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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1305/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1305/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in ROMA via Golametto n. 4, presso lo studio dell'Avv.
CONSIGLIO FABRIZIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
1 Il procuratore della ricorrente conclude come da verbale di udienza del 12/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/05/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
06/06/1992; che dall'unione erano nati i figli (nato il [...]) maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente, (nato il [...]) e Per_2 Persona_3
(nata il [...]) entrambi conviventi con la ricorrente;
che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva: - che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- che il resistente poneva in essere comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della moglie;
- che con sentenza n. 699/19 il Tribunale Penale di Cassino condannava il resistente a seguito di denuncia querela presentata dalla moglie.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di: 1) pronunciare la separazione tra i coniugi;
2) affidare i figli e alla ricorrente con regolamentazione del diritto di Per_2 Per_3 visita paterno;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di €
250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre rivalutazione
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto di fissazione udienza, il resistente non si costituiva e il Giudice disponeva il rinnovo del ricorso, del decreto e del verbale di udienza di comparizione delle parti, stante il mancato perfezionamento della notifica.
All'udienza del 12/03/2025 compariva esclusivamente la ricorrente
[...]
e il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la Parte_1
contumacia di e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla CP_1
separazione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione della parte.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 CP_1
2 La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 17/05/2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
come in epigrafe generalizzati;
CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in FONTANA LIRI il 06/06/1992, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arce dell'anno 1992, al n. 13, parte II, serie B);
3) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
4) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 19/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1305/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in ROMA via Golametto n. 4, presso lo studio dell'Avv.
CONSIGLIO FABRIZIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
1 Il procuratore della ricorrente conclude come da verbale di udienza del 12/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/05/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
06/06/1992; che dall'unione erano nati i figli (nato il [...]) maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente, (nato il [...]) e Per_2 Persona_3
(nata il [...]) entrambi conviventi con la ricorrente;
che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva: - che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- che il resistente poneva in essere comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della moglie;
- che con sentenza n. 699/19 il Tribunale Penale di Cassino condannava il resistente a seguito di denuncia querela presentata dalla moglie.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di: 1) pronunciare la separazione tra i coniugi;
2) affidare i figli e alla ricorrente con regolamentazione del diritto di Per_2 Per_3 visita paterno;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di €
250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre rivalutazione
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto di fissazione udienza, il resistente non si costituiva e il Giudice disponeva il rinnovo del ricorso, del decreto e del verbale di udienza di comparizione delle parti, stante il mancato perfezionamento della notifica.
All'udienza del 12/03/2025 compariva esclusivamente la ricorrente
[...]
e il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la Parte_1
contumacia di e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla CP_1
separazione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione della parte.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 CP_1
2 La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 17/05/2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
come in epigrafe generalizzati;
CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in FONTANA LIRI il 06/06/1992, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arce dell'anno 1992, al n. 13, parte II, serie B);
3) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
4) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 19/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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