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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 3029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Patrizia Fantin, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa promossa
DA
[C.F. ], con l'avv. LEVI Parte_1 C.F._1
LUCIO,
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. LAPOMARDA GIANPIERO, Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
*
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 03/04/2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale d'udienza, riportandosi ai propri atti introduttivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli il 15.02.2024 col
[...] quale la società gli ha intimato il pagamento della somma di Euro Controparte_1
18.137,44, oltre spese legali ed accessori, in forza di decreto ingiuntivo n. 3506/2023, emesso da questo Tribunale il 5.12.2023 e divenuto esecutivo per mancata opposizione, credito derivante dal “contratto di collaborazione orizzontale B con E persona fisica” concluso tra le parti in data
4.8.2020.
A sostegno dell'opposizione ha esposto che
- era sua intenzione “opporsi al decreto ingiuntivo per contestare la fonte dell'asserito credito nonché la sua entità” in quanto il decreto ingiuntivo de quo era privo di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto e, anche se non opposto, non costituiva prova di un credito certo, liquido ed esigibile;
- non era stata infatti fornita idonea prova scritta prevista dall'art. 634 cpc. essendo il procedimento monitorio stato intrapreso mediante l'utilizzo di un mero estratto provvigionale;
- il contratto concluso col conteneva numerose clausole nulle ai sensi dell'art. 1748 CP_1
c.c., sesto comma;
Sulla base di tali doglianze chiedeva di “sospendere l'esecuzione del procedimento esecutivo e
l'efficacia del decreto ingiuntivo” e di accertare l'inadempimento dell'opposta nonché i danni dalla stessa arrecatigli.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare nonché dell'opposizione perchè infondate, eccependo la violazione dell'art. 631 c.p.c. per mancata opposizione del decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni nonché la violazione dell'art. 617 c.p.c. per tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto.
Rigettata in data 3.10.2024 l'istanza di sospensiva per carenza dei presupposti, ritenute superflue le istanze di esibizione e di CTU, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, veniva fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 3.04.2025 ove, a seguito della discussione, il Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, si riservava
Rilevato preliminarmente che
è circostanza non contestata che l'opponente, al momento della sottoscrizione del contratto azionato in via monitoria, fosse un subagente assicurativo abilitato a svolgere l'attività di intermediazione e distribuzione assicurativa nonché iscritto alla Sezione E (“sub-agenti”) del
Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS (cfr. doc. 3 fasc. opposta) e che pertanto non rivesta la qualità di consumatore;
2 il decreto ingiuntivo non è stato opposto e ne è stata dichiarata l'esecutorietà ex art. 647
c.p.c. in data 15.04.2024;
con la presente opposizione il si è limitato a lamentare vizi afferenti il contenuto Pt_1 del titolo, sostenendo sostanzialmente che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso stante la mancanza, a su dire, di prova scritta.
Considerato che come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 3.10.2024, il sindacato del giudice dell'opposizione a precetto, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale, formatosi pur a contraddittorio differito, è molto limitato. Infatti, se il titolo esecutivo ha natura giudiziale,
l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti il contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione - fatta salva la censura di inesistenza del titolo stesso (a cui è ricondotta anche l'ipotesi di mancata notificazione del decreto ingiuntivo, ma non quella di nullità della sua notifica ) - posto che tali doglianze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo.
E' infatti principio consolidato che qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicalo), il debitore possa solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. civ. ordinanza
15 novembre 2019, n. 29729; Cass. civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007).
Ritenuto pertanto che il giudice dell'opposizione a precetto non possa delibare i motivi del merito del titolo giudiziale potendo, infatti, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa.
Parimenti, come già esposto, anche i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo giudiziale non possono essere fatti valere con l'opposizione esecutiva preventiva o successiva.
Alla luce di quanto precede l'opposizione va rigettata
Alla soccombenza segue la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta che si liquidano come in dispositivo tenuto conto che la convenuta ha depositato una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non vi è stata istruttoria orale, nonché della
3 mancanza di memorie conclusionali stante il rito della decisione il che giustifica una riduzione del parametro medio con riguardo alla fase “Istruttoria/trattazione” e “Decisionale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione perché infondata;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese processuali che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e
C.P.A.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Monza, 4 aprile 2024
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Patrizia Fantin, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa promossa
DA
[C.F. ], con l'avv. LEVI Parte_1 C.F._1
LUCIO,
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. LAPOMARDA GIANPIERO, Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
*
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 03/04/2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale d'udienza, riportandosi ai propri atti introduttivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli il 15.02.2024 col
[...] quale la società gli ha intimato il pagamento della somma di Euro Controparte_1
18.137,44, oltre spese legali ed accessori, in forza di decreto ingiuntivo n. 3506/2023, emesso da questo Tribunale il 5.12.2023 e divenuto esecutivo per mancata opposizione, credito derivante dal “contratto di collaborazione orizzontale B con E persona fisica” concluso tra le parti in data
4.8.2020.
A sostegno dell'opposizione ha esposto che
- era sua intenzione “opporsi al decreto ingiuntivo per contestare la fonte dell'asserito credito nonché la sua entità” in quanto il decreto ingiuntivo de quo era privo di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto e, anche se non opposto, non costituiva prova di un credito certo, liquido ed esigibile;
- non era stata infatti fornita idonea prova scritta prevista dall'art. 634 cpc. essendo il procedimento monitorio stato intrapreso mediante l'utilizzo di un mero estratto provvigionale;
- il contratto concluso col conteneva numerose clausole nulle ai sensi dell'art. 1748 CP_1
c.c., sesto comma;
Sulla base di tali doglianze chiedeva di “sospendere l'esecuzione del procedimento esecutivo e
l'efficacia del decreto ingiuntivo” e di accertare l'inadempimento dell'opposta nonché i danni dalla stessa arrecatigli.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare nonché dell'opposizione perchè infondate, eccependo la violazione dell'art. 631 c.p.c. per mancata opposizione del decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni nonché la violazione dell'art. 617 c.p.c. per tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto.
Rigettata in data 3.10.2024 l'istanza di sospensiva per carenza dei presupposti, ritenute superflue le istanze di esibizione e di CTU, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, veniva fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 3.04.2025 ove, a seguito della discussione, il Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, si riservava
Rilevato preliminarmente che
è circostanza non contestata che l'opponente, al momento della sottoscrizione del contratto azionato in via monitoria, fosse un subagente assicurativo abilitato a svolgere l'attività di intermediazione e distribuzione assicurativa nonché iscritto alla Sezione E (“sub-agenti”) del
Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS (cfr. doc. 3 fasc. opposta) e che pertanto non rivesta la qualità di consumatore;
2 il decreto ingiuntivo non è stato opposto e ne è stata dichiarata l'esecutorietà ex art. 647
c.p.c. in data 15.04.2024;
con la presente opposizione il si è limitato a lamentare vizi afferenti il contenuto Pt_1 del titolo, sostenendo sostanzialmente che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso stante la mancanza, a su dire, di prova scritta.
Considerato che come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 3.10.2024, il sindacato del giudice dell'opposizione a precetto, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale, formatosi pur a contraddittorio differito, è molto limitato. Infatti, se il titolo esecutivo ha natura giudiziale,
l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti il contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione - fatta salva la censura di inesistenza del titolo stesso (a cui è ricondotta anche l'ipotesi di mancata notificazione del decreto ingiuntivo, ma non quella di nullità della sua notifica ) - posto che tali doglianze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo.
E' infatti principio consolidato che qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicalo), il debitore possa solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. civ. ordinanza
15 novembre 2019, n. 29729; Cass. civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007).
Ritenuto pertanto che il giudice dell'opposizione a precetto non possa delibare i motivi del merito del titolo giudiziale potendo, infatti, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa.
Parimenti, come già esposto, anche i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo giudiziale non possono essere fatti valere con l'opposizione esecutiva preventiva o successiva.
Alla luce di quanto precede l'opposizione va rigettata
Alla soccombenza segue la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta che si liquidano come in dispositivo tenuto conto che la convenuta ha depositato una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non vi è stata istruttoria orale, nonché della
3 mancanza di memorie conclusionali stante il rito della decisione il che giustifica una riduzione del parametro medio con riguardo alla fase “Istruttoria/trattazione” e “Decisionale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione perché infondata;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese processuali che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e
C.P.A.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Monza, 4 aprile 2024
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
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