Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 giugno 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 giugno 2015 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai". - Art. 2. 1. La categoria dei quadri e' costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati. - Art. 3.
In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, cosi' come previsto e con le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma 2, della presente legge.