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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1728/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/03/2025
Da: Parte_1
con l'avv. PESCAROLLO MARCO
e: , Parte_2
con l'avv. MIOTTO FRANCO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 17/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(TV) il 24/01/1981 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 07/09/2013 e trascritto al n. 29, Parte II, Serie A, Anno 2013, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Con la vendita della casa coniugale, con divisione del ricavato, il Signor fissa la Parte_2
propria residenza in Oderzo (TV), Via Albrizi Almorò n. 14, con la figlia (doc. n. 4). La Signora Per_1
fissa la propria residenza in Oderzo (TV), Via Spinè n. 39, con la figlia (doc. Parte_1 Per_2
n. 4).
3) Le figlie vengono affidate ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affidamento condiviso.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie e dell'altro genitore.
Il padre comunque potrà tenere con sé le figlie il martedì dalle 12:30 e dalle 16:00 , Per_2 Per_1
provvedendo al ritiro delle Stesse dalle rispettive scuole.
Il padre poi riaccompagnerà a scuola le figlie dopo aver pernottato con loro.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie un fine settimana alternato a partire dal Venerdì sera fino alla Domenica verso mezzogiorno;
almeno 1 settimana nel periodo feriale;
metà delle vacanze natalizie, alternando annualmente con la madre Natale e Capodanno, metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente con la madre Pasqua e Pasquetta. Tutti i periodi di vacanze i ponti, le festività infrasettimanali, le cerimonie religiose saranno concordate tra i genitori entro gennaio di ogni anno.
4) Il padre, contribuirà al mantenimento delle figlie con le seguenti modalità:
-Il padre verserà mensilmente in un conto corrente comune, cointestato con la madre, la somma di €
1.000,00, mentre la madre verserà la somma di € 800,00.
-Metà di tali somme verranno destinate al mantenimento ordinario delle figlie, che verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, l'altro 50% verrà utilizzato dai genitori per tutte le altre spese di carattere straordinario nonché per il versamento mensile di € 200,00 per ogni figlia in un Piano
d'accumulo a loro intestato.
-Le spese straordinarie sono disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Treviso, a cui ci si riporta integralmente e che le parti dichiarano di conoscere.
-Quanto alle spese per le vacanze con i figli, ognuno dei genitori provvederà in modo autonomo senza prelevare dal conto comune.
-Le parti si dichiarano fin d'ora autosufficienti ed indipendenti lavorando entrambi come liberi professionisti: il Signor come consulente finanziario, la Signora come biologa Pt_2 Pt_1
nutrizionista.
-L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50%.
5) I genitori si danno fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o documenti d'identità e/o documenti equipollenti necessari per recarsi all'estero.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1728/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/03/2025
Da: Parte_1
con l'avv. PESCAROLLO MARCO
e: , Parte_2
con l'avv. MIOTTO FRANCO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 17/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(TV) il 24/01/1981 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 07/09/2013 e trascritto al n. 29, Parte II, Serie A, Anno 2013, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Con la vendita della casa coniugale, con divisione del ricavato, il Signor fissa la Parte_2
propria residenza in Oderzo (TV), Via Albrizi Almorò n. 14, con la figlia (doc. n. 4). La Signora Per_1
fissa la propria residenza in Oderzo (TV), Via Spinè n. 39, con la figlia (doc. Parte_1 Per_2
n. 4).
3) Le figlie vengono affidate ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affidamento condiviso.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie e dell'altro genitore.
Il padre comunque potrà tenere con sé le figlie il martedì dalle 12:30 e dalle 16:00 , Per_2 Per_1
provvedendo al ritiro delle Stesse dalle rispettive scuole.
Il padre poi riaccompagnerà a scuola le figlie dopo aver pernottato con loro.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie un fine settimana alternato a partire dal Venerdì sera fino alla Domenica verso mezzogiorno;
almeno 1 settimana nel periodo feriale;
metà delle vacanze natalizie, alternando annualmente con la madre Natale e Capodanno, metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente con la madre Pasqua e Pasquetta. Tutti i periodi di vacanze i ponti, le festività infrasettimanali, le cerimonie religiose saranno concordate tra i genitori entro gennaio di ogni anno.
4) Il padre, contribuirà al mantenimento delle figlie con le seguenti modalità:
-Il padre verserà mensilmente in un conto corrente comune, cointestato con la madre, la somma di €
1.000,00, mentre la madre verserà la somma di € 800,00.
-Metà di tali somme verranno destinate al mantenimento ordinario delle figlie, che verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, l'altro 50% verrà utilizzato dai genitori per tutte le altre spese di carattere straordinario nonché per il versamento mensile di € 200,00 per ogni figlia in un Piano
d'accumulo a loro intestato.
-Le spese straordinarie sono disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Treviso, a cui ci si riporta integralmente e che le parti dichiarano di conoscere.
-Quanto alle spese per le vacanze con i figli, ognuno dei genitori provvederà in modo autonomo senza prelevare dal conto comune.
-Le parti si dichiarano fin d'ora autosufficienti ed indipendenti lavorando entrambi come liberi professionisti: il Signor come consulente finanziario, la Signora come biologa Pt_2 Pt_1
nutrizionista.
-L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50%.
5) I genitori si danno fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o documenti d'identità e/o documenti equipollenti necessari per recarsi all'estero.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca