Art. 8. (Personale) 1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.
2. La dotazione organica e' strettamente riferita alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla copertura dei servizi resi in funzione della domanda espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima economicita', l'Ente definisce entro il 1 gennaio 1999 l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di istituto, con contestuale individuazione delle attivita' e dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi, in regime di libera concorrenza o di mercato.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
5. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
6. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 2120 del codice civile .
7. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in societa' per azioni, quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale di cui al comma 6; si applica l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 .
8. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 731 e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo";
b) il secondo comma dell'articolo 731 e' sostituito dal seguente:
"Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.";
c) al secondo comma dell'articolo 735 le parole: "dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente succeduto all'azienda";
d) all'articolo 735 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzio 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento".
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituzione degli albi nazionali del personale addetto al controllo del traffico aereo e del personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), e' il seguente:
"Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2".
- Il testo dell' art. 731, primo e secondo comma, del codice della navigazione , approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 , gia' modificato dall' art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"La gente dell'aria comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi di terra;
c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche;
c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo.
Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni".
- Il testo dell' art. 735 del codice della navigazione , gia' modificato dall' art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 735 (Albi e registro della gente dell'aria). - Il personale di volo delle prime due categorie e' iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria e' iscritto in apposito registro.
Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 , ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali.
Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 , sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento".
2. La dotazione organica e' strettamente riferita alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla copertura dei servizi resi in funzione della domanda espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima economicita', l'Ente definisce entro il 1 gennaio 1999 l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di istituto, con contestuale individuazione delle attivita' e dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi, in regime di libera concorrenza o di mercato.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
5. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
6. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 2120 del codice civile .
7. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in societa' per azioni, quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale di cui al comma 6; si applica l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 .
8. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 731 e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo";
b) il secondo comma dell'articolo 731 e' sostituito dal seguente:
"Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.";
c) al secondo comma dell'articolo 735 le parole: "dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente succeduto all'azienda";
d) all'articolo 735 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzio 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento".
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituzione degli albi nazionali del personale addetto al controllo del traffico aereo e del personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), e' il seguente:
"Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2".
- Il testo dell' art. 731, primo e secondo comma, del codice della navigazione , approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 , gia' modificato dall' art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"La gente dell'aria comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi di terra;
c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche;
c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo.
Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni".
- Il testo dell' art. 735 del codice della navigazione , gia' modificato dall' art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 735 (Albi e registro della gente dell'aria). - Il personale di volo delle prime due categorie e' iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria e' iscritto in apposito registro.
Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 , ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali.
Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 , sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento".