Versione
14 gennaio 1997
14 gennaio 1997
Art. 14. (Disposizioni finali) 1. L'amministratore straordinario di cui all' articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 , svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi.
2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 2 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti ai servizi di emergenza), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in societa' per azioni. La difesa e la rappresentanza della societa' davanti a qualsiasi giurisdizione, cosi' come la relativa consulenza legale saranno assicurate dall'ufficio legale dell'azienda, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione che puo' deliberare di avvalersi del patrocinio esterno. Lo schema del suddetto decreto e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente, nelle Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda e' affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresi' fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennita' accessorie e, per la trasformazione in societa' per azioni, di appropriate consulenze esterne.
2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.
3. (Omissis).
3. bis. Nell'ambito della trasformazione dell'azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovra' procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali".
2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 2 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti ai servizi di emergenza), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in societa' per azioni. La difesa e la rappresentanza della societa' davanti a qualsiasi giurisdizione, cosi' come la relativa consulenza legale saranno assicurate dall'ufficio legale dell'azienda, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione che puo' deliberare di avvalersi del patrocinio esterno. Lo schema del suddetto decreto e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente, nelle Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda e' affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresi' fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennita' accessorie e, per la trasformazione in societa' per azioni, di appropriate consulenze esterne.
2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.
3. (Omissis).
3. bis. Nell'ambito della trasformazione dell'azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovra' procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali".
Giurisprudenza • 2
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- immediata applicabilità della disciplina privatistica·
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