Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 giugno 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 giugno 2015 |
Commentari • 35
- 1. CCNL Terziario Confesercenti: è possibile assumere un quadro come dipendente e corrispondere una percentuale sull’effettivo incassoMattia Galli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Premesso che la normativa e la giurisprudenza di riferimento risultano rispettivamente scarna e frammentata l'una, risalente nel tempo l'altra, si cercherà qui di fornire una disamina in linea con le disposizioni vigenti. Dapprima, è necessario fornire le definizioni che interessano. Cominciando dal codice civile, per l'art. 2094 è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; per l'art. 2095, c. 1, i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Nel caso di specie, l'art. 2 legge …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 960Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. CA RI PA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da Parte_1 Parte_2 Parte_1 - [...] Parte_2 - rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Dirutigliano (C.F. - C.F._1 Email_1 del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Via Mercantini 5, è elettivamente domiciliata, come da procura allegata alla busta informatica contenente il presente atto e inviata telematicamente, il quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: …Leggi di più...
- OR.S.A. VI ON RI·
- spese di lite·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai". - Art. 2. 1. La categoria dei quadri e' costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati. - Art. 3.
In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, cosi' come previsto e con le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma 2, della presente legge.