verbale di consegna sia cessata la sua formale legittimazione sugli oneri derivanti dal bene in contesa, comunque rimane incontestato che l'esborso fatto dalla in favore della Pt_2
concessionaria appaltatrice sia derivato da lavori svolti durante la gestione del funzionario CIPE.
Solo per scrupolo si aggiunge che la lettura degli atti di causa dimostra che l'importo rivendicato dal , oggetto del decreto ingiuntivo, di € 199.400,04 Parte_1 nasce dall'atto di collaudo in data 16.6.2008 con cui sono state apportate varie correzioni alla contabilità dei lavori, con un ricalcolo degli oneri per singola opera anche in virtù di una revisione dei prezzi;
dal collaudo suddetto è perciò derivato un credito sensibilmente maggiore di quello esistente in contabilità alla data di trasferimento del bene (cf verbale di trasferimento del 20 marzo 1996).
R.G. n. 3837/2018 Sentenza L'anteriorità delle vicende da cui è sorto il credito rispetto al trasferimento dell'opera chiama in gioco la vigenza della previsione sulla permanente responsabilità dello Stato.
Proprio nell'ordinanza n. 12381/2017 la Suprema Corte afferma la natura speciale della previsione di cui al terzo comma dell'art. 42 citato, chiarendo, in un caso in cui il trasferimento dei beni era stato regolato dall'art. 22 della legge 341/1995, che “l'art. 42, 9 comma 3, della legge n. 144/1999, […] è norma, non solo, successiva al citato art.
22, comma 2, d.l. n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995, ma anche speciale, nella parte in cui, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, ha previsto che
"gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari..."”.
Infine, risulta inammissibile, in quanto generico il motivo sul difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, con riferimento ai criteri di liquidazione previsti per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenendo conto delle attività svolte in questa fase, con esclusione, dunque, di quanto previsto per la fase istruttoria, non espletata, con distrazione in favore dei difensori per dichiarazione di anticipo fatto ex art. 93 c.p.c.; nulla per spese verso il contumace. Controparte_4
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, decidendo sull'appello indicato in epigrafe, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 13270/2018, X sezione Civile, pubblicata il 18.06.2018, non notificata, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata ordinanza;
--condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell' Controparte_3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cap con distrazione in favore dei difensori per
R.G. n. 3837/2018 Sentenza dichiarazione di anticipo fatto ex art. 93 c.p.c.; nulla per spese verso il CP_4
contumace;
--dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico degli appellanti. 10 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 3837/2018 Sentenza