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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17891/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Tedeschi Allen Massimo che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Gambino Giorgia che lo rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
12/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 284 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 08.04.2012. Persona_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che dal mese di agosto 2023, la OR e il Signor Parte_1
vivono separatamente e hanno residenza autonoma, la prima in Collegno (TO), Via Parte_2
Messina, n. 11 e il secondo in Torino (TO), Via Aosta, n. 121;
DISPONE che la minore economicamente non autosufficiente, venga affidata in via Persona_1 congiunta e con tempi di permanenza paritari ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso l'abitazione paterna, sita in Torino (TO), Via Aosta, n. 121;
DISPONE che, limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori esercitino anche separatamente la responsabilità genitoriale, mentre gli stessi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative alla salute
(incluse: le cure da prestare, la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti), all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione e alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, decisioni tutte che dovranno essere prese tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Persona_1
DISPONE che salvo diversi accordi e compatibilmente con la sua volontà, gli impegni Persona_1 scolastici e di salute nonché di lavoro dei rispettivi genitori, trascorra settimane alterne con i rispettivi genitori dall'uscita da scuola del lunedì pomeriggio fino al lunedì mattina successivo quando verrà pagina 2 di 3 riaccompagnata a scuola;
DISPONE che i genitori, salvo diversi accordi, trascorrano e terranno con sé ad anni Persona_1 alterni durante le vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01), alternando tra loro anche i giorni della Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività civili e religiose e anche il giorno del compleanno della figlia e, altresì, due settimane delle vacanze estive, anche non consecutive, in un periodo ricompreso tra giugno e settembre da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE, state la collocazione paritaria di nessun mantenimento venga corrisposto in Persona_1 favore della minore da uno o dall'altro genitore, salvo contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016, fatta eccezione per quanto previsto e concordato al successivo capo 10);
DÀ ATTO che le parti dichiarano che alcun mantenimento viene, altresì, previsto a carico di uno dei due coniugi in favore dell'altro;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, al fine di definire ogni questione patrimoniale pregressa, la
OR si obbliga a corrispondere al Signor la somma complessiva di Euro 3.600,00 Pt_1 Pt_2 versando le seguenti rate: Euro 250,00, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024; Euro 200,00, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024; Euro 150,00, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, da versare, entro e non oltre il giorno 17 dei mesi sopra indicati, direttamente alla OR CP_1 Parte_3 a mezzo bonifico bancario, quale proprietaria dell'immobile sito in Torino (TO), Via Aosta, n. 121, di cui il Signor risulta essere conduttore;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, estinto il debito, con le modalità e i tempi indicati al punto che precede, il Signor nulla avrà più da che pretendere nei confronti della OR e, pertanto, Pt_2 Pt_1 dal mese di gennaio 2026 compreso, le parti nulla si dovranno più reciprocamente, a qualsivoglia titolo e/o causa, avendo definitivamente risolto tra loro ogni questione patrimoniale pregressa;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, fino all'estinzione del debito (mese di dicembre 2025 compreso), il Signor sarà esonerato dal contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore Pt_2 della figlia secondo il Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016, il cui obbligo Persona_1 di pagamento inizierà a decorrere nuovamente dal mese di gennaio 2026 compreso;
DÀ ATTO che i genitori di dichiarano di dare reciproco consenso al rilascio del Persona_1 passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio della figlia;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17891/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Tedeschi Allen Massimo che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Gambino Giorgia che lo rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
12/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 284 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 08.04.2012. Persona_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che dal mese di agosto 2023, la OR e il Signor Parte_1
vivono separatamente e hanno residenza autonoma, la prima in Collegno (TO), Via Parte_2
Messina, n. 11 e il secondo in Torino (TO), Via Aosta, n. 121;
DISPONE che la minore economicamente non autosufficiente, venga affidata in via Persona_1 congiunta e con tempi di permanenza paritari ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso l'abitazione paterna, sita in Torino (TO), Via Aosta, n. 121;
DISPONE che, limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori esercitino anche separatamente la responsabilità genitoriale, mentre gli stessi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative alla salute
(incluse: le cure da prestare, la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti), all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione e alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, decisioni tutte che dovranno essere prese tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Persona_1
DISPONE che salvo diversi accordi e compatibilmente con la sua volontà, gli impegni Persona_1 scolastici e di salute nonché di lavoro dei rispettivi genitori, trascorra settimane alterne con i rispettivi genitori dall'uscita da scuola del lunedì pomeriggio fino al lunedì mattina successivo quando verrà pagina 2 di 3 riaccompagnata a scuola;
DISPONE che i genitori, salvo diversi accordi, trascorrano e terranno con sé ad anni Persona_1 alterni durante le vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01), alternando tra loro anche i giorni della Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività civili e religiose e anche il giorno del compleanno della figlia e, altresì, due settimane delle vacanze estive, anche non consecutive, in un periodo ricompreso tra giugno e settembre da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE, state la collocazione paritaria di nessun mantenimento venga corrisposto in Persona_1 favore della minore da uno o dall'altro genitore, salvo contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016, fatta eccezione per quanto previsto e concordato al successivo capo 10);
DÀ ATTO che le parti dichiarano che alcun mantenimento viene, altresì, previsto a carico di uno dei due coniugi in favore dell'altro;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, al fine di definire ogni questione patrimoniale pregressa, la
OR si obbliga a corrispondere al Signor la somma complessiva di Euro 3.600,00 Pt_1 Pt_2 versando le seguenti rate: Euro 250,00, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024; Euro 200,00, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024; Euro 150,00, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, da versare, entro e non oltre il giorno 17 dei mesi sopra indicati, direttamente alla OR CP_1 Parte_3 a mezzo bonifico bancario, quale proprietaria dell'immobile sito in Torino (TO), Via Aosta, n. 121, di cui il Signor risulta essere conduttore;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, estinto il debito, con le modalità e i tempi indicati al punto che precede, il Signor nulla avrà più da che pretendere nei confronti della OR e, pertanto, Pt_2 Pt_1 dal mese di gennaio 2026 compreso, le parti nulla si dovranno più reciprocamente, a qualsivoglia titolo e/o causa, avendo definitivamente risolto tra loro ogni questione patrimoniale pregressa;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, fino all'estinzione del debito (mese di dicembre 2025 compreso), il Signor sarà esonerato dal contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore Pt_2 della figlia secondo il Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016, il cui obbligo Persona_1 di pagamento inizierà a decorrere nuovamente dal mese di gennaio 2026 compreso;
DÀ ATTO che i genitori di dichiarano di dare reciproco consenso al rilascio del Persona_1 passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio della figlia;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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