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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1385/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giorgia Rinaldo ( ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio sito a Siracusa in Viale Scala Greca n. 406/D
- RICORRENTE -
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli avv.
Francesca Romana Belli e Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato in Rimini presso la sede dell'Istituto Provinciale in Rimini, via Macanno n. 25 in virtù di mandato generale alle liti .
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti .
MOTIVAZIONE
Il ricorso con il quale − assunto dall' Parte_1 [...] in forza di contratto di lavoro a tempo Controparte_2 determinato con le mansioni di infermiere Cat. D per il periodo 27\07\2015-
26\12\2015 prorogato fino al 07\04\2020 , trasformato dal giorno successivo
08\04\2020 in contratto di lavoro a tempo indeterminato con le stesse mansioni –
1 ha convenuto in giudizio l' per ottenere la liquidazione del TFR relativo al CP_1 contratto di lavoro a tempo determinato è immeritevole di accoglimento .
Il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge infatti con la cessazione del rapporto di lavoro e solo da quel momento può essere azionato ( cfr. Cass. Sez.
L. n. 2827 del 06/02/2018 Rv. 647400 - 02) .
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso lo stesso o altro Ente iscritto all' potrà procedersi alla liquidazione del TFR solo se CP_3 tra il primo ed il secondo servizio ci sia stata soluzione di continuità , condizione questa che si verifica solo se tra un rapporto di lavoro ed un altro ci sia stata una interruzione di almeno un giorno lavorativo .
Ipotesi questa sicuranente non verificatasi nel caso di specie in cui il rapporto di lavoro del ricorrente con la non si è mai interrotto , essendo Parte_2 mutato solo il tipo di contratto da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 25\11\2024, disattesa ogni altra Parte_1 istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' in CP_1 persona del legale rappresentante:
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 2.041,00 ( di cui € 266,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 29\05\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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