Sentenza 6 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2002, n. 12959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12959 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2002 |
Testo completo
4 O 7 L ) 3 L . E O N C B , E A 1 9 P E 9 I N 1 - D O I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T Oggetto D . S 1 29 59 /02 I Consorzio di bonifica. L U G I Natura fiscale del contributo 9 E 3 G Competenza per materia del R E tribunale ordinario. A E 6 D N 4 . E . T T T S N I T E ( R S E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE R.G. N. 20131/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Cron. 30570 Dott. Mario Delli Priscoli Consigliere Cappuccio Dott. Giammarco Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons.rel. C.C. 28/03/2002 Salvago Consigliere Dott. Salvatore Dott. Angelo Spirito Consigliere ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in persona del Vice Presidente Alberto Sanasi, elettivamente domiciliato in Roma, p.le Clodio, n.12, presso lo studio dell'avvocato Giulio Cesare Marzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vaglio Massa Stampacchia giusta procura a margine del ricorso ricorrente
contro
ES DO intimato- definitiva n. 245/98 del giudice avversO la sentenza non depositata il 16.5.1998, e avversO di pace di Nardò, 719 1 2002 Я giudice, quella definitiva n. 468/98, del medesimo depositata il 12.9.1998. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli del 28.3.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22.1.1998, ES DO conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Nardò, il consorzio speciale per la bonifica di Arneo condannare al rimborso a suo favore dellaper sentirlo somma di Lire 26.456, con interessi e rivalutazione monetaria, somma da lui pagata a favore del suddetto consorzio, a titolo di contributo di bonifica per l'anno 1997, essendo proprietario di una casa d'abitazione in Salice Salentino. Assumeva che la pretesa del consorzio era illegittima, in quanto nessun beneficio diretto ed immediato era derivato al suo immobile dall'opera di bonifica. Il convenuto consorzio, costituendosi in giudizio, l'incompetenza per materia del eccepiva preliminarmente 2 S giudice adito, sostenendo che le cause relative ad imposte e tasse tra le quali dovevano annoverarsi quelle aventi appartengono alla ad oggetto contributi di bonifica del tribunale, ai competenza esclusiva ed inderogabile sensi dell'articolo 9, secondo comma, c.p.c., sicché, nel caso specifico, doveva ritenersi competente, per materia e territorio (nonché per valore, essendo la causa, vertente sul fondamento della potestà impositiva del consorzio, di valore indeterminabile), il tribunale di Lecce. Nel merito, affermava che l'immobile dell'attore è compreso nel territorio di bonifica e ne riceve i diversi benefici, chiedendo di provare tale assunto - pur senza inversione del relativo onere - anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice di pace, con sentenza non definitiva depositata il 16.5.1998, rigettate le eccezioni del convenuto, dichiarava la propria competenza per materia e valore e dava, con separata ordinanza, istruzioni per la prosecuzione del giudizio, riservando la liquidazione delle spese al definitivo. Alla successiva udienza del 15.7.1998, il convenuto formulava rituale riserva d'impugnazione avverso la suddetta sentenza non definitiva ed insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova proposti. Sull'opposizione dell'attore, le parti venivano invitate а precisare le 3 r conclusioni;
quindi il giudice, con sentenza depositata il 12.9.1993, condannava il consorzio convenuto a rimborsare all'attore le somme indebitamente percette, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza non definitiva depositata il 16.5.1998, per la quale era stata formulata rituale riserva d'impugnazione, ed avverso quella da ultimo citata, il consorzio speciale per la bonifica di Arneo propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'intimato ES DO non si è costituito in questo giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE inappellabile Il ricorso, proposto avversO sentenza comma, c.p.c.) (articoli 113, secondo comma e 339, terzo del giudice di pace ammissibile ai sensi dell'articolo 360, primo comma, c.p.c. (cfr. S.U. n. 716/1999, Cass. nn. 7515/2001, 4326/2000, 2984/1999) è fondato relativamente al primo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 9, secondo comma, c.p.c.; 862 e 864 C.C.; 11, 21 e 59, R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e successive modificazioni;
5, D.L. 30 dicembre 1982, n.953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n.53; 8 comma lbis, D.L. 27 aprile 1990, n.90, convertito nella legge 26 giugno 1990, 4 r n.165; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla questione relativa alla competenza per materia del giudice, in relazione alla natura tributaria dei contributi di bonifica. In effetti, la giurisprudenza ormai consolidata di questa suprema corte (S.U. n.9493/1998, e fra le molte, Cass. nn. 14101/2000, 14099/2000, 1985/2000, 496/1999) ha affermato, con numerose decisioni conformi, dalle quali questo collegio non ha ragione di discostarsi, che i contributi posti dai consorzi di bonifica a carico dei proprietari comprensorio, per spese di degli immobili siti nel esercizio delle opere di esecuzione, manutenzione ed bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi. La sentenza S.U. n. 10903/1998 ha ulteriormente chiarito ai fini del riparto di giurisdizione, fra giudice ordinario ed amministrativo, in tema di contributi ai consorzi di bonifica (esclusa la competenza delle commissioni tributarie, essendo tassativo l'elenco delle materie contenuto nell'articolo 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546) che appartiene alla cognizione del primo la domanda con cui si contesta il potere impositivo del consorzio, sotto il duplice profilo dell'investitura dell'ente impositore e dell'assoggettabilità del privato 5 alla contribuzione, in quanto la relativa domanda diretta a tutelare un diritto soggettivo obiettivamente in contrasto con la pretesa tributaria. La sentenza C.Cost. n.26 del 26 febbraio 1998 1 dichiara- dell'articolo 21, tiva dell'illegittimità costituzionale cui il giudice di2°co., R.D.13 febbraio 1933, n.215 pace si riferisce per ritenere la natura non tributaria dei contributi di bonifica e, quindi, la propria competenza, non offre, peraltro, argomenti atti a modificare l'orientamento sopra indicato. In realtà, l'argomentazione del giudice delle leggi, pur movendo dalla natura non tributaria dei contributi consortili, ne deduce esplicitamente solo l'illegittimità costituzionale della norma che estendeva a questi una regola propria dell'esazione delle imposte dirette, per cui non è consentito all'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere, in determinati casi, l'esecuzione dei ruoli esattoriali. Ora, il fatto che la procedura di esazione dei contributi consortili non sia più favorita, per effetto di tale pronunzia, dagli stessi privilegi stabiliti per le imposte dirette, non è sufficiente ad escluderne la natura tributaria e, per conseguenza, la competenza ratione materiae del tribunale (articolo 9, 2°co., c.p.c.), relativa a tutte le cause in materia d'imposte e di tasse, 6 alle quali ultime sono assimilati, in dottrina, i contributi consortili (Cass. n.14099/2000). Dalle argomentazioni sopra esposte, e dalla giurisprudenza citata, si desume la sussistenza, in linea di principio, del potere impositivo del consorzio di bonifica;
sicché la domanda di restituzione dei contributi versati per - non avere l'azione di bonifica apportato al fondo alcun beneficic effettivo -, risolvendosi nella contestazione di tale potere impositivo nel caso concreto, rientra nella competenza del tribunale. In accoglimento del primo motivo del ricorso ed essendo chiaramente assorbito il secondo (concernente violazione e falsa applicazione di altre norme del R.D. n.215/1933, violazione dei principi relativi all'onere della prova, omesso esame di punti decisivi ed omessa pronuncia sui mezzi di prova offerti dal consorzio) 1 deve annullare le sentenze impugnate e dichiarare la competenza del tribunale di Lecce, per materia e territorio. Le spese di causa vanno compensate fra le parti, in pregresse incertezze della giurisprudenzaragione delle sull'argomento.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa le sentenze impugnate e dichiara la 7 r competenza del tribunale di Lecce. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 28 marzo 2002. Quippe Myles Il presidente Il consigliere est. Move Allli Swedi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Deposita atcelleria - 6 SET. 2002 il IL CANCELLIERE 8